(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
             Requisiti degli Organismi di certificazione 
                  e del processo di certificazione 
 
                               Parte A 
 
                         Requisiti generali 
 
    Le  attivita'  di  certificazione  sono   svolte   da   organismi
accreditati alla norma UNI CEI EN ISO IEC  17065  nella  versione  in
vigore e iscritti nell'apposito elenco del Ministero delle  politiche
agricole, alimentari e forestali (MIPAAF),  di  cui  all'art.  5  del
decreto. 
1.  Modalita'  di   iscrizione   dell'organismo   di   certificazione
nell'elenco detenuto dal MIPAAF 
    Ai  fini  dell'iscrizione  dell'elenco  di  cui  all'art.  5  del
decreto, l'organismo di certificazione (OdC) deve presentare apposita
istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
secondo  le  indicazioni  emanate  dallo  stesso  dicastero  e   rese
disponibili sul portale www.politicheagricole.it 
    L'istanza di iscrizione, firmata dal legale rappresentante,  deve
riportare i dati identificativi  anagrafici  e  fiscali,  i  recapiti
telefonici  e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  per
eventuali comunicazioni  dell'organismo  di  certificazione,  e  deve
essere corredata dai seguenti documenti: 
      a) certificato di accreditamento in corso di validita' relativo
al  SQNBA,  rilasciato  dall'organismo  nazionale  di  accreditamento
(ACCREDIA); 
      b) procedura predisposta dall'organismo di  certificazione  per
definire il processo, le regole, le responsabilita' e i metodi per lo
svolgimento dell'attivita' di certificazione presso gli operatori che
aderiscono al SQNBA, ivi incluse le procedure per la  gestione  delle
non conformita' e dei relativi provvedimenti,  nonche'  le  procedure
per l'emissione dei certificati e  la  gestione  dei  reclami  e  dei
ricorsi; 
      c) piano dei controlli  redatto  sulla  base  dello  schema  di
certificazione  per  cui  e'  stato  chiesto  l'accreditamento,   che
definisce  le  attivita'  minime  di  controllo   dell'organismo   di
certificazione nei confronti degli operatori aderenti  al  SQNBA,  le
modalita' e i tempi di valutazione, le condizioni che determinano non
conformita' (NC) e la loro  gravita'  (lieve  o  grave),  nonche'  le
azioni correttive che l'operatore deve implementare per rispristinare
la conformita'  e  i  casi  in  cui  sono  applicabili  provvedimenti
aggiuntivi (soppressione delle indicazioni, sospensione, revoca); 
      d)  procedura  di  qualifica,  formazione  e  monitoraggio  del
personale coinvolto nelle attivita' di certificazione per il SQNBA; 
      e) organigramma nominativo e funzionale relativo alle attivita'
del SQNBA; 
      f) elenco dei valutatori qualificati ad operare per  il  SQNBA,
distinti tra produzione primaria e/o catena di custodia; 
      g) curricula del  personale  dell'Organismo  di  certificazione
coinvolto nella attivita'  dell'SQNBA  e  relativa  dichiarazione  di
assenza di conflitto di interesse; 
      h) modulistica utilizzata per le attivita' di valutazione; 
      i) criteri di definizione e  applicazione  delle  tariffe  agli
operatori; 
      j)  modello  di  contratto  da  stipulare  per  l'attivita'  di
certificazione. 
    Il competente ufficio  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, acquisita la documentazione sopra indicata, a
seguito    dell'esito    positivo    dell'istruttoria,    attribuisce
all'organismo di certificazione un codice identificativo e procede ad
iscriverlo nell'apposito elenco  pubblicato  sul  sito  istituzionale
dello stesso Ministero: www.politicheagricole.it 
    L'organismo di certificazione e' tenuto a comunicare al Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali  tutte  le  modifiche
sostanziali relative  ai  documenti  precedentemente  depositati  per
l'iscrizione nell'elenco ministeriale. 
2.   Sospensione   o   revoca   dell'iscrizione   dell'organismo   di
certificazione nell'elenco detenuto dal MIPAAF 
    Ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  SQNBA,  si  definiscono  le
condizioni che determinano la sospensione  o  revoca  dell'iscrizione
degli organismi di certificazione: 
      a) Sospensione: 
        mancato  rispetto  delle  regole  stabilite  nel   piano   di
controllo; 
        mancato rispetto delle procedure di certificazione; 
        inadempimento   all'esercizio   della   vigilanza   o    alle
prescrizioni impartite a seguito dell'attivita' di vigilanza; 
        carenze generalizzate nel sistema dei controlli  che  possono
compromettere   l'affidabilita'   e   l'efficacia   del   sistema   e
dell'organismo di certificazione stesso; 
        adozione di comportamenti discriminatori nei confronti  degli
operatori assoggettati al controllo; 
        mancata o ritardata comunicazione dei risultati dei controlli
mediante inserimento nel sistema informativo di cui  all'art.  9  del
decreto; 
        mancata o ritardata comunicazione delle non conformita'  (NC)
rilevate all'operatore; 
        mancata   adozione   da   parte   dell'OdC    delle    misure
corrispondenti ai casi di NC rilevate presso gli operatori; 
      b) Revoca: 
        perdita dell'accreditamento; 
        tre  provvedimenti  di  sospensione  ovvero  un  periodo   di
sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel quinquennio di
durata dell'iscrizione; 
        perdita dei requisiti per  l'iscrizione  nell'elenco  di  cui
all'art. 5 del decreto. 
    Il Dipartimento  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della
qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF),  di
cui all'art. 11 del  decreto,  comunica  al  competente  ufficio  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  gli  esiti
della  vigilanza  e  le  situazioni  critiche  per   l'adozione   dei
provvedimenti di sospensione o di revoca dell'iscrizione. 
 
                               Parte B 
 
     Requisiti per il personale dell'organismo di certificazione 
 
    Gli organismi di certificazione che effettuano  le  attivita'  di
valutazione della conformita' al SNQBA devono  dotarsi  di  personale
sufficiente  per  garantire  lo  svolgimento   delle   attivita'   di
certificazione in accordo alle prescrizioni del SQNBA. 
    L'organismo  di  certificazione   deve   definire   incarichi   e
responsabilita' per l'accesso, con l'assegnazione delle  credenziali,
all'area dedicata del sistema  informativo  di  cui  all'art.  9  del
decreto e si assume la responsabilita' delle comunicazioni in entrata
e in uscita dal sistema, necessarie per l'attivita'  di  controllo  e
vigilanza del SQNBA. 
    Le attivita' di certificazione devono essere eseguite in  maniera
imparziale  da  personale  dell'organismo   di   certificazione   non
coinvolto in attivita' di autovalutazione (per  gli  operatori  della
produzione primaria) e consulenza  presso  gli  stabilimenti  e/o  le
aziende oggetto di valutazione. 
    La valutazione presso gli  operatori  della  produzione  primaria
deve essere condotta da un veterinario, per quanto riguarda i settori
della sanita' animale, della biosicurezza, del  benessere  animale  e
del farmaco veterinario, e da un laureato  in  scienze  e  tecnologie
agrarie o titoli equiparati per  quanto  riguarda  il  settore  delle
emissioni dello stabilimento; tali figure possono operare nell'ambito
di  un  gruppo  di  verifica,  ognuno  per  le  proprie   competenze,
coordinato dal veterinario. 
    Gli  organismi  di  certificazione  devono  utilizzare  personale
dedicato alle fasi di valutazione, riesame e  decisione  in  possesso
dei seguenti requisiti di competenza, per le distinte funzioni: 
Requisiti minimi di competenza per le funzioni di valutazione 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Con apposita circolare del MIPAAF e del  Ministero  della  salute
saranno  fornite  le  indicazioni  sulla   formazione   teorica   dei
valutatori in merito ai criteri, contenuti  e  durata  dei  corsi  di
formazione nonche'  i  requisiti  minimi  che  devono  possedere  gli
enti/societa' di erogazione degli stessi. 
b. Requisiti minimi di  competenza  per  le  funzioni  di  riesame  e
decisione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                               Parte C 
 
              Requisiti del processo di certificazione 
 
    1. Domanda di adesione e riesame: 
      a. la  domanda  di  adesione  degli  operatori  al  SQNBA  deve
contenere almeno le informazioni di cui all'art. 4 del decreto. 
    2. Valutazione iniziale di certificazione: 
      a.  la  valutazione  iniziale  di  certificazione  deve  essere
concordata dall'organismo di certificazione con l'operatore laddove i
contenuti della domanda siano stati ritenuti completi  ed  esaustivi.
La  valutazione  iniziale  e'   finalizzata   alla   verifica   della
conformita'  di  ciascun  operatore  per  l'adesione  al  sistema  di
certificazione SQNBA. La valutazione iniziale deve  sempre  prevedere
almeno una valutazione in situ; 
      b. per gli operatori  della  produzione  primaria,  valutazioni
iniziali devono considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in
cui  sono  allevati  animali  della   stessa   specie,   orientamento
produttivo e  metodo  di  allevamento  per  cui  e'  stata  richiesta
l'adesione; 
      c. le valutazioni  svolte  presso  gli  operatori  del  settore
alimentare devono considerare tutti i prodotti, i processi ed i  siti
produttivi coinvolti nel  campo  di  applicazione  richiesto  per  la
certificazione SQNBA, incluse le attivita' gestite in subappalto; 
      d. per la certificazione di un gruppo di operatori del  settore
alimentare,  l'organismo  di   certificazione   deve   svolgere   una
valutazione presso la sede del coordinatore e responsabile del gruppo
e presso un campione di operatori aderenti al gruppo pari almeno alla
somma delle √Ni, ove Ni e' il numero  di  soggetti  che  svolgono  la
medesima attivita' nel gruppo per la realizzazione del prodotto; 
      e.  l'organismo  di  certificazione  durante   la   valutazione
iniziale presso gli: 
        Operatori della produzione primaria, deve: 
          verificare   che   il   sistema   di   identificazione    e
tracciabilita' degli animali e dei prodotti della produzione primaria
assicurano il soddisfacimento delle disposizioni previste da SQNBA; 
          capacita' di poter rispettare i requisiti  e  le  procedure
definite in materia di certificazione SQNBA; 
          accertare l'efficacia  e  l'affidabilita'  del  sistema  di
autocontrollo implementato. 
        Operatori del settore alimentare, deve: 
          svolgere e documentare  l'effettuazione  di  una  prova  di
rintracciabilita'; 
          svolgere e documentare l'effettuazione di  un  bilancio  di
massa; 
          accertare l'efficacia  e  l'affidabilita'  del  sistema  di
autocontrollo implementato. 
    3. Tempi di valutazione iniziale: 
      a. l'organismo di certificazione deve stabilire le  regole  per
il calcolo dei tempi di valutazione iniziale presso gli operatori  in
funzione  delle  dimensioni  aziendali  e  di  eventuali  fattori  di
complessita', sulla base di disposizioni tecniche che saranno emanate
dal MIPAAF su conforme parere di ACCREDIA. 
    4. Gestione delle non conformita': 
      a.   le   eventuali   carenze   rilevate   dall'organismo    di
certificazione durante le  attivita'  di  valutazione  devono  essere
notificate  agli  operatori   interessati   come   non   conformita'.
L'organismo di certificazione classifica la non conformita' in  lieve
o grave in relazione all'importanza, alla natura, alla sistematicita'
e alle  circostanze  che  hanno  determinato  il  configurarsi  della
stessa, salvo i casi in cui sono fornite specifiche indicazioni negli
schemi di certificazione delle singole specie, e  in  ogni  caso,  si
classifica come non conformita': 
        Lieve: un parziale soddisfacimento del requisito  del  SQNBA,
una carenza che  non  compromette  la  conformita'  del  processo  di
allevamento e produzione, e/o del sistema di autocontrollo, e/o della
gestione  della  documentazione  aziendale   e/o   i   requisiti   di
identificazione e di tracciabilita'  degli  animali  e  prodotti;  si
caratterizza per non avere effetti prolungati nel  tempo  e  per  non
determinare variazioni  sostanziali  dello  stato  aziendale  e/o  di
conformita'  degli  animali  e  prodotti  e/o  di  affidabilita'  dei
soggetti certificati; 
        Grave: un mancato soddisfacimento del  requisito  SQNBA,  una
carenza di carattere sostanziale che compromette la  conformita'  del
processo  di  allevamento   e   produzione   e/o   del   sistema   di
autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale  e/o
i requisiti di identificazione e di tracciabilita'  degli  animali  e
prodotti, e/o la perdita  dei  requisiti  di  accesso  al  SQNBA;  si
caratterizza  per  avere  effetti  prolungati  tali  da   determinare
variazioni sostanziali dello  status  aziendale  e/o  di  conformita'
degli  animali  e  prodotti,  e/o  di  affidabilita'   dei   soggetti
certificati; 
      b. la descrizione e la classificazione  delle  non  conformita'
sono notificate agli operatori  coinvolti  a  seguito  di  riesame  e
decisione del personale incaricato dell'organismo di  certificazione.
L'operatore a cui  e'  stata  notificata  una  non  conformita'  deve
definire, in accordo con l'organismo, le azioni e i tempi per la  sua
risoluzione, oltre ad azioni per prevenire il ripetersi della stessa.
L'OdC deve definire le modalita' (documentale e/o in situ) e i  tempi
con  cui  intende  effettuare  la  verifica  del   ripristino   della
conformita'. Nel  caso  della  certificazione  di  gruppo  le  azioni
identificate per risolvere la situazione non conforme  devono  essere
estese da tutti gli aderenti  al  gruppo  che  svolgono  la  medesima
attivita'; 
      c. in fase di valutazione iniziale, tutte  le  non  conformita'
gravi devono essere chiuse con verifica dell'efficacia  delle  azioni
proposte prima del rilascio del certificato e conseguente inserimento
nel sistema di certificazione; 
      d. eventuali non conformita', alla normativa vigente,  rilevate
durante le attivita' di valutazione in materia di benessere  animale,
devono essere  comunicate  al  Servizio  veterinario  locale  secondo
modalita' definite dal Ministero della salute. 
    5. Riesame e decisione sulla certificazione: 
      a. il riesame e la decisione devono essere assunti da personale
che non sia stato coinvolto nel processo di valutazione; 
      b. il riesame e la  decisione  possono  essere  assunti  da  un
Comitato, composto da una o piu' persone, in cui almeno un componente
sia un veterinario in possesso degli stessi requisiti  di  competenza
stabiliti per il valutatore. 
    6. Certificato di conformita': 
      a. il certificato di conformita' viene rilasciato all'operatore
della produzione primaria, operatore del settore alimentare o  gruppo
di operatori del settore alimentare  a  seguito  dell'esito  positivo
della valutazione iniziale; 
      b. il certificato deve includere le seguenti informazioni: 
        per l'operatore della produzione primaria: 
          la ragione sociale  dell'operatore  del  settore  primario,
oppure  della   cooperativa   o   delle   altre   forme   associative
riconosciute; 
          il   numero   di   registrazione    unico    dell'operatore
responsabile dello stabilimento; nel  caso  di  cooperative  o  altre
forme associative riconosciute,  lo  stesso  dato  e'  richiesto  per
ciascun operatore aderente, 
        per l'operatore del settore alimentare: 
          la ragione sociale dell'operatore del settore alimentare, e
della persona fisica o giuridica che coordina il gruppo; 
          la partita IVA oppure il codice fiscale; 
        le data iniziale di decisione sulla certificazione,  la  data
di  emissione  corrente  del  certificato,  a  seguito  di  modifiche
intercorse; 
        il riferimento alla norma di certificazione; 
        il  nome,   l'indirizzo   e   il   logo   dell'organismo   di
certificazione; possono essere utilizzati altri marchi  (per  esempio
il simbolo  dell'accreditamento)  purche'  non  siano  ingannevoli  o
ambigui; 
        codice univoco di identificazione dell'operatore  certificato
SQNBA, stabilito dall'organismo di certificazione; 
        il campo di applicazione della certificazione, distinguendo: 
        per gli operatori della produzione primaria: 
          i  riferimenti  alla  specie   animale   allevata   e,   se
applicabile; 
          l'orientamento produttivo, il  metodo  di  allevamento,  la
fase di allevamento; 
          l'eventuale vendita diretta  in  azienda  dei  prodotti  di
origine animale; 
        per gli  operatori  del  settore  alimentare:  i  riferimenti
all'attivita'  (prodotti,  servizi)  oggetto  di  certificazione,  la
specie animale, il processo di lavorazione; 
      c. tutte le attivita' svolte da un gruppo per la  realizzazione
dei prodotti certificati SQNBA, inclusi i soggetti coinvolti  per  le
attivita' in subappalto, devono essere inserite  nel  certificato  di
conformita', insieme ad un elenco dei soggetti aderenti al gruppo. 
    7. Valutazione di mantenimento: 
      a. l'organismo di certificazione attesta il mantenimento  della
conformita'  degli  operatori  inseriti   nel   sistema   effettuando
valutazioni, anche in  modalita'  non  annunciata,  come  di  seguito
descritto: 
        Operatori della  produzione  primaria:  almeno  una  verifica
annuale e, qualora riuniti in cooperative o altre  forme  associative
riconosciute, almeno una verifica annuale presso il responsabile  del
gruppo (forma associativa) e un campione  di  operatori  aderenti  al
gruppo pari alla √N, ove N e' il numero di operatori determinato  una
volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti. 
        In caso di forma associativa, il responsabile deve  garantire
la  conformita'  del  gruppo  ai  requisiti  del  SQNBA   effettuando
verifiche su  tutti  gli  operatori  aderenti  con  frequenza  almeno
annuale, sulla base del sistema di autocontrollo implementato in fase
di adesione. 
        Le verifiche degli OdC devono  sempre  considerare  tutte  le
aree di ciascuno stabilimento in  cui  sono  allevati  animali  della
stessa specie, orientamento produttivo e metodo  di  allevamento  per
cui  e'  stata  richiesta  l'adesione  nonche'  considerare  i   dati
contenuti nel sistema informativo di cui all'art. 9 del decreto; 
        Operatori del settore alimentare: almeno una verifica annuale
e, qualora organizzati in gruppo, almeno una verifica annuale  presso
il responsabile e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari ad
almeno  il  60%  dei  soggetti  determinati  durante  la  valutazione
iniziale e non valutati precedentemente, per la prima valutazione  di
mantenimento. Dalla seconda valutazione, il numero  dei  soggetti  da
verificare deve essere determinato  una  volta  l'anno,  in  funzione
dell'effettivo numero di soggetti aderenti e deve essere pari  almeno
alla somma delle √Ni, ove Ni e' il numero di soggetti che svolgono la
medesima attivita' nel gruppo per la realizzazione del prodotto. 
    8. Tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione: 
        a. l'organismo di certificazione deve stabilire le regole per
il calcolo  dei  tempi  di  valutazione  per  il  mantenimento  della
certificazione presso gli  Operatori  in  funzione  delle  dimensioni
aziendali e di eventuali  fattori  di  complessita',  sulla  base  di
disposizioni tecniche che saranno  emanate  dal  MIPAAF  su  conforme
parere di ACCREDIA. 
    9. Gestione delle non conformita': 
      a. l'organismo di  certificazione  deve  aver  predisposto  una
procedura per la gestione dei  riferimenti  alla  certificazione  sui
prodotti  non  conformi  immessi  sul  mercato,  a  seguito  di   non
conformita' gravi; 
      b. l'organismo di certificazione alla terza notifica di una non
conformita' lieve riferita ad  uno  stesso  requisito,  nell'arco  di
dodici mesi, deve essere classificata come grave.  Nei  casi  di  non
conformita' grave, l'animale e/o  i  prodotti  non  rispondenti  alle
prescrizioni dell'SQNBA non  possono  riportare  i  riferimenti  alla
certificazione nei documenti di vendita, nell'etichettatura  e  nella
pubblicita'  dell'animale  o  del   prodotto   di   origine   animale
certificato, compresi quelli immessi in  commercio.  Qualora  le  non
conformita' gravi fossero riferite all'intero sistema di  allevamento
o di produzione, o  non  fossero  mantenuti  gli  idonei  sistemi  di
identificazione   e   rintracciabilita',   e'   necessario   che   la
soppressione dei riferimenti alla certificazione sia estesa  a  tutti
gli animali dello stabilimento e ai prodotti  aziendali  presenti  al
momento del riscontro della stessa; 
      c. l'organismo di certificazione deve definire le modalita'  di
conduzione delle verifiche supplementari presso gli operatori  a  cui
e' stata notificata una non conformita' grave al fine di attestare la
corretta attuazione dei trattamenti e delle azioni  correttive  e  la
conformita' dell'intero sistema di allevamento e  di  produzione.  La
terza notifica di una non  conformita'  grave  riferita  allo  stesso
requisito, nell'arco di dodici mesi, deve prevedere l'emissione di un
provvedimento di sospensione della certificazione. 
    10. Provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione: 
      a. l'organismo di certificazione  emette  un  provvedimento  di
sospensione della certificazione, della durata massima  di sei  mesi,
in tutti i casi in cui: 
        si riscontrino carenze generalizzate e ripetute  nel  sistema
di  autocontrollo  che  possono   compromettere   l'affidabilita'   e
l'efficacia del sistema; 
        non vengano risolte le cause che hanno portato  all'emissione
della non conformita' grave nei termini previsti; 
        venga impedito all'organismo di certificazione l'accesso alle
strutture  per   effettuare   l'attivita'   di   valutazione,   salvo
giustificati motivi; 
      b.  nel  periodo  di  sospensione  l'operatore  e'   tenuto   a
continuare ad applicare le disposizioni previste dalla  procedura  di
certificazione fermo restando il divieto di  vendere  gli  animali  e
commercializzare i prodotti con indicazioni  riferite  al  SQNBA  nei
documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicita'  e  deve
definire  le  modalita'  con  le  quali  comunicare  ai  clienti   la
soppressione dei riferimenti di certificazione dai  propri  prodotti,
anche gia' immessi sul mercato; 
      c. al termine del periodo di sospensione, in accordo con quanto
definito  dalla   procedura   di   certificazione,   l'organismo   di
certificazione  deve  valutare,  soddisfatti  tutti  i  requisiti  di
certificazione, le modalita' di ripristino della conformita'; 
      d. in assenza del ripristino della  conformita'  dell'operatore
sospeso entro i termini concordati con l'organismo di certificazione,
e in caso di mancata attuazione della corretta procedura nel  periodo
di   sospensione,   l'organismo   di   certificazione   applica    un
provvedimento  di  revoca  della  certificazione,   con   conseguente
esclusione dell'Operatore dal sistema SQNBA; 
      e. i provvedimenti adottati  dall'organismo  di  certificazione
devono essere comunicati agli operatori interessati entro quattordici
giorni lavorativi dalla valutazione e  le  informazioni  relative  al
provvedimento devono essere caricate nel sistema informatico  di  cui
all'art. 9 del decreto negli stessi tempi; 
      f. in caso di revoca  l'operatore  puo'  presentare  una  nuova
domanda di adesione al SQNBA, purche' siano trascorsi almeno sei mesi
dalla data del provvedimento stesso e a condizione di aver risolto le
cause che hanno portato all'emissione di tale provvedimento. 
    11. Gestione dei reclami e ricorsi: 
      a. l'organismo di  certificazione  definisce  le  modalita'  di
gestione (tempi, procedure e costi) dei reclami e dei ricorsi avverso
le decisioni assunte durante l'attivita' di certificazione.