(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
           Deroghe per gli iscritti nell'apposita sezione 
             del Registro dei revisori legali - Parte B 
 
    1. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei
revisori legali - Parte B, la Consob con apposita delibera,  su  base
di reciprocita' e a condizione che siano stati stipulati  accordi  di
cooperazione, anche mediante scambio  di  informazioni,  documenti  e
carte di lavoro, con il sistema di controllo pubblico,  di  controllo
della qualita', di indagini e sanzioni del Paese terzo in cui ha sede
il revisore o l'ente di revisione contabile, puo'  stabilire  deroghe
in ordine ai requisiti previsti dall'art. 10, comma 1, lettera b),  e
alle informazioni  richieste  dall'art.  11,  comma  2,  del  decreto
ministeriale. 
    2. Con il provvedimento indicato  al  comma  1,  la  Consob  puo'
stabilire  altresi'  deroghe  in  ordine  al  sistema  di   controllo
pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni di cui
al comma 1 dell'art. 3. 
    3. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle  finanze
la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione nella Parte
B, anche con  riferimento  ai  revisori  e  agli  enti  di  revisione
contabile di un Paese terzo gia' iscritti  nella  Parte  A,  ai  fini
dell'aggiornamento dell'apposita sezione del Registro.