Art. 2. Valutazione di equivalenza in conformita' all'art. 46 della direttiva 1. Sussiste il requisito di equivalenza di cui agli articoli 35, comma 2, e 36, comma 1, del decreto nel caso in cui i sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni del Paese terzo sono valutati equivalenti in conformita' all'art. 46 della direttiva sulla base di: a) una decisione della Commissione europea assunta ai sensi dell'art. 46, paragrafo 2 della direttiva; b) una decisione assunta con apposita delibera dalla Consob, ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto, anche tenuto conto delle valutazioni singolarmente condotte da altri Stati membri, in assenza di una decisione della Commissione europea ai sensi della precedente lettera a).