(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
              Valutazione di equivalenza in conformita' 
                     all'art. 46 della direttiva 
 
    1. Sussiste il requisito di equivalenza di cui agli articoli  35,
comma 2, e 36, comma 1, del decreto nel caso  in  cui  i  sistemi  di
controllo pubblico,  di  controllo  della  qualita',  di  indagini  e
sanzioni del Paese terzo sono  valutati  equivalenti  in  conformita'
all'art. 46 della direttiva sulla base di: 
      a) una decisione della Commissione  europea  assunta  ai  sensi
dell'art. 46, paragrafo 2 della direttiva; 
      b) una decisione assunta con apposita delibera dalla Consob, ai
sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto, anche  tenuto  conto  delle
valutazioni singolarmente condotte da altri Stati membri, in  assenza
di una decisione della Commissione europea ai sensi della  precedente
lettera a).