(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                             CAPITOLO I 
 
                        DISPOSIZIONI GENERALI 
 
                              Sezione I 
 
                           Fonti normative 
 
    Gli istituti di pagamento sono regolati: 
      dalla direttiva 2015/2366/UE, del 25 novembre 2015, relativa ai
servizi di pagamento nel mercato interno; 
      dal Titolo V-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385, recante il  testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e
creditizia (di seguito, TUB) e successive modifiche. 
    Gli istituti di moneta elettronica sono regolati: 
      dalla direttiva comunitaria 2009/110/CE, del 16 settembre 2009,
concernente  l'avvio,  l'esercizio   e   la   vigilanza   prudenziale
dell'attivita' degli istituti  di  moneta  elettronica  e  successive
modifiche; 
      dal Titolo V-bis del TUB. 
    La  materia  e'  inoltre  direttamente  regolata   dai   seguenti
regolamenti della Commissione europea recanti le  norme  tecniche  di
regolamentazione in materia di: 
      cooperazione tra le autorita' competenti dello stato  d'origine
e dello stato ospitante per la vigilanza sugli istituti di  pagamento
su base transfrontaliera ai sensi dell'art. 29,  paragrafo  6,  della
direttiva 2015/2366/UE (PSD2); 
      requisiti  tecnici  per  lo  sviluppo,   la   gestione   e   la
manutenzione  del  registro  elettronico  centrale  e  accesso   alle
informazioni ivi contenute, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 4, della
direttiva 2015/2366/UE (PSD2); 
      dettagli  e  struttura  delle  informazioni  che  le  autorita'
competenti inseriscono nei registri pubblici e notificano all'EBA  ai
sensi dell'art. 15, paragrafo 5, della direttiva 2015/2366/UE (PSD2); 
      punti di contatto centrale ai sensi dell'art. 29, paragrafo  5,
della direttiva 2015/2366/UE (PSD2); 
      cooperazione e scambio di informazioni tra autorita' competenti
in relazione all'esercizio del diritto di stabilimento e della libera
prestazione  dei  servizi  degli  istituti  di  pagamento  ai   sensi
dell'art. 28, paragrafo 5, della direttiva 2015/2366/UE (PSD2); 
      autenticazione  forte  del  cliente  e   standard   aperti   di
comunicazione comuni e sicuri ai sensi dell'art. 98  della  direttiva
2015/2366/UE (PSD2); 
    Rilevano inoltre i seguenti provvedimenti: 
      regolamento (UE) in materia di requisiti  di  capitale  per  le
banche e le imprese di investimento n. 575/2013; 
      decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  che  detta
disposizioni  in  materia  di  prevenzione   dell'uso   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento al terrorismo  e  successive  modifiche,
nonche' le relative disposizioni di attuazione; 
      decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,   che   detta
disposizioni di attuazione della  direttiva  2007/64/CE  relativa  ai
servizi di pagamento nel mercato interno  e  successive,  nonche'  le
relative disposizioni di attuazione; 
      decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,   che   detta
disposizioni di attuazione della direttiva  2008/48/CE,  relativa  ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo  V,
VI, e VI-bis del TUB in merito alla disciplina dei soggetti  operanti
nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e  dei
mediatori creditizi, e successive modifiche; 
      decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.   201,   convertito   con
modificazioni dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  che  detta
disposizioni in materia di divieto di assumere o  esercitare  cariche
tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati  del
credito, assicurativo e finanziario (c.d. divieto di interlocking); 
      decreto  legislativo  16  aprile  2012,  n.   45,   che   detta
disposizioni di attuazione della direttiva  2009/110/CE,  concernente
l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita'  degli
istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive  2005/60/CE
e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE; 
      decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione  economica  n.  144/1998,   recante   norme   per   la
determinazione dei requisiti  di  onorabilita'  dei  partecipanti  al
capitale sociale, applicabile  agli  istituti  di  pagamento  e  agli
istituti di moneta elettronica  in  base  agli  articoli  114-novies,
comma 1, lettera e) e 114-undecies del TUB, per quanto  riguarda  gli
istituti di  pagamento,  e  114-quinquies,  comma  1,  lettera  e)  e
114-quinquies 3 del TUB per quanto riguarda gli  istituti  di  moneta
elettronica; 
      decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio   e   della
programmazione   economica   n.   161/1998,   recante    norme    per
l'individuazione dei requisiti  di  onorabilita'  e  professionalita'
degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di  sospensione,
applicabile agli istituti di pagamento  e  agli  istituti  di  moneta
elettronica in base agli articoli 114-novies, comma 1, lettera  e)  e
114-undecies del TUB, per quanto riguarda gli istituti di  pagamento,
e 114-quinquies, comma 1, lettera e) e 114-quinquies 3  del  TUB  per
quanto riguarda gli istituti di moneta elettronica; 
      orientamenti sui  criteri  per  stabilire  l'importo  monetario
minimo dell'assicurazione per la responsabilita' civile professionale
o analoga garanzia a norma dell'art. 5, paragrafo 4, della  direttiva
2015/2366/UE (EBA/GL/2017/08), emanati dall'EBA il 12 settembre 2017; 
      orientamenti sulle informazioni che devono essere  fornite  per
ottenere  l'autorizzazione  degli  istituti  di  pagamento  e   degli
istituti di moneta elettronica,  nonche'  per  la  registrazione  dei
prestatori di servizi di informazione sui conti ai sensi dell'art. 5,
paragrafo 5, della direttiva 2015/2366/UE  (EBA/GL/2017/09),  emanati
dall'EBA l'8 novembre 2017; 
      orientamenti aggiornati in materia di  segnalazione  dei  gravi
incidenti ai sensi della PSD2 (EBA/GL/2021/03), emanati  dall'EBA  il
10 giugno 2021; 
      orientamenti sulla gestione dei rischi relativi alle tecnologie
dell'informazione (Information and communication technology,  ICT)  e
di sicurezza (EBA/GL/2019/04), emanati dall'EBA il 28 novembre 2019; 
      orientamenti sulle condizioni  per  beneficiare  dell'esenzione
dal meccanismo di emergenza a norma dell'art. 33,  paragrafo  6,  del
regolamento (UE) 389/2018 (norme  tecniche  di  regolamentazione  per
l'autenticazione  forte  del  cliente  e  gli  standard   aperti   di
comunicazione comuni e sicuri) (EBA/GL/2018/07), emanati dall'EBA  il
4 dicembre 2018; 
      provvedimento  della  Banca  d'Italia  del  21   luglio   2021,
regolamento recante  l'individuazione  dei  termini  e  delle  unita'
organizzative responsabili dei procedimenti  amministrativi  e  delle
fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unita'
di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
      provvedimento della Banca  d'Italia  del  29  luglio  2009,  in
materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi  finanziari,  e
successive modifiche; 
      provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012 recante
le «Disposizioni di vigilanza in  materia  di  sanzioni  e  procedura
sanzionatori amministrativa» e successive modifiche. 
    Si tiene conto anche delle seguenti Opinion emanate dall'ABE: 
      l'Opinion on the implementation of the RTS on SCA and CSC,  del
13 giugno 2018; 
      l'Opinion on the use of eIDAS certificates under the RTS on SCA
and CSC, del 10 dicembre 2018; 
      l'Opinion on the elements  of  strong  customer  authentication
under PSD2, del 21 giugno 2019; 
      l'Opinion on obstacles to the provision of third-party provider
services under the Payment Services Directive (EBA/OP/2020/10), del 4
giugno 2020. 
 
                             Sezione II 
 
                             Definizioni 
 
    Ai fini della presente disciplina si intende per: 
      «EBA»: European banking authority - Autorita' bancaria europea,
istituita con il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 24 novembre 2010; 
      «agente»: il soggetto di cui all'art. 128-quater del TUB; 
      «clienti/clientela»: una persona  fisica  o  giuridica  che  si
avvale di un servizio di pagamento  in  qualita'  di  pagatore  o  di
beneficiario o di entrambi ovvero la persona fisica o  giuridica  che
detiene la moneta elettronica; 
      «conto di pagamento»: un conto detenuto a nome di  uno  o  piu'
clienti che  e'  utilizzato  esclusivamente  per  l'esecuzione  delle
operazioni di pagamento; 
      «controllo»: le fattispecie previste dall'art. 23 del TUB; 
      «CRR»: il regolamento (UE) n. 575/2013; 
      «dati sensibili relativi ai pagamenti»: dati di cui all'art. 1,
comma 2, lettera q-quater) del decreto legislativo n. 11/2010; 
      «depositari abilitati»: le banche centrali, le banche italiane,
le banche dell'Unione europea e le banche di Stati terzi; 
      «esponenti aziendali»: i  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
amministrazione, direzione e controllo, comunque siano denominate  le
cariche; 
      «gruppo  di   appartenenza   dell'istituto   di   pagamento   o
dell'istituto  di  moneta  elettronica»:  l'insieme  delle   societa'
italiane o estere che, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile: 
        1. controllano l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta
elettronica; 
        2.   sono   controllati   dall'istituto   di   pagamento    o
dall'istituto di moneta elettronica; 
        3. sono  controllati  dallo  stesso  soggetto  che  controlla
l'istituto di pagamento o l'istituto di moneta elettronica; 
      «incidente operativo o di sicurezza»: ogni evento, o  serie  di
eventi  collegati,  non  pianificati  dagli  istituti   che   ha,   o
probabilmente  avra',  un  impatto   negativo   sull'integrita',   la
disponibilita', la riservatezza, e/o l'autenticita' dei servizi; 
      «istituti di moneta elettronica»: gli istituti di cui  all'art.
1, comma 2, lettera h-bis), del TUB; 
      «istituti  di  moneta  elettronica  dell'Unione  europea»:  gli
istituti di cui all'art. 1, comma 2, lettera  h-ter),  del  TUB;  gli
istituti di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-bis.1) del TUB; 
      «istituti di pagamento»: gli istituti di cui all'art. 1,  comma
2, lettera h-sexies), del TUB; 
      «istituti di pagamento dell'Unione europea»:  gli  istituti  di
cui all'art. 1, comma 2, lettera h-septies), del TUB; 
      «istituto o  istituti»:  l'istituto  di  moneta  elettronica  e
l'istituto di pagamento italiano; 
      «istituto   dell'Unione   europea»:   l'istituto   di    moneta
elettronica  e  l'istituto  di  pagamento  aventi   sede   legale   e
amministrazione centrale in  uno  stesso  Stato  dell'Unione  europea
diverso dall'Italia; 
      «organo con  funzione  di  supervisione  strategica»:  l'organo
aziendale a cui - ai sensi  del  codice  civile  o  per  disposizione
statutaria - sono attribuite funzioni  di  indirizzo  della  gestione
dell'impresa, mediante, tra l'altro, esame e delibera  in  ordine  ai
piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche; 
      «organo con funzione  di  gestione»:  l'organo  aziendale  o  i
componenti di esso  a  cui  -  ai  sensi  del  codice  civile  o  per
disposizione  statutaria  -  spettano  o  sono  delegati  compiti  di
gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi  deliberati
nell'esercizio  della  funzione  di   supervisione   strategica.   Il
direttore generale rappresenta il vertice della struttura  interna  e
come tale partecipa alla funzione di gestione; 
      «organo con funzione di controllo»: il collegio  sindacale,  il
consiglio di sorveglianza  o  il  comitato  per  il  controllo  sulla
gestione; 
      «organi aziendali»: il complesso degli organi con  funzioni  di
supervisione strategica, di gestione e di controllo. La  funzione  di
supervisione   strategica   e   quella   di    gestione    attengono,
unitariamente, alla gestione dell'impresa  e  possono  quindi  essere
incardinate nello stesso organo aziendale. Nei sistemi  dualistico  e
monistico, in conformita' delle previsioni legislative, l'organo  con
funzione di controllo puo'  svolgere  anche  quella  di  supervisione
strategica; 
      «partecipazione»  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,   lettera
h-quater, del  TUB,  le  azioni,  le  quote  e  gli  altri  strumenti
finanziari che attribuiscono  diritti  amministrativi  o  comunque  i
diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile; 
      «partecipazione  indiretta»:  le  partecipazioni  acquisite   o
comunque  possedute  per  il  tramite  di  societa'  controllate,  di
societa' fiduciarie o per interposta persona; 
      «partecipazione qualificata»: la partecipazione  non  inferiore
al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti  di  voto,  oppure
che comporti la possibilita' di esercitare un'influenza notevole o il
controllo sulla gestione dell'impresa partecipata; 
      «prestatori  del  servizio  di  disposizione   di   ordini   di
pagamento»:  gli  istituti  di  pagamento  autorizzati   a   prestare
esclusivamente il servizio  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera
h-septies.1) n. 7, del TUB; 
      «prestatori  del  servizio  di  informazione  sui  conti»:  gli
istituti  di  pagamento  autorizzati  a  prestare  esclusivamente  il
servizio di cui all'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1) n.  8,  del
TUB; 
      «progetti ICT»: qualsiasi progetto, o parte di esso, in  cui  i
sistemi e i servizi  ICT  sono  modificati,  sostituiti,  dismessi  o
implementati. I progetti ICT possono far parte di piu' ampi programmi
ICT o di trasformazione aziendale; 
      «punto di contatto centrale»: il soggetto o la struttura di cui
all'art. 1, comma 2, lettera i), del TUB; 
      «rischi operativi»:  il  rischio  di  perdite  derivanti  dalla
inadeguatezza o dalla  disfunzione  di  procedure,  risorse  umane  e
sistemi interni, oppure da eventi esogeni.  E'  compreso  il  rischio
legale, ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di  leggi
o regolamenti, da responsabilita' contrattuale  o  extra-contrattuale
ovvero da altre controversie; 
      «rischio ICT e  di  sicurezza»:  il  rischio  di  incorrere  in
perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in relazione
all'utilizzo di tecnologia dell'informazione  e  della  comunicazione
(Information and communication technology - ICT) dovuto a  violazione
della riservatezza,  carente  integrita'  dei  sistemi  e  dei  dati,
inadeguatezza o indisponibilita' dei sistemi e dei dati o incapacita'
di sostituire la tecnologia dell'informazione (ICT) entro ragionevoli
limiti di tempo e  costi  in  caso  di  modifica  dei  requisiti  del
contesto esterno o dell'attivita'  (agility),  nonche'  i  rischi  di
sicurezza derivanti da processi interni  inadeguati  o  errati  o  da
eventi esterni, inclusi gli attacchi  informatici  o  un  livello  di
sicurezza fisica inadeguata; 
      «risk  appetite  (obiettivo  di  rischio   o   propensione   al
rischio)»: il livello complessivo e le tipologie di rischio  che  gli
istituti sono disposti  ad  assumere  per  conseguire  gli  obiettivi
strategici che si sono prefissati, in funzione della  loro  capacita'
di tollerare il rischio, in linea con il proprio modello di business; 
      «risorsa informativa»: una raccolta di informazioni,  tangibile
o intangibile, che merita protezione; 
      «risorsa informatica (o ICT)»: qualsiasi  software  o  hardware
presente nel contesto aziendale; 
      «servizi ICT»: i servizi forniti dai sistemi ICT a uno  o  piu'
utenti interni o  esterni.  Tali  servizi  comprendono,  ad  esempio:
servizi di inserimento, archiviazione, elaborazione  e  comunicazione
di dati, servizi di monitoraggio, di supporto alle attivita'  e  alle
decisioni aziendali; 
      «sistemi ICT»: ICT adottato come parte di un  meccanismo  o  di
una  rete   di   interconnessione   a   supporto   delle   operazioni
dell'istituto; 
      «soggetti   convenzionati   con   gli   istituti   di    moneta
elettronica»: le persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'art.
114-bis.1 del TUB, distribuiscono o rimborsano la moneta  elettronica
per conto di un istituto di moneta elettronica; 
      «servizi di pagamento»: i servizi indicati nell'art.  1,  comma
2, lettera h-septies.1), del TUB(1); 
      «soggetto terzo»: un soggetto o organizzazione che  ha  stretto
rapporti commerciali o stipulato contratti con  un  istituto  per  la
fornitura di un prodotto o un servizio; 
      «stretti legami»: le fattispecie riportate nell'art.  1,  comma
2, lettera h), del TUB; 
      «titoli di debito qualificati»:  i  titoli  di  debito  inclusi
nella tabella di cui all'art. 336, paragrafo 1, del CRR, per i  quali
e' prevista una ponderazione pari o inferiore all'1,6  per  cento  ad
esclusione delle «altre  posizioni  qualificate»  come  definite  dal
paragrafo 4 del medesimo articolo del CRR. 
    Ove  non  diversamente  specificato,  ai  fini   delle   presenti
disposizioni valgono le altre definizioni contenute  nel  TUB  e  nel
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
(Omissis). 
---------- 
(1) Resta fermo quanto previsto dall'art. 2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
 
                             CAPITOLO VI 
 
              ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
                         E CONTROLLI INTERNI 
 
                             Sezione II 
 
                          Principi generali 
 
1. Premessa 
    Il  presente  Capitolo  attua  quanto  previsto  dagli   articoli
114-quaterdecies, comma 2, e 114-quinquies.2, comma 2, TUB,  in  base
ai quali la Banca d'Italia detta disposizioni di  carattere  generale
aventi   ad   oggetto   il   Governo   societario,   l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni degli istituti. 
    Gli istituti applicano le disposizioni del presente  Capitolo  in
maniera   proporzionata   alla   dimensione   e   alla   complessita'
dell'attivita' svolta nonche' alla tipologia e alla gamma dei servizi
prestati. 
2. Requisiti generali di organizzazione 
    La  gestione  aziendale  sana  e  prudente,   l'affidabilita'   e
l'efficienza dei servizi di pagamento prestati  e  dell'attivita'  di
emissione  di  moneta  elettronica  dipendono  anche  da  un  assetto
organizzativo adeguato alla  dimensione,  alla  complessita'  e  alla
vocazione operativa dell'istituto. 
    In tal senso, gli istituti definiscono e applicano: 
      a) dispositivi di governo societario  solidi,  che  comprendono
processi decisionali e una struttura organizzativa  che  specifichino
in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione
delle funzioni; 
      b) politiche di governo  e  procedure  per  la  gestione  e  il
controllo di tutti i rischi  aziendali  e  un  efficace  sistema  dei
controlli interni; 
      c)  misure  che  assicurino  che  il  personale  e  gli  agenti
dell'istituto o i  soggetti  convenzionati  dall'istituto  di  moneta
elettronica  conoscano  le  procedure  da  seguire  per  il  corretto
esercizio delle proprie funzioni; 
      d) politiche e procedure volte ad assicurare che il  personale,
gli  agenti  e  i  soggetti  convenzionati  siano   provvisti   delle
qualifiche,  delle  conoscenze  e  delle  competenze  necessarie  per
l'esercizio delle responsabilita' loro attribuite; 
      e) efficaci flussi interni di comunicazione delle informazioni; 
      f) sistemi  e  procedure  diretti  a  conservare  registrazioni
adeguate e ordinate dei fatti di gestione dell'istituto e  della  sua
organizzazione interna; 
      g) criteri e procedure volti a garantire che  l'affidamento  al
personale, agli  agenti  o  ai  soggetti  convenzionati  di  funzioni
multiple non sia tale da impedire all'istituto di  svolgere  in  modo
adeguato e professionale una qualsiasi di tali funzioni; 
      h) politiche di governo  e  procedure  per  la  gestione  della
sicurezza relativa alla prestazione dei servizi  di  pagamento  e  di
emissione  della  moneta  elettronica,  inclusa  la  gestione   degli
incidenti relativi alla  sicurezza  e  dei  reclami  dei  clienti  in
materia; 
      i) procedure e sistemi idonei  a:  1)  tutelare  la  sicurezza,
l'integrita' e la  riservatezza  delle  informazioni,  tenendo  conto
della natura delle informazioni medesime; 2) archiviare e  gestire  i
dati sensibili relativi ai pagamenti, con  gli  opportuni  limiti  di
accesso; e 3) acquisire dati statistici relativi ai  risultati  della
gestione, alle operazioni di pagamento effettuate e alle frodi(1); 
---------- 
(1) Non sono tenuti all'adozione di sistemi e  procedure  finalizzati
alla registrazione e conservazione dei dati statistici relativi  alle
frodi, gli istituti che svolgono in  via  esclusiva  il  servizio  di
informazione sui conti. 
 
      j) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuita' e
la regolarita' dei servizi, volte anche  ad  assicurare  la  regolare
esecuzione delle operazioni di pagamento in corso e la  chiusura  dei
contratti in essere in caso di cessazione dell'operativita'. 
      k) politiche e procedure contabili che  consentano  di  fornire
tempestivamente alle autorita' di vigilanza documenti che  presentino
un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano
conformi a tutti i principi  e  a  tutte  le  norme  anche  contabili
applicabili. 
    Gli   istituti   controllano   e   valutano    con    regolarita'
l'adeguatezza,  l'efficacia  e  l'applicazione  di   tali   requisiti
organizzativi e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali
carenze. 
    L'organo con funzione di  controllo  informa  tempestivamente  la
Banca d'Italia di tutti gli atti o fatti, di cui venga  a  conoscenza
nell'esercizio  dei  propri  compiti,  che  possano  costituire   una
irregolarita'  nella  gestione  o  una  violazione  delle  norme  che
disciplinano l'attivita' dell'istituto. 
    Negli allegati A e C si definiscono  i  requisiti,  di  carattere
minimo, a cui il sistema  di  governo,  dei  controlli  interni  e  i
sistemi informativi di  gestione  dei  rischi  operativi,  inclusi  i
rischi ICT e di sicurezza, si devono uniformare. 
    Le presenti disposizioni formano parte integrante  del  complesso
di  norme  concernenti  gli  assetti  organizzativi,  governo  e   di
controllo  degli  intermediari,  quali  i  controlli  sugli   assetti
proprietari, i requisiti degli esponenti aziendali, gli  obblighi  di
trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti,
la prevenzione dei fenomeni di usura, riciclaggio e del finanziamento
al terrorismo. 
(Omissis). 
 
                             __________ 
 
                                                           Allegato A 
 
                    Ruolo degli organi aziendali 
                   e sistema dei controlli interni 
 
(Omissis). 
 
                  2. Sistema dei controlli interni 
 
Premessa 
    Il sistema dei controlli interni e' costituito dall'insieme delle
risorse,  delle  strutture  organizzative,  delle  regole   e   delle
procedure per assicurare il conseguimento delle strategie aziendali e
dell'efficacia  ed   efficienza   dei   processi   aziendali,   della
salvaguardia del valore delle  attivita'  e  della  protezione  dalle
perdite, dell'affidabilita' e integrita' delle informazioni contabili
e gestionali, della conformita' delle operazioni  con  la  legge,  la
normativa di vigilanza e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti  e
le disposizioni interne dell'istituto. 
    Nel sistema dei controlli  interni  rientrano  le  strategie,  le
politiche, i processi e i  meccanismi  riguardanti  la  gestione  dei
rischi  a  cui  l'istituto  e'  o  potrebbe  essere  esposto  e   per
determinare e controllare il livello di rischio tollerato. In  questo
contesto,  la  gestione   dei   rischi   include   le   funzioni   di
individuazione, assunzione, misurazione, sorveglianza e  attenuazione
dei rischi. 
    Per gli istituti, in relazione alla prestazione  dei  servizi  di
pagamento e all'emissione di moneta elettronica, assumono particolare
rilievo i rischi operativi, inclusi i rischi ICT  e  di  sicurezza  e
quelli di natura legale e reputazionale, che possono  discendere  dai
rapporti con la clientela. A tal fine, gli istituti sono tenuti,  tra
l'altro, ad approntare specifici presidi organizzativi per assicurare
il rispetto delle prescrizioni normative e  di  autoregolamentazione,
pianificando, in tale ambito, specifici controlli  sulle  succursali,
sugli agenti e sui soggetti convenzionati. 
    Gli istituti valutano attentamente le implicazioni derivanti  dai
mutamenti dell'operativita' aziendale (ingresso in nuovi mercati o in
nuovi settori operativi,  offerta  di  nuovi  prodotti,  utilizzo  di
canali distributivi innovativi, partecipazione  a  nuovi  sistemi  di
pagamento), con preventiva individuazione dei rischi e definizione di
procedure di controllo adeguate,  approvate  dagli  organi  aziendali
competenti. 
    Nella predisposizione dei  presidi  organizzativi,  gli  istituti
tengono conto dell'esigenza di prevenire fenomeni di riciclaggio e di
finanziamento al terrorismo. 
Tipologie di controllo 
    Si  descrivono  di  seguito  alcune   tipologie   di   controllo,
indipendentemente  dalle  strutture   organizzative   in   cui   sono
collocate: 
      1) controlli  di  linea  (c.d.  controlli  di  primo  livello),
diretti  ad  assicurare  il  corretto  svolgimento  delle  operazioni
connesse  con  la  prestazione  dei  servizi  di  pagamento   e   con
l'emissione di moneta elettronica. Essi sono effettuati dalle  stesse
strutture operative (es. controlli di tipo gerarchico, sistematici  e
a campione), incorporati nelle procedure (anche automatizzate) ovvero
eseguiti nell'ambito dell'attivita' di back office; 
      2) controlli sulla gestione dei rischi e  di  conformita'  alle
norme (c.d. controlli di secondo livello) (1),che  hanno  l'obiettivo
di assicurare: (i)  il  rispetto  dei  limiti  assegnati  alle  varie
funzioni  operative;  e  (ii)  la  coerenza  dell'operativita'  delle
singole aree  produttive  con  gli  obiettivi  di  rischio-rendimento
assegnati, nonche' la conformita'  dell'operativita'  aziendale  alle
norme, incluse quelle di autoregolamentazione. Essi sono  affidati  a
strutture diverse da quelle  produttive;  le  funzioni  di  controllo
concorrono alla definizione delle politiche di governo e del processo
di gestione dei rischi aziendali; 
      3) revisione interna (internal audit, c.d. controlli  di  terzo
livello). In tale  ambito  rientra  la  valutazione  periodica  della
completezza, della funzionalita' e dell'adeguatezza del  sistema  dei
controlli  interni,  inclusi  quelli  sul  sistema  informativo  (ITC
audit),  con  cadenza  prefissata  in   relazione   alla   natura   e
all'intensita'  dei  rischi.  L'attivita'  e'  condotta  da  funzioni
diverse  e  indipendenti  da  quelle  produttive,  anche   attraverso
verifiche in loco. 
    Ferma  l'esigenza  di  gestire  tutti  i  rischi  aziendali,  gli
istituti,  in  considerazione  della  natura  dell'attivita'  svolta,
prestano particolare attenzione ai rischi operativi,  inclusi  quelli
ICT e di sicurezza e il rischio di reputazione (2). 
    Pertanto, gli istituti: 
      prestano  particolare  attenzione  agli  eventi   di   maggiore
gravita' e scarsa frequenza e individuano le varie forme e  modalita'
con cui possono manifestarsi i rischi operativi, inclusi quelli ICT e
di  sicurezza,   in   relazione   alle   specifiche   caratteristiche
organizzative ed operative; 
      valutano i rischi operativi, inclusi quelli ICT e di  sicurezza
e i  rischi  reputazionali,  connessi  con  l'introduzione  di  nuovi
prodotti, attivita', reti distributive, processi e sistemi  rilevanti
e  con  la  partecipazione,  anche  indiretta,  a  nuovi  sistemi  di
pagamento; 
      si dotano di piani di emergenza e di continuita' operativa  che
assicurano la propria capacita' di operare su base continuativa e  di
limitare  le  perdite  operative  in  caso  di   gravi   interruzioni
dell'operativita'. 
    Nel caso in cui gli istituti, nella prestazione  dei  servizi  di
pagamento,  eroghino  finanziamenti  ai  clienti,  essi   definiscono
adeguati processi decisionali e operativi connessi  con  la  gestione
del rischio di credito (3). 
---------- 
(1) Tra le funzioni aziendali di controllo di secondo livello rientra
la funzione di controllo dei rischi ICT e di  sicurezza  disciplinata
dagli orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi  relativi  alle
tecnologie   dell'informazione   (Information    and    communication
technology, ICT)  e  di  sicurezza  (EBA/GL/2019/04),  come  recepiti
nell'Allegato C. Resta ferma la  possibilita'  per  gli  istituti  di
assegnare i compiti della funzione di controllo dei rischi ICT  e  di
sicurezza alle funzioni  aziendali  di  controllo  dei  rischi  e  di
conformita' alle norme, in coerenza con il ruolo, le  responsabilita'
e le competenze proprie di ciascuna. 
(2) Il  rischio  di  reputazione  puo'  scaturire   direttamente   da
determinati eventi o  comportamenti  (ad  es.  politiche  commerciali
percepite dalla clientela come poco attente ai  propri  interessi)  o
indirettamente da altre tipologie  di  rischio  (operativo,  credito,
liquidita') rispetto alle quali  gli  effetti  reputazionali  possono
amplificare l'impatto  economico.  Il  rischio  di  reputazione  puo'
pertanto conseguire sia da comportamenti  irregolari  sia  da  errate
percezioni da parte della clientela o del mercato. 
(3) Tale obbligo e' previsto anche con riferimento  all'attivita'  di
emissione e gestione di carte di credito con saldo mensile. 
 
    L'attivita' di concessione di finanziamenti ha natura  accessoria
ai servizi di pagamento prestati: gli  istituti  adottano  sistemi  e
procedure per monitorare i finanziamenti e identificano  criteri,  di
natura anche quantitativa, che tengano conto dei flussi di  pagamento
effettuati su base annuale. 
    Gli istituti hanno  in  ogni  momento  conoscenza  della  propria
esposizione nei  confronti  di  ogni  cliente  o  gruppo  di  clienti
connessi (4), anche al  fine  di  procedere,  se  del  caso,  ad  una
tempestiva revisione delle linee di credito. 
    Poiche' l'insolvenza di un grande prenditore puo'  avere  effetti
di rilievo sulla solidita' patrimoniale, gli istituti  si  dotano  di
regole volte ad assicurare la corretta rilevazione, valutazione della
qualita' e dell'andamento nel tempo  delle  esposizioni  assunte  nei
confronti di un singolo cliente o  gruppo  di  clienti  connessi  che
siano di importo rilevante rispetto ai  fondi  propri.  Gli  istituti
adottano misure adeguate a limitare  o  presidiare  opportunamente  i
rischi derivanti dall'assunzione di esposizioni di importo  rilevante
nei confronti di singoli clienti o gruppi di clienti connessi. 
    Il processo riguardante l'erogazione  del  credito  comprende  le
seguenti fasi: 1) istruttoria; 2) erogazione; 3)  monitoraggio  delle
posizioni; 4) interventi in caso  di  anomalia;  5)  revisione  delle
linee di credito. Il processo risulta dal regolamento interno  ed  e'
periodicamente  sottoposto  a  verifica.  Il  regolamento,  approvato
dall'organo con funzione di  gestione,  definisce,  tra  l'altro:  la
documentazione minimale da  acquisire  per  effettuare  una  adeguata
valutazione  del  merito  creditizio  del  prenditore;  le  eventuali
deleghe in materia di erogazione del credito; le modalita' di rinnovo
degli affidamenti; le procedure e gli adempimenti riferiti alla  fase
di monitoraggio del  credito  nonche'  le  modalita'  e  i  tempi  di
attivazione in caso di rilevazione di  crediti  anomali;  criteri  di
classificazione, gestione e valutazione dei crediti anomali. 
    Tutti gli affidamenti sono concessi al termine di un procedimento
istruttorio documentato, ancorche' basato su procedure automatizzate. 
    In caso di ricorso ad agenti per la  prestazione  di  servizi  di
pagamento o, per  i  soli  IMEL,  a  soggetti  convenzionati  per  la
distribuzione e il rimborso della moneta  elettronica,  gli  istituti
assicurano il rispetto delle proprie disposizioni interne da parte di
questi soggetti, nonche' delle disposizioni ad essi  applicabili  (ad
esempio trasparenza, usura, antiriciclaggio, diritti e obblighi delle
parti). Gli istituti effettuano controlli,  in  loco  o  a  distanza,
sulla rete  con  cadenza  almeno  annuale.  Gli  istituti  assicurano
altresi' che siano resi riconoscibili all'utenza i soggetti di cui si
avvalgono (agenti, soggetti convenzionati, punti operativi  abilitati
all'incasso ai sensi dell'art. 12, comma 4, del  decreto  legislativo
n. 141/2010). 
    Gli istituti controllano e gestiscono i rischi connessi  con  gli
investimenti dei fondi ricevuti dai clienti in modo da assicurare  la
pronta disponibilita' delle somme per l'esecuzione  delle  operazioni
di pagamento. Essi approntano procedure operative volte ad assicurare
il rispetto dei termini fissati dalla normativa  per  il  deposito  o
l'investimento dei fondi e per la sistemazione di eventuali  sbilanci
tra valore di tali attivita' e fondi ricevuti (5). 
Funzioni aziendali di controllo 
    Gli istituti istituiscono funzioni indipendenti di  controllo  di
conformita' alle norme, di  gestione  del  rischio,  e  di  revisione
interna  (6),  in  modo  proporzionato   alla   dimensione   e   alla
complessita' dell'attivita' svolta  nonche'  alla  tipologia  e  alla
gamma dei servizi di pagamento prestati. 
    Per assicurare la correttezza  e  l'indipendenza  delle  funzioni
aziendali di controllo e' necessario che: 
      a) tali funzioni dispongano  dell'autorita',  delle  risorse  e
delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti; 
      b) i responsabili  non  siano  gerarchicamente  subordinati  ai
responsabili delle funzioni sottoposte a controllo e  siano  nominati
dall'organo con funzione di supervisione strategica, sentito l'organo
con funzione di controllo. Essi riferiscono direttamente agli  organi
aziendali; 
      c) coloro che partecipano alle funzioni aziendali di  controllo
non partecipino direttamente alla prestazione dei  servizi  che  essi
sono chiamati a  controllare.  Ferma  restando  tale  previsione,  in
applicazione del principio di proporzionalita', i responsabili  delle
funzioni di controllo possono  avvalersi  di  soggetti  aventi  anche
funzioni operative, incardinati in  strutture  aziendali  diverse  da
quelle di controllo, a condizione che l'affidamento a  tali  soggetti
di altri compiti oltre a quelli di controllo non  impedisca  loro  di
svolgere in modo adeguato e professionale i compiti di controllo; 
      d) le funzioni aziendali di controllo siano tra  loro  separate
sotto un profilo organizzativo; 
      e) il metodo  per  la  determinazione  della  remunerazione  di
coloro che partecipano alle funzioni aziendali di  controllo  non  ne
comprometta l'obiettivita'. 
    Gli istituti possono  non  applicare  i  requisiti  di  cui  alla
lettera d) del  precedente  capoverso,  qualora  dimostrino  che,  in
applicazione del  principio  di  proporzionalita',  gli  obblighi  in
questione non sono proporzionati ai rischi da essi assunti e  che  le
funzioni di controllo continuano ad essere efficaci (7). 
---------- 
(4) A tali fini si identificano due tipologie di connessioni tra  uno
o piu' soggetti: a) giuridica - se uno  dei  soggetti  in  esame  ha,
direttamente o indirettamente, un potere di  controllo  sull'altro  o
sugli altri; b) economica - quando, indipendentemente  dall'esistenza
dei rapporti di controllo di cui alla lettera  a),  esistono,  tra  i
soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilita', se uno
di  essi  si  trova  in  difficolta'  finanziarie,   in   particolare
difficolta' di raccolta di fondi o rimborso dei  debiti,  l'altro,  o
tutti gli altri,  potrebbero  incontrare  analoghe  difficolta'.  Con
riferimento alla  lettera  a)  il  controllo  sussiste  -  salvo  che
l'istituto dimostri il contrario -  quando  ricorre  anche  una  sola
delle seguenti circostanze: 1) uno dei soggetti in esame  possiede  -
direttamente o indirettamente - piu' del 50%  del  capitale  o  delle
azioni con diritto di voto di un altro dei soggetti in esame; 2)  uno
dei soggetti in esame possiede il 50% o meno del 50% del  capitale  o
dei diritti di voto in un altro dei soggetti in esame ed e' in  grado
di esercitare il controllo congiunto  su  di  esso  in  virtu'  delle
azioni e dei diritti posseduti, di clausole statutarie e  di  accordi
con gli altri partecipanti. Nell'ipotesi di cui al  punto  2,  ovvero
indipendentemente  da  possessi  azionari,  costituisce   indice   di
controllo la disponibilita' di uno o piu'  dei  seguenti  poteri:  i)
indirizzare l'attivita' di un'impresa in modo da trarne benefici; ii)
decidere operazioni significative, quali ad esempio il  trasferimento
dei  profitti  e  delle  perdite;  iii)  nominare  o   rimuovere   la
maggioranza dei componenti degli organi amministrativi; iv)  disporre
della maggioranza  dei  voti  negli  organi  amministrativi  o  della
maggioranza dei voti  nell'assemblea  dei  soci  o  in  altro  organo
equivalente; v) coordinare la gestione di un'impresa  con  quella  di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune. 
(5) Gli istituti adottato, tra l'altro, presidi idonei a fronteggiare
il  rischio  di  disconoscimenti  in  relazione   a   operazioni   di
accreditamento della moneta elettronica o dei conti di pagamento  via
web, ad es. con addebito di carte di credito (fenomeni  di  phishing,
ecc.). 
(6) Per la funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza,  cfr.
par.11 degli orientamenti dell'EBA sulla gestione dei rischi relativi
alle  tecnologie  dell'informazione  (Information  and  communication
technology,  ICT)   e   di   sicurezza   (EBA/GL/2019/04),   recepiti
nell'Allegato C. Resta ferma la  possibilita'  per  gli  istituti  di
assegnare i compiti della funzione di controllo dei rischi ICT  e  di
sicurezza alle funzioni  aziendali  di  controllo  dei  rischi  e  di
conformita' alle norme, in coerenza con il ruolo, le  responsabilita'
e le competenze proprie di ciascuna. 
(7) Per la funzione di controllo dei rischi ICT e di sicurezza  resta
fermo quanto previsto dal par. 11 degli orientamenti  dell'EBA  sulla
gestione  dei  rischi  relativi  alle  tecnologie   dell'informazione
(Information  and  communication  technology,  ICT)  e  di  sicurezza
(EBA/GL/2019/04), come  recepito  nell'Allegato  C.  Resta  ferma  la
possibilita' per gli istituti di assegnare i compiti  della  funzione
di controllo dei rischi ICT e di sicurezza alle funzioni aziendali di
controllo dei rischi e di conformita' alle norme, in coerenza con  il
ruolo, le responsabilita' e le competenze proprie di ciascuna. 
 
    Le funzioni aziendali di controllo, svolgono i compiti di seguito
indicati. 
    La funzione di gestione del rischio: 
      a) collabora alla definizione delle politiche di governo e  del
processo di  gestione  del  rischio  e  delle  relative  procedure  e
modalita' di rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel
continuo; 
      b) verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di controllo
dei rischi e ne verifica il rispetto da parte dell'istituto; 
      c) verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese  per
rimediare alle carenze  riscontrate  nel  sistema  di  controllo  dei
rischi. 
    La funzione  di  controllo  di  conformita'  (compliance)  valuta
l'adeguatezza  delle  procedure  interne  rispetto  all'obiettivo  di
prevenire  la  violazione  di   leggi,   regolamenti   e   norme   di
autoregolamentazione applicabili all'istituto; a questo fine: 
      a) identifica le norme applicabili all'istituto e ai servizi da
esso prestati e ne misura/valuta l'impatto sui processi  e  procedure
aziendali; 
      b) propone  modifiche  organizzative  e  procedurali  volte  ad
assicurare adeguato presidio  dei  rischi  di  non  conformita'  alle
norme; 
      c) predispone flussi informativi diretti agli organi  aziendali
e alle altre funzioni aziendali di controllo; 
      d)  verifica  l'efficacia   degli   adeguamenti   organizzativi
suggeriti per la prevenzione del rischio di non conformita'. 
    La funzione di revisione interna: 
      a) definisce e applica un piano di audit, approvato dall'organo
con funzione di supervisione strategica, per l'esame e la valutazione
dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema dei controlli  interni,
incluso il sistema per la gestione del rischio di  sicurezza,  e  dei
meccanismi adottati dagli agenti utilizzati per  la  prestazione  dei
servizi  di  pagamento  e   dai   soggetti   convenzionati   per   la
distribuzione e il rimborso della moneta elettronica per  conformarsi
agli obblighi in materia di lotta al riciclaggio e  finanziamento  al
terrorismo.  Il  piano  di  audit  prevede,  tra  l'altro,  specifici
controlli sull'intera rete di succursali, agenti  utilizzati  per  la
promozione e conclusione dei contratti relativi alla prestazione  dei
servizi di pagamento e soggetti convenzionati per la distribuzione  e
il rimborso di moneta elettronica; 
      b) formula raccomandazioni agli  organi  aziendali  basate  sui
risultati delle verifiche effettuate in base al piano di audit  e  ne
verifica l'osservanza. 
    Le  funzioni  aziendali  di  controllo  presentano  agli   organi
aziendali, almeno una volta all'anno, relazioni sull'attivita' svolta
e  forniscono  agli  stessi  organi  consulenza  per  i  profili  che
attengono ai compiti di controllo svolti. 
(Omissis). 
 
                             __________ 
 
                                                           Allegato C 
 
        Sistemi informativi e gestione dei rischi operativi, 
                 inclusi i rischi ICT e di sicurezza 
 
1. Disposizioni di carattere generale 
    L'affidabilita'   dei   sistemi   informativi   rappresenta    un
pre-requisito essenziale per il buon  funzionamento  dell'istituto  e
consente agli organi aziendali di assumere  decisioni  consapevoli  e
coerenti con gli obiettivi aziendali. 
    I  sistemi  informativo-contabili  sono  adeguati   al   contesto
operativo e ai rischi ai quali l'istituto e' esposto. 
    Essi  hanno  un  elevato  grado  di  attendibilita',   registrano
correttamente e con la massima tempestivita'  i  fatti  di  gestione,
consentono di ricostruire l'attivita' dell'istituto a qualsiasi data,
partitamente per ciascuno dei servizi di pagamento  prestati  e,  per
gli istituti di moneta elettronica, anche in relazione  all'attivita'
di emissione moneta elettronica. 
    La  circostanza  che  l'istituto   utilizzi   diverse   procedure
settoriali (contabilita', segnalazioni,  antiriciclaggio,  ecc.)  non
inficia la qualita' e l'integrita' dei dati ne' comporta la creazione
di archivi non coerenti. 
    Gli istituti si dotano di sistemi e misure di  mitigazione  e  di
meccanismi di controllo adeguati  per  gestire  i  rischi  operativi,
inclusi i rischi ICT e di sicurezza, relativi ai servizi di pagamento
prestati. 
    In particolare, gli istituti: 
      i) nel trattamento dei dati sensibili  relativi  ai  pagamenti,
definiscono e formalizzano i  processi  di  raccolta,  instradamento,
trattamento, memorizzazione  e/o  archiviazione  nonche'  di  accesso
degli stessi, al fine di garantirne l'integrita' e  la  riservatezza.
In tale ambito gli istituti istituiscono e aggiornano un registro dei
soggetti che hanno accesso ai dati sensibili relativi ai pagamenti; 
      ii) adottano misure  per  prevenire  e  gestire  gli  incidenti
operativi o  di  sicurezza  e  individuano  i  soggetti  responsabili
dell'assistenza ai clienti in relazione  ai  reclami  concernenti  la
sicurezza dei  servizi  di  pagamento  prestati.  I  gravi  incidenti
operativi   o   di   sicurezza   che   interessano   direttamente   o
indirettamente gli istituti sono comunicati senza indugio alla  Banca
d'Italia  con  le  modalita'  e  nei  termini  da   essa   stabiliti,
conformemente agli Orientamenti aggiornati  dell'EBA  in  materia  di
segnalazione dei gravi incidenti ai sensi della PSD2 (EBA/GL/2021/03)
(1). Gli istituti utilizzano il modulo disponibile sul sito  internet
dell'Istituto (2). Se l'incidente incide o  potrebbe  incidere  sugli
interessi finanziari dei propri utenti di servizi di  pagamento,  gli
istituti informano altresi' quest'ultimi senza indugio dell'incidente
e di  tutte  le  misure  a  disposizione  che  possono  adottare  per
attenuarne gli effetti negativi (3); 
      iii) svolgono, con cadenza almeno annuale, una valutazione  dei
rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento  che
essi prestano e dell'adeguatezza delle misure di  mitigazione  e  dei
meccanismi di controllo  messi  in  atto  per  affrontarli  (4).  Una
relazione contenente le risultanze di tale valutazione  e'  trasmessa
alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno (5). 
---------- 
(1) Cfr. Comunicazione della  Banca  d'Italia  del  29  ottobre  2021
relativa all'attuazione per i  prestatori  di  servizi  di  pagamento
degli orientamenti aggiornati dell'EBA in materia di segnalazione dei
gravi incidenti ai sensi della PSD2 (EBA/GL/2021/03). 
(2) https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/incidenti-operativi
/index.html 
(3) Cfr., art. 96, paragrafo 1, comma 2, della PSD2. 
(4) Questa valutazione  e'  anche  necessaria  in  caso  di  previste
modiche  nelle  infrastrutture,  processi  e  procedure  che  possono
riguardare la sicurezza dell'istituto. 
(5) Gli istituti redigono la relazione in linea con  quanto  previsto
nelle istruzioni dalla Banca d'Italia relative all'applicazione della
direttiva                         PSD2                          (cfr.
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norm
e/circolari/c285/direttiva-psd2/Istruzioni_Procedure_BI_PSD2.pdf). La
relazione contiene anche la descrizione delle soluzioni eventualmente
adottate sulla  base  dell'art.  17  del  regolamento  delegato  (UE)
2018/389 del 27 novembre 2017 in materia di processi e protocolli  di
pagamento sicuri per le imprese.  Le  relative  informazioni,  dovute
soltanto alla prima occorrenza, sono trasmesse  alla  Banca  d'Italia
con   apposito   modulo   disponibile    al    seguente    indirizzo:
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norm
e/circolari/c285/direttiva-psd2/Esenzione_dall_autenticazione_forte_d
el_cliente_per_i_pagamenti_corporate.pdf 
 
      iv)  in  materia  di  continuita'  operativa,  individuano   le
operazioni critiche, si dotano di piani di emergenza  efficaci  e  di
una procedura per testare periodicamente tali  piani  e  riesaminarne
l'adeguatezza e l'efficacia; 
      v) definiscono le misure da adottare in caso di cessazione  dei
propri servizi di pagamento e/o dei contratti  vigenti,  per  evitare
effetti negativi sui sistemi  di  pagamento  e  sugli  utenti  e  per
garantire l'esecuzione delle operazioni di pagamento in corso. Queste
misure sono descritte in un'apposita sezione del piano di emergenza e
di continuita' operativa. 
    Gli istituti applicano gli orientamenti dell'EBA  sulla  gestione
dei rischi relativi alle  tecnologie  dell'informazione  (Information
and communication technology, ICT) e di  sicurezza  (EBA/GL/2019/04).
In linea con l'impostazione generale della disciplina in  materia  di
controlli interni e gestione dei rischi, gli  istituti  applicano  le
disposizioni contenute negli orientamenti  secondo  il  principio  di
proporzionalita', cioe' tenuto conto della dimensione e  complessita'
operative, della natura dell'attivita' svolta,  della  tipologia  dei
servizi prestati. 
2. Esenzione dall'obbligo di predisporre il meccanismo  di  emergenza
  di cui all'art. 33(4) del regolamento delegato (UE) 2018/389  della
  Commissione 
    Nel rispetto di quanto previsto  dal  regolamento  delegato  (UE)
2018/389 della Commissione, gli  istituti  che  prestano  servizi  di
pagamento  di  radicamento  di  conti  di  pagamento  che   intendono
richiedere  l'esenzione  dalla  predisposizione  del  meccanismo   di
emergenza ( «interfaccia di fall-back») previsto dall'art.  33,  par.
4, del regolamento delegato si  attengono  a  quanto  previsto  dagli
orientamenti dell'ABE sulle condizioni per beneficiare dell'esenzione
dal meccanismo di emergenza a norma dell'art. 33,  paragrafo  6,  del
regolamento (UE) 2018/389 (EBA/GL/2018/07) del 4 dicembre 2018. 
 
                             __________ 
 
                                                           Allegato D 
 
        Schema della relazione sulla struttura organizzativa 
 
(Omissis). 
 
                              PARTE III 
 
                         Gestione dei rischi 
 
    1. Indicare per ciascuna tipologia di rischio rilevante i presidi
organizzativi approntati per la  loro  gestione  e  i  meccanismi  di
controllo. 
    2. Illustrare i presidi e le  cautele  previsti  con  riferimento
alla distribuzione dei servizi di pagamento, di emissione  di  moneta
elettronica e di eventuali altri servizi,  con  particolare  riguardo
sia alla propria rete periferica che alla rete costituita da agenti e
da soggetti  convenzionati.  Specifici  riferimenti  dovranno  essere
prodotti in merito  alle  procedure  poste  in  essere  nel  caso  di
utilizzo di reti distributive informatiche (es. internet) (1). 
    3.  Descrivere  i  presidi  organizzativi  e  di  controllo   per
assicurare il rispetto delle normative in materia di prevenzione  del
riciclaggio e di finanziamento al terrorismo. 
    4. Descrivere i presidi organizzativi approntati per garantire il
rispetto della disciplina in materia  di  trasparenza  e  correttezza
delle  relazioni  con  la  clientela,  anche  con  riferimento   alle
procedure adottate per la trattazione dei reclami. 
 
                              PARTE IV 
 
                   Sistemi informativi e sicurezza 
 
    1. Descrivere sinteticamente le procedure informatiche utilizzate
nei vari comparti (contabilita', segnalazioni, ecc.), ivi inclusa  la
procedura utilizzata per il monitoraggio, la gestione e il  controllo
degli incidenti di sicurezza e dei reclami dei clienti in merito alla
sicurezza, il processo di  alimentazione  delle  stesse,  ponendo  in
evidenza le operazioni automatizzate e quelle effettuate manualmente,
il grado di integrazione tra le procedure. 
    2. Indicare i controlli (compresi quelli generati automaticamente
dalle procedure) effettuati sulla qualita' dei dati. 
    3. Illustrare i presidi logici e fisici approntati per  garantire
la  sicurezza  del  sistema  ICT   e   la   riservatezza   dei   dati
(individuazione  dei  soggetti  abilitati,  gestione  di   userid   e
password, sistemi di back-up e di recovery,  ecc.).  Con  particolare
riferimento ai dati sensibili relativi ai pagamenti: 
      i. descrivere la policy in materia di  diritto  di  accesso  ai
componenti e ai sistemi  dell'infrastruttura  informatica  utilizzati
per il trattamento di questi dati, inclusi i database e i sistemi  di
back up; e 
      ii. indicare i soggetti che hanno  accesso  ai  dati  sensibili
relativi ai pagamenti; 
    4.  Individuare  il  responsabile  ICT  e  le  funzioni  ad  esso
attribuite. 
    5. Descrivere il piano di emergenza e  di  continuita'  operativa
stabilito per assicurare la propria  capacita'  di  operare  su  base
continuativa e di limitare le perdite  operative  in  caso  di  gravi
interruzioni dell'operativita'; descrivere le procedure e  le  misure
adottate per mitigare i rischi  in  caso  di  cessazione  dei  propri
servizi di pagamento, al fine di evitare effetti negativi sui sistemi
di pagamento e  sugli  utenti  dei  servizi,  nonche'  per  garantire
l'esecuzione delle operazioni in corso. 
    6. Descrivere il sistema di gestione dei rischi  operativi  e  di
sicurezza (2). 
---------- 
(1) Gli istituti applicano i  gia'  citati  «Orientamenti  finali  in
materi di sicurezza dei pagamenti tramite internet» emanati dall'EBA. 
(2) Per  il  dettaglio  delle  informazioni   da   comunicare,   cfr.
Orientamento n. 13 concernente il «Documento relativo  alla  politica
di sicurezza» dei gia' citati Orientamenti finali sulle  informazioni
che  devono  essere  fornite  per  ottenere  l'autorizzazione   degli
istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonche'
per la registrazione dei prestatori di servizi  di  informazione  sui
conti (EBA/GL/2017/09) emanati dall'EBA l'8 novembre 2017. 
 
                             __________ 
 
                                                           Allegato E 
 
  Descrizione dei servizi di pagamento, dell'attivita' di emissione 
      della moneta elettronica e delle relative caratteristiche 
 
(Omissis). 
Sezione B - Caratteristiche dei servizi di pagamento 
(Omissis). 
  B.1 - Servizi di pagamento di cui ai nn. da  1  a  5  dell'art.  1,
comma 2, lettera h-septies.1, del TUB 
 
                               PARTE I 
 
1 - Contrattualizzazione 
    Caratteristiche  del  servizio  offerto  all'utenza,  incluse  le
modalita' di  registrazione  delle  operazioni  di  sottoscrizione  e
estinzione del rapporto con l'utente e le relazioni contrattuali  con
le altre parti eventualmente coinvolte. 
    Caratteristiche dei conti di pagamento, inclusi eventuali importi
massimi di avvaloramento e/o tempi massimi di gestione dei fondi. 
2 - Circuito 
    Caratteristiche del circuito di accettazione dello  strumento  di
pagamento e dei  meccanismi  di  collegamento  tra  l'istituto  e  il
circuito. A tal  fine,  e'  indicato  se  l'istituto  che  emette  lo
strumento  di  pagamento:  i)  e'  proprietario   del   circuito   di
accettazione; ii) aderisce a un  circuito  di  pagamento  gestito  da
terzi (es. schema carte di pagamento  ovvero  rete  interbancaria  di
pagamento); iii) ha  aggiunto  funzioni  proprie  a  un  circuito  di
pagamento di terzi. 
    Aspetti di dettaglio: 
      modalita' di funzionamento  del  circuito  e,  in  particolare,
ruolo e responsabilita' dei diversi soggetti coinvolti; 
      meccanismi  di  tutela  dell'integrita'   del   circuito,   con
particolare riguardo ai sistemi di controllo,  alle  misure  atte  ad
assicurare la continuita' e l'adeguatezza dei livelli  del  servizio,
nonche' indicazione dei soggetti responsabili  per  l'amministrazione
della sicurezza del circuito; 
      misure di sicurezza dell'informazione adottate, in  particolare
modalita'  di  identificazione/autenticazione  degli  utenti   e   di
gestione di eventuali  sistemi  di  crittografia,  misure  dirette  a
preservare l'integrita' e la riservatezza dei dati e ad assicurare la
protezione dei dispositivi fisici. 
3 - Meccanismi di autenticazione 
    Caratteristiche del dispositivo  personalizzato  e/o  insieme  di
procedure concordate tra l'utente  e  il  prestatore  di  servizi  di
pagamento e di cui l'utente di servizi di  pagamento  si  avvale  per
impartire un ordine di pagamento. 
    Modalita'    di    acquisizione    dell'eventuale     dispositivo
personalizzato e presidi di sicurezza tecnici adottati. 
(Omissis). 
  B.4. Servizio di pagamento di cui  all'art.  1,  comma  2,  lettera
h-septies.1) n. 8, del TUB (Servizio di informazione sui conti) 
 
                               PARTE I 
 
1 - Contrattualizzazione 
    Caratteristiche  del  servizio  offerto  all'utenza,  incluse  le
modalita' di  registrazione  delle  operazioni  di  sottoscrizione  e
estinzione del rapporto con l'utente e le relazioni contrattuali  con
le altre parti eventualmente coinvolte. 
    Caratteristiche dei conti di pagamento cui il prestatore accede. 
2 - Accesso ai conti di pagamento 
    Descrizione delle modalita' e delle procedure di accesso ai conti
di pagamento. 
    Descrizione delle procedure interne per la richiesta di rilascio,
gestione,  revoca  e  aggiornamento  dei  certificati  con   cui   il
prestatore di servizi di informazione sui conti si identifica  presso
il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. 
    Descrizione delle misure di sicurezza  informatica  adottate,  in
particolare modalita' di identificazione/autenticazione degli  utenti
e di gestione di eventuali sistemi di crittografia, misure dirette  a
preservare l'integrita' e la riservatezza dei dati e ad assicurare la
protezione dei dispositivi fisici. 
3 - Autenticazione e consenso 
    Descrizione delle caratteristiche dei dispositivi  personalizzati
e/o delle procedure eventualmente concordate  tra  il  prestatore  di
servizi di informazione sui conti e l'utente,  anche  in  aggiunta  a
quelle fornite dal prestatore di servizi di pagamento di  radicamento
del conto. 
    Presidi   di   sicurezza   tecnici   adottati   per    assicurare
l'affidabilita' e la disponibilita' del servizio. 
    Descrizione delle procedure di integrazione con i  meccanismi  di
autenticazione forniti dal prestatore  di  servizi  di  pagamento  di
radicamento  del  conto.  Modalita'  di  acquisizione  del   consenso
dell'utente e  presidi  di  sicurezza  tecnici  adottati,  inclusi  i
meccanismi  con  cui  si  assicura  l'accesso   esclusivamente   alle
informazioni sui conti di pagamento designati e sulle  operazioni  di
pagamento a questi associati. 
(Omissis). 
 
                            CAPITOLO VIII 
 
                OPERATIVITA' IN ITALIA DEGLI ISTITUTI 
 
                              Sezione I 
 
         Operativita' degli istituti dell'Unione europea (1) 
 
1. Ambito di applicazione 
    Le presenti disposizioni si applicano: 
      agli istituti dell'Unione europea  che  intendono  prestare  in
Italia servizi di pagamento attraverso  l'esercizio  del  diritto  di
stabilimento o in regime di  libera  prestazione  di  servizi,  anche
mediante l'impiego di agenti; 
    agli istituti  di  moneta  elettronica  dell'Unione  europea  che
intendono prestare in  Italia  l'attivita'  di  emissione  di  moneta
elettronica attraverso l'esercizio del diritto di stabilimento  o  in
regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l'impiego  di
soggetti convenzionati per  la  distribuzione  e  il  rimborso  della
moneta elettronica. 
2. Stabilimento di succursali: primo insediamento (2) 
    L'istituto dell'Unione europea che intende  per  la  prima  volta
operare in Italia tramite l'insediamento di una  succursale  notifica
questo intendimento all'autorita' competente dello Stato d'origine. 
    L'inizio dell'operativita' della succursale e'  subordinato  alla
ricezione da parte della Banca d'Italia della  comunicazione  inviata
dall'autorita' competente dello Stato d'origine dell'istituto. 
    Entro trenta giorni dalla  ricezione  della  notifica,  la  Banca
d'Italia comunica all'autorita' competente dello Stato di origine  se
sussistono  ragionevoli  motivi  per  sospettare  che,  relativamente
all'insediamento della succursale,  siano  in  corso  o  siano  state
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di  finanziamento  del
terrorismo ovvero che possa aumentare il rischio di riciclaggio o  di
finanziamento al terrorismo. 
3. Impiego di agenti o di soggetti convenzionati insediati in  Italia
(3) 
  3.1. Diritto di stabilimento 
    In conformita' a  quanto  previsto  dall'art.  128-decies,  comma
2-bis, del TUB, l'istituto dell'Unione europea che  intende  prestare
in Italia, in regime di diritto  di  stabilimento  senza  succursale,
servizi di pagamento per il tramite di agenti designa  in  Italia  un
punto di contatto centrale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
regolamento delegato della Commissione sul punto di contatto centrale
ai sensi della direttiva 2015/2366/UE (4). Quando  e'  costituito  in
Italia il punto di contatto centrale ai sensi delle  disposizioni  di
cui al Titolo II, Capo V, del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231, e successive modificazioni, l'istituto designa  questo  punto
di contatto centrale anche per le  finalita'  di  cui  alle  presenti
disposizioni  e  per  lo  svolgimento  delle  funzioni  previste  dal
regolamento citato nel presente capoverso. 
    L'istituto dell'Unione europea che intende  prestare  servizi  di
pagamento in Italia attraverso agenti insediati  in  Italia  notifica
tale intendimento all'autorita'  competente  dello  Stato  d'origine,
indicando, tra l'altro, nome del responsabile, indirizzo  e  recapiti
del punto di contatto centrale. 
    L'istituto di moneta elettronica dell'Unione europea che  intende
distribuire e rimborsare  moneta  elettronica  in  Italia  attraverso
soggetti  convenzionati  notifica  tale  intendimento   all'autorita'
competente  dello  Stato  d'origine,  indicando   la   qualificazione
motivata   dell'attivita'   quale   esercizio   della   liberta'   di
stabilimento. 
    L'inizio   dell'operativita'   dell'agente   o    del    soggetto
convenzionato e' subordinato alla  ricezione  da  parte  della  Banca
d'Italia della comunicazione inviata dall'autorita' competente  dello
Stato   d'origine   dell'istituto.   La   Banca   d'Italia   comunica
all'autorita'  competente  dello  Stato  di  origine  se   sussistono
ragionevoli motivi per  sospettare  che,  relativamente  all'utilizzo
dell'agente o del soggetto convenzionato,  siano  in  corso  o  siano
state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento
del terrorismo  ovvero  che  l'impiego  dell'agente  o  del  soggetto
convenzionato  possa  aumentare  il  rischio  di  riciclaggio  o   di
finanziamento al terrorismo. 
---------- 
(1) Le comunicazioni di cui alla presente Sezione vanno inviate  alla
Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio regolamentazione
e analisi macroprudenziale. 
(2) Cfr. regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione del 23
giugno 2017 che integra  la  direttiva  2015/2366/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le  norme  tecniche  di
regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra
autorita'  competenti  in  relazione  all'esercizio  del  diritto  di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di
pagamento. 
(3) Restano fermi gli altri obblighi di  comunicazione  imposti  agli
istituti dell'Unione europea ai  sensi  dall'art.  128-quater,  comma
7-bis del TUB. 
(4) Restano  ferme  le  disposizioni   dettate   per   finalita'   di
prevenzione  del  riciclaggio  e  di  finanziamento  del   terrorismo
dall'art. 43, commi 3 e 4 e dall'art. 45 del decreto  legislativo  21
novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. 
 
  3.2 Libera prestazione di servizi 
    L'istituto che intende prestare servizi di pagamento in Italia in
regime di libera prestazione di servizi  attraverso  agenti  notifica
tale intendimento all'autorita'  competente  dello  Stato  d'origine,
indicando la  qualificazione  motivata  dell'attivita'  quale  libera
prestazione di servizi. 
    L'agente puo' iniziare l'attivita' dopo che la Banca d'Italia  ha
ricevuto la notifica da parte della autorita' competente dello  Stato
d'origine. 
    L'istituto  di  moneta  elettronica  che  intende  avvalersi   di
soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso  in  Italia
della moneta elettronica in regime di libera prestazione  di  servizi
notifica  tale  intendimento  all'autorita'  competente  dello  Stato
d'origine, indicando la qualificazione motivata dell'attivita'  quale
libera prestazione di servizi. 
    Il soggetto convenzionato puo' iniziare l'attivita' dopo  che  la
Banca d'Italia ha ricevuto  la  notifica  da  parte  della  autorita'
competente dello Stato d'origine. 
4.  Prestazione  di  servizi  di  pagamento  in  regime   di   libera
prestazione di servizi 
    Fermo restando quanto previsto al paragrafo  3.1,  l'istituto  di
pagamento dell'Unione europea che intende prestare in Italia  per  la
prima volta servizi di pagamento in regime di libera  prestazione  di
servizi puo' iniziare l'attivita'  dopo  che  la  Banca  d'Italia  ha
ricevuto la notifica da parte dell'autorita' competente  dello  Stato
d'origine. 
    L'istituto di moneta elettronica dell'Unione europea che  intende
prestare in Italia per la  prima  volta  attivita'  di  emissione  di
moneta elettronica o prestare  servizi  di  pagamento  in  regime  di
libera prestazione di servizi puo' iniziare l'attivita' dopo  che  la
Banca d'Italia  ha  ricevuto  la  notifica  da  parte  dell'autorita'
competente dello Stato d'origine. 
5. Controlli della Banca d'Italia e collaborazione con  le  autorita'
estere 
    La Banca d'Italia esercita  sugli  istituti  dell'Unione  europea
operanti in  Italia  i  controlli,  anche  ispettivi,  di  competenza
previsti dalla legislazione vigente. 
    Ai sensi dell'art. 114-quinquiesdecies, comma 1, lettera b),  del
TUB, la Banca d'Italia scambia informazioni con  le  altre  autorita'
competenti  ai   sensi   delle   disposizioni   dell'Unione   europea
applicabili ai prestatori di servizi di pagamento (5). 
---------- 
(5) Cfr. regolamento delegato della  Commissione  sulla  cooperazione
tra le autorita' competenti dello stato  di  origine  e  dello  stato
ospitante per la supervisione degli istituti di pagamento che operano
su base transfrontaliera ai sensi dell'art. 29(6) della PSD2. 
 
 
                             Sezione II 
 
Condizioni per l'esercizio in Italia dell'attivita' di concessione di
  credito da parte di istituti di pagamento dell'Unione europea 
1. Ambito di applicazione 
    Le presenti disposizioni si applicano agli istituti di  pagamento
dell'Unione europea, che prestano servizi di pagamento in  Italia  ai
sensi dell'art. 114-decies, commi 2 e 4, del TUB. 
2. Condizioni per la concessione del credito 
    Gli  istituti  di  pagamento  dell'Unione  europea  che  prestano
servizi di pagamento in Italia, possono concedere credito  di  durata
superiore ai dodici mesi collegato all'emissione o alla  gestione  di
carte di credito qualora siano rispettate le seguenti condizioni: 
      a) istituiscono una succursale ai sensi della Sezione  I,  par.
2; 
      b)  l'attivita'  di  concessione  del  credito  e'  svolta  con
modalita' analoghe nel paese d'origine ed e' sottoposta a vigilanza; 
      c)  l'attivita'  di  concessione  del  credito  nel  territorio
italiano e' esercitata nel rispetto delle  disposizioni  vigenti  nel
paese d'origine; 
      d) la succursale rispetta la disciplina italiana in materia  di
trasparenza e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti,
contrasto  dell'usura,  del  riciclaggio  e  del   finanziamento   al
terrorismo; 
      e) l'autorita' competente per la vigilanza nel paese di origine
assume  la  responsabilita'  del   controllo   sulle   attivita'   di
concessione del credito, sui rischi rilevanti ad essa connessi, sugli
assetti organizzativi  e  sul  sistema  di  controlli  interni  della
succursale; 
      f) l'autorita' del  paese  d'origine  comunica  tempestivamente
alla Banca d'Italia tutte le informazioni rilevanti,  in  particolare
nel caso di violazioni, ancorche' non accertate in via definitiva, da
parte di una succursale della normativa ad essa applicabile. 
    L'avvio da parte della succursale dell'attivita'  di  concessione
del credito superiore ai dodici mesi collegato all'emissione  o  alla
gestione di carte di credito e' subordinata al raggiungimento  di  un
accordo  di  collaborazione  tra  la  Banca  d'Italia  e  l'autorita'
competente del paese di origine, nel quale  quest'ultima  attesta  il
rispetto delle condizioni di cui ai punti da b) ad  f)  del  presente
paragrafo.  L'accordo  definisce  in  dettaglio  le  modalita'  e  le
condizioni per l'esercizio dei controlli di competenza da parte delle
autorita' coinvolte, eventuali forme di collaborazione e  i  relativi
scambi di informazioni, fermo restando quando previsto dal successivo
paragrafo 3. 
3. Controlli della Banca d'Italia 
    La Banca d'Italia  esercita  sulle  succursali  in  Italia  degli
istituti di pagamento dell'Unione europea insediate in Italia per  le
attivita' di  cui  alla  presente  Sezione  (1)  i  controlli,  anche
ispettivi, di competenza. 
---------- 
(1) Per la prestazione dell'attivita' di concessione di finanziamento
con scadenza superiore ai dodici mesi tramite agenti, gli istituti di
pagamento si avvalgono di agenti  in  attivita'  finanziaria  di  cui
all'art 128-quater del TUB. 
 
    Allo scopo  di  effettuare  i  controlli  di  propria  competenza
nonche' di garantire la completezza delle informazioni che riguardano
il mercato italiano, la Banca d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di
chiedere alle succursali di istituti dell'Unione europea  i  medesimi
dati e documenti previsti per gli intermediari finanziari di  cui  al
Titolo V del TUB. In particolare, la Banca d'Italia puo' richiedere i
dati e le informazioni utili ai  fini  della  verifica  del  rispetto
delle disposizioni  in  materia  di  trasparenza  e  correttezza  dei
comportamenti, contrasto all'usura, al riciclaggio e al finanziamento
al terrorismo e diritti e obblighi delle parti. 
    La Banca d'Italia scambia con l'autorita' competente del paese di
origine dell'istituto  di  pagamento  dell'Unione  europea  tutte  le
informazioni essenziali e/o pertinenti, in particolare  nel  caso  di
violazioni o presunte violazioni da parte  di  una  succursale  della
normativa applicabile. 
(Omissis). 
 
                            CAPITOLO XII 
 
                         Vigilanza ispettiva 
 
                              Sezione I 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
1. Premessa 
    La Banca d'Italia puo' effettuare accertamenti  ispettivi  presso
gli istituti operanti in Italia. 
    Le ispezioni sono volte ad accertare che l'attivita'  degli  enti
vigilati risponda a criteri di sana e prudente gestione,  sia  svolta
in coerenza con le esigenze di regolare funzionamento del sistema dei
pagamenti e sia espletata nell'osservanza delle disposizioni vigenti.
In particolare, l'accertamento  ispettivo  e'  volto  a  valutare  la
complessiva situazione tecnica e organizzativa dell'ente,  nonche'  a
verificare l'attendibilita' delle  informazioni  fornite  alla  Banca
d'Italia. 
    Gli accertamenti possono  riguardare  la  complessiva  situazione
aziendale («a spettro esteso»), specifici comparti operativi  e/o  il
rispetto di normative di settore («mirati») nonche' la rispondenza di
eventuali azioni correttive poste in  essere  dall'istituto  («follow
up»). 
    Gli  istituti  ispezionati  prestano  la  massima  collaborazione
all'espletamento degli accertamenti e, in particolare, forniscono con
tempestivita' e completezza i documenti che gli incaricati  ritengono
necessario acquisire (1). 
---------- 
(1) Cfr. regolamento delegato della  Commissione  sulla  cooperazione
tra le autorita' competenti dello stato  di  origine  e  dello  stato
ospitante per la supervisione degli istituti di pagamento che operano
su base transfrontaliera ai sensi dell'art. 29(6) della PSD2. 
 
2. Ambito di applicazione 
    La vigilanza ispettiva e' svolta presso: 
      gli istituti italiani; 
      le succursali in Italia di istituti  di  pagamento  dell'Unione
europea o di istituti  di  moneta  elettronica  dell'Unione  europea,
anche nel caso in cui le  competenti  autorita'  dello  Stato  membro
d'origine lo richiedano; 
      le succursali in  Italia  di  istituti  di  moneta  elettronica
aventi sede in stati terzi. 
(Omissis).