(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
 
                        DISCIPLINARE TECNICO 
                   SISTEMA TS: SERVIZI TELEMATICI 
                     RICETTA BIANCA ELETTRONICA 
                     DATI E RELATIVO TRATTAMENTO 
 
Indice 
    1. Introduzione 
    2. Servizi per la comunicazione dei dati  delle  ricette  bianche
elettroniche 
      2.1. Descrizione dei servizi 
      2.2. Modalita' di fruizione 
      2.3. Accesso ai servizi 
      2.4. NRBE - Numero di ricetta bianca elettronica 
      2.5. Tracciati dei servizi per i medici 
        2.5.1.  Servizio  di  invio   dati   della   ricetta   bianca
elettronica 
        2.5.2.  Servizio  di  annullamento   della   ricetta   bianca
elettronica 
        2.5.3.  Servizio  di  visualizzazione  della  ricetta  bianca
elettronica 
      2.6. Tracciati dei servizi per farmacie e parafarmacie 
        2.6.1. Servizio di visualizzazione e presa  in  carico  della
ricetta bianca elettronica 
        2.6.2.   Servizio   per   la   comunicazione   di    chiusura
dell'erogazione di una ricetta bianca elettronica 
        2.6.3. Servizio per la  sospensione  dell'erogazione  di  una
ricetta bianca elettronica 
        2.6.4. Servizio  per  l'annullamento  delle  ricette  bianche
elettroniche gia' erogate 
      2.7.  Registrazione  degli  accessi  applicativi  e  tempi   di
conservazione 
    3. Modalita' di autenticazione 
    4. Misure di sicurezza 
      4.1. Infrastruttura fisica 
      4.2. Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti
di sicurezza 
      4.3. Canali di comunicazione 
      4.4. Sistema di monitoraggio del servizio 
      4.5. Protezione da attacchi informatici 
      4.6. Sistemi e servizi di backup e disaster recovery 
      4.7. Sistema di log analysis applicativo 
      4.8. Accesso ai sistemi 
 
1. Introduzione. 
 
    Il presente documento descrive  le  modalita'  tecniche  per:  la
trasmissione al Sistema TS da parte dei medici dei dati relativi alle
prescrizioni su ricetta bianca elettronica; 
    la  trasmissione  al  Sistema  TS  da  parte  delle  farmacie   e
parafarmacie dei dati relativi alle erogazioni di farmaci  prescritti
su ricetta bianca elettronica. 
    Le specifiche tecniche dei servizi e le informazioni  a  supporto
dello sviluppo degli stessi, per  entrambi  gli  argomenti  trattati,
sono pubblicati nel portale del Sistema  TS  www.sistemats.it  -  nel
caso dovessero insorgere necessita'  informatiche  che  prevedono  la
modifica sia della definizione dei campi dei  tracciati  tecnici  sia
dei  valori  da  trasmettere  ma  che  non  cambiano  la  logica  del
trattamento  descritto  in  questo  documento,   verranno   apportate
modifiche unicamente alle specifiche tecniche pubblicate nel  portale
del Sistema Ts. 
 
2. Servizi per  la  comunicazione  dei  dati  delle  ricette  bianche
  elettroniche. 
 
2.1. Descrizione dei servizi. 
    Si  descrivono  di  seguito  le  funzionalita'  necessarie   alla
trasmissione  al  Sistema  TS  delle  ricette  bianche   elettroniche
contenenti: 
      le prescrizioni di farmaci effettuate dai medici; 
      i dati di erogazione dei farmaci in esse  contenute  effettuate
da farmacie e  parafarmacie;  in  modo  particolare  le  parafarmacie
possono trasmettere unicamente i dati di erogazione dei  farmaci  non
soggetti a obbligo di prescrizione medica, intendendo  i  farmaci  da
banco o di automedicazione, di cui all'art. 9-bis  del  decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405. I servizi sono fruibili direttamente  dagli
attori coinvolti nel processo anche per il  tramite  del  Sistema  di
accoglienza regionale (SAR) per le regioni che ne sono provviste. 
 
2.2. Modalita' di fruizione. 
    I servizi descritti di seguito sono resi disponibili: 
      in modalita' cooperativa tramite web service; 
      attraverso  l'utilizzo  di   applicazioni   web   nel   portale
www.sistemats.it 
 
2.3. Accesso ai servizi. 
    Le possibilita' di accesso  ai  servizi  da  parte  degli  attori
coinvolti nel processo sono riassunte nella seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    La trasmissione dei dati da parte degli utenti 1, 2, 3 e 4 di cui
sopra sono da intendersi come  collegamento  diretto  al  Sistema  TS
(c.d. Sistema di  accoglienza  centrale  -  SAC).  Le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano  che  intendono  utilizzare  il
loro Sistema  di  accoglienza  regionale  (SAR)  per  assolvere  agli
obblighi di trasmissione dati da parte degli utenti 1 e/o 2 e/o 3 e/o
4 si pongono come intermediari nel colloquio con il Sistema TS (SAC).
Gli utenti 1 e/o 2 e/o 3 e/o 4 si autenticano al SAR con  credenziali
e modalita' stabilite dalla regione e provincia autonoma; a sua volta
la regione o provincia autonoma si autentica e coopera con il Sistema
TS  attraverso  i  servizi  descritti  nel  presente  documento.   Il
colloquio tra  sistema  regionale  e  Sistema  TS  avviene  in  mutua
autenticazione con certificato  client.  Il  sistema  regionale  deve
garantire i requisiti minimi di sicurezza adottati dal Sistema TS  in
termini di autenticazione  forte.  Le  regioni  e  province  autonome
possono autenticarsi al SAC sia in basic  authentication  con  codice
PIN come fattore di autenticazione che in  mutua  autenticazione  con
certificato   client.   E'   prevista   l'evoluzione   della    basic
authentication con pincode verso un'autenticazione a 2 o  pi  fattori
entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto. 
 
2.4 NRBE - Numero di ricetta bianca elettronica. 
    Il Numero di ricetta bianca elettronica, abbreviato in  NRBE,  e'
un numero prodotto dal Sistema  di  accoglienza  centrale  (SAC)  per
identificare  a  livello  univoco  nazionale   una   ricetta   bianca
elettronica. L'NRBE e' composto da una stringa alfanumerica lunga  12
caratteri in cui: 
      il primo carattere e' sempre una lettera dell'alfabeto; 
      il secondo carattere e' una lettera dell'alfabeto o un numero; 
      dal terzo al dodicesimo carattere e' sempre un numero. 
    NRBE per pazienti provvisti  di  codice  fiscale:  l'NRBE  per  i
pazienti provvisti di codice fiscale ha la seguente struttura: 
      1° carattere: lettera  dell'alfabeto  corrispondente  al  check
digit del codice fiscale del paziente; le lettere utilizzate sono  le
seguenti: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
U, V, W, X, Y, Z; 
      2° carattere: un numero da 0 a 9; 
      dal  3°  all'12°  carattere:  tutti  i  numeri  da   0000000000
9999999999. 
    Es:  per  la  lettera  A  si  hanno  tutte  le  combinazioni   da
A00000000000 a A99999999999; per tutte le altre lettere dell'alfabeto
si hanno le stesse combinazioni. 
    Ogni numero successivo al precedente nell'ambito di ogni  lettera
dell'alfabeto e' assegnato alla prima ricetta bianca elettronica  che
viene prescritta a livello nazionale ad un paziente che abbia  quella
lettera come check digit del suo codice fiscale. 
 
2.5. Tracciati dei servizi per i medici. 
    Di seguito si descrivono i messaggi di richiesta  e  di  risposta
dei servizi, validi per la modalita' web service. 
2.5.1. Servizio di invio dati della ricetta bianca elettronica. 
    Messaggio di richiesta. 
    Tutti i dati sono da intendersi come fonte medico. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Messaggio di risposta. 
    Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2.5.2. Servizio di annullamento della ricetta bianca elettronica. 
    Messaggio di richiesta. 
    Tutti i dati sono da intendersi come fonte medico. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Messaggio di risposta. 
    Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2.5.3. Servizio di visualizzazione della ricetta bianca elettronica. 
    Messaggio di richiesta. 
    Tutti i dati sono da intendersi come fonte medico. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Messaggio di risposta. 
    Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2.6. Tracciati dei servizi per farmacie e parafarmacie. 
2.6.1. Servizio di visualizzazione e presa in  carico  della  ricetta
  bianca elettronica. 
    Messaggio di richiesta. 
    Tutti  i  dati  sono  da  intendersi  come   fonte   farmacia   o
parafarmacia. 
    NB: la visualizzazione della ricetta prescritta, nel caso in  cui
la  prescrizione  contenga  farmaci  non   erogabili   dal   soggetto
richiedente, viene bloccata e non  e'  possibile  consultare  i  dati
inseriti dal medico; in modo particolare la regola  si  applica  alle
parafarmacie, che possono erogare unicamente farmaci non  soggetti  a
obbligo di prescrizione medica, intendendo i farmaci da  banco  o  di
automedicazione, di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2001, n. 405. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Messaggio di risposta. 
    Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2.6.2. Servizio per la comunicazione di chiusura  dell'erogazione  di
  una ricetta bianca elettronica. 
    Messaggio di richiesta. 
    Tutti  i  dati  sono  da  intendersi  come   fonte   farmacia   o
parafarmacia. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Messaggio di risposta. 
    Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2.6.3. Servizio per la sospensione  dell'erogazione  di  una  ricetta
  bianca elettronica. 
    Messaggio di richiesta. 
    Tutti  i  dati  sono  da  intendersi  come   fonte   farmacia   o
parafarmacia. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Messaggio di risposta. 
    Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2.6.4. Servizio per l'annullamento delle ricette bianche elettroniche
  gia' erogate. 
    Messaggio di richiesta. 
    Tutti  i  dati  sono  da  intendersi  come   fonte   farmacia   o
parafarmacia. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    Messaggio di risposta. 
    Tutti i dati sono da intendersi come fonte Sistema TS. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
2.7.   Registrazione   degli   accessi   applicativi   e   tempi   di
  conservazione. 
    Il sistema registra gli accessi alle applicazioni e l'esito delle
operazioni, e inserisce  tali  dati  in  un  archivio  dedicato.  Per
ciascuna transazione effettuata saranno registrati  i  seguenti  dati
relativi all'accesso e all'esito dell'operazione: 
      identificativo del medico, della farmacia,  della  parafarmacia
che esegue l'inserimento; 
      data-ora-minuti-secondi-millisecondi dell'accesso; 
      operazione richiesta; 
      esito della transazione; 
      identificativo della transazione. 
    I log degli accessi cosi' descritti sono  conservati  per  dodici
mesi. 
 
3. Modalita' di autenticazione. 
 
    Per  l'accesso  al  Sistema  TS,  i  medici,  le  farmacie  e  le
parafarmacie devono essere stati  preventivamente  abilitati  secondo
procedure standard. Le credenziali di  autenticazione,  prodotte  dal
Sistema TS e contenenti utente, password da cambiare al primo accesso
e pin code, vengono  distribuite  da  un  Amministratore  di  sistema
(Profilo amministratore). Tali credenziali permettono al  Sistema  TS
di riconoscere l'utente con procedure di basic authentication. 
    E' prevista l'evoluzione della basic authentication  con  pincode
verso un'autenticazione a 2 o  piu'  fattori  entro  sei  mesi  dalla
pubblicazione del decreto. 
    Le regioni e le province autonome, oltre alle  credenziali  sopra
descritte che permettono  l'accesso  in  basic  authentication,  sono
provviste anche di certificato client. 
    Tutte le chiamate ai Web  Service  avvengono  tramite  protocollo
HTTPS (TLS 1.2). 
 
4. Misure di sicurezza. 
 
4.1. Infrastruttura fisica. 
    L'infrastruttura fisica e' realizzata dal Ministero dell'economia
e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema
tessera sanitaria in attuazione di quanto disposto dall'ordinanza  di
cui al titolo del presente documento. 
    I locali sono sottoposti  a  videosorveglianza  continua  e  sono
protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad  esclusione
degli accessi di personale preventivamente autorizzato necessari alle
attivita' di manutenzione e gestione  tecnica  dei  sistemi  e  degli
apparati. 
    L'accesso ai locali avviene secondo  una  documentata  procedura,
prestabilita   dal   titolare   del    trattamento,    che    prevede
l'identificazione delle persone che accedono e la registrazione degli
orari di ingresso ed uscita di tali persone. 
 
4.2. Registrazione degli utenti ed assegnazione  degli  strumenti  di
  sicurezza. 
    E' presente una infrastruttura di Identity  e  Access  Management
che  censisce  direttamente  le   utenze,   accogliendo   flussi   di
autenticazione  e   di   autorizzazione,   per   l'assegnazione   dei
certificati  client   di   autenticazione,   delle   credenziali   di
autenticazione e delle risorse autorizzative. 
    L'autenticazione dei medici, delle farmacie e delle  parafarmacie
avviene attraverso le  credenziali  rilasciate  dal  Sistema  TS;  le
regioni  e  le  province  autonome  possono  accedere  attraverso  le
credenziali rilasciate dal  Sistema  TS  oppure  tramite  certificato
client. 
    In particolare, per le parafarmacie il rilascio delle credenziali
del Sistema TS avviene secondo le modalita' di  cui  al  decreto  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  del  19  ottobre  2020  e
successive modificazioni, concernente la trasmissione dei dati  delle
spese sanitarie a carico dei cittadini. 
 
4.3. Canali di comunicazione. 
    Le comunicazioni sono  scambiate  in  modalita'  sicura  su  rete
internet, mediante protocollo TLS in versione minima 1.2, al fine  di
garantire la riservatezza dei dati.  I  protocolli  di  comunicazione
TLS, gli algoritmi e gli altri elementi che determinano la  sicurezza
del canale di trasmissione protetto sono  continuamente  adeguati  in
relazione  allo  stato  dell'arte  dell'evoluzione  tecnologica,   in
particolare per il TLS non sono negoziati gli algoritmi crittografici
pi datati (es. MD5). 
 
4.4. Sistema di monitoraggio del servizio. 
    Per il monitoraggio dei servizi,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze si avvale di uno specifico sistema di reportistica.  Il
sistema di  reportistica  offre  funzioni  per  visualizzare  i  dati
aggregati come il numero  di  transazioni  effettuate  e  i  relativi
esiti. L'aggregazione puo' essere fatta per regione o  per  tipologia
di utente che effettua la transazione. La finalita' e' di fornire  il
monitoraggio dell'andamento del progetto sia nella fase di avvio  che
nella fase a regime. 
 
4.5. Protezione da attacchi informatici. 
    Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici  al  fine  di
eliminare le vulnerabilita', si utilizzano le seguenti  tecnologie  o
procedure. 
      a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei software
di sistema, hardening delle macchine; 
      b) adozione di una infrastruttura di sistemi firewall e sistemi
IPS (Intrusion  Prevention  System)  che  consentono  la  rilevazione
dell'esecuzione di codice non previsto e l'esecuzione  di  azioni  in
tempo reale quali il blocco del traffico proveniente da un  indirizzo
IP attaccante; 
      c) esecuzione di WAPT (web application penetration  test),  per
la verifica della presenza di  eventuali  vulnerabilita'  sul  codice
sorgente. 
 
4.6. Sistemi e servizi di backup e disaster recovery 
    E' previsto il  backup  dei  sistemi.  E'  previsto  il  disaster
recovery dei sistemi, che comprende anche il  disaster  recovery  dei
dati. 
 
4.7. Sistema di log analysis applicativo 
    Non e' previsto un sistema di log  analysis  applicativo  non  e'
prevista la registrazione dei dati applicativi. 
 
4.8. Accesso ai sistemi. 
    L'infrastruttura dispone di sistemi di tracciamento degli accessi
ai sistemi informatici di supporto  come  base  dati,  server  web  e
infrastrutture a supporto del  servizio.  L'accesso  alla  base  dati
avviene tramite utenze nominali o riconducibili ad una persona fisica
(escluse le utenze di servizio). Il sistema di tracciamento  registra
(su appositi log) le seguenti  informazioni:  identificativo  univoco
dell'utenza che accede, data e ora di login, logout e login  falliti,
postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP  client),  tipo  di
operazione eseguita sui  dati  (ad  esclusione  delle  risposte  alle
query). Per ogni accesso ai sistemi operativi, ai sistemi di rete, al
software di base e ai sistemi complessi, il sistema  di  tracciamento
registra (su appositi log) le seguenti  informazioni:  identificativo
univoco dell'utenza che accede, data e ora di login, logout  e  login
falliti, postazione di lavoro utilizzata per l'accesso (IP client). 
    I log prodotti dai sistemi di tracciamento infrastrutturali  sono
soggetti a monitoraggio costante allo scopo di individuare  eventuali
anomalie  inerenti  alla  sicurezza  (accessi   anomali,   operazioni
anomale, ecc.) e di valutare l'efficacia delle misure implementate. 
    I  log  di  accesso  degli  Amministratori  di  sistema  e  degli
incaricati sono protetti da  eventuali  tentativi  di  alterazione  e
dispongono di un sistema di verifica della loro integrita'. 
    I log relativi agli accessi  e  alle  operazioni  effettuate  sui
sistemi operativi, sulla rete, sul software di  base  e  sui  sistemi
complessi sono conservati per dodici mesi.