Art. 3. Modifiche al capitolo III del Titolo VI L'intestazione e il paragrafo 1 del capitolo III sono sostituiti con i seguenti. «Capitolo III Offerta all'estero di OICR italiani.(1) 1. Offerta di OICVM in Stati UE. 1.1. Notifica. Le SGR e le SICAV che siano OICVM possono offrire rispettivamente quote e comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE. L'offerta e' subordinata all'invio alla Banca d'Italia di una lettera di notifica(2), contenente: a) il regolamento del Fondo o l'atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale successiva. Tali documenti sono anche tradotti, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del Paese ospitante o nella lingua consentita dall'autorita' del Paese ospitante oppure in inglese; b) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori. Tale documento e' anche tradotto, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del Paese ospitante o nella lingua approvata dall'autorita' del Paese ospitante; c) le informazioni relative agli accordi di commercializzazione nel Paese ospitante delle quote e delle azioni (incluse le relative classi), precisando se e' lo stesso gestore che cura la commercializzazione(3); d) i dettagli necessari, compreso l'indirizzo, per la fatturazione o la comunicazione di spese e oneri regolamentari eventualmente applicabili da parte dell'autorita' competente del Paese ospitante; e) le informazioni sulle strutture per gli investitori (facilities) che gli OICVM mettono a disposizione nel Paese in cui l'offerta delle quote e comparti di OICVM e azioni e' effettuata per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 92 della direttiva UCITS e nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste. ---------- (1) Per l'offerta in Stati UE di FIA italiani e FIA UE gestiti da GEFIA italiani si veda il regolamento emittenti della Consob. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dall'art. 43 TUF. (2) La lettera di notifica e' redatta in italiano e in inglese, secondo quanto previsto nel regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione e successive modifiche e integrazioni, recante, tra l'altro, la disciplina sulla forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato dell'OICR (cfr. allegato VI.5.1). (3) Detti documenti sono resi facilmente accessibili all'autorita' competente del Paese ospitante. I documenti di cui ai punti a) e b) devono essere tenuti aggiornati e pubblicati secondo quanto previsto dalla disciplina Consob in materia di offerta. La Banca d'Italia, se la documentazione prodotta e' completa di tutti gli elementi necessari, trasmette la lettera di notifica e la relativa documentazione all'autorita' competente del Paese ospitante entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione, allegando un'attestazione in cui si certifica che l'OICR soddisfa le condizioni richieste dalla normativa europea vigente. La Banca d'Italia da' tempestivamente comunicazione della trasmissione alla SGR o alla SICAV, che puo' iniziare a operare a partire dalla data di ricezione di tale comunicazione. La procedura di notifica all'autorita' competente del Paese ospitante della lettera di notifica e della relativa documentazione e' disciplinata dal regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione e successive modifiche e integrazioni. 1.2. Modifica delle informazioni comunicate. La SGR e la SICAV comunicano all'autorita' competente del Paese ospitante le modifiche alla documentazione indicata nel paragrafo 1.1, lettere a) e b). Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, la SGR o la SICAV che sia un OICVM comunica alla Banca d'Italia e all'autorita' competente del Paese ospitante le altre modifiche delle informazioni contenute nella lettera di notifica di cui al paragrafo 1.1, incluse quelle relative alle classi di quote o azioni offerte indicate nella lettera di notifica, almeno trenta giorni prima di dare corso alle modifiche. Nel caso in cui dalla modifica derivi il mancato rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto della modifica che deve concludersi entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari. La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato membro ospitante dell'OICVM il divieto per il gestore di effettuare la modifica. Se una modifica e' attuata in assenza della relativa comunicazione alla Banca d'Italia o comunque in conseguenza di una modifica attuata il gestore non e' piu' conforme alla disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la Banca d'Italia adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi del TUF, e ne informa prontamente l'autorita' competente del Paese ospitante. 1.3. Ritiro della notifica. La SGR o la SICAV possono cessare l'offerta di quote di OICVM e di comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE notificata ai sensi del paragrafo 1.1, previa comunicazione alla Banca d'Italia. La lettera con la quale e' comunicato il ritiro della notifica attesta il rispetto delle seguenti condizioni: i. la SGR o la SICAV effettua un'offerta di riacquisto o di riscatto totalitaria, senza costi ne' spese, delle quote o azioni dell'OICVM, o delle classi di esse, detenute dagli investitori nel Paese in cui intende ritirare la notifica. L'offerta e' pubblicamente disponibile per almeno trenta giorni lavorativi. Essa e' rivolta, direttamente dalla SGR o SICAV o indirettamente per il tramite di intermediari finanziari, individualmente agli investitori di cui l'identita' e' nota. Nelle informazioni rese sono chiaramente descritte le conseguenze per gli investitori qualora essi non accettino l'offerta di riacquisto o di riscatto. Le informazioni sono anche tradotte, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del Paese ospitante o nella lingua consentita dall'autorita' del Paese ospitante; ii. la SGR o la SICAV rende pubblica l'intenzione di ritirare la notifica nello Stato membro ospitante tramite un supporto pubblicamente disponibile, anche tramite mezzi elettronici, di uso comune per l'offerta di quote o azioni dell'OICVM e appropriato al profilo tipico dell'investitore in OICVM. In ogni caso, le informazioni descrivono chiaramente le conseguenze per gli investitori qualora essi non accettino l'offerta di riacquisto o di riscatto. Le informazioni pubblicate sono anche tradotte, con attestazione del gestore circa la rispondenza della traduzione all'originale, nella lingua ufficiale del Paese ospitante o nella lingua consentita dall'autorita' del Paese ospitante; iii. gli accordi di commercializzazione conclusi dalla SGR o dalla SICAV con intermediari finanziari o altri soggetti delegati sono modificati o, comunque, cessano di avere efficacia dalla data di trasmissione alla Banca d'Italia della lettera di ritiro della notifica, al fine di evitare qualunque nuova e ulteriore attivita' di offerta o di collocamento nello Stato membro ospitante delle quote o azioni dell'OICVM per cui e' effettuato il ritiro della notifica. A decorrere dalla data di trasmissione alla Banca d'Italia della lettera di ritiro della notifica, la SGR o la SICAV non effettua nuove o ulteriori attivita' di offerta o collocamento delle quote o azioni dell'OICVM, o di loro classi, per le quali e' comunicato il ritiro della notifica. Se la documentazione prodotta e' completa, la Banca d'Italia trasmette la lettera di ritiro della notifica all'autorita' competente del Paese ospitante interessato e, per il tramite della Consob, all'ESMA, entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione della stessa. Dell'avvenuta trasmissione della lettera di ritiro della notifica all'autorita' competente del Paese ospitante e' data comunicazione alla SGR o SICAV interessata. La SGR o la SICAV continua a fornire agli investitori che abbiano mantenuto l'investimento a seguito dell'offerta di cui alla lettera i) e alla Banca d'Italia: a) il regolamento del Fondo o l'atto costitutivo e lo statuto della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e quella semestrale successiva; b) il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori; c) il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto, o di rimborso delle quote o azioni degli OICVM. Le informazioni indicate ai punti a) b) e c) sono rese disponibili attraverso mezzi elettronici o altri mezzi di comunicazione a distanza(4) e nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante per il quale e' stato effettuato il ritiro della notifica o nella lingua consentita dall'autorita' competente di tale Paese, secondo quanto specificato al paragrafo 1.1. La Banca d'Italia informa delle modifiche alla documentazione indicata nel paragrafo 1.1, lettere a) e b), l'autorita' competente del Paese ospitante per il quale e' stato effettuato il ritiro della notifica.». ---------- (4) La comunicazione e' effettuata nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante o nella lingua consentita dall'autorita' del Paese ospitante, in linea con quanto previsto all'art. 93-bis, par. 7, della direttiva UCITS.