Art. 2. Modifiche al capitolo II del Titolo VI 1. Al paragrafo 1, sottoparagrafo 1.1, secondo capoverso, la parola «Tale» e' sostituita con la seguente: «La». 2. I sottoparagrafi 1.2 e 1.3 del paragrafo 1 sono sostituiti con i seguenti. «1.2. Modifica delle informazioni comunicate. 1.2.1. SGR che gestiscono OICVM. La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorita' del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno trenta giorni prima di procedere alle modifiche. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorita' competente del Paese ospitante. La comunicazione non da' luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dell'avvenuta notifica all'autorita' competente del Paese ospitante e' data comunicazione alla SGR interessata. Fermo restando quanto previsto al capoverso successivo, qualora la Banca d'Italia intenda rifiutare di effettuare la notifica all'autorita' competente del Paese ospitante per le ragioni indicate nel paragrafo 1.1, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre sessanta giorni da tale data. Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente del Paese ospitante il divieto per la SGR di effettuare la modifica. Se una modifica e' attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o comunque in conseguenza di una modifica attuata il gestore non e' piu' conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l'autorita' competente del Paese ospitante. La SGR che gestisce OICVM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i Fondi che gestisce nel Paese ospitante. La Banca d'Italia comunica all'autorita' competente del Paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al par. 1.1, primo capoverso, n. 6). Nel caso in cui la SGR gestisca OICVM nel Paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorita' competente del Paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR. 1.2.2. SGR che gestiscono FIA. La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5), almeno trenta giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorita' competente del Paese ospitante. La comunicazione non da' luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dell'avvenuta notifica all'autorita' competente del Paese ospitante e' data comunicazione alla SGR interessata. Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari. Se una modifica pianificata e' attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o se e' stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non e' piu' conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l'autorita' competente del Paese ospitante. La SGR che gestisce FIA comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i Fondi che gestisce nel Paese ospitante. La Banca d'Italia comunica all'autorita' competente del Paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al par. 1.1, primo capoverso, n. 6). 1.3. Disposizioni nazionali applicabili. Le SGR che operano in un altro Stato UE rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio attraverso le succursali estere, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF (art. 6), incluse le relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob: art. 6, comma 1, lettera a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili; art. 6, comma 1, lettera c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel Paese ospitante; art. 6, comma 1, lettera c-bis), relativo all'organizzazione e ai controlli delle SGR; art. 6, comma 2, lettera b-bis), relativo alla prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, ove applicabile. La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un Fondo nel Paese ospitante controlla l'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del Fondo previste nel Paese ospitante.». 3. Al paragrafo 2, sottoparagrafo 2.1, punto 1), dopo la parola «Stato» e' aggiunta la seguente: «UE» e al penultimo capoverso le parole «un mese» sono sostituite con le seguenti: «trenta giorni». 4. I sottoparagrafi 2.2 e 2.3 del paragrafo 2 sono sostituiti con i seguenti. «2.2. Modifica delle informazioni comunicate. 2.2.1. SGR che gestiscono OICVM. La SGR che gestisce OICVM comunica alla Banca d'Italia e alla competente autorita' del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2) e 3), prima di procedere alle modifiche. La Banca d'Italia comunica all'autorita' competente del Paese ospitante la modifica delle informazioni contenute nell'attestato di cui al par. 2.1, primo capoverso, n. 4). La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i Fondi che gestisce nel Paese ospitante. Nel caso in cui la SGR gestisca Fondi nel Paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorita' competente del Paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR. 2.2.2. SGR che gestiscono FIA. La SGR che gestisce FIA comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2), 3), 4) almeno trenta giorni prima di procedere alla modifica o immediatamente dopo che una modifica non pianificata sia stata attuata. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorita' competente del Paese ospitante. La comunicazione non da' luogo a un procedimento amministrativo a istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dell'avvenuta notifica all'autorita' competente del Paese ospitante e' data comunicazione alla SGR interessata. Nel caso in cui la modifica comporti il mancato rispetto da parte della SGR della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari. Se una modifica pianificata e' attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o se e' stata attuata una modifica non pianificata in conseguenza della quale il gestore non e' piu' conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF e ne informa prontamente l'autorita' competente del Paese ospitante. La SGR comunica tempestivamente alla Banca d'Italia i Fondi che gestisce nel Paese ospitante. Nel caso in cui la SGR gestisca Fondi nel Paese ospitante, la Banca d'Italia consulta l'autorita' competente del Paese ospitante prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione della SGR. 2.3. Disposizioni nazionali applicabili. Le SGR che operano in un altro Paese comunitario rispettano, con riferimento alla prestazione del servizio di gestione collettiva in regime di libera prestazione di servizi, le seguenti disposizioni in materia di vigilanza regolamentare del TUF, incluse le relative disposizioni attuative della Banca d'Italia e della Consob: art. 6, comma 1, lettera a), relativo agli obblighi della SGR in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio e partecipazioni detenibili; art. 6, comma 1, lettera c), relativo alle regole applicabili agli OICR, a eccezione degli OICR gestiti nel Paese ospitante; art. 6, comma 1, lettera c-bis), relativo all'organizzazione e ai controlli delle SGR; art. 6, comma 2, lettere a) e b), e art. 35-decies, in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti; art. 6, comma 2, lettera b-bis), in materia di prestazione dei servizi di gestione collettiva del risparmio, ove applicabile. La Banca d'Italia, oltre a verificare il rispetto delle norme citate di propria competenza, nel caso in cui la SGR gestisca un Fondo nel Paese ospitante controlla l'adeguatezza delle misure organizzative adottate dalla SGR per rispettare le regole di funzionamento del Fondo previste nel Paese ospitante.». 5. Al paragrafo 3, sottoparagrafo 3.1, terzo capoverso, dopo la parola «certificata» e' aggiunta la seguente: «(Pec)». 6. Al paragrafo 3, sottoparagrafo 3.2, primo capoverso, le parole «del precedente par. 3.1» sono sostituite con le seguenti: «del paragrafo 3.1». 7. Al paragrafo 4, sottoparagrafo 4.2, primo capoverso, le parole «di cui al precedente par. 4.1» sono sostituite con le seguenti: «di cui al paragrafo 4.1».