APPENDICE 2 All'Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il Ministero della transizione ecologica della Repubblica italiana e l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping 1. Obblighi di informazione e rapporti dell'ABS con l'amministrazione. 1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dall'ABS per conto dell'amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'accordo, sono i seguenti: 1.1.1 trasmettere all'amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.2 fornire trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dall'ABS, (art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.3 informare semestralmente l'amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.4 fornire semestralmente all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art. 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.5 garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.6 garantire all'Amministrazione l'accesso alla documentazione del proprio sistema di gestione della qualita' per via remota o via posta certificata; 1.1.7 fornire all'amministrazione, entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati alle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Tale elenco dovra' essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere; 1.1.8 pubblicare sul proprio sito web, attraverso Equasis, tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonche' i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.9 per le navi non registrate in Italia, garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione dell'ABS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso; 1.1.10 garantire all'amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, attraverso Equasis, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; 1.1.11 pubblicare annualmente il Libro Registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico; 1.1.12 fornire all'amministrazione in formato elettronico o con accesso in via informatica tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1, lettera h ed l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.13 fornire semestralmente all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell'ABS (art. 10, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.14 fornire entro i termini prescritti eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra l'ABS e l'amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'organismo. (art. 10, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.15 fornire all'amministrazione l'elenco dei modelli e delle check-list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti. (art. 10, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104). 1.2 L'ABS si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta in favore dell'amministrazione stessa. L'amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo. 1.3 L'ABS adempie, nei confronti dell'amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la procedura approvata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.