(Allegato-art. 8)
                               Art. 8 
                      Monitoraggio e verifiche 
 
    8.1 L'amministrazione  puo'  partecipare  alla  verifica  che  la
Commissione europea effettua, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1  del
regolamento (CE) n. 391/2009, su base  regolare  e  almeno  ogni  due
anni, ai fini della valutazione della permanenza in capo all'ABS  dei
requisiti che ne  hanno  consentito  il  riconoscimento  comunitario,
ovvero la rispondenza ai criteri di cui all'allegato I al regolamento
(CE) n. 391/2009. 
    8.2 L'amministrazione verifica che i  servizi  statutari  di  cui
all'Appendice 1 del presente accordo delegati  all'ABS  siano  svolti
con  propria   soddisfazione,   valutando   altresi'   i   precedenti
dell'organismo stesso  in  materia  di  sicurezza  e  di  prevenzione
dell'inquinamento marino, sulla base dei  dati  prodotti  nell'ambito
del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da
parte dello Stato di approdo e/o di altri programmi  simili,  nonche'
mediante audit, ispezioni, indagini supplementari, o altre  attivita'
di monitoraggio. 
    8.3  Tali  verifiche  possono  essere   effettuate   direttamente
dall'amministrazione, con la collaborazione del Comando generale  del
Corpo delle Capitanerie di porto e/o da altro ente che la  stessa  si
riserva di designare,  garantendone  le  necessarie  imparzialita'  e
competenza. 
    8.4 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai
risultati delle verifiche  stesse;  in  ogni  caso,  il  periodo  che
intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due
anni. 
    8.5 L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni
tempo alle verifiche  infrabiennali  che  riterra'  opportune,  dando
all'ABS un mese di  preavviso  scritto,  anche  disponendo  ispezioni
particolareggiate a  campione  delle  navi  registrate  in  Italia  e
certificate dall'organismo stesso. 
    8.6 Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato all'ABS
che fara' conoscere le sue  osservazioni  all'amministrazione,  entro
sessanta giorni dal ricevimento del rapporto. 
    8.7 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a sottoporre agli
ispettori dell'amministrazione incaricati delle  verifiche  ispettive
tutte le pertinenti istruzioni,  norme,  circolari  interne  e  linee
guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a  dimostrare
che  le  funzioni  delegate   sono   svolte   dall'organismo   stesso
conformemente alla normativa in vigore. 
    8.8 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a garantire  agli
ispettori dell'amministrazione incaricati delle  verifiche  ispettive
l'accesso  ai  sistemi  di   documentazione,   compresi   i   sistemi
informatici,  impiegati  dall'organismo  stesso,  relativamente  alle
ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle  raccomandazioni
emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in
Italia e classificate con l'organismo. 
    8.9 In ogni caso gli  ispettori  dell'amministrazione  incaricati
delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 
    8.10 I costi sostenuti per l'effettuazione delle verifiche di cui
al presente articolo sono a carico dell'ABS. 
    8.11 Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo,  l'ABS
conserva in modo appropriato informazioni  e  statistiche  su  eventi
relativi a danni e sinistri riguardanti la flotta italiana in classe,
nonche' informazioni e statistiche relative a detenzioni e deficienze
attribuite alla responsabilita' dell'ABS stesso. 
    8.12 Ai fini del monitoraggio di  cui  al  presente  articolo  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
valorizza  -  tra  le  altre  cose  e  secondo  specifiche  procedure
concordate - anche gli elementi di informazione ricevuti dal  Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di porto riferibili  a  carenze,
nella condotta dell'ABS, rispetto alla  corretta  implementazione  di
requisiti  tecnici  in  materia  di   sicurezza   della   navigazione
discendenti dalle Convenzioni SOLAS e LOAD  LINES.  Analogamente,  ma
con riferimento  all'implementazione  della  Convenzione  MARPOL,  il
Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili
valorizza gli elementi di informazione ricevuti dal  Ministero  della
transizione ecologica. Le procedure concordate di cui sopra includono
altresi' le modalita' per  la  partecipazione -  quota  parte -  alle
verifiche degli organismi. 
    8.13  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili, acquisito il  contributo  di  competenza  da  parte  del
Ministero della transizione ecologica, riferisce alla Commissione  ed
agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle  verifiche  e
del monitoraggio compiuti nei confronti dell'ABS ai  sensi  dell'art.
9.2 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 9 del decreto
legislativo 14 giugno 2011, n. 104.