(Linee guida-Linee guida)
Linee guida per le relazioni annuali dei presidenti delle  regioni  e
  delle province autonome sul sistema dei  controlli  interni  e  sui
  controlli effettuati nell'anno 2021 (ai sensi dell'art. 1, comma 6,
  del  decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213). 
 
    1. Nel complesso sistema di verifiche delineato dal decreto-legge
n. 174/2012, alla Sezione delle autonomie e' attribuito il compito di
emanare le linee guida volte a definire, unitariamente, i criteri per
le relazioni  annuali,  sul  sistema  dei  controlli  interni  e  sui
controlli effettuati nell'anno, che  i  presidenti  delle  regioni  e
delle province autonome devono trasmettere alle sezioni regionali  di
controllo (art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,
come modificato dall'art. 33,  comma  2,  lettera  a),  punto  2  del
decreto-legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla  legge
n. 116/2014). 
    Il percorso  di  autonomia  degli  enti  territoriali  trova  una
correlazione con  lo  sviluppo  dei  sistemi  di  controllo  interno,
ridisegnati a livello normativo (decreto legislativo n. 286/1999)  in
funzione di un'amministrazione piu' orientata verso  il  cittadino  e
concepita come un servizio. 
    In tale cornice ordinamentale si inserisce la  relazione  annuale
dei presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome,  prevista
dall'art. 1, comma 6, del citato decreto-legge n.  174/2012,  che  e'
intestata all'organo di vertice dell'ente territoriale in  quanto  il
corretto  funzionamento  dei   controlli   interni   rappresenta   un
indispensabile supporto per le scelte decisionali  e  programmatiche.
La verifica dell'effettiva concretizzazione degli obiettivi  e'  resa
possibile dalla presenza di un sistema  integrato  di  controlli,  in
grado  di  monitorare  le  attivita',  di  supportare  le   decisioni
politiche  nonche'  di  fornire,  in  tempo  utile,  le  informazioni
necessarie  per   l'eventuale   correzione   di   rotta   dell'azione
amministrativa. 
    Nel contempo, la ricordata disposizione, che prevede  l'onere  in
capo all'organo politico di riferire alla Corte dei conti  in  ordine
ai  piu'  significativi  aspetti  organizzativi  ed   attuativi   dei
controlli interni, anche con riguardo agli  organismi  partecipati  e
agli enti del servizio sanitario, attua un raccordo tra  i  controlli
affidati all'autonomia normativa ed amministrativa regionale e quelli
esterni  esercitati,  in  modo  neutrale   ed   indipendente,   dalla
magistratura contabile  «finalizzati  a  garantire  il  rispetto  dei
parametri costituzionali e di quelli posti  dal  diritto  dell'Unione
europea (...) estensibili anche alle autonomie speciali» (cfr.  Corte
costituzionale, 6 marzo 2014, n. 39). 
    Lo schema di relazione unitario per i presidenti delle regioni  e
delle province autonome, avente forma di questionario  nel  quale  e'
prevista la ricognizione delle  principali  tipologie  di  controllo,
diventa un importante ausilio informativo per verificare l'osservanza
dei vincoli di finanza pubblica e il rispetto del principio di  buona
amministrazione  nel  governo  delle  diverse  realta'  territoriali,
mettendo in  luce  la  capacita'  dell'esecutivo  di  realizzare  gli
obiettivi programmati. 
    Un sistema integrato dei controlli interni rappresenta  anche  un
presidio di legalita' perche' consente di correggere  le  disfunzioni
foriere di cattiva gestione e, nei casi piu' gravi, di danno erariale
e  concreta  un  indispensabile  strumento  per  conformare  l'azione
amministrativa ai principi di efficacia, efficienza ed  economicita'.
A tal  riguardo,  la  disciplina  in  esame  si  correla  con  quella
contenuta nell'art. 3 della legge n. 20/1994,  secondo  la  quale  la
Corte  dei  conti,  nell'esercizio  del  controllo  successivo  sulla
gestione  del  bilancio  e  del  patrimonio   delle   amministrazioni
pubbliche,  verifica  il   «funzionamento   dei   controlli   interni
dell'amministrazione». 
    La rilevazione, in  base  ad  un  serie  di  controlli  omogenei,
consente non  solo  di  stabilire  il  grado  di  raggiungimento  dei
risultati attesi e  di  effettivita'  dell'azione  amministrativa  in
ciascuna regione e provincia autonoma  ma,  anche,  di  comparare  le
diverse situazioni territoriali. 
    Sotto tale profilo, le linee guida della Sezione delle autonomie,
quale «espressione delle Sezioni regionali  di  controllo»  (art.  9,
«Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di  controllo  della
Corte dei  conti»),  assicurano  il  necessario  coordinamento  delle
attivita' di controllo  e  le  informazioni  acquisite  attraverso  i
correlati questionari  rappresentano  un  ausilio  per  le  verifiche
spettanti alle Sezioni regionali, cui spettano  tutti  gli  ulteriori
approfondimenti istruttori ritenuti necessari,  tenendo  anche  conto
degli specifici regimi di disciplina delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome (cfr. deliberazioni n.  9/SEZAUT/2014/INPR;
n.     10/SEZAUT/2017/INPR;      n.      11/SEZAUT/2018/INPR;      n.
11/SEZAUT/2019/INPR; n. 5/SEZAUT/2020/INPR; n. 12/SEZAUT/2021/INPR). 
    2.  Per  agevolare  l'adempimento  richiesto   dalla   legge   ai
presidenti delle regioni e delle province autonome, alle linee  guida
e' allegato  uno  schema  di  relazione  in  forma  di  questionario,
contenente domande con risposte di  tipo  «chiuso»  (SI/NO),  cui  si
accompagna la  possibilita'  di  fornire  ulteriori  elementi,  nelle
risposte di tipo «aperto» e di rendere ogni chiarimento necessario in
ordine ai profili di maggior interesse o criticita'. 
    L'ambito  delle  verifiche  si   articola   in   alcune   sezioni
tradizionalmente presenti  negli  anni,  al  fine  di  permettere  la
raccolta di una serie storica di dati confrontabili e  di  consentire
una valutazione prospettica in ordine all'implementazione, nel tempo,
dell'intero reticolato dei necessari controlli  nelle  varie  realta'
territoriali. 
    Il questionario allegato  alle  presenti  linee  guida  contiene,
seppur semplificate, anche le appendici introdotte  nelle  precedenti
(cfr. deliberazione n. 12/SEZAUT/2021/INPR),  correlate  al  set  dei
controlli dettati dall'emergenza sanitaria (che ha interessato  anche
il 2021) e dalla modalita' del «lavoro agile». 
    La novita' e' rappresentata da una appendice  dedicata  al  Piano
nazionale di ripresa  e  resilienza,  nell'ambito  della  quale  sono
esaminate le misure organizzative e procedurali poste in essere dalle
amministrazioni per ottimizzare il ciclo di gestione dei fondi  PNRR.
In tale ambito, i quesiti focalizzano l'attenzione,  in  particolare,
sulla governance  adottata  dalle  regioni/province  autonome,  sulle
procedure  di  controllo   per   prevenire   i   rischi   di   doppio
finanziamento/frodi/corruzioni,   sulle   verifiche   periodiche    e
sull'adeguatezza dei sistemi informativi. 
    Nella parte conclusiva dell'appendice dedicata al PNRR sono state
inserite  anche  alcune  domande  relative  al  Piano  integrato   di
attivita'  e   organizzazione   (PIAO),   il   nuovo   strumento   di
pianificazione strategica ed operativa  introdotto  dall'art.  6  del
decreto-legge  n.   80/2021   (recante   «Misure   urgenti   per   il
rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza
della giustizia»). 
    3.  Di  seguito  si  illustrano,  con  maggiore  analiticita',  i
principali contenuti del questionario: 
      la prima sezione (Quadro ricognitivo e descrittivo del  sistema
dei controlli interni) contiene una ricognizione sommaria dei profili
caratteristici delle principali tipologie di  controllo  esercitabili
(di regolarita' amministrativa e contabile, strategico, di  gestione,
sulla valutazione del  personale  con  incarico  dirigenziale,  sulla
qualita'  dei  servizi,   sulla   qualita'   della   legislazione   e
sull'impatto della regolamentazione). L'implementazione dei controlli
sulla qualita' dei servizi erogati non risulta ancora a regime  nelle
varie realta' territoriali,  nonostante  rappresenti  un  ineludibile
adempimento a garanzia dei diritti dei  cittadini-utenti,  in  quanto
capace di intercettare i bisogni dell'utenza e,  quindi,  di  fornire
all'amministrazione le reali dimensioni dello  scostamento  esistente
tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e  il
grado di utilita' effettivamente conseguito; 
      la seconda sezione (Il sistema dei controlli interni)  esamina,
piu' nel dettaglio, le modalita' operative  di  alcune  tipologie  di
controlli, segnatamente quelli  sulla  regolarita'  amministrativa  e
contabile, sul controllo strategico, sulla gestione, oltreche'  sulla
valutazione del personale con incarico dirigenziale. In  particolare,
si richiama l'attenzione sulle misure correttive, anche di  carattere
normativo,  adottate   dalla   regione   in   caso   di   riscontrate
irregolarita'  amministrativo-contabili  o  di  criticita'  emerse  a
livello di controllo strategico, nonche' sulle funzioni di  vigilanza
esercitate nei confronti degli agenti contabili, soggetti a  giudizio
di conto; 
      la terza sezione (Controllo  sugli  organismi  partecipati)  e'
dedicata al monitoraggio dell'effettivita' dei poteri  di  socio,  in
termini di predisposizione di  una  struttura  ad  hoc  (con  reports
periodici  provenienti  dagli  organismi  partecipati  e  rilevazione
costante dei rapporti finanziari, economici  e  patrimoniali  con  la
regione), nonche'  di  definizione  dei  poteri  di  controllo  nelle
diverse  situazioni  (societa'  in  house,  a  controllo  pubblico  o
meramente partecipate) e di rispetto delle prescrizioni normative  in
tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie; 
      la  quarta  sezione  (Controlli  sulla  gestione  del  Servizio
sanitario regionale) e' diretta,  infine,  ad  evidenziare  eventuali
criticita' presenti  nell'assetto  organizzativo  dei  controlli  del
Servizio  sanitario  regionale,  unitamente  alle  misure  correttive
adottate, scrutinando l'adeguatezza del documento  di  programmazione
dei fabbisogni sanitari in ambito regionale e l'esistenza di un piano
di indicatori che misuri l'outcome, ossia  l'impatto  che  i  servizi
sanitari erogati hanno sul miglioramento delle condizione  di  salute
dei cittadini. Viene dato rilievo  all'esistenza  di  un  sistema  di
monitoraggio  dei  tempi  di  attesa  delle  prestazioni   sanitarie,
indagandone gli esiti; 
      la quinta sezione («Appendice  legata  all'emergenza  sanitaria
Covid») e' stata aggiornata con riferimento alle  principali  novita'
per l'esercizio 2021 afferenti, ad esempio, al recupero  dei  ritardi
nelle liste di attesa dovuto al  protrarsi  dell'emergenza  pandemica
(art. 26, commi 1-3, del decreto-legge  n.  73/2021),  con  specifico
riguardo agli esiti del monitoraggio concomitante e alle  valutazioni
degli organi di controllo interno riguardo al grado di  conseguimento
dei risultati attesi.  Alcune  analisi  sono  correlate  al  corretto
reimpiego delle  risorse  stanziate  e  non  utilizzate,  secondo  le
modalita' indicate nei rispettivi Piani per il recupero  delle  liste
d'attesa (art. 29, comma 8, decreto-legge n. 104/2020); 
      la sesta sezione  («Appendice  sul  lavoro  agile»),  e'  stata
semplificata in relazione al  progressivo  superamento  delle  misure
piu' restrittive, adottate durante  l'emergenza  pandemica,  riguardo
all'accesso ai luoghi di  lavoro,  e  al  ripristino  del  lavoro  in
presenza come modalita' ordinaria a partire dal 15  ottobre  2021.  A
tal proposito, si e' posta l'attenzione  sulle  successive  modalita'
organizzative adottate; in particolare se l'ente abbia stipulato,  su
base  volontaria,  contratti  di  lavoro   a   distanza.   E'   stato
approfondito l'impatto di tale modalita' della prestazione lavorativa
sulla continuita' e qualita' dei servizi resi dall'ente, indagando le
eventuali difficolta' organizzative e l'adeguatezza delle  misure  di
valutazione delle performance; 
      la   settima   sezione   («PNRR»)    concerne    i    controlli
sull'attuazione degli investimenti previsti dal  Piano  nazionale  di
ripresa  e  resilienza,  in  cui  le  regioni/province  autonome,  in
qualita' di «enti attuatori», sono  chiamate  a  dare  un  contributo
rilevante. Il sistema dei controlli interni  dovra'  essere  efficace
nel  monitorare  non  solo  la  gestione  sotto  il   profilo   della
regolarita' amministrativo-contabile delle procedure e degli atti  di
impegno  sottostanti  agli  investimenti,  ma  anche  il   grado   di
realizzazione «fisica» degli stessi nei tempi programmati. L'ottimale
attuazione  dei   programmi   del   PNRR   presuppone:   un   congruo
coordinamento  regionale  dei   molteplici   soggetti   istituzionali
coinvolti nei processi decisionali e attuativi degli investimenti; la
semplificazione  delle  procedure  amministrative;  un   monitoraggio
integrato, da parte degli organi di controllo interno, del  grado  di
realizzazione degli obiettivi, a supporto delle funzioni  direzionali
e di indirizzo dell'organo politico;  l'implementazione  di  adeguati
flussi informativi.  A  tal  fine,  i  quesiti  introdotti  chiedono,
innanzitutto,  di  conoscere  le  valutazioni  dell'organo   politico
sull'efficacia della governance  regionale  e  della  semplificazione
delle procedure amministrative,  adottata  in  base  all'art.  4  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12  novembre  2021,
nonche' di  indicare  gli  eventuali  atti  di  indirizzo  deliberati
dall'Ente  in  materia  di  auditing  finanziario-contabile  e  sulla
performance. Sono anche formulati quesiti con  riferimento  al  nuovo
strumento di pianificazione strategica e operativa (PIAO), introdotto
dall'art. 6 del decreto-legge n. 80/2021,  nell'ambito  delle  misure
urgenti approvate per il rafforzamento della capacita' amministrativa
delle pubbliche amministrazioni in relazione all'attuazione del PNRR.
Alcune domande sono, poi,  volte  ad  accertare  se  il  sistema  dei
controlli interni produca un flusso informativo costante e adeguato a
supportare  efficacemente  le  funzioni  direzionali  e   quelle   di
indirizzo dell'organo politico. Completano il  quadro  conoscitivo  i
quesiti aventi ad oggetto  le  verifiche  condotte  dagli  organi  di
controllo interno sulla tracciabilita'  delle  operazioni  (anche  ai
fini  dell'archiviazione  dei  relativi  dati   nel   nuovo   sistema
informativo ReGis) e sulla  legittimita'  e  regolarita'  degli  atti
gestionali collegati ai milestone e target del PNRR.  E'  analizzato,
altresi', il corretto  adempimento,  da  parte  del  Referente  unico
regionale, degli obblighi informativi connessi  alla  rendicontazione
in sede europea e, infine, sono oggetto di verifica i controlli volti
a prevenire il rischio di frodi, corruzione, conflitti di interesse e
doppio finanziamento nell'utilizzo dei fondi europei  che  finanziano
il PNRR (art. 22, reg. UE 242/2021). 
    4. Con riguardo alle modalita'  di  compilazione,  la  relazione,
previa indicazione  della  regione/provincia  autonoma  nell'apposito
spazio ad essa riservato nella intestazione del questionario,  dovra'
essere inviata entro il termine stabilito dalla Sezione regionale  di
controllo territorialmente competente e, comunque, non oltre sessanta
giorni dalla pubblicazione delle presenti linee guida nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    5. Per procedere alla compilazione  della  relazione-questionario
e'  necessario  collegarsi  al  sito  della  Corte  dei  conti,  area
«Servizi», attraverso il link https://servizionline.corteconti.it  e,
successivamente, alla piattaforma di  finanza  territoriale  «FITNET»
(Finanza territoriale network), tramite utenza SPID per poi  accedere
al  sistema  «CON.TE.»,  da   cui   scaricare   il   file   dal   box
Utilita→Schemi/Modelli.   A   livello   operativo,   l'accesso   alla
piattaforma di finanza territoriale FITNET sara'  possibile  solo  ed
esclusivamente tramite utenza SPID. 
    Gli  utenti  gia'  abilitati  alla  piattaforma  FITNET  che  non
dispongano di SPID dovranno prioritariamente dotarsene e, al  momento
dell'accesso, il sistema riconoscera' il profilo attivo o  i  profili
attivi gia' associato/i in  precedenza.  Nessuna  nuova  abilitazione
dovra' essere richiesta. 
    I nuovi utenti FITNET dovranno, sempre provvisti di utenza  SPID,
accedere al sistema, al fine di procedere alla registrazione  e  alla
profilazione  di  competenza.  La  procedura   informatica   guidera'
l'utente alla compilazione della richiesta di abilitazione  al  nuovo
profilo attraverso una pagina di registrazione, che indichera'  «step
by step» le fasi tramite le quali completare l'accesso. 
    Per qualsiasi criticita'  inerente  allo  SPID  sara'  necessario
contattare  l'assistenza  tecnica  del   proprio   provider,   mentre
nell'applicativo FITNET sara' possibile, come in passato,  contattare
l'assistenza  attraverso  l'inserimento  di  una  segnalazione  nella
maschera dedicata. 
    A  compilazione  conclusa,  il  file  dovra'  essere   denominato
Relazione_Presidente_Regione_Anno                           (esempio:
Relazione_Presidente_Abruzzo_2021)  e   trasmesso   avvalendosi   dei
soggetti accreditati sul sistema con il  profilo  RSFR  (Responsabile
dei Servizi finanziari regione) tramite la funzione «Invio Documenti»
presente  nel  menu'  «Documenti»,  tipologia  documento   «Relazione
annuale del Presidente della Regione (art. 1, comma 6,  decreto-legge
n. 174/2012)». 
    Non sono ammesse differenti modalita' di trasmissione.