(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
               Modifiche al capitolo III del Titolo VI 
 
    L'intestazione e il paragrafo 1 del capitolo III sono  sostituiti
con i seguenti. 
    «Capitolo III 
    Offerta all'estero di OICR italiani.(1) 
    1. Offerta di OICVM in Stati UE. 
      1.1. Notifica. 
      Le  SGR  e  le  SICAV   che   siano   OICVM   possono   offrire
rispettivamente quote e comparti di OICVM o proprie azioni  in  altri
Stati UE. 
      L'offerta e' subordinata all'invio alla Banca d'Italia  di  una
lettera di notifica(2), contenente: 
        a) il regolamento del Fondo o l'atto costitutivo e lo statuto
della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e  quella  semestrale
successiva. Tali documenti sono anche tradotti, con attestazione  del
gestore circa la rispondenza della  traduzione  all'originale,  nella
lingua ufficiale  del  Paese  ospitante  o  nella  lingua  consentita
dall'autorita' del Paese ospitante oppure in inglese; 
        b) il documento contenente le  informazioni  chiave  per  gli
investitori. Tale documento e' anche tradotto, con  attestazione  del
gestore circa la rispondenza della  traduzione  all'originale,  nella
lingua  ufficiale  del  Paese  ospitante  o  nella  lingua  approvata
dall'autorita' del Paese ospitante; 
        c)    le    informazioni    relative    agli    accordi    di
commercializzazione nel Paese ospitante delle quote  e  delle  azioni
(incluse le relative classi), precisando se e' lo stesso gestore  che
cura la commercializzazione(3); 
        d)  i  dettagli  necessari,  compreso  l'indirizzo,  per   la
fatturazione o  la  comunicazione  di  spese  e  oneri  regolamentari
eventualmente applicabili  da  parte  dell'autorita'  competente  del
Paese ospitante; 
        e)  le  informazioni  sulle  strutture  per  gli  investitori
(facilities) che gli OICVM mettono a disposizione nel  Paese  in  cui
l'offerta delle quote e comparti di OICVM e azioni e' effettuata  per
lo svolgimento dei compiti  previsti  dall'art.  92  della  direttiva
UCITS e nel rispetto delle condizioni dallo stesso previste. 
    
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(1) Per l'offerta in Stati UE di FIA italiani e  FIA  UE  gestiti  da
    GEFIA italiani si veda il  regolamento  emittenti  della  Consob.
    Restano fermi i poteri della Banca d'Italia previsti dall'art. 43
    TUF.
(2) La lettera di notifica e'  redatta  in  italiano  e  in  inglese,
    secondo quanto previsto nel regolamento (UE)  n.  584/2010  della
    Commissione e successive modifiche e integrazioni,  recante,  tra
    l'altro, la disciplina sulla forma e  il  contenuto  del  modello
    standard della lettera di  notifica  e  dell'attestato  dell'OICR
    (cfr. allegato VI.5.1).
(3) Detti documenti sono resi  facilmente  accessibili  all'autorita'
    competente del Paese ospitante. I documenti di cui ai punti a)  e
    b) devono essere tenuti aggiornati e  pubblicati  secondo  quanto
    previsto dalla disciplina Consob in materia di offerta.

    
      La Banca d'Italia, se la documentazione prodotta e' completa di
tutti gli elementi necessari, trasmette la lettera di notifica  e  la
relativa documentazione all'autorita' competente del Paese  ospitante
entro dieci giorni lavorativi  dalla  data  di  ricezione,  allegando
un'attestazione in cui si certifica che l'OICR soddisfa le condizioni
richieste dalla normativa europea vigente. 
      La  Banca  d'Italia  da'  tempestivamente  comunicazione  della
trasmissione alla SGR o alla SICAV, che puo'  iniziare  a  operare  a
partire dalla data di ricezione di tale comunicazione. 
      La procedura di notifica  all'autorita'  competente  del  Paese
ospitante della lettera di notifica e della  relativa  documentazione
e' disciplinata dal regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione  e
successive modifiche e integrazioni. 
      1.2. Modifica delle informazioni comunicate. 
      La SGR e la SICAV comunicano all'autorita' competente del Paese
ospitante le modifiche alla  documentazione  indicata  nel  paragrafo
1.1, lettere a) e b). 
      Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, la  SGR
o  la  SICAV  che  sia  un  OICVM  comunica  alla  Banca  d'Italia  e
all'autorita' competente del Paese ospitante le altre modifiche delle
informazioni contenute nella lettera di notifica di cui al  paragrafo
1.1, incluse quelle relative alle classi di quote  o  azioni  offerte
indicate nella lettera di notifica, almeno  trenta  giorni  prima  di
dare corso alle modifiche. 
      Nel caso in cui dalla modifica derivi il mancato rispetto della
disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio, la  Banca
d'Italia avvia un procedimento amministrativo  d'ufficio  di  divieto
della modifica che deve concludersi entro quindici giorni  lavorativi
dalla ricezione della comunicazione completa di  tutti  gli  elementi
necessari. 
      La Banca d'Italia notifica all'autorita' competente dello Stato
membro ospitante dell'OICVM il divieto per il gestore  di  effettuare
la modifica. 
      Se  una  modifica  e'  attuata  in   assenza   della   relativa
comunicazione alla Banca d'Italia o comunque in  conseguenza  di  una
modifica attuata il gestore non e' piu' conforme alla  disciplina  in
materia di gestione  collettiva  del  risparmio,  la  Banca  d'Italia
adotta gli opportuni interventi correttivi ai sensi  del  TUF,  e  ne
informa prontamente l'autorita' competente del Paese ospitante. 
      1.3. Ritiro della notifica. 
      La SGR o la SICAV possono cessare l'offerta di quote di OICVM e
di comparti di OICVM o proprie azioni in altri Stati UE notificata ai
sensi del paragrafo 1.1, previa comunicazione alla Banca d'Italia. La
lettera con la quale e' comunicato il ritiro della  notifica  attesta
il rispetto delle seguenti condizioni: 
        i. la SGR o la SICAV effettua un'offerta di riacquisto  o  di
riscatto totalitaria, senza costi ne' spese,  delle  quote  o  azioni
dell'OICVM, o delle classi di esse, detenute  dagli  investitori  nel
Paese in cui intende ritirare la notifica. L'offerta e' pubblicamente
disponibile per almeno trenta giorni  lavorativi.  Essa  e'  rivolta,
direttamente dalla SGR o SICAV o indirettamente  per  il  tramite  di
intermediari finanziari,  individualmente  agli  investitori  di  cui
l'identita'  e'  nota.  Nelle  informazioni  rese  sono   chiaramente
descritte  le  conseguenze  per  gli  investitori  qualora  essi  non
accettino l'offerta di riacquisto o di riscatto. Le informazioni sono
anche tradotte, con attestazione del  gestore  circa  la  rispondenza
della traduzione all'originale,  nella  lingua  ufficiale  del  Paese
ospitante  o  nella  lingua  consentita  dall'autorita'   del   Paese
ospitante; 
        ii. la SGR o la SICAV rende pubblica l'intenzione di ritirare
la  notifica  nello  Stato  membro  ospitante  tramite  un   supporto
pubblicamente disponibile, anche tramite mezzi  elettronici,  di  uso
comune per l'offerta di quote o azioni dell'OICVM  e  appropriato  al
profilo  tipico  dell'investitore  in  OICVM.  In   ogni   caso,   le
informazioni  descrivono   chiaramente   le   conseguenze   per   gli
investitori qualora essi non accettino l'offerta di riacquisto  o  di
riscatto.  Le  informazioni  pubblicate  sono  anche  tradotte,   con
attestazione  del  gestore  circa  la  rispondenza  della  traduzione
all'originale, nella lingua ufficiale del  Paese  ospitante  o  nella
lingua consentita dall'autorita' del Paese ospitante; 
        iii. gli accordi di commercializzazione conclusi dalla SGR  o
dalla SICAV con intermediari finanziari  o  altri  soggetti  delegati
sono modificati o, comunque, cessano di avere efficacia dalla data di
trasmissione alla  Banca  d'Italia  della  lettera  di  ritiro  della
notifica, al fine di evitare qualunque nuova e ulteriore attivita' di
offerta o di collocamento nello Stato membro ospitante delle quote  o
azioni dell'OICVM per cui e' effettuato il ritiro della notifica. 
      A decorrere dalla data  di  trasmissione  alla  Banca  d'Italia
della lettera di ritiro  della  notifica,  la  SGR  o  la  SICAV  non
effettua nuove o ulteriori attivita' di offerta o collocamento  delle
quote o azioni  dell'OICVM,  o  di  loro  classi,  per  le  quali  e'
comunicato il ritiro della notifica. 
      Se la documentazione prodotta e' completa,  la  Banca  d'Italia
trasmette  la  lettera  di  ritiro   della   notifica   all'autorita'
competente del Paese ospitante interessato e, per  il  tramite  della
Consob, all'ESMA, entro quindici  giorni  lavorativi  dalla  data  di
ricezione della stessa. 
      Dell'avvenuta  trasmissione  della  lettera  di  ritiro   della
notifica  all'autorita'  competente  del  Paese  ospitante  e'   data
comunicazione alla SGR o SICAV interessata. 
      La SGR o la SICAV  continua  a  fornire  agli  investitori  che
abbiano mantenuto l'investimento a seguito dell'offerta di  cui  alla
lettera i) e alla Banca d'Italia: 
        a) il regolamento del Fondo o l'atto costitutivo e lo statuto
della SICAV, il prospetto, la relazione annuale e  quella  semestrale
successiva; 
        b) il documento contenente le  informazioni  chiave  per  gli
investitori; 
        c) il prezzo di emissione o di vendita, di riacquisto,  o  di
rimborso delle quote o azioni degli OICVM. 
      Le informazioni  indicate  ai  punti  a)  b)  e  c)  sono  rese
disponibili  attraverso  mezzi   elettronici   o   altri   mezzi   di
comunicazione a distanza(4) e  nella  lingua  ufficiale  dello  Stato
membro ospitante per il quale e' stato  effettuato  il  ritiro  della
notifica o nella lingua consentita dall'autorita' competente di  tale
Paese, secondo quanto specificato al paragrafo 1.1. 
      La Banca d'Italia informa delle modifiche  alla  documentazione
indicata nel paragrafo 1.1, lettere a) e b),  l'autorita'  competente
del Paese ospitante per il quale e' stato effettuato il ritiro  della
notifica.». 
    
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(4) La comunicazione e' effettuata nella lingua ufficiale dello Stato
    membro ospitante o nella  lingua  consentita  dall'autorita'  del
    Paese ospitante, in linea con quanto  previsto  all'art.  93-bis,
    par. 7, della direttiva UCITS.