(Allegato-Appendice 1)
                                                          APPENDICE 1 
 
 All'Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria 
                  per le navi registrate in Italia 
 
                                 tra 
 
  il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, 
 il Ministero della transizione ecologica della Repubblica italiana 
 
                                  e 
 
        l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping 
 
1. Servizi di certificazione statutaria. 
    All'ABS, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di
applicazione delle  convenzioni  internazionali  e  classificate  con
l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per  i  servizi  di
certificazione statutaria: 
      autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14
giugno 2011 n. 104, all'ispezione e controllo delle  navi  registrate
in Italia rientranti nel  campo  di  applicazione  delle  convenzioni
internazionali come definite all'art. 2,  comma  1,  lettera  d)  del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e classificate con l'ABS,
al fine di verificarne la conformita' ai requisiti delle  convenzioni
internazionali come sopra  definite,  unitamente  ai  protocolli,  ai
successivi  emendamenti,  ai  relativi  codici  obbligatori  ed  alle
pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per  brevita'  definiti
«strumenti  applicabili»),   nonche'   al   rilascio   dei   relativi
certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1. 
      affidamento, ai sensi dell'art. 5 del  decreto  legislativo  14
giugno 2011 n. 104, dei compiti di ispezione e controllo  delle  navi
registrate in Italia  rientranti  nel  campo  di  applicazione  delle
convenzioni internazionali come sopra  definite  e  classificate  con
l'ABS, e/o delle societa' che gestiscono le navi registrate in Italia
al fine di verificarne la conformita' ai  requisiti  degli  strumenti
applicabili, nonche' di rilasciare la  «dichiarazione  ai  fini»  per
l'emissione -  direttamente  da  parte  dell'amministrazione  per  il
tramite delle  autorita'  marittime  locali  e,  all'estero,  per  il
tramite delle autorita' consolari, o per il tramite della Capitaneria
di porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione  sulla  sede
della societa' -  dei  relativi  certificati  come  specificati  alla
tabella di cui al  punto  3.2  (con  esclusione  del  certificato  di
sicurezza radioelettrica per navi  da  carico  e  degli  accertamenti
tecnici per gli aspetti di competenza del  Ministero  dello  sviluppo
economico - Dipartimento delle comunicazioni per quanto  riguarda  il
certificato di sicurezza passeggeri). 
 
2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali  applicabili,
nella  versione  in  vigore  al   momento   dell'applicazione   delle
disposizioni che ad esse rinviano: 
    2.1 la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di  carico
(LL66), resa esecutiva in Italia con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968
e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con
decreto del Presidente  della  Repubblica  8  aprile  1984,  n.  968;
emendamenti  di  cui  al  «Protocollo  del   1988   (HSSC)»   sistema
armonizzato di visite e di certificazione. 
    2.2 la Convenzione internazionale per la salvaguardia della  vita
umana in mare (SOLAS '74) firmata a Londra nel 1974 e resa  esecutiva
con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n.  488,
che ha approvato il  successivo  protocollo  del  17  febbraio  1978;
Emendamenti  di  cui  al  «Protocollo  del   1988   (HSSC)»   sistema
armonizzato di visite e di certificazione. 
    2.3   la   Convenzione   internazionale   per   la    prevenzione
dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel
1973 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662,  emendata  con
il protocollo del 1978 e con il protocollo del 1997,  rispettivamente
ratificati con legge 4 giugno 1982, n. 438, e con  legge  6  febbraio
2006, n. 57. 
    2.4 Elenco dei codici internazionali applicabili richiamati dalle
suddette Convenzioni: 
      GRAIN Code (SOLAS 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23 (59)); 
      IBC Code (SOLAS 74 Cap. VII  Parte  B;  Ris.  MSC.4  (48)  come
emendata); 
      BCH Code (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate); 
      IGC Code (SOLAS 74 Cap.  VII  Parte  C;  Ris.  MSC.5(48))  come
emendata); 
      GC Code (Ris. A.328(IX) come emendata); 
      EGC Code per navi esistenti adibite al trasporto  alla  rinfusa
di gas liquefatti; 
      HSC Code 1994 (SOLAS 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata); 
      HSC Code 2000 (SOLAS 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata); 
      ISM Code (SOLAS 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata); 
      IMSBC Code (SOLAS 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85)); 
      NOx Technical Code 2008 (MARPOL Annesso VI; Ris. MEPC.177(58)); 
      SPS Code 1983 (Ris. A.534(13); 
      SPS Code 2008 (Ris. MSC.266(84)); 
      ESP Code (SOLAS 74 Cap. XI-1/2; Ris. A. 744 (18)); 
      BLU Code (SOLAS 74 Cap. VI/7 e Cap. XII/8); 
      IMDG Code (SOLAS 74 Cap. VII); 
      IGF Code (SOLAS 74 Cap. II/1 e Cap. II/2); 
      POLAR Code (SOLAS 74 Cap. XIV). 
 
3.1 Servizi di certificazione statutaria delegati  in  AUTORIZZAZIONE
per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
3.2 Servizi di certificazione statutaria delegati in AFFIDAMENTO  per
ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico