(Allegato-art. 12)
                               Art. 12 
                           Responsabilita' 
 
    12.1 Qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile
di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza  definitiva
o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con
conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite
o danni materiali, lesioni personali  o  morte  di  cui  e'  provato,
dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da  un
atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa  grave,  ovvero
da un atto o da un'omissione negligente o  imprudente  dell'ABS,  dei
suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca
in  nome  di  tale  organismo,  l'amministrazione  ha  diritto  a  un
indennizzo  da  parte  dell'ABS  nella   misura   in   cui   l'organo
giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni
personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo. 
    12.2 L'ABS si impegna  a  stipulare,  entro  trenta  giorni,  una
polizza  assicurativa,  a  garanzia  dei   rischi   derivanti   dalla
responsabilita' di cui al punto 12.1, e a mantenerla  in  vigore  per
l'intera    durata    del    presente    accordo.    Su     richiesta
dell'amministrazione,  l'ABS  produce  copia   del   certificato   di
assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.