Art. 10 Riservatezza 10.1 Per quanto riguarda le attivita' relative al presente accordo, sia l'ABS, sia l'amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza. 10.2 L'ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'amministrazione in relazione ai servizi delegati, senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'organismo con le amministrazioni di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi derivanti da normative internazionali o unionali. 10.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo, l'amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'ABS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri di cui al precedente punto 8.13, nonche' gli obblighi derivanti da normative internazionali o unionali.