(Allegato-art. 10)
                               Art. 10 
                            Riservatezza 
 
    10.1 Per  quanto  riguarda  le  attivita'  relative  al  presente
accordo, sia l'ABS, sia l'amministrazione sono vincolati dai seguenti
obblighi di riservatezza. 
    10.2 L'ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e  per
suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a
terzi alcuna informazione derivata dall'amministrazione in  relazione
ai servizi delegati, senza il consenso  dell'amministrazione  stessa,
salvo  per  quanto  e'  ragionevolmente   necessario   a   consentire
all'organismo di svolgere i servizi di certificazione  statutaria  in
base al presente accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle  norme  di
riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti  dal  rapporto
dell'organismo con le amministrazioni di  bandiera  e  con  le  altre
organizzazioni internazionali,  nonche'  gli  obblighi  derivanti  da
normative internazionali o unionali. 
    10.3 Salvo  quanto  altrimenti  previsto  dal  presente  accordo,
l'amministrazione si impegna a  mantenere  come  riservata  e  a  non
rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'ABS  in  relazione
alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa  in
base al presente accordo o secondo gli obblighi  di  legge.  In  ogni
caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto  le
relazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri  di  cui
al precedente punto 8.13, nonche' gli obblighi derivanti da normative
internazionali o unionali.