Art. 8 Monitoraggio e verifiche 8.1 L'amministrazione puo' partecipare alla verifica che la Commissione europea effettua, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del regolamento (CE) n. 391/2009, su base regolare e almeno ogni due anni, ai fini della valutazione della permanenza in capo all'ABS dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento comunitario, ovvero la rispondenza ai criteri di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 391/2009. 8.2 L'amministrazione verifica che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 del presente accordo delegati all'ABS siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresi' i precedenti dell'organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonche' mediante audit, ispezioni, indagini supplementari, o altre attivita' di monitoraggio. 8.3 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'amministrazione, con la collaborazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare, garantendone le necessarie imparzialita' e competenza. 8.4 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due anni. 8.5 L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterra' opportune, dando all'ABS un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso. 8.6 Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato all'ABS che fara' conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto. 8.7 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 8.8 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo. 8.9 In ogni caso gli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 8.10 I costi sostenuti per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo sono a carico dell'ABS. 8.11 Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo, l'ABS conserva in modo appropriato informazioni e statistiche su eventi relativi a danni e sinistri riguardanti la flotta italiana in classe, nonche' informazioni e statistiche relative a detenzioni e deficienze attribuite alla responsabilita' dell'ABS stesso. 8.12 Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili valorizza - tra le altre cose e secondo specifiche procedure concordate - anche gli elementi di informazione ricevuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto riferibili a carenze, nella condotta dell'ABS, rispetto alla corretta implementazione di requisiti tecnici in materia di sicurezza della navigazione discendenti dalle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES. Analogamente, ma con riferimento all'implementazione della Convenzione MARPOL, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili valorizza gli elementi di informazione ricevuti dal Ministero della transizione ecologica. Le procedure concordate di cui sopra includono altresi' le modalita' per la partecipazione - quota parte - alle verifiche degli organismi. 8.13 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, acquisito il contributo di competenza da parte del Ministero della transizione ecologica, riferisce alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche e del monitoraggio compiuti nei confronti dell'ABS ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.