(Allegato-art. 4)
                               Art. 4 
                      Obblighi di informazione 
 
    4.1 L'ABS si impegna a riferire al  Comando  generale  del  Corpo
delle Capitanerie di  porto  le  informazioni  come  specificato  nel
presente  articolo,  nonche'  a   riferire   all'amministrazione   le
informazioni di cui all'Appendice 2 dell'accordo, con la frequenza  e
nei termini concordati dall'organismo e dall'amministrazione. 
    4.2 L'ABS informa il Comando generale del Corpo delle Capitanerie
di porto, per le Convenzioni SOLAS e  LOAD  LINES,  ed  il  Ministero
della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL quando una nave
e' risultata operare con  deficienze  e  irregolarita'  tali  che  la
condizione  della  nave  o  delle  sue  dotazioni  non  corrispondono
sostanzialmente ai dettagli  dei  suoi  certificati  o  ai  requisiti
applicabili delle convenzioni internazionali e/o  delle  prescrizioni
unionali e nazionali in modo  tale  che,  a  giudizio  dell'organismo
stesso, la nave non e' in grado di procedere in mare  senza  pericolo
per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di
danni all'ambiente; nel caso in  cui  non  venga  adottata  un'azione
correttiva  a   soddisfazione   dell'organismo,   l'ABS   consultera'
immediatamente il Comando generale del  Corpo  delle  Capitanerie  di
porto, per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed il  Ministero  della
transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, per il  consenso  al
ritiro dei certificati rilasciati in  autorizzazione  secondo  quanto
previsto dal punto 2.1, primo alinea del presente accordo. Per quanto
riguarda gli atti emessi per le attivita' in affidamento  di  cui  al
punto 2.1, secondo alinea, l'ABS seguira' le istruzioni ricevute  dal
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 
    4.3 L'amministrazione fornisce all'ABS  tutta  la  documentazione
necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 
    4.4 L'ABS informa per iscritto l'armatore/societa' di gestione ai
fini ISM della nave: 
      a. senza indugio in caso di certificati scaduti; 
      b. entro un mese dalla data di approvazione di nuove  modifiche
normative internazionali, europee e/o nazionali, che abbiano riflessi
sui servizi di certificazione statutaria di  cui  al  punto  2.1  del
presente accordo; 
      c. senza indugio quando non sono state effettuate  le  regolari
visite prescritte. 
    Le comunicazioni sub a) e c) dovranno pervenire per conoscenza al
Comando generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  Porto,  per  le
certificazioni rilasciate ai sensi delle  Convenzioni  SOLAS  e  LOAD
LINES, ed al Ministero della transizione ecologica per la Convenzione
MARPOL. 
    4.5 Se eventuali irregolarita' non sono state  rettificate  entro
il termine imposto, l'ABS informera' il Comando  generale  del  Corpo
delle Capitanerie di porto, per le certificazioni rilasciate ai sensi
delle  Convenzioni  SOLAS  e  LOAD  LINES,  ed  il  Ministero   della
transizione  ecologica  per  la  Convenzione  MARPOL,  allegando   un
rapporto esplicativo delle ulteriori azioni  previste  dall'organismo
stesso. Tale comunicazione dovra'  pervenire  altresi'  all'autorita'
marittima che ha emesso il certificato ed alla Capitaneria  di  porto
di iscrizione della nave. 
    4.6 L'armatore/societa' di gestione ai fini  ISM  resta  comunque
responsabile  dell'effettuazione  tempestiva  delle  visite  per   il
rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione. 
    4.7 Nel caso in cui una nave  registrata  in  Italia  subisca  un
danno o manifesti  una  deficienza  che  riguardi  la  certificazione
statutaria,  l'ABS  informa  il  Comando  generale  del  Corpo  delle
Capitanerie di porto per le certificazioni rilasciate ai sensi  delle
Convenzioni SOLAS e LOAD LINES,  e  il  Ministero  della  transizione
ecologica  per  la  Convenzione  MARPOL,  descrivendo   il   danno/la
deficienza e la riparazione effettuata.  Se  la  nave  e'  all'estero
l'ispettore dell'organismo stesso si  accertera'  che  il  comandante
della nave o l'armatore/societa' di  gestione  ai  fini  ISM  abbiano
inviato un rapporto sull'accaduto allo  Stato  di  approdo.  Di  tale
accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita. 
    4.8  L'ABS  informa   immediatamente   l'amministrazione   quando
perviene una richiesta di  classificazione  di  una  nave  a  cui  si
applicano i requisiti statutari e che sara' o e' stata  iscritta  nei
registri nazionali. 
    4.9 In presenza di situazioni a bordo di una  nave  e/o  in  seno
alla societa' di gestione ai fini ISM che comportino una  observation
e/o una non-conformity come definita all'interno del ISM Code,  l'ABS
provvede a specificare - alla nave ed alla societa'  di  gestione  ai
fini ISM - le condizioni e la tempistica  alle  quali  adeguarsi  per
ripristinare la conformita' ai requisiti applicabili. 
    4.10 In presenza di situazioni a bordo di una nave  e/o  in  seno
alla societa' di gestione  ai  fini  ISM  che  comportino  una  major
non-conformity,  come  definita  nell'ISM  Code  l'ABS  deve   sempre
consultare: 
      a) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in
caso di nave all'estero; 
      b) l'autorita' marittima del luogo in cui si trova la nave,  se
in Italia; 
    per proporre e concordare  le  misure  da  porre  in  essere  per
ripristinare la conformita' ai requisiti applicabili. 
    4.11 In caso di carenze che, pur non eliminate,  non  impediscono
alla nave di operare in sicurezza, entro il lasso di tempo  stabilito
per la loro eliminazione, in quanto non costituiscono pericolo per la
nave stessa, l'ambiente, il  carico  o  le  persone  a  bordo  (minor
deficiencies),  l'ABS  provvede  a   specificare -   alla   nave   ed
all'armatore/societa' di gestione ai fini ISM - le  condizioni  e  la
tempistica alle quali adeguarsi per ripristinare  la  conformita'  ai
requisiti applicabili. 
    4.12 In caso di eventi pericolosi, incidenti, guasti a macchinari
o strutturali, o avarie, che si riferiscono  all'ambito  dei  servizi
statutari di cui al punto 2.1,  di  cui  l'ABS  e'  a  conoscenza  si
presentino su una nave e che determinino deficienze ritenute dall'ABS
maggiori (major deficiencies) ossia  carenze  che,  se  non  gestite,
impediscono alla nave di operare in sicurezza in quanto costituiscono
un pericolo per la nave stessa, l'ambiente, il carico o le persone  a
bordo -  relative  alle  certificazioni   emesse   ai   sensi   delle
Convenzioni SOLAS e LOAD LINES - l'ABS deve sempre consultare: 
      a) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in
caso di nave all'estero; 
      b) l'autorita' marittima del luogo in cui si trova la nave,  se
in Italia; 
    per proporre e concordare  le  misure  da  porre  in  essere  per
ripristinare la conformita' ai requisiti applicabili. 
    Per analogo scenario e medesime  finalita',  ma  con  riferimento
alle certificazioni emesse ai sensi della Convenzione  MARPOL,  l'ABS
consulta il Ministero della transizione ecologica. 
    4.13 Le comunicazioni di cui  ai  punti  da  4.7  a  4.12  devono
contenere il nome dell'armatore/societa' di  gestione  ai  fini  ISM,
della nave e relativo numero IMO, ed una descrizione  dello  scenario
occorso. 
    4.14 L'ABS dovra' comunicare per iscritto all'amministrazione  ed
al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto i nomi ed il
numero IMO di tutte le navi rimosse dall'elenco dell'ABS  delle  navi
classificate e certificate per le quali l'ABS ha svolto i servizi  di
certificazione statutaria di cui  al  punto  2.1.  Il  rapporto  deve
contenere una descrizione dei motivi della rimozione dalla classe,  e
questo deve essere fatto entro trenta giorni da quando  la  rimozione
diventa effettiva. 
    4.15 Il mancato o  il  ritardato  adempimento  agli  obblighi  di
informazione di cui al presente articolo e  di  cui  all'Appendice  2
dell'accordo giustifica da parte  dell'amministrazione  l'attivazione
della procedura di sospensione dell'organismo secondo quanto previsto
dall'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come  recepito  dall'art.  11
del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 
    4.16 Le  comunicazioni  di  cui  al  presente  accordo  avvengono
attraverso   posta   elettronica    certificata.    A    tal    fine,
l'amministrazione e l'ABS forniscono, all'atto  della  sottoscrizione
del  presente  Accordo,  appositi  indirizzi  di  posta   elettronica
certificata.   In   caso   di   cambiamento   di   tali    indirizzi,
l'amministrazione e l'ABS forniscono i nuovi indirizzi nel piu' breve
tempo possibile,  assicurando  che  non  vi  siano  interruzioni  nel
servizio. 
    4.17 Le comunicazioni afferenti a deficienze  e  non  conformita'
della nave/societa' di gestione ai fini ISM possono essere  scambiate
con posta elettronica funzionale.