Art. 4. Deroghe per gli iscritti nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali - Parte B 1. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro dei revisori legali - Parte B, la Consob con apposita delibera, su base di reciprocita' e a condizione che siano stati stipulati accordi di cooperazione, anche mediante scambio di informazioni, documenti e carte di lavoro, con il sistema di controllo pubblico, di controllo della qualita', di indagini e sanzioni del Paese terzo in cui ha sede il revisore o l'ente di revisione contabile, puo' stabilire deroghe in ordine ai requisiti previsti dall'art. 10, comma 1, lettera b), e alle informazioni richieste dall'art. 11, comma 2, del decreto ministeriale. 2. Con il provvedimento indicato al comma 1, la Consob puo' stabilire altresi' deroghe in ordine al sistema di controllo pubblico, di controllo della qualita' e di indagini e sanzioni di cui al comma 1 dell'art. 3. 3. La Consob comunica al Ministero dell'economia e delle finanze la sussistenza delle condizioni previste per l'iscrizione nella Parte B, anche con riferimento ai revisori e agli enti di revisione contabile di un Paese terzo gia' iscritti nella Parte A, ai fini dell'aggiornamento dell'apposita sezione del Registro.