(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 35, comma  3
  e dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo 27  gennaio  2010,
  n. 39, concernenti la  vigilanza  sui  revisori  e  sugli  enti  di
  revisione contabile  di  Paesi  terzi  e  le  deroghe  in  caso  di
  equivalenza. 
 
                               Art. 1. 
 
                    Fonti normative e definizioni 
 
    1. Il presente regolamento e' adottato  ai  sensi  dell'art.  35,
comma 3 e dell'art. 36, comma 4, del decreto legislativo  27  gennaio
2010, n. 39. 
    2. Nel presente regolamento si intendono per: 
      a) «direttiva»: la direttiva  2006/43/CE  del  17  maggio  2006
relativa  alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
consolidati cosi' come modificata dalla direttiva 2008/30/CE  dell'11
marzo 2008, dalla direttiva 2013/34/UE del 26  giugno  2013  e  dalla
direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014; 
      b) «decreto»: il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
      c)   «decreto   ministeriale»:   il   decreto   del    Ministro
dell'economia e delle finanze n. 174, del 1° settembre 2022,  recante
il  Regolamento  concernente  le  condizioni  per  l'iscrizione   nel
Registro dei revisori legali  dei  revisori  di  Paesi  terzi,  avuto
riguardo  ai  criteri  indicati  dalla  disciplina  comunitaria,   il
contenuto della domanda di iscrizione e le ipotesi  di  cancellazione
dal Registro dei revisori legali,  emanato  ai  sensi  dell'art.  34,
comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
      d) «Paese terzo»: uno  Stato  che  non  e'  membro  dell'Unione
europea; 
      e) «revisore  di  un  Paese  terzo»:  una  persona  fisica  che
effettua la revisione del bilancio d'esercizio o consolidato  di  una
societa' avente sede in un Paese  terzo  e  che  e'  diversa  da  una
persona  iscritta  nel  registro  di  uno  Stato  membro  in  seguito
all'abilitazione all'esercizio della revisione legale; 
      f) «ente di revisione contabile di un  Paese  terzo»:  un  ente
che,  indipendentemente  dalla  sua  forma  giuridica,  effettua   la
revisione del bilancio d'esercizio  o  consolidato  di  una  societa'
avente sede in un Paese terzo e che e' diverso da  un  ente  iscritto
nel  registro  di  uno  Stato  membro  in  seguito   all'abilitazione
all'esercizio della revisione legale; 
      g)  «sezione»:  la  «sezione  revisori  o  enti  di   revisione
contabile di Paesi terzi» istituita nel Registro dei revisori legali,
relativa ai revisori e agli enti  di  revisione  contabile  di  Paesi
terzi, di cui all'art. 34 del decreto; 
      h) «Parte A»: l'apposita parte della sezione del  Registro  dei
revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34,  comma  1  del
decreto, in conformita' al Capo II del decreto ministeriale; 
    i) «Parte B»: l'apposita parte della  sezione  del  Registro  dei
revisori legali nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34,  comma  1  del
decreto, in conformita' al Capo III del decreto ministeriale.