(Allegato-art. 2)
                               Art. 2 
                        Oggetto dell'Accordo 
 
    2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono: 
      l'autorizzazione all'ABS dell'ispezione e controllo delle  navi
registrate in Italia e classificate con l'ABS, al fine di verificarne
la conformita' ai requisiti  delle  convenzioni  internazionali  come
definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo  14
giugno  2011,  n.  104,  unitamente  ai  protocolli,  ai   successivi
emendamenti,  ai  relativi  codici  obbligatori  ed  alle  pertinenti
disposizioni nazionali (in seguito per brevita'  definiti  «strumenti
applicabili» o  identificati  dagli  acronimi  SOLAS,  LOAD  LINES  e
MARPOL), nonche' al rilascio dei relativi  certificati  di  cui  alla
tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al  presente  accordo,
ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; 
      l'affidamento all'ABS dei  compiti  di  ispezione  e  controllo
delle navi registrate in Italia e classificate con  l'ABS  e/o  delle
societa'  (1) che gestiscono le navi registrate in Italia, al fine di
verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti  applicabili,
nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini»  per  l'emissione  -
direttamente da  parte  dell'amministrazione  per  il  tramite  delle
autorita' marittime  locali  e,  all'estero,  per  il  tramite  delle
autorita' consolari o per il tramite della Capitaneria  di  porto  di
iscrizione della  nave,  o  avente  giurisdizione  sulla  sede  della
societa' - dei relativi certificati di cui alla tabella al punto  3.2
dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi  dell'art.  5
del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104  (con  esclusione  del
certificato di sicurezza radioelettrica per navi da  carico  e  degli
accertamenti tecnici per  la  parte  radio  per  quanto  riguarda  il
certificato di sicurezza  passeggeri,  di  competenza  del  Ministero
dello sviluppo economico) ed a riferire all'amministrazione. 
    2.2  Le  attivita'  autorizzate  ed  affidate  comprendono  anche
approvazione e/o  verifica  di  piani,  manuali,  disegni,  ed  altri
documenti, in conformita' alle convenzioni, ai codici  e  alle  linee
guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' ad  eventuali
istruzioni aggiuntive dell'amministrazione e del Comando generale del
Corpo  delle  Capitanerie  di  porto,  correlati  al  rilascio  delle
certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2  dell'Appendice
1 allegata al presente accordo,  ove  gli  strumenti  applicabili  ne
prevedano l'approvazione da parte  dell'amministrazione.  L'attivita'
di verifica deve risultare da atto formale. Al fine di poter svolgere
tali attivita' complementari, l'ABS dovra' adempiere agli obblighi di
informazione di cui al punto  1.1.6  dell'Appendice  2  del  presente
accordo. 
    2.3  L'ABS  si  impegna  ad  adottare  le  misure  di   controllo
pertinenti  in  conformita'  con  le   proprie   procedure   o   come
espressamente richiesto dall'amministrazione e dal  Comando  generale
del Corpo delle Capitanerie di porto, al fine di garantire che quanto
soggetto a visite, audit e ispezioni corrisponda  ai  dettagli  della
certificazione o ai requisiti degli strumenti applicabili. 
    2.4 L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo
di cui al punto 2.1 del presente accordo, si impegna a cooperare  con
gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per
conto dell'amministrazione e del Comando  generale  del  Corpo  delle
Capitanerie  di  porto,  la  rettifica,  laddove   richiesto,   delle
deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate, nonche' ad
effettuare le  visite  imposte  in  caso  di  fermo  nave,  ai  sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e anche
nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali. 
    2.5 Qualora una nave registrata  in  Italia,  ed  in  classe  con
l'ABS, sia detenuta in un porto estero, il 
    Comando generale del Corpo delle Capitanerie  di  porto,  dandone
informazione all'amministrazione,  intraprendera'  un'indagine  sulle
deficienze riscontrate  nell'ambito  del  controllo  dello  Stato  di
approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche
con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'ABS, ferme restando
le attivita' previste dal decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
164. 
    2.6 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dall'ABS
sono accettati  come  servizi  resi  e  come  certificati  rilasciati
dall'amministrazione, a condizione che l'ABS operi in  conformita'  a
quanto  previsto  dagli  strumenti  applicabili  e   dalle   seguenti
risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata: 
      risoluzione A.1156 (32) «Linee guida sul sistema armonizzato di
ispezione e certificazione» (HSSC 2021); 
      codice per gli organismi riconosciuti, di cui alla  risoluzione
MSC.349 (92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2,  sezioni
1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 
    2.7 La concessione  da  parte  dell'amministrazione,  su  istanza
dell'ABS, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi  di
certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non
rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2
dell'Appendice 1 allegata al presente accordo sono valutate caso  per
caso e concordate con l'ABS,  introducendo  modifiche  alle  suddette
tabelle. 
    2.8 Nel caso in cui nuove certificazioni siano rese  obbligatorie
dagli strumenti applicabili, l'amministrazione, su istanza  da  parte
dell'ABS, predispone il testo di «Addendum» al presente accordo,  per
integrare le tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice  1  con
la delega della nuova certificazione. L'Addendum  sara'  sottoscritto
dall'amministrazione e dall'ABS. 
    2.9 L'ABS si impegna a non intraprendere  attivita'  che  possano
dar luogo a conflitti di interesse. In particolare, l'ABS  e  il  suo
personale  non  svolgono  alcuna  attivita'  che  possa  entrare   in
conflitto con la  loro  indipendenza  di  giudizio  e  integrita'  in
relazione ai servizi di certificazione statutaria  di  cui  al  punto
2.1. L'ABS  e  il  suo  personale  responsabile  dell'esecuzione  dei
suddetti servizi non devono essere il progettista, il costruttore, il
fornitore,    l'installatore,    l'acquirente,    il    proprietario,
l'utilizzatore o il gestore di quanto soggetto ai menzionati servizi,
ne' il rappresentante autorizzato di questi soggetti. L'ABS non  deve
dipendere sostanzialmente da una singola impresa commerciale  per  le
sue entrate. 
    2.10 L'ABS ha una rappresentanza con personalita'  giuridica  nel
territorio dello Stato italiano. 
 
__________ 

(1) Per societa' si intende quanto definito all'art. 2, comma 3)  del
    regolamento (CE) n. 336/2006, come  emendato,  ovvero  l'armatore
    della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona,  quali  il
    gestore oppure il noleggiatore  a  scafo  nudo,  che  ha  assunto
    dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave e che,
    nell'assumere tale responsabilita', ha convenuto di  assolvere  a
    tutti i compiti e le responsabilita' imposti dal Codice ISM.