Art. 4 Obblighi di informazione 4.1 L'ABS si impegna a riferire al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le informazioni come specificato nel presente articolo, nonche' a riferire all'amministrazione le informazioni di cui all'Appendice 2 dell'accordo, con la frequenza e nei termini concordati dall'organismo e dall'amministrazione. 4.2 L'ABS informa il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL quando una nave e' risultata operare con deficienze e irregolarita' tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni unionali e nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non e' in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, l'ABS consultera' immediatamente il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, per il consenso al ritiro dei certificati rilasciati in autorizzazione secondo quanto previsto dal punto 2.1, primo alinea del presente accordo. Per quanto riguarda gli atti emessi per le attivita' in affidamento di cui al punto 2.1, secondo alinea, l'ABS seguira' le istruzioni ricevute dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 4.3 L'amministrazione fornisce all'ABS tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 4.4 L'ABS informa per iscritto l'armatore/societa' di gestione ai fini ISM della nave: a. senza indugio in caso di certificati scaduti; b. entro un mese dalla data di approvazione di nuove modifiche normative internazionali, europee e/o nazionali, che abbiano riflessi sui servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1 del presente accordo; c. senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte. Le comunicazioni sub a) e c) dovranno pervenire per conoscenza al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed al Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL. 4.5 Se eventuali irregolarita' non sono state rettificate entro il termine imposto, l'ABS informera' il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. Tale comunicazione dovra' pervenire altresi' all'autorita' marittima che ha emesso il certificato ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave. 4.6 L'armatore/societa' di gestione ai fini ISM resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione. 4.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, l'ABS informa il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, e il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave e' all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accertera' che il comandante della nave o l'armatore/societa' di gestione ai fini ISM abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato di approdo. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita. 4.8 L'ABS informa immediatamente l'amministrazione quando perviene una richiesta di classificazione di una nave a cui si applicano i requisiti statutari e che sara' o e' stata iscritta nei registri nazionali. 4.9 In presenza di situazioni a bordo di una nave e/o in seno alla societa' di gestione ai fini ISM che comportino una observation e/o una non-conformity come definita all'interno del ISM Code, l'ABS provvede a specificare - alla nave ed alla societa' di gestione ai fini ISM - le condizioni e la tempistica alle quali adeguarsi per ripristinare la conformita' ai requisiti applicabili. 4.10 In presenza di situazioni a bordo di una nave e/o in seno alla societa' di gestione ai fini ISM che comportino una major non-conformity, come definita nell'ISM Code l'ABS deve sempre consultare: a) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in caso di nave all'estero; b) l'autorita' marittima del luogo in cui si trova la nave, se in Italia; per proporre e concordare le misure da porre in essere per ripristinare la conformita' ai requisiti applicabili. 4.11 In caso di carenze che, pur non eliminate, non impediscono alla nave di operare in sicurezza, entro il lasso di tempo stabilito per la loro eliminazione, in quanto non costituiscono pericolo per la nave stessa, l'ambiente, il carico o le persone a bordo (minor deficiencies), l'ABS provvede a specificare - alla nave ed all'armatore/societa' di gestione ai fini ISM - le condizioni e la tempistica alle quali adeguarsi per ripristinare la conformita' ai requisiti applicabili. 4.12 In caso di eventi pericolosi, incidenti, guasti a macchinari o strutturali, o avarie, che si riferiscono all'ambito dei servizi statutari di cui al punto 2.1, di cui l'ABS e' a conoscenza si presentino su una nave e che determinino deficienze ritenute dall'ABS maggiori (major deficiencies) ossia carenze che, se non gestite, impediscono alla nave di operare in sicurezza in quanto costituiscono un pericolo per la nave stessa, l'ambiente, il carico o le persone a bordo - relative alle certificazioni emesse ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES - l'ABS deve sempre consultare: a) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in caso di nave all'estero; b) l'autorita' marittima del luogo in cui si trova la nave, se in Italia; per proporre e concordare le misure da porre in essere per ripristinare la conformita' ai requisiti applicabili. Per analogo scenario e medesime finalita', ma con riferimento alle certificazioni emesse ai sensi della Convenzione MARPOL, l'ABS consulta il Ministero della transizione ecologica. 4.13 Le comunicazioni di cui ai punti da 4.7 a 4.12 devono contenere il nome dell'armatore/societa' di gestione ai fini ISM, della nave e relativo numero IMO, ed una descrizione dello scenario occorso. 4.14 L'ABS dovra' comunicare per iscritto all'amministrazione ed al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto i nomi ed il numero IMO di tutte le navi rimosse dall'elenco dell'ABS delle navi classificate e certificate per le quali l'ABS ha svolto i servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1. Il rapporto deve contenere una descrizione dei motivi della rimozione dalla classe, e questo deve essere fatto entro trenta giorni da quando la rimozione diventa effettiva. 4.15 Il mancato o il ritardato adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e di cui all'Appendice 2 dell'accordo giustifica da parte dell'amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione dell'organismo secondo quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 4.16 Le comunicazioni di cui al presente accordo avvengono attraverso posta elettronica certificata. A tal fine, l'amministrazione e l'ABS forniscono, all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, appositi indirizzi di posta elettronica certificata. In caso di cambiamento di tali indirizzi, l'amministrazione e l'ABS forniscono i nuovi indirizzi nel piu' breve tempo possibile, assicurando che non vi siano interruzioni nel servizio. 4.17 Le comunicazioni afferenti a deficienze e non conformita' della nave/societa' di gestione ai fini ISM possono essere scambiate con posta elettronica funzionale.