(Allegato tecnico)
                                                     Allegato tecnico 
 
Introduzione. 
 
    La base giuridica del trattamento dei dati personali  -  prevista
dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 2016/679 e
2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali  di  cui
al decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  -  e'  individuata
nell'art. 1, commi 437, 438 e 439 della legge 30  dicembre  2020,  n.
178, che ha istituito nello stato di previsione del  Ministero  della
salute un fondo denominato «Fondo per la tutela della  vista»  e  che
riconosce, a favore dei membri dei nuclei  familiari  con  un  valore
dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente   (ISEE),
stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non  superiore  a
10.000,00 euro annui, l'erogazione di  un  contributo  sottoforma  di
voucher una tantum di importo pari a 50,00  euro  per  l'acquisto  di
occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. 
    Il citato comma 439 affida  ad  un  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  il
compito  di  definire  i  criteri,  le  modalita'  e  i  termini  per
l'erogazione del contributo in parola. 
    Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, disciplina le modalita' di  erogazione
del bonus vista prevedendo due modalita' di accesso al beneficio: 
      emissione di un voucher del  valore  di  50,00  euro  per  ogni
soggetto beneficiario; 
      rimborso di  50,00  euro  per  l'acquisto  gia'  effettuato  di
occhiali da vista o lenti correttive. 
    Tenendo presente che il fondo e' stato  istituito  per  gli  anni
2021, 2022, 2023 ed e' riservato ai membri dei  nuclei  familiari  il
cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia «non
superiore»  ai  10.000,00  euro,  la  possibilita'  di  rimborso  dei
dispositivi acquistati e' riservata a coloro  che,  in  possesso  dei
requisiti, abbiano effettuato l'acquisto entro  il  cinquantanovesimo
giorno  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale, ed al fine di agevolare i  richiedenti  con  ISEE
piu'  basso,  tramite  l'emissione  di  un  voucher  evitando   cosi'
l'anticipazione di somme, a partire  dal  sessantesimo  giorno  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 
    Le due modalita' alternative di  rimborso  e  di  erogazione  del
voucher sono state implementate allo scopo di agevolare i beneficiari
del contributo, tenendo conto dei valori ISEE molto  bassi,  evitando
l'anticipazione di somme per il periodo successivo all'emanazione del
decreto interministeriale, mentre per il periodo precedente, al  fine
di rispettare le finalita' della norma (ed in particolare gli anni di
competenza delle risorse assegnate) si procedera' all'erogazione  del
rimborso sulla base delle fatture presentate. 
    Il Ministero  della  salute  assume  il  ruolo  di  titolare  del
trattamento  dei  dati  in   relazione   ad   entrambi   i   processi
rappresentati. Sogei S.p.a. in qualita' di  partner  tecnologico  del
Ministero  della  salute,  e'  individuata  quale  responsabile   del
trattamento dei dati. Consap -  Concessionaria  servizi  assicurativi
pubblici S.p.a. e' individuata quale responsabile del trattamento. 
    Sogei S.p.a., responsabile del trattamento per  l'identificazione
dell'utente finale mediante  l'identita'  SPID,  carta  di  identita'
elettronica (CIE), oppure attraverso la carta nazionale  dei  servizi
(CNS), assume il ruolo di responsabile del trattamento  di  dati  con
riferimento alle ulteriori attivita' di  trattamento  svolte  per  la
verifica, per conto del Ministero  della  salute,  del  possesso  dei
requisiti ISEE con  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS). 
    INPS e' titolare autonomo  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle
definizioni  di  cui  all'art.  4,  paragrafo  1,   del   regolamento
UE 2016/679. Il Ministero  della  salute  presenta  apposita  istanza
amministrativa  ad  INPS  per  la  verifica  della  sussistenza   dei
requisiti ISEE attraverso  il  sistema  di  cooperazione  applicativa
messo a disposizione da INPS. 
    L'Agenzia delle entrate e'  titolare  del  trattamento  dei  dati
personali relativi ai rimborsi erogati che le vengono comunicati  dal
Ministero della salute ai fini della elaborazione della dichiarazione
dei redditi precompilata di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, nonche' ai fini del controllo. Le modalita'  e
i  termini  della  comunicazione  dei  rimborsi  sono  stabiliti  con
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  sentita
l'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
 
Flussi informativi. 
 
    Il richiedente, nella schermata  iniziale  dell'applicazione  web
bonus vista, viene informato delle due  modalita'  per  l'accesso  al
beneficio e della necessita' di essere in possesso di un ISEE valido. 
    Il richiedente  si  registra  all'applicazione  web  bonus  vista
utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE o CNS. 
    All'atto   dell'iscrizione   il   richiedente,   prende   visione
dell'informativa sul trattamento dei dati personali, i quali  saranno
trattati per le sole finalita' previste per la richiesta di  rimborso
o per il rilascio del voucher. Non sono previste altre finalita'  del
trattamento. 
    All'atto dell'iscrizione viene verificato che  l'utente  abbia  i
requisiti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto per l'ammissione al
beneficio. L'utente potra' procedere con la  richiesta  di  rimborso,
oppure richiedere l'emissione di un voucher del valore di 50,00  euro
per se' stesso o per i componenti del proprio nucleo familiare. 
    Il richiedente inserisce il codice fiscale di eventuali  soggetti
diversi dal richiedente stesso per i quali sia richiesto il beneficio
(ad esempio figli minori). 
    La societa' Sogei S.p.a., attraverso un servizio di  cooperazione
applicativa messo a disposizione dall'INPS, verifica la  presenza  di
una dichiarazione sostitutiva  unica  (DSU)  in  corso  di  validita'
riferita ad un ISEE non superiore a 10.000,00 euro. 
    A tale interrogazione l'INPS restituisce i seguenti dati: 
      assenza/presenza di un ISEE valido: 
        se presente, l'informazione che tale ISEE sia  sotto  soglia.
Qualora l'ISEE sia sotto soglia sara' restituita anche la conferma di
appartenenza  al  nucleo  familiare  del  soggetto  o  dei   soggetti
beneficiari diversi dal richiedente; 
        in caso di assenza di un ISEE valido,  il  richiedente  viene
informato della necessita' di presentare preliminarmente una  DSU  e,
successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso al bonus. 
    Qualora  il  riscontro  fosse  positivo,  il  richiedente  potra'
scegliere tra le due modalita' di accesso al beneficio summenzionate: 
      emissione di un voucher del  valore  di  50,00  euro  per  ogni
soggetto beneficiario; 
      rimborso di  50,00  euro  per  l'acquisto  gia'  effettuato  di
occhiali da vista o lenti correttive. 
    Di  seguito  vengono  analizzati   i   due   flussi   informativi
distintamente. 
 
Emissione di un buono del valore di  50,00  euro  per  ogni  soggetto
  beneficiario. 
    Il buono viene emesso in formato digitale con apposito  codice  a
barre/QR code contenente le informazioni del buono stesso.  Il  buono
e' a scalare ed ha una validita' di trenta giorni. Decorso il termine
senza che il buono sia stato utilizzato, lo stesso  viene  annullato.
Il  richiedente  potra'  presentare  una   ulteriore   richiesta   di
beneficio, qualora permangano disponibilita' nel fondo. 
 
Dati oggetto del trattamento. 
    Richiedenti: 
      nome; 
      cognome; 
      codice fiscale; 
      e-mail e/o numero di telefono a scelta del richiedente; 
      eventuali dati del  componente  o  dei  componenti  del  nucleo
familiare per i quali sia richiesto il beneficio: 
        nome; 
        cognome; 
        codice fiscale (particolare attenzione  verra'  prestata  nel
caso di beneficiari minorenni); 
        presenza di un ISEE in corso di validita' (e  di  conseguenza
la sussistenza del requisito sottosoglia); 
      numero di buoni  spettanti  (in  relazione  ai  componenti  del
nucleo familiare che ne abbiano diritto). 
    Buoni: 
      nome, cognome e codice fiscale del beneficiario; 
      codice identificativo univoco; 
      data di scadenza. 
    Non sono trattati dati di salute. 
    Esercenti: 
      gli esercenti si registrano sul sistema utilizzando le  proprie
credenziali SPID, CIE, o CNS. Indicano i singoli  punti  vendita  (in
caso di vendita fisica diretta) e delle  categorie  merceologiche.  I
punti vendita possono essere ricercati sul sito anche  tramite  mappa
geografica. La validazione dei buoni avviene tramite piattaforma web:
l'esercente  inserisce  il  codice  del  buono,  il  proprio   codice
esercente e l'importo da validare; 
      i dati relativi  ai  buoni  acquisiti  dal  sistema  (validati)
vengono  inviati  giornalmente  a  Consap,  tramite  un  servizio  in
cooperazione applicativa, per la relativa liquidazione delle fatture. 
 
Richiesta di rimborso a seguito dell'acquisto di occhiali da vista  o
  lenti correttive. 
    Il  richiedente  inserisce  le  informazioni  per  richiedere  il
rimborso sotto forma di autocertificazione: 
      partita IVA esercente; 
      numero fattura; 
      data fattura; 
      importo fattura; 
      importo del bene associato all'iniziativa; 
      indirizzo e-mail. 
    Titolare del conto corrente: 
      nome; 
      cognome; 
      IBAN; 
      codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari per  i  quali
si  sta  operando  la  richiesta  di  rimborso  (vedi  verifica   dei
componenti del nucleo effettuata sopra); 
      allega copia elettronica del documento giustificativo di  spesa
intestato al richiedente. 
    Il richiedente, in apposita sezione dell'applicazione  web,  puo'
visualizzare  la  richiesta  di  rimborso  e  modificarla   entro   i
successivi sette giorni. A partire dall'ottavo  giorno  le  richieste
inserite verranno inviate a Consap per il pagamento. 
    I dati inviati a Consap ai fini del rimborso sono: 
      nome; 
      cognome; 
      codice fiscale; 
      IBAN; 
      importo da liquidare per ogni richiedente. 
    In ottemperanza al principio  di  minimizzazione  dei  dati,  non
verranno trasmessi a Consap i dati dei beneficiari qualora gli stessi
non coincidessero con il titolare del conto corrente. 
    La descrizione dei flussi informativi tra Ministero della salute,
Sogei S.p.a., Consap S.p.a. e' stata definita  con  appositi  accordi
stipulati tra i predetti soggetti. 
    Sogei   S.p.a.   e   Consap   S.p.a.   potranno   avvalersi    di
sub-responsabili del trattamento solo su espressa autorizzazione  del
Ministero della salute. 
    I dati come sopra indicati sono trattati da  Sogei  S.p.a.  e  da
Consap S.p.a. e costituiscono  il  set  informativo  necessario,  nel
rispetto del principio di minimizzazione dei dati,  per  la  corretta
erogazione  dell'agevolazione,  per  le  verifiche  sulla   spettanza
dell'agevolazione e per il rimborso rispettivamente ai richiedenti ed
agli esercenti. 
    Nel rispetto del principio di integrita' e riservatezza (art.  5,
paragrafo 1, lettera f), del regolamento UE 2016/679) che prevede che
i dati siano trattati in maniera da garantire  un'adeguata  sicurezza
tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, il  Ministero
della salute, per il tramite di Sogei  S.p.a.,  ha  previsto  che  la
piattaforma web sia accessibile esclusivamente dall'esercente o da un
suo  gestore  incaricato,  senza  la  possibilita'  di  avvalersi  di
intermediari. Anche la richiesta del  bonus  vista  non  puo'  essere
delegata a soggetti terzi estranei al nucleo familiare,  inoltre  per
evitare condotte illecite, il rimborso del bonus  vista  puo'  essere
effettuato solo sul conto corrente del richiedente o di un componente
del nucleo familiare. 
    L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio
dei diritti da parte degli  interessati  sara'  pubblicata  sul  sito
internet dell'iniziativa. 
    Sul trattamento dei  dati  personali  relativo  all'utilizzo  del
bonus vista sara' eseguita la valutazione d'impatto  (DPIA)  prevista
dall'art. 35 del regolamento UE 2016/679. 
 
Conservazione dei dati. 
    Nel rispetto del principio della limitazione della  conservazione
(art. 1, paragrafo 1, lettera e), del regolamento UE 2016/679) i dati
oggetto  del  trattamento  per  l'erogazione  del  bonus  vista  sono
conservati per dieci anni, ovvero  fino  alla  data  di  decadenza  o
prescrizione del diritto di agire o difendersi in giudizio, e laddove
necessario, in  tutti  i  casi  di  contenzioso  sino  alla  data  di
passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.