Art. 3. Vigilanza sugli iscritti nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali 1. La Consob vigila sui revisori e sugli enti di revisione contabile di un Paese terzo iscritti nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali, secondo il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni della Consob disciplinato dal decreto. 2. I revisori contabili o gli enti di revisione contabile di Paesi terzi iscritti nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali sono esentati dai controlli di qualita' disciplinati dal decreto, su base di reciprocita', qualora siano assoggettati nel corso dei tre anni precedenti a controlli di qualita' di un altro Stato membro o di un Paese terzo ritenuto equivalente ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento. 3. Al fine di avvalersi dell'esenzione dai controlli di qualita', i revisori contabili o gli enti di revisione contabile di Paesi terzi, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, comunicano alla Consob tempestivamente quando e' avvenuto l'ultimo controllo di qualita' e l'Autorita' che lo ha svolto.