Art. 2 Oggetto dell'Accordo 2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono: l'autorizzazione all'ABS dell'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con l'ABS, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevita' definiti «strumenti applicabili» o identificati dagli acronimi SOLAS, LOAD LINES e MARPOL), nonche' al rilascio dei relativi certificati di cui alla tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; l'affidamento all'ABS dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con l'ABS e/o delle societa' (1) che gestiscono le navi registrate in Italia, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti applicabili, nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'amministrazione per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave, o avente giurisdizione sulla sede della societa' - dei relativi certificati di cui alla tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello sviluppo economico) ed a riferire all'amministrazione. 2.2 Le attivita' autorizzate ed affidate comprendono anche approvazione e/o verifica di piani, manuali, disegni, ed altri documenti, in conformita' alle convenzioni, ai codici e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' ad eventuali istruzioni aggiuntive dell'amministrazione e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. L'attivita' di verifica deve risultare da atto formale. Al fine di poter svolgere tali attivita' complementari, l'ABS dovra' adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.6 dell'Appendice 2 del presente accordo. 2.3 L'ABS si impegna ad adottare le misure di controllo pertinenti in conformita' con le proprie procedure o come espressamente richiesto dall'amministrazione e dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al fine di garantire che quanto soggetto a visite, audit e ispezioni corrisponda ai dettagli della certificazione o ai requisiti degli strumenti applicabili. 2.4 L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'amministrazione e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate, nonche' ad effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali. 2.5 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con l'ABS, sia detenuta in un porto estero, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, dandone informazione all'amministrazione, intraprendera' un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'ABS, ferme restando le attivita' previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164. 2.6 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dall'ABS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'amministrazione, a condizione che l'ABS operi in conformita' a quanto previsto dagli strumenti applicabili e dalle seguenti risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata: risoluzione A.1156 (32) «Linee guida sul sistema armonizzato di ispezione e certificazione» (HSSC 2021); codice per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349 (92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 2.7 La concessione da parte dell'amministrazione, su istanza dell'ABS, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo sono valutate caso per caso e concordate con l'ABS, introducendo modifiche alle suddette tabelle. 2.8 Nel caso in cui nuove certificazioni siano rese obbligatorie dagli strumenti applicabili, l'amministrazione, su istanza da parte dell'ABS, predispone il testo di «Addendum» al presente accordo, per integrare le tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 con la delega della nuova certificazione. L'Addendum sara' sottoscritto dall'amministrazione e dall'ABS. 2.9 L'ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse. In particolare, l'ABS e il suo personale non svolgono alcuna attivita' che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e integrita' in relazione ai servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1. L'ABS e il suo personale responsabile dell'esecuzione dei suddetti servizi non devono essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il gestore di quanto soggetto ai menzionati servizi, ne' il rappresentante autorizzato di questi soggetti. L'ABS non deve dipendere sostanzialmente da una singola impresa commerciale per le sue entrate. 2.10 L'ABS ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. __________ (1) Per societa' si intende quanto definito all'art. 2, comma 3) del regolamento (CE) n. 336/2006, come emendato, ovvero l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilita', ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilita' imposti dal Codice ISM.