Allegato Art. 1. Modifiche al capitolo I del Titolo VI Al capitolo I, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti con i seguenti. «2. Fonti normative. La materia e' regolata: per le SGR che gestiscono OICVM, dalla direttiva UCITS, dalle direttive 2010/43/UE e 2010/44/UE del 1° luglio 2010, dal regolamento delegato (UE) 2016/438 del 17 dicembre 2015, recanti modalita' di attuazione della direttiva UCITS, nonche' dal regolamento UE del 1° luglio 2010, n. 584/2010 recante la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato dell'OICVM, l'utilizzo di mezzi elettronici per la comunicazione tra le autorita' competenti ai fini della notifica nonche' le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra autorita' competenti; per le SGR che gestiscono FIA, dalla direttiva AIFMD e dal regolamento delegato (UE) n. 231/2013, contenente misure di esecuzione della direttiva AIFMD, con particolare riferimento agli articoli 113-115 che disciplinano i meccanismi di cooperazione con le autorita' competenti dei Paesi terzi; dalla direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che modifica le direttive UCITS e AIFMD per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo; dal regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014; dalle seguenti disposizioni del TUF: art. 6-bis, relativo ai poteri informativi e di indagine; art. 6-ter, relativo ai poteri ispettivi; art. 7, relativo ai poteri di intervento nei confronti dei soggetti abilitati(1); art. 7-ter, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari nazionali e non UE; art. 7-quater, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari UE; art. 7-quinquies, relativo ai poteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia; art. 41, concernente l'operativita' transfrontaliera delle SGR; art. 41-bis, concernente l'operativita' in Italia delle societa' di gestione UE; art. 41-ter, concernente l'operativita' in Italia dei GEFIA UE; art. 42, relativo alla commercializzazione in Italia di quote o di azioni di OICVM UE; art. 43, concernente la commercializzazione di FIA riservati; art. 44, concernente la commercializzazione di FIA non riservati; art. 46-ter, concernente l'erogazione diretta di crediti da parte di FIA UE in Italia; dal decreto ministeriale; dal regolamento della Banca d'Italia del 21 luglio 2021 recante l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia e della Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. ---------- (1) Per «soggetti abilitati» si intendono i soggetti definiti all'art. 1, comma 1, lettera r), tra cui in particolare SGR, societa' di gestione UE con succursali in Italia, SICAF, SICAV, GEFIA UE con succursale in Italia. 3. Procedimenti amministrativi. Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente titolo: divieto all'insediamento di succursali di SGR italiane in Stati UE (termine: quaranta giorni); divieto per una SGR che gestisce OICVM di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE (termine: quaranta giorni); divieto per una SGR di dare corso alle modifiche operative comunicate in occasione: a) dell'insediamento di una succursale in uno Stato UE; b) dell'avvio della libera prestazione di servizi in uno Stato UE per violazione della disciplina sulla gestione collettiva del risparmio (termine: quindici giorni lavorativi); divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa all'offerta in altro Stato UE di OICVM da parte di SGR o SICAV ai sensi dell'art. 41 TUF (termine: quindici giorni lavorativi); divieto di modifiche rilevanti delle informazioni e dei documenti trasmessi con la lettera di notifica relativa all'offerta in Italia o in altro Stato UE di FIA italiani riservati e FIA UE da parte di SGR, SICAV o SICAF ai sensi dell'art. 43 TUF (termine: quindici giorni lavorativi); approvazione o modifica del regolamento dell'OICVM istituito in Italia da una societa' di gestione UE (termine: trenta giorni); approvazione del regolamento del FIA non riservato, e delle sue modifiche, istituito in Italia da un GEFIA UE (termine: trenta giorni); divieto dell'investimento in crediti a valere sul proprio patrimonio in Italia per FIA UE (termine: sessanta giorni); autorizzazione all'insediamento di una succursale di SGR in Stati terzi (termine: novanta giorni); autorizzazione alla libera prestazione di servizi da parte di SGR in Stati terzi (termine sessanta giorni).».