(Allegato-art. 14)
                               Art. 14 
            Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo 
 
    14.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di  sospensione
di cui all'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art.
11 del decreto legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  il  presente
accordo ha durata di cinque anni, a partire  dalla  data  di  stipula
dell'accordo stesso. L'amministrazione  si  riserva  di  valutare  se
confermare o meno la delega all'ABS  dei  servizi  di  certificazione
statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo, in base  alle
esigenze della propria flotta. 
    14.2 Ciascuna delle  parti  puo'  recedere  dall'accordo  dandone
preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi. 
    14.3 Fatto salvo quanto previsto al  punto  2.7,  dalla  data  di
decorrenza dell'accordo fino alla  scadenza  del  quarto  anno  dello
stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la  propria  intenzione
di  modificare  in  tutto  o  in  parte  o  integrare   i   contenuti
dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte.  In
tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno  di  durata
dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le  parti  circa  le
modifiche da apportare, il  nuovo  testo  sostituisce  o  integra  il
presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio
in essere. 
    14.4  Il  rinnovo  dell'accordo  avviene  comunque   su   istanza
dell'ABS,  da  presentare  almeno  sei  mesi  prima  della   scadenza
dell'accordo vigente.