(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
    Il  presente  allegato  riguarda  i  tempi,  le  modalita'  ed  i
prospetti  per  la  trasmissione  delle  informazioni  relative  agli
investimenti realizzati ai sensi dell'art. 1,  comma  495-ter,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'art. 1, comma 780,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 1, commi 833 e 834, della  legge
30 dicembre 2018, n. 145. 
 
    A. ISTRUZIONI GENERALI 
    A.1. Tempi e modalita' di trasmissione. 
    Le Regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana trasmettono
le  informazioni  riguardanti  gli  investimenti  realizzati  al   31
dicembre 2022, entro il 15 marzo 2023, attraverso il  modello  INV/22
esclusivamente tramite l'apposita applicazione web,  predisposta  dal
Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  nel  portale
dedicato al monitoraggio del pareggio di bilancio. 
    I dati richiesti sono trasmessi in migliaia di euro e  con  segno
positivo. 
    A.2 Creazioni di nuove utenze e/o variazioni di  utenze  gia'  in
uso. 
    Gli  accreditamenti  sinora  effettuati  per  le   utenze   delle
applicazioni  web  dedicate  al  pareggio   2021,   predisposte   dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, rimangono  validi
per il monitoraggio degli investimenti realizzati nell'esercizio 2022
sino a quando la regione non decida di eliminare,  variare  o  creare
nuove utenze. 
    L'applicazione  web  consente  agli  enti  di  poter  effettuare,
direttamente al  sistema  web,  la  richiesta  di  una  nuova  utenza
attraverso la compilazione di una maschera  per  l'inserimento  delle
seguenti informazioni anagrafiche obbligatorie: 
      a. nome e cognome delle persone da abilitare alla  trasmissione
dei dati; 
      b. codice fiscale; 
      c. ente di appartenenza; 
      d. recapito di posta elettronica e telefonico. 
    Si precisa che ogni utenza e'  strettamente  personale,  per  cui
ogni ente puo' richiedere,  con  le  procedure  suesposte,  ulteriori
utenze. 
    A.3. Requisiti informatici per  l'applicazione  web  dedicata  al
pareggio di bilancio 
    Per l'utilizzo del  sistema  web  dedicato  al  monitoraggio  del
pareggio sono necessari i seguenti requisiti: 
      dotazione informatica:  disponibilita'  di  una  postazione  di
lavoro dotata di browser di comune utilizzo (Internet Explorer  10  o
superiore, Mozilla Firefox e  Google  Chrome);  applicazione  Acrobat
Reader (aggiornato) per le stampe; 
      supporti operativi: le modalita' di accesso  al  sistema  e  le
istruzioni   per   l'utilizzo   dello   stesso   sono    disponibili,
nell'apposita area dedicata  al  Pareggio  del  sito  internet  della
Ragioneria generale dello Stato, nella sezione dedicata  al  pareggio
di bilancio sotto  la  dicitura  «Regole  per  il  sito  pareggio  di
bilancio». 
    A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto 
    Eventuali chiarimenti o  richieste  di  supporto  possono  essere
inoltrate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti  di  natura  tecnica  ed
informatica,  compresi  eventuali  problemi   di   accesso   e/o   di
funzionamento dell'applicazione, indicando nell'oggetto  «Utenza  per
Pareggio di  bilancio  -  richiesta  di  chiarimenti».  Si  prega  di
comunicare, anche  in  questo  caso,  il  nominativo  e  il  recapito
telefonico del richiedente per essere ricontattati 
      igepa.relcassa@mef.gov.it   per    i    quesiti    di    natura
amministrativa e/o normativa; 
      rgs.igae.ufficioV@mef.gov.it  per  il   monitoraggio   BDAP/MOP
indicando nell'oggetto della mail «Monitoraggio investimenti a valere
su spazi finanziari MONIT/22 - Regione xxx». 
 
    B. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO INV/22 
    B.1. Istruzioni generali 
    Per   l'acquisizione   delle   informazioni    riguardanti    gli
investimenti realizzati ai sensi dell'art.  1,  comma  495-ter  della
legge n. 232 del  2016,  dall'art.  1,  comma  780,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, e dell'art. 1, commi da 833 a 836, della legge
30 dicembre 2018, n. 145 e'  stato  predisposto  il  modello  INV/22,
sezioni 1 e 2, la  cui  compilazione  e'  necessaria  ai  fini  della
predisposizione della relativa certificazione. 
    Gli importi possono  riguardare  dati  provvisori,  anche  se  le
informazioni riguardanti gli investimenti  realizzati  nell'esercizio
2022 dovrebbero, in linea di principio, riguardare  dati  definitivi.
Tuttavia, qualora la situazione trasmessa non fosse  definitiva,  gli
enti provvedono, in ogni caso, all'invio di dati provvisori,  che  e'
consentito  modificare  non  appena  saranno   disponibili   i   dati
definitivi. 
    B.2 Modello INV/22 sez.1 - Analisi degli investimenti  effettuati
ai sensi dell'art. 1, comma 495 ter, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, e dell'art. 1, commi da 833 a 836 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145. 
    Il modello INV/22-1 consente  l'acquisizione  dei  dati  relativi
agli investimenti effettuati ai sensi dell'art.  1,  comma  495  ter,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, commi 833,  834,
835 e 836, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    Per la  verifica  degli  investimenti  effettuati  in  attuazione
dell'art. 1, comma 495, della legge n. 232 del 2016, le voci 1) e  2)
prevedono un'articolazione diretta a consentire la verifica dei nuovi
investimenti esigibili nel 2022, per un importo pari almeno a  quello
previsto per tale esercizio dal  profilo  temporale  individuato  dal
comma 495-ter della citata legge n. 232 del 2016, anche attraverso il
sistema di  monitoraggio  opere  pubbliche  della  Banca  dati  delle
amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229. 
    Il comma 495-ter definisce «nuovi» gli investimenti se: 
      effettuati  a  seguito  di  una  variazione  del  bilancio   di
previsione   che   incrementa   glinstanziamenti   riguardanti    gli
investimenti; 
      verificati  attraverso  il  sistema   di   monitoraggio   opere
pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP)
ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. 
    Le voci  1)  e  2)  della  sezione  1  del  modello  INV-22  sono
articolate nelle seguenti lettere riguardanti  i  nuovi  investimenti
esigibili nel 2022: 
      a) «Impegni per nuovi investimenti diretti, esigibili nel 2022,
concernenti opere pubbliche». 
      In particolare, la voce 1a) riguarda gli impegni a valere degli
spazi acquisiti ai sensi del comma 495-ter della  legge  n.  232/2016
nell'ambito del patto nazionale verticale del  2019  per  l'esercizio
2022, mentre la voce 2a) riguarda  gli  impegni  esigibili  nel  2022
effettuati in relazione agli spazi acquisiti nel 2018  in  attuazione
del medesimo comma 495-ter della legge n. 232/2016. Sia  per  impegni
di cui alla voce 1a), che per gli impegni di cui alle  voci  2a),  in
occasione del monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo  n.
229/2011,  la  regione  deve  valorizzare  in  Sezione  Anagrafica  -
Tipologia di finanziamento con la voce «Regioni Patto nazionale  2022
- comma 495, legge n. 232/2016». Al riguardo, si rappresenta che  per
opere  pubbliche  si  intendono  gli   investimenti   in   corso   di
realizzazione o progettazione  (si  esclude  quindi  la  manutenzione
ordinaria), come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera  pp,  decreto
legislativo n. 50/2016: «il risultato di un insieme di lavori, che di
per  se'  esplichi  una  funzione  economica  o  tecnica.  Le   opere
comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di  lavori
edilizi o di genio  civile,  sia  quelle  di  difesa  e  di  presidio
ambientale, di presidio agronomico e forestale,  paesaggistica  e  di
ingegneria naturalistica»; 
      b) «Impegni per altri nuovi investimenti diretti, esigibili nel
2022, non riguardanti opere pubbliche, NON oggetto  del  monitoraggio
BDAP-MOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011»; 
      c) «impegni per  nuovi  investimenti  indiretti  esigibili  nel
2022,  concernenti  contributi  per   la   realizzazione   di   opere
pubbliche», concessi a valere degli  spazi  acquisiti  ai  sensi  del
comma 495 legge  n.  232/2016,  i  cui  beneficiari  sono  tenuti  al
monitoraggio BDAP-MOP di cui  al  decreto  legislativo  n.  229/2011,
ovvero le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, legge
n. 196/2009 e gli  ulteriori  soggetti  di  cui  all'art.  2-bis  del
decreto legislativo n. 33/2013 che realizzano opere pubbliche (1) 
    In attuazione dell'intesa sancita nella seduta  del  22  febbraio
2018 le Regioni a statuto ordinario assumono le iniziative necessarie
affinche' le amministrazioni pubbliche, con riferimento agli  impegni
per opere pubbliche finanziati dai contributi concessi dalle  regioni
nel 2022 a valere degli spazi finanziari di  cui  all'art.  1,  comma
495-ter, legge n. 232 del 2016, per le voci  1c)  e  2c),  provvedano
tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per  il
monitoraggio BDAP-MOP di cui  al  decreto  legislativo  n.  229/2011,
valorizzando il campo «Tipologia di  finanziamento  ==  Trasferimento
Regioni 2022 - Patto nazionale verticale»; 
      d) «impegni per  altri  investimenti  indiretti  esigibili  nel
2022», non concernenti  contributi  per  la  realizzazione  di  opere
pubbliche e/o i cui  beneficiari  NON  sono  tenuti  al  monitoraggio
BDAPMOP di cui al decreto legislativo n. 229/2011. 
    La voce 3) evidenzia  la  realizzazione  dei  nuovi  investimenti
diretti e indiretti per l'esercizio 2022, previsti dall'art. 1, commi
833 e 834, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come individuati
nella tabella 4 allegata alla legge medesima. Cio' in attuazione  del
comma 839 della citata legge n. 145/2018 il quale prevede che,  entro
il 31 marzo 2023,  le  regioni  certificano  l'avvenuto  impegno  dei
predetti  investimenti  diretti  e  indiretti,  effettuati  nell'anno
precedente sulla base di obbligazioni giuridicamente  perfezionate  e
verificati come nuovi,  ai  sensi  del  comma  837.  Per  i  predetti
impegni, in occasione del monitoraggio BDAP-MOP  di  cui  al  decreto
legislativo n. 229/2011, la regione deve: 
      in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al
MOP in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento,  valorizzando
ogni singolo CUP identificativo dell'opera con la voce «Contributo di
cui all'art. 1, comma 833,  legge  n.  145/2018_investimenti  diretti
2022»; 
      in caso di investimenti indiretti in opere  pubbliche  assumere
le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche,  con
riferimento  agli  impegni  per  opere   pubbliche   finanziati   dai
contributi   concessi   dalle   regioni    nel    2022,    provvedano
tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per  il
monitoraggio  BDAP-MOP  accedendo  al  MOP,  Sezione   Anagrafica   -
Tipologia   di   finanziamento,   valorizzando   per   singolo    CUP
identificativo dell'opera la voce  «Contributo  di  cui  all'art.  1,
comma 833, legge n. 145/2018_investimenti indiretti 2022». 
    La voce 4) evidenzia  la  realizzazione  dei  nuovi  investimenti
diretti e indiretti per l'esercizio 2022, previsti dall'art. 1, commi
835 e 836, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, come individuati
nella tabella 5 allegata alla legge medesima. Anche in  questo  caso,
le regioni certificano l'avvenuto impegno dei  predetti  investimenti
diretti e indiretti, effettuati nell'anno precedente  sulla  base  di
obbligazioni giuridicamente perfezionate e verificati come nuovi,  ai
sensi del comma 837. 
    Per i predetti impegni, in occasione del monitoraggio  BDAP-  MOP
di cui al decreto legislativo n. 229/2011, la regione deve: 
      in caso di investimenti diretti in opere pubbliche, accedere al
MOP in Sezione Anagrafica - Tipologia di finanziamento,  valorizzando
ogni singolo CUP identificativo dell'opera con la voce «Contributo di
cui all'art. 1, comma 835, legge  n.  145/2018  investimenti  diretti
2022»; 
      in caso di investimenti indiretti in opere  pubbliche  assumere
le iniziative necessarie affinche' le amministrazioni pubbliche,  con
riferimento  agli  impegni  per  opere   pubbliche   finanziati   dai
contributi   concessi   dalle   regioni    nel    2022,    provvedano
tempestivamente alla trasmissione delle informazioni previste per  il
monitoraggio BDAP-MOP accedendo al MOP, Sezione  Anagrafica-Tipologia
di  finanziamento,  valorizzando  per  singolo   CUP   identificativo
dell'opera la voce «Contributo di cui all'art. 1, comma 835, legge n.
145/2018 investimenti indiretti 2022». 
    B.3 Modello INV/22 sez.2 - Analisi degli investimenti  effettuati
ai sensi dell'art. 1, comma 780, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205. 
    Il modello MON/22-2 consente il monitoraggio  degli  investimenti
effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 780, della legge  27  dicembre
2017, n. 205. La sezione deve essere compilata soltanto dalle Regioni
che hanno scelto di ripianare  il  disavanzo  al  31  dicembre  2014,
disciplinato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno  2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2015,  n.
125, in quote  costanti,  in  non  oltre  venti  esercizi,  a  fronte
dell'impegno  a  riqualificare  la  propria   spesa   attraverso   il
progressivo incremento degli investimenti ai sensi dell'art. 1, comma
779  della  citata  legge  n.  205/2017.  In  applicazione  di   tale
disposizione, i pagamenti complessivi per investimenti devono  essere
incrementati in misura non inferiore al valore dei medesimi pagamenti
per l'anno 2017, rideterminato annualmente applicando  all'anno  base
2017 la percentuale del 2 per cento per  l'anno  2018,  del  2,5  per
cento per l'anno 2019, del 3 per cento per l'anno 2020 e  del  4  per
cento per ciascuno degli  anni  dal  2021  al  2026.  La  sezione  e'
compilata anche con riferimento al disavanzo al 31 dicembre 2015, cui
si applicano le stesse disposizioni. 
    La  tabella  si  compone  di  due  parti:  la   prima   definisce
l'obiettivo di spesa per l'anno 2022  calcolato  sui  dati  dell'anno
base - esercizio 2017, secondo l'incremento del 4 per cento  previsto
dalla norma per l'esercizio  2022;  la  seconda  parte  determina  il
totale dei pagamenti dell'anno 2022 rilevanti ai  fini  dell'art.  1,
comma 780, della legge n. 205/2017  sui  dati  da  consuntivo  ovvero
preconsuntivo ove non ancora disponibili. 
    In particolare, in ciascuna parte della tabella,  rispettivamente
per l'anno base 2017 e per l'anno 2022, si sommano  i  pagamenti  per
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Macroaggregato U.2.02
dell'Allegato n. 6/1 al decreto legislativo n. 118/2011 -  Piano  dei
conti finanziario) ed i pagamenti per  Contributi  agli  investimenti
diretti e indiretti (Macroaggregato U.2.03 dell'Allegato  n.  6/1  al
decreto legislativo n. 118/2011 - Piano dei  conti  finanziario).  Da
questi, come previsto dal citato art. 1, comma 780,  della  legge  n.
205/2017, si sottraggono, per il solo calcolo relativo all'anno  base
2017, gli investimenti aggiuntivi di cui all'art. 1, commi 140-bis  e
495-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che  non  rilevano  ai
fini della norma. 
    Infine, l'ultima  voce  rappresenta  il  saldo  dei  maggiori  (o
minori)  pagamenti  che  sono  registrati  nell'anno  2022   rispetto
all'obiettivo di spesa per lo stesso anno.  Tale  voce,  ove  risulti
rispettato l'incremento dei pagamenti  complessivi  per  investimenti
richiesto dalla norma, assume valore positivo o nullo. 
 
__________ 

(1) L'art. 2-bis, del decreto legislativo n. 33 del 2013, prevede: 1.
    Ai fini del presente decreto, per «pubbliche amministrazioni»  si
    intendono tutte le amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,
    del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
    modificazioni, ivi comprese le  autorita'  portuali,  nonche'  le
    autorita' amministrative indipendenti di  garanzia,  vigilanza  e
    regolazione. 2. La medesima disciplina prevista per le  pubbliche
    amministrazioni di cui al comma 1 si  applica  anche,  in  quanto
    compatibile: a)  agli  enti  pubblici  economici  e  agli  ordini
    professionali;  b)  alle  societa'  in  controllo  pubblico  come
    definite  dall'art.  2,  comma  1,  lettera   m),   del   decreto
    legislativo 19 agosto 2016, n.  175.  Sono  escluse  le  societa'
    quotate come definite dall'art. 2, comma  1,  lettera  p),  dello
    stesso  decreto  legislativo,  nonche'  le   societa'   da   esse
    partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di
    societa' quotate, controllate o  partecipate  da  amministrazioni
    pubbliche; c) alle associazioni, alle fondazioni e agli  enti  di
    diritto privato comunque denominati, anche privi di  personalita'
    giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la  cui
    attivita' sia finanziata in modo  maggioritario  per  almeno  due
    esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche
    amministrazioni  e  in  cui  la  totalita'  dei  titolari  o  dei
    componenti  dell'organo  d'amministrazione  o  di  indirizzo  sia
    designata da pubbliche amministrazioni. 3. La medesima disciplina
    prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al  comma  1  si
    applica, in  quanto  compatibile,  limitatamente  ai  dati  e  ai
    documenti   inerenti   all'attivita'   di   pubblico    interesse
    disciplinata dal diritto nazionale o  dell'Unione  europea,  alle
    societa' in partecipazione pubblica  come  definite  dal  decreto
    legislativo emanato in attuazione  dell'art.  18  della  legge  7
    agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e  agli
    enti di diritto privato, anche privi di  personalita'  giuridica,
    con bilancio superiore a  cinquecentomila  euro,  che  esercitano
    funzioni  amministrative,  attivita'  di  produzione  di  beni  e
    servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di
    servizi pubblici.