(Allegato-art. 6)
                               Art. 6 
                Cooperazione con gli altri organismi 
 
    6.1 L'ABS  si  impegna  a  consultare  periodicamente  gli  altri
organismi per mantenere l'equivalenza  e  tendere  all'armonizzazione
delle rispettive norme e procedure e della loro applicazione, secondo
quanto previsto dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 391/2009.