(Allegato-Appendice 2)
                                                          APPENDICE 2 
 
 All'Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria 
                  per le navi registrate in Italia 
 
                                 tra 
 
  il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, 
 il Ministero della transizione ecologica della Repubblica italiana 
 
                                  e 
 
        l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping 
 
1.   Obblighi   di   informazione    e    rapporti    dell'ABS    con
l'amministrazione. 
    1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto  dall'ABS  per
conto dell'amministrazione, a seguito della  delega  dei  servizi  di
certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'accordo, sono i
seguenti: 
      1.1.1   trasmettere    all'amministrazione,    con    frequenza
semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato  secondo  quanto
previsto dall'Appendice 1  e,  in  caso  di  ispezione  iniziale,  il
rapporto di ispezione (art. 10,  comma  1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.2  fornire  trimestralmente  all'amministrazione  tutte  le
informazioni  relative  alle  assegnazioni,  ai  trasferimenti,  alle
modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte  dall'ABS,
(art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 giugno 2011,
n. 104); 
      1.1.3 informare semestralmente l'amministrazione su  deficienze
o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.4  fornire  semestralmente  all'amministrazione  un  elenco
recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art.
10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14  giugno  2011,  n.
104); 
      1.1.5 garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta,  a
tutti i piani e i documenti inclusi i  rapporti  d'ispezione  per  il
rilascio dei certificati (art. 10, comma 1, lettera  e)  del  decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.6    garantire    all'Amministrazione    l'accesso     alla
documentazione del proprio sistema di gestione della qualita' per via
remota o via posta certificata; 
      1.1.7 fornire all'amministrazione, entro sessanta giorni  dalla
stipula del presente accordo, l'elenco di  piani,  manuali,  disegni,
etc., correlati alle certificazioni di cui alle tabelle ai punti  3.1
e  3.2  dell'Appendice  1  allegata  al  presente  accordo,  ove  gli
strumenti  applicabili   ne   prevedano   l'approvazione   da   parte
dell'amministrazione.  Tale  elenco  dovra'  essere   tempestivamente
aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere; 
      1.1.8 pubblicare sul  proprio  sito  web,  attraverso  Equasis,
tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute,  o  sui  ritardi
nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe,
sulle condizioni operative o sulle  restrizioni  operative  stabilite
nei confronti delle  navi  della  propria  classe,  indipendentemente
dalla  bandiera  battuta  dalle  navi;  tali   informazioni   debbono
comprendere le motivazioni delle  decisioni  prese,  nonche'  i  dati
relativi all'armatore, compresi telefono e fax se  disponibili  (art.
10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14  giugno  2011,  n.
104); 
      1.1.9  per  le  navi  non  registrate  in   Italia,   garantire
all'amministrazione  l'accesso,  su  richiesta  e  con  il   relativo
consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a
disposizione dell'ABS riguardanti le  suddette  navi  in  classe  con
l'organismo stesso; 
      1.1.10    garantire    all'amministrazione,    anche    tramite
pubblicazione  su  sito  web  dell'organismo,   attraverso   Equasis,
l'accesso  diretto  e  gratuito  alle  banche  dati   contenenti   le
informazioni  pertinenti  sulla  propria  flotta   classificata,   su
trasferimenti,  modifiche,  sospensioni  e   ritiri   della   classe,
indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; 
      1.1.11 pubblicare annualmente il Libro Registro  delle  navi  o
mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico; 
      1.1.12 fornire all'amministrazione in formato elettronico o con
accesso in via informatica tutte le norme e i regolamenti applicabili
alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10,  comma  1,
lettera h ed l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.13  fornire  semestralmente  all'amministrazione   l'elenco
degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di  certificazione
statutaria e prestano la loro  attivita'  alle  esclusive  dipendenze
dell'ABS (art. 10, comma 1 lettera  i)  del  decreto  legislativo  14
giugno 2011, n. 104); 
      1.1.14 fornire entro i termini prescritti  eventuali  ulteriori
informazioni   ove   in   tal   senso   concordato   tra   l'ABS    e
l'amministrazione   con   semplice    scambio    di    corrispondenza
dell'amministrazione  stessa  con   la   rappresentanza   in   Italia
dell'organismo. (art. 10, comma 1, lettera l) del decreto legislativo
14 giugno 2011, n. 104); 
      1.1.15 fornire all'amministrazione l'elenco dei modelli e delle
check-list relativamente  ai  servizi  di  certificazione  statutaria
delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti. (art. 10,  comma  1,
lettera l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104). 
    1.2 L'ABS si impegna  ad  istituire  un  collegamento  telematico
attivo h 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso di  tutti
i dati relativi all'attivita' svolta in  favore  dell'amministrazione
stessa. L'amministrazione deve essere messa in  condizione  di  poter
effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle
navi e per periodo di tempo. 
    1.3  L'ABS  adempie,  nei  confronti  dell'amministrazione,  agli
obblighi previsti  al  precedente  punto  1.1  secondo  la  procedura
approvata  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili.