Allegato tecnico Introduzione. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - e' individuata nell'art. 1, commi 437, 438 e 439 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato «Fondo per la tutela della vista» e che riconosce, a favore dei membri dei nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000,00 euro annui, l'erogazione di un contributo sottoforma di voucher una tantum di importo pari a 50,00 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il citato comma 439 affida ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il compito di definire i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione del contributo in parola. Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le modalita' di erogazione del bonus vista prevedendo due modalita' di accesso al beneficio: emissione di un voucher del valore di 50,00 euro per ogni soggetto beneficiario; rimborso di 50,00 euro per l'acquisto gia' effettuato di occhiali da vista o lenti correttive. Tenendo presente che il fondo e' stato istituito per gli anni 2021, 2022, 2023 ed e' riservato ai membri dei nuclei familiari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia «non superiore» ai 10.000,00 euro, la possibilita' di rimborso dei dispositivi acquistati e' riservata a coloro che, in possesso dei requisiti, abbiano effettuato l'acquisto entro il cinquantanovesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, ed al fine di agevolare i richiedenti con ISEE piu' basso, tramite l'emissione di un voucher evitando cosi' l'anticipazione di somme, a partire dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Le due modalita' alternative di rimborso e di erogazione del voucher sono state implementate allo scopo di agevolare i beneficiari del contributo, tenendo conto dei valori ISEE molto bassi, evitando l'anticipazione di somme per il periodo successivo all'emanazione del decreto interministeriale, mentre per il periodo precedente, al fine di rispettare le finalita' della norma (ed in particolare gli anni di competenza delle risorse assegnate) si procedera' all'erogazione del rimborso sulla base delle fatture presentate. Il Ministero della salute assume il ruolo di titolare del trattamento dei dati in relazione ad entrambi i processi rappresentati. Sogei S.p.a. in qualita' di partner tecnologico del Ministero della salute, e' individuata quale responsabile del trattamento dei dati. Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. e' individuata quale responsabile del trattamento. Sogei S.p.a., responsabile del trattamento per l'identificazione dell'utente finale mediante l'identita' SPID, carta di identita' elettronica (CIE), oppure attraverso la carta nazionale dei servizi (CNS), assume il ruolo di responsabile del trattamento di dati con riferimento alle ulteriori attivita' di trattamento svolte per la verifica, per conto del Ministero della salute, del possesso dei requisiti ISEE con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). INPS e' titolare autonomo ai sensi e per gli effetti delle definizioni di cui all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679. Il Ministero della salute presenta apposita istanza amministrativa ad INPS per la verifica della sussistenza dei requisiti ISEE attraverso il sistema di cooperazione applicativa messo a disposizione da INPS. L'Agenzia delle entrate e' titolare del trattamento dei dati personali relativi ai rimborsi erogati che le vengono comunicati dal Ministero della salute ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonche' ai fini del controllo. Le modalita' e i termini della comunicazione dei rimborsi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. Flussi informativi. Il richiedente, nella schermata iniziale dell'applicazione web bonus vista, viene informato delle due modalita' per l'accesso al beneficio e della necessita' di essere in possesso di un ISEE valido. Il richiedente si registra all'applicazione web bonus vista utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. All'atto dell'iscrizione il richiedente, prende visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati per le sole finalita' previste per la richiesta di rimborso o per il rilascio del voucher. Non sono previste altre finalita' del trattamento. All'atto dell'iscrizione viene verificato che l'utente abbia i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto per l'ammissione al beneficio. L'utente potra' procedere con la richiesta di rimborso, oppure richiedere l'emissione di un voucher del valore di 50,00 euro per se' stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare. Il richiedente inserisce il codice fiscale di eventuali soggetti diversi dal richiedente stesso per i quali sia richiesto il beneficio (ad esempio figli minori). La societa' Sogei S.p.a., attraverso un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione dall'INPS, verifica la presenza di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validita' riferita ad un ISEE non superiore a 10.000,00 euro. A tale interrogazione l'INPS restituisce i seguenti dati: assenza/presenza di un ISEE valido: se presente, l'informazione che tale ISEE sia sotto soglia. Qualora l'ISEE sia sotto soglia sara' restituita anche la conferma di appartenenza al nucleo familiare del soggetto o dei soggetti beneficiari diversi dal richiedente; in caso di assenza di un ISEE valido, il richiedente viene informato della necessita' di presentare preliminarmente una DSU e, successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso al bonus. Qualora il riscontro fosse positivo, il richiedente potra' scegliere tra le due modalita' di accesso al beneficio summenzionate: emissione di un voucher del valore di 50,00 euro per ogni soggetto beneficiario; rimborso di 50,00 euro per l'acquisto gia' effettuato di occhiali da vista o lenti correttive. Di seguito vengono analizzati i due flussi informativi distintamente. Emissione di un buono del valore di 50,00 euro per ogni soggetto beneficiario. Il buono viene emesso in formato digitale con apposito codice a barre/QR code contenente le informazioni del buono stesso. Il buono e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine senza che il buono sia stato utilizzato, lo stesso viene annullato. Il richiedente potra' presentare una ulteriore richiesta di beneficio, qualora permangano disponibilita' nel fondo. Dati oggetto del trattamento. Richiedenti: nome; cognome; codice fiscale; e-mail e/o numero di telefono a scelta del richiedente; eventuali dati del componente o dei componenti del nucleo familiare per i quali sia richiesto il beneficio: nome; cognome; codice fiscale (particolare attenzione verra' prestata nel caso di beneficiari minorenni); presenza di un ISEE in corso di validita' (e di conseguenza la sussistenza del requisito sottosoglia); numero di buoni spettanti (in relazione ai componenti del nucleo familiare che ne abbiano diritto). Buoni: nome, cognome e codice fiscale del beneficiario; codice identificativo univoco; data di scadenza. Non sono trattati dati di salute. Esercenti: gli esercenti si registrano sul sistema utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE, o CNS. Indicano i singoli punti vendita (in caso di vendita fisica diretta) e delle categorie merceologiche. I punti vendita possono essere ricercati sul sito anche tramite mappa geografica. La validazione dei buoni avviene tramite piattaforma web: l'esercente inserisce il codice del buono, il proprio codice esercente e l'importo da validare; i dati relativi ai buoni acquisiti dal sistema (validati) vengono inviati giornalmente a Consap, tramite un servizio in cooperazione applicativa, per la relativa liquidazione delle fatture. Richiesta di rimborso a seguito dell'acquisto di occhiali da vista o lenti correttive. Il richiedente inserisce le informazioni per richiedere il rimborso sotto forma di autocertificazione: partita IVA esercente; numero fattura; data fattura; importo fattura; importo del bene associato all'iniziativa; indirizzo e-mail. Titolare del conto corrente: nome; cognome; IBAN; codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari per i quali si sta operando la richiesta di rimborso (vedi verifica dei componenti del nucleo effettuata sopra); allega copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente. Il richiedente, in apposita sezione dell'applicazione web, puo' visualizzare la richiesta di rimborso e modificarla entro i successivi sette giorni. A partire dall'ottavo giorno le richieste inserite verranno inviate a Consap per il pagamento. I dati inviati a Consap ai fini del rimborso sono: nome; cognome; codice fiscale; IBAN; importo da liquidare per ogni richiedente. In ottemperanza al principio di minimizzazione dei dati, non verranno trasmessi a Consap i dati dei beneficiari qualora gli stessi non coincidessero con il titolare del conto corrente. La descrizione dei flussi informativi tra Ministero della salute, Sogei S.p.a., Consap S.p.a. e' stata definita con appositi accordi stipulati tra i predetti soggetti. Sogei S.p.a. e Consap S.p.a. potranno avvalersi di sub-responsabili del trattamento solo su espressa autorizzazione del Ministero della salute. I dati come sopra indicati sono trattati da Sogei S.p.a. e da Consap S.p.a. e costituiscono il set informativo necessario, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, per la corretta erogazione dell'agevolazione, per le verifiche sulla spettanza dell'agevolazione e per il rimborso rispettivamente ai richiedenti ed agli esercenti. Nel rispetto del principio di integrita' e riservatezza (art. 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, il Ministero della salute, per il tramite di Sogei S.p.a., ha previsto che la piattaforma web sia accessibile esclusivamente dall'esercente o da un suo gestore incaricato, senza la possibilita' di avvalersi di intermediari. Anche la richiesta del bonus vista non puo' essere delegata a soggetti terzi estranei al nucleo familiare, inoltre per evitare condotte illecite, il rimborso del bonus vista puo' essere effettuato solo sul conto corrente del richiedente o di un componente del nucleo familiare. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati sara' pubblicata sul sito internet dell'iniziativa. Sul trattamento dei dati personali relativo all'utilizzo del bonus vista sara' eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dall'art. 35 del regolamento UE 2016/679. Conservazione dei dati. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679) i dati oggetto del trattamento per l'erogazione del bonus vista sono conservati per dieci anni, ovvero fino alla data di decadenza o prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e laddove necessario, in tutti i casi di contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.