(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
               Vigilanza sugli iscritti nell'apposita 
              sezione del Registro dei revisori legali 
 
    1. La Consob vigila  sui  revisori  e  sugli  enti  di  revisione
contabile di  un  Paese  terzo  iscritti  nell'apposita  sezione  del
Registro  dei  revisori  legali,  secondo  il  sistema  di  controllo
pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni  della
Consob disciplinato dal decreto. 
    2. I revisori contabili o gli  enti  di  revisione  contabile  di
Paesi terzi iscritti nell'apposita sezione del Registro dei  revisori
legali sono esentati  dai  controlli  di  qualita'  disciplinati  dal
decreto, su base di  reciprocita',  qualora  siano  assoggettati  nel
corso dei tre anni precedenti a controlli di  qualita'  di  un  altro
Stato membro o di  un  Paese  terzo  ritenuto  equivalente  ai  sensi
dell'art. 2 del presente regolamento. 
    3. Al fine di avvalersi dell'esenzione dai controlli di qualita',
i revisori contabili o gli  enti  di  revisione  contabile  di  Paesi
terzi, ove ricorrano i presupposti indicati al  comma  2,  comunicano
alla Consob tempestivamente quando e' avvenuto l'ultimo controllo  di
qualita' e l'Autorita' che lo ha svolto.