Allegato 1 Requisiti degli Organismi di certificazione e del processo di certificazione Parte A Requisiti generali Le attivita' di certificazione sono svolte da organismi accreditati alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore e iscritti nell'apposito elenco del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF), di cui all'art. 5 del decreto. 1. Modalita' di iscrizione dell'organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MIPAAF Ai fini dell'iscrizione dell'elenco di cui all'art. 5 del decreto, l'organismo di certificazione (OdC) deve presentare apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, secondo le indicazioni emanate dallo stesso dicastero e rese disponibili sul portale www.politicheagricole.it L'istanza di iscrizione, firmata dal legale rappresentante, deve riportare i dati identificativi anagrafici e fiscali, i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica certificata, per eventuali comunicazioni dell'organismo di certificazione, e deve essere corredata dai seguenti documenti: a) certificato di accreditamento in corso di validita' relativo al SQNBA, rilasciato dall'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA); b) procedura predisposta dall'organismo di certificazione per definire il processo, le regole, le responsabilita' e i metodi per lo svolgimento dell'attivita' di certificazione presso gli operatori che aderiscono al SQNBA, ivi incluse le procedure per la gestione delle non conformita' e dei relativi provvedimenti, nonche' le procedure per l'emissione dei certificati e la gestione dei reclami e dei ricorsi; c) piano dei controlli redatto sulla base dello schema di certificazione per cui e' stato chiesto l'accreditamento, che definisce le attivita' minime di controllo dell'organismo di certificazione nei confronti degli operatori aderenti al SQNBA, le modalita' e i tempi di valutazione, le condizioni che determinano non conformita' (NC) e la loro gravita' (lieve o grave), nonche' le azioni correttive che l'operatore deve implementare per rispristinare la conformita' e i casi in cui sono applicabili provvedimenti aggiuntivi (soppressione delle indicazioni, sospensione, revoca); d) procedura di qualifica, formazione e monitoraggio del personale coinvolto nelle attivita' di certificazione per il SQNBA; e) organigramma nominativo e funzionale relativo alle attivita' del SQNBA; f) elenco dei valutatori qualificati ad operare per il SQNBA, distinti tra produzione primaria e/o catena di custodia; g) curricula del personale dell'Organismo di certificazione coinvolto nella attivita' dell'SQNBA e relativa dichiarazione di assenza di conflitto di interesse; h) modulistica utilizzata per le attivita' di valutazione; i) criteri di definizione e applicazione delle tariffe agli operatori; j) modello di contratto da stipulare per l'attivita' di certificazione. Il competente ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita la documentazione sopra indicata, a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria, attribuisce all'organismo di certificazione un codice identificativo e procede ad iscriverlo nell'apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Ministero: www.politicheagricole.it L'organismo di certificazione e' tenuto a comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutte le modifiche sostanziali relative ai documenti precedentemente depositati per l'iscrizione nell'elenco ministeriale. 2. Sospensione o revoca dell'iscrizione dell'organismo di certificazione nell'elenco detenuto dal MIPAAF Ai sensi dell'art. 5 del decreto SQNBA, si definiscono le condizioni che determinano la sospensione o revoca dell'iscrizione degli organismi di certificazione: a) Sospensione: mancato rispetto delle regole stabilite nel piano di controllo; mancato rispetto delle procedure di certificazione; inadempimento all'esercizio della vigilanza o alle prescrizioni impartite a seguito dell'attivita' di vigilanza; carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema e dell'organismo di certificazione stesso; adozione di comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo; mancata o ritardata comunicazione dei risultati dei controlli mediante inserimento nel sistema informativo di cui all'art. 9 del decreto; mancata o ritardata comunicazione delle non conformita' (NC) rilevate all'operatore; mancata adozione da parte dell'OdC delle misure corrispondenti ai casi di NC rilevate presso gli operatori; b) Revoca: perdita dell'accreditamento; tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo di sospensione complessivamente superiore a nove mesi nel quinquennio di durata dell'iscrizione; perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 del decreto. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), di cui all'art. 11 del decreto, comunica al competente ufficio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali gli esiti della vigilanza e le situazioni critiche per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o di revoca dell'iscrizione. Parte B Requisiti per il personale dell'organismo di certificazione Gli organismi di certificazione che effettuano le attivita' di valutazione della conformita' al SNQBA devono dotarsi di personale sufficiente per garantire lo svolgimento delle attivita' di certificazione in accordo alle prescrizioni del SQNBA. L'organismo di certificazione deve definire incarichi e responsabilita' per l'accesso, con l'assegnazione delle credenziali, all'area dedicata del sistema informativo di cui all'art. 9 del decreto e si assume la responsabilita' delle comunicazioni in entrata e in uscita dal sistema, necessarie per l'attivita' di controllo e vigilanza del SQNBA. Le attivita' di certificazione devono essere eseguite in maniera imparziale da personale dell'organismo di certificazione non coinvolto in attivita' di autovalutazione (per gli operatori della produzione primaria) e consulenza presso gli stabilimenti e/o le aziende oggetto di valutazione. La valutazione presso gli operatori della produzione primaria deve essere condotta da un veterinario, per quanto riguarda i settori della sanita' animale, della biosicurezza, del benessere animale e del farmaco veterinario, e da un laureato in scienze e tecnologie agrarie o titoli equiparati per quanto riguarda il settore delle emissioni dello stabilimento; tali figure possono operare nell'ambito di un gruppo di verifica, ognuno per le proprie competenze, coordinato dal veterinario. Gli organismi di certificazione devono utilizzare personale dedicato alle fasi di valutazione, riesame e decisione in possesso dei seguenti requisiti di competenza, per le distinte funzioni: Requisiti minimi di competenza per le funzioni di valutazione Parte di provvedimento in formato grafico Con apposita circolare del MIPAAF e del Ministero della salute saranno fornite le indicazioni sulla formazione teorica dei valutatori in merito ai criteri, contenuti e durata dei corsi di formazione nonche' i requisiti minimi che devono possedere gli enti/societa' di erogazione degli stessi. b. Requisiti minimi di competenza per le funzioni di riesame e decisione: Parte di provvedimento in formato grafico Parte C Requisiti del processo di certificazione 1. Domanda di adesione e riesame: a. la domanda di adesione degli operatori al SQNBA deve contenere almeno le informazioni di cui all'art. 4 del decreto. 2. Valutazione iniziale di certificazione: a. la valutazione iniziale di certificazione deve essere concordata dall'organismo di certificazione con l'operatore laddove i contenuti della domanda siano stati ritenuti completi ed esaustivi. La valutazione iniziale e' finalizzata alla verifica della conformita' di ciascun operatore per l'adesione al sistema di certificazione SQNBA. La valutazione iniziale deve sempre prevedere almeno una valutazione in situ; b. per gli operatori della produzione primaria, valutazioni iniziali devono considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui e' stata richiesta l'adesione; c. le valutazioni svolte presso gli operatori del settore alimentare devono considerare tutti i prodotti, i processi ed i siti produttivi coinvolti nel campo di applicazione richiesto per la certificazione SQNBA, incluse le attivita' gestite in subappalto; d. per la certificazione di un gruppo di operatori del settore alimentare, l'organismo di certificazione deve svolgere una valutazione presso la sede del coordinatore e responsabile del gruppo e presso un campione di operatori aderenti al gruppo pari almeno alla somma delle √Ni, ove Ni e' il numero di soggetti che svolgono la medesima attivita' nel gruppo per la realizzazione del prodotto; e. l'organismo di certificazione durante la valutazione iniziale presso gli: Operatori della produzione primaria, deve: verificare che il sistema di identificazione e tracciabilita' degli animali e dei prodotti della produzione primaria assicurano il soddisfacimento delle disposizioni previste da SQNBA; capacita' di poter rispettare i requisiti e le procedure definite in materia di certificazione SQNBA; accertare l'efficacia e l'affidabilita' del sistema di autocontrollo implementato. Operatori del settore alimentare, deve: svolgere e documentare l'effettuazione di una prova di rintracciabilita'; svolgere e documentare l'effettuazione di un bilancio di massa; accertare l'efficacia e l'affidabilita' del sistema di autocontrollo implementato. 3. Tempi di valutazione iniziale: a. l'organismo di certificazione deve stabilire le regole per il calcolo dei tempi di valutazione iniziale presso gli operatori in funzione delle dimensioni aziendali e di eventuali fattori di complessita', sulla base di disposizioni tecniche che saranno emanate dal MIPAAF su conforme parere di ACCREDIA. 4. Gestione delle non conformita': a. le eventuali carenze rilevate dall'organismo di certificazione durante le attivita' di valutazione devono essere notificate agli operatori interessati come non conformita'. L'organismo di certificazione classifica la non conformita' in lieve o grave in relazione all'importanza, alla natura, alla sistematicita' e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della stessa, salvo i casi in cui sono fornite specifiche indicazioni negli schemi di certificazione delle singole specie, e in ogni caso, si classifica come non conformita': Lieve: un parziale soddisfacimento del requisito del SQNBA, una carenza che non compromette la conformita' del processo di allevamento e produzione, e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilita' degli animali e prodotti; si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e per non determinare variazioni sostanziali dello stato aziendale e/o di conformita' degli animali e prodotti e/o di affidabilita' dei soggetti certificati; Grave: un mancato soddisfacimento del requisito SQNBA, una carenza di carattere sostanziale che compromette la conformita' del processo di allevamento e produzione e/o del sistema di autocontrollo, e/o della gestione della documentazione aziendale e/o i requisiti di identificazione e di tracciabilita' degli animali e prodotti, e/o la perdita dei requisiti di accesso al SQNBA; si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformita' degli animali e prodotti, e/o di affidabilita' dei soggetti certificati; b. la descrizione e la classificazione delle non conformita' sono notificate agli operatori coinvolti a seguito di riesame e decisione del personale incaricato dell'organismo di certificazione. L'operatore a cui e' stata notificata una non conformita' deve definire, in accordo con l'organismo, le azioni e i tempi per la sua risoluzione, oltre ad azioni per prevenire il ripetersi della stessa. L'OdC deve definire le modalita' (documentale e/o in situ) e i tempi con cui intende effettuare la verifica del ripristino della conformita'. Nel caso della certificazione di gruppo le azioni identificate per risolvere la situazione non conforme devono essere estese da tutti gli aderenti al gruppo che svolgono la medesima attivita'; c. in fase di valutazione iniziale, tutte le non conformita' gravi devono essere chiuse con verifica dell'efficacia delle azioni proposte prima del rilascio del certificato e conseguente inserimento nel sistema di certificazione; d. eventuali non conformita', alla normativa vigente, rilevate durante le attivita' di valutazione in materia di benessere animale, devono essere comunicate al Servizio veterinario locale secondo modalita' definite dal Ministero della salute. 5. Riesame e decisione sulla certificazione: a. il riesame e la decisione devono essere assunti da personale che non sia stato coinvolto nel processo di valutazione; b. il riesame e la decisione possono essere assunti da un Comitato, composto da una o piu' persone, in cui almeno un componente sia un veterinario in possesso degli stessi requisiti di competenza stabiliti per il valutatore. 6. Certificato di conformita': a. il certificato di conformita' viene rilasciato all'operatore della produzione primaria, operatore del settore alimentare o gruppo di operatori del settore alimentare a seguito dell'esito positivo della valutazione iniziale; b. il certificato deve includere le seguenti informazioni: per l'operatore della produzione primaria: la ragione sociale dell'operatore del settore primario, oppure della cooperativa o delle altre forme associative riconosciute; il numero di registrazione unico dell'operatore responsabile dello stabilimento; nel caso di cooperative o altre forme associative riconosciute, lo stesso dato e' richiesto per ciascun operatore aderente, per l'operatore del settore alimentare: la ragione sociale dell'operatore del settore alimentare, e della persona fisica o giuridica che coordina il gruppo; la partita IVA oppure il codice fiscale; le data iniziale di decisione sulla certificazione, la data di emissione corrente del certificato, a seguito di modifiche intercorse; il riferimento alla norma di certificazione; il nome, l'indirizzo e il logo dell'organismo di certificazione; possono essere utilizzati altri marchi (per esempio il simbolo dell'accreditamento) purche' non siano ingannevoli o ambigui; codice univoco di identificazione dell'operatore certificato SQNBA, stabilito dall'organismo di certificazione; il campo di applicazione della certificazione, distinguendo: per gli operatori della produzione primaria: i riferimenti alla specie animale allevata e, se applicabile; l'orientamento produttivo, il metodo di allevamento, la fase di allevamento; l'eventuale vendita diretta in azienda dei prodotti di origine animale; per gli operatori del settore alimentare: i riferimenti all'attivita' (prodotti, servizi) oggetto di certificazione, la specie animale, il processo di lavorazione; c. tutte le attivita' svolte da un gruppo per la realizzazione dei prodotti certificati SQNBA, inclusi i soggetti coinvolti per le attivita' in subappalto, devono essere inserite nel certificato di conformita', insieme ad un elenco dei soggetti aderenti al gruppo. 7. Valutazione di mantenimento: a. l'organismo di certificazione attesta il mantenimento della conformita' degli operatori inseriti nel sistema effettuando valutazioni, anche in modalita' non annunciata, come di seguito descritto: Operatori della produzione primaria: almeno una verifica annuale e, qualora riuniti in cooperative o altre forme associative riconosciute, almeno una verifica annuale presso il responsabile del gruppo (forma associativa) e un campione di operatori aderenti al gruppo pari alla √N, ove N e' il numero di operatori determinato una volta l'anno in funzione dell'effettivo numero di aderenti. In caso di forma associativa, il responsabile deve garantire la conformita' del gruppo ai requisiti del SQNBA effettuando verifiche su tutti gli operatori aderenti con frequenza almeno annuale, sulla base del sistema di autocontrollo implementato in fase di adesione. Le verifiche degli OdC devono sempre considerare tutte le aree di ciascuno stabilimento in cui sono allevati animali della stessa specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento per cui e' stata richiesta l'adesione nonche' considerare i dati contenuti nel sistema informativo di cui all'art. 9 del decreto; Operatori del settore alimentare: almeno una verifica annuale e, qualora organizzati in gruppo, almeno una verifica annuale presso il responsabile e un campione di Operatori aderenti al gruppo pari ad almeno il 60% dei soggetti determinati durante la valutazione iniziale e non valutati precedentemente, per la prima valutazione di mantenimento. Dalla seconda valutazione, il numero dei soggetti da verificare deve essere determinato una volta l'anno, in funzione dell'effettivo numero di soggetti aderenti e deve essere pari almeno alla somma delle √Ni, ove Ni e' il numero di soggetti che svolgono la medesima attivita' nel gruppo per la realizzazione del prodotto. 8. Tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione: a. l'organismo di certificazione deve stabilire le regole per il calcolo dei tempi di valutazione per il mantenimento della certificazione presso gli Operatori in funzione delle dimensioni aziendali e di eventuali fattori di complessita', sulla base di disposizioni tecniche che saranno emanate dal MIPAAF su conforme parere di ACCREDIA. 9. Gestione delle non conformita': a. l'organismo di certificazione deve aver predisposto una procedura per la gestione dei riferimenti alla certificazione sui prodotti non conformi immessi sul mercato, a seguito di non conformita' gravi; b. l'organismo di certificazione alla terza notifica di una non conformita' lieve riferita ad uno stesso requisito, nell'arco di dodici mesi, deve essere classificata come grave. Nei casi di non conformita' grave, l'animale e/o i prodotti non rispondenti alle prescrizioni dell'SQNBA non possono riportare i riferimenti alla certificazione nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicita' dell'animale o del prodotto di origine animale certificato, compresi quelli immessi in commercio. Qualora le non conformita' gravi fossero riferite all'intero sistema di allevamento o di produzione, o non fossero mantenuti gli idonei sistemi di identificazione e rintracciabilita', e' necessario che la soppressione dei riferimenti alla certificazione sia estesa a tutti gli animali dello stabilimento e ai prodotti aziendali presenti al momento del riscontro della stessa; c. l'organismo di certificazione deve definire le modalita' di conduzione delle verifiche supplementari presso gli operatori a cui e' stata notificata una non conformita' grave al fine di attestare la corretta attuazione dei trattamenti e delle azioni correttive e la conformita' dell'intero sistema di allevamento e di produzione. La terza notifica di una non conformita' grave riferita allo stesso requisito, nell'arco di dodici mesi, deve prevedere l'emissione di un provvedimento di sospensione della certificazione. 10. Provvedimenti di sospensione e revoca della certificazione: a. l'organismo di certificazione emette un provvedimento di sospensione della certificazione, della durata massima di sei mesi, in tutti i casi in cui: si riscontrino carenze generalizzate e ripetute nel sistema di autocontrollo che possono compromettere l'affidabilita' e l'efficacia del sistema; non vengano risolte le cause che hanno portato all'emissione della non conformita' grave nei termini previsti; venga impedito all'organismo di certificazione l'accesso alle strutture per effettuare l'attivita' di valutazione, salvo giustificati motivi; b. nel periodo di sospensione l'operatore e' tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dalla procedura di certificazione fermo restando il divieto di vendere gli animali e commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al SQNBA nei documenti di vendita, nell'etichettatura e nella pubblicita' e deve definire le modalita' con le quali comunicare ai clienti la soppressione dei riferimenti di certificazione dai propri prodotti, anche gia' immessi sul mercato; c. al termine del periodo di sospensione, in accordo con quanto definito dalla procedura di certificazione, l'organismo di certificazione deve valutare, soddisfatti tutti i requisiti di certificazione, le modalita' di ripristino della conformita'; d. in assenza del ripristino della conformita' dell'operatore sospeso entro i termini concordati con l'organismo di certificazione, e in caso di mancata attuazione della corretta procedura nel periodo di sospensione, l'organismo di certificazione applica un provvedimento di revoca della certificazione, con conseguente esclusione dell'Operatore dal sistema SQNBA; e. i provvedimenti adottati dall'organismo di certificazione devono essere comunicati agli operatori interessati entro quattordici giorni lavorativi dalla valutazione e le informazioni relative al provvedimento devono essere caricate nel sistema informatico di cui all'art. 9 del decreto negli stessi tempi; f. in caso di revoca l'operatore puo' presentare una nuova domanda di adesione al SQNBA, purche' siano trascorsi almeno sei mesi dalla data del provvedimento stesso e a condizione di aver risolto le cause che hanno portato all'emissione di tale provvedimento. 11. Gestione dei reclami e ricorsi: a. l'organismo di certificazione definisce le modalita' di gestione (tempi, procedure e costi) dei reclami e dei ricorsi avverso le decisioni assunte durante l'attivita' di certificazione.