(Allegato)
 
                                                             Allegato 
LINEE  GUIDA  NAZIONALI  PER  LA  SEMPLIFICAZIONE  DEI   PROCEDIMENTI
  AUTORIZZATIVI  RIGUARDANTI  LA  COSTRUZIONE  E  L'ESERCIZIO   DELLE
  INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE. 
 
1. Disposizioni generali 
    1.1.  Le  presenti  linee  guida  sono  formulate  al   fine   di
semplificare le procedure autorizzative  delle  infrastrutture  della
rete  di  distribuzione  elettrica,  secondo  i   principi   generali
dell'attivita' amministrativa di cui alla legge  7  agosto  1990,  n.
241. 
    1.2.  Le  disposizioni  di  cui  alle  presenti  linee  guida  si
applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle  reti
e degli impianti di  distribuzione  di  energia  elettrica,  per  gli
interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al  potenziamento
delle reti ed impianti, nonche'  per  le  opere  indispensabili  alla
costruzione e all'esercizio degli stessi. 
    1.3. Le presenti linee  guida  si  applicano  alle  reti  e  agli
impianti di distribuzione di  energia  elettrica  di  bassa  tensione
(fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000  V  e  fino  a
30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino  a  220.000
V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale. 
2. Autorizzazione unica 
    2.1. Fatta salva l'applicazione delle procedure  semplificate  di
cui ai successivi paragrafi 3 e 4, la costruzione, l'esercizio  e  la
modifica delle reti e degli  impianti  di  distribuzione  di  energia
elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, sono soggetti  ad
autorizzazione  unica  rilasciata  dalla  Regione  e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano o dai rispettivi enti delegati  dalla
Regione e  dalle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  da
individuarsi quale autorita'  competente.  Nel  caso  di  reti  e  di
impianti di distribuzione ricadenti nel  territorio  di  due  o  piu'
regioni, e' considerata autorita' competente la regione  maggiormente
interessata dal progetto in termini di estensione  territoriale,  che
gestisce il procedimento unico  di  concerto  con  le  altre  regioni
interessate. 
    2.2.   L'istanza   di   autorizzazione   unica   e'   presentata,
preferibilmente  in  formato   digitale,   all'autorita'   competente
corredata dal progetto definitivo costituito almeno da: 
      a) piano tecnico delle opere da  costruire,  comprensivo  delle
opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio delle stesse; 
      b) idonea relazione tecnica illustrativa delle  caratteristiche
delle  reti  e  degli  impianti  di  distribuzione,  con  particolare
riguardo alle quote impegnate nella posa  in  opera  di  elettrodotti
interrati; 
      c) ove prescritta, documentazione prevista dalla  normativa  in
materia  di  valutazione  di  incidenza,  relativa  al  progetto   in
autorizzazione; 
      d) ove  prescritta,  documentazione  prevista  dalla  normativa
relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42; 
      e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti; 
      f) documentazione  riportante  l'indicazione  delle  particelle
catastali, l'estensione delle aree, il piano particellare e  l'elenco
delle ditte catastali interessate,  qualora  il  richiedente  intenda
ottenere  anche  il  vincolo  preordinato  all'esproprio  nonche'  la
dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera; 
      g) eventuale specifica documentazione richiesta dalle normative
di  settore  di  volta  in  volta  rilevanti  per  l'ottenimento   di
autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che
confluiscono nel procedimento unico; 
      h) nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente,  l'atto  del
competente soprintendente del Ministero della cultura  relativo  alla
verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'art.  25
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile  2016,  n.  50,  ovvero  la  dichiarazione  motivata  di   non
assoggettabilita' alla procedura, qualora  i  lavori  non  comportino
nuovi  scavi  ovvero  le  strutture  interrate  siano  collocate   in
corrispondenza  di  infrastrutture  esistenti,  ai  sensi  di  quanto
previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2022; 
      i) planimetria in scala adeguata riportante gli attraversamenti
ed  i  parallelismi  delle   opere   da   costruire   con   eventuali
infrastrutture esistenti di enti interferiti e  gestori  di  servizi,
cosi' come le sezioni riportanti le distanze di sicurezza rispetto al
profilo limite di detti impianti. 
    2.3. In caso di progetti in aree sottoposte a vincolo,  l'istanza
deve essere altresi' corredata dalla documentazione  richiesta  dalla
specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel  caso  in  cui  non
sussistano interferenze con aree soggette a vincoli,  il  richiedente
ne da' attestazione nell'istanza di autorizzazione. 
    2.4.   Nel   rispetto   dei    principi    di    semplificazione,
l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. e' rilasciata  a  seguito
di  un   procedimento   unico   al   quale   partecipano   tutte   le
amministrazioni ed enti interessati ai  sensi  delle  norme  vigenti,
comprese in ogni caso quelle preposte alla  prevenzione  del  rischio
archeologico. 
    2.5. Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi  di
cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  nell'ambito
della quale sono acquisiti tutti i pareri,  intese,  concerti,  nulla
osta o  altri  atti  di  assenso,  comunque  denominati,  resi  dalle
amministrazioni  e  dagli  enti   interessati,   necessari   per   la
costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione
e delle opere indispensabili. 
    2.6. La documentazione elencata al punto 2.2., integrata, per  le
aree sottoposte a vincolo, dalla documentazione di cui al punto 2.3.,
ferma  restando  l'ulteriore  documentazione  eventualmente  prevista
dalle normative di settore e da quelle  regionali  e  delle  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  e'  considerata  contenuto  minimo
dell'istanza ai fini della sua procedibilita'. 
    2.7. Il procedimento  unico  e'  concluso  entro  il  termine  di
centottanta giorni  dal  ricevimento  dell'istanza.  Il  procedimento
medesimo e' coordinato con i  tempi  previsti  dagli  articoli  14  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
    2.8.  L'autorizzazione  unica,   conforme   alla   determinazione
motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei  lavori  della
conferenza  di  servizi,  sostituisce  a  tutti  gli   effetti   ogni
autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque  denominato  di
competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti. 
    2.9. L'autorizzazione unica costituisce  titolo  a  costruire  ed
esercire  la  rete  e  gli  impianti  di  distribuzione  e  le  opere
indispensabili, in conformita' al progetto approvato  e  nei  termini
ivi  previsti,  nonche',  ove  occorra,  dichiarazione  di   pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere  e  apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio. 
    2.10. Qualora necessario, l'autorizzazione unica  costituisce  di
per se'  variante  allo  strumento  urbanistico  ai  sensi  dell'art.
52-quater del decreto del Presidente  della  repubblica  n.  327  del
2001. 
    2.11. Qualora in base alla normativa di settore per  il  rilascio
di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale
esecutivo, oppure laddove  la  messa  in  esercizio  dell'impianto  o
l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o  nulla  osta
successivi alla realizzazione dell'opera stessa,  la  amministrazione
competente indica in conferenza le condizioni da verificare,  secondo
un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il  rilascio
del titolo definitivo. 
3. Denuncia di inizio lavori (DIL) 
    3.1. Ferma restando l'acquisizione del consenso  dei  proprietari
delle aree interessate e, ove richiesti,  i  nulla  osta  degli  enti
competenti in relazione a quanto previsto ai successivi punti  3.2  e
3.3, sono realizzabili mediante denuncia di  inizio  lavori  (DIL)  i
seguenti interventi, comprese le relative opere  indispensabili  alla
costruzione ed esercizio degli interventi stessi: 
      a) la realizzazione di reti di media tensione interrati,  senza
limiti di estensione,  fermo  restando  il  rispetto  degli  obblighi
relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui
al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14  febbraio
2022; 
      b) la realizzazione di reti di media  tensione  in  cavo  aereo
fino a 5 km; 
      c) la realizzazione di reti di  media  tensione  in  conduttori
nudi fino a 2 km; 
      d) la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui
alle  precedenti  lettere  a),  b)  e  c),  ivi  comprese  le  cabine
elettriche; 
      e) fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da  parte
degli organismi preposti alla sicurezza del volo la sostituzione  dei
sostegni  con  variazione  dell'altezza  pari  al  massimo   al   30%
dell'altezza dei sostegni esistenti. 
    3.2. La DIL e' presentata al comune  territorialmente  competente
dal gestore della rete di distribuzione almeno  trenta  giorni  prima
dell'effettivo  inizio  dei   lavori,   accompagnata   dal   progetto
definitivo  e  da  una  dettagliata  relazione,  sottoscritta  da  un
progettista abilitato, anche interno all'azienda, che asseveri  sotto
la propria responsabilita' la conformita' e la  compatibilita'  delle
opere da realizzare con gli strumenti pianificatori  approvati  e  il
non contrasto con quelli  adottati  nonche'  ai  regolamenti  edilizi
vigenti, l'assenza di vincoli, nonche' il rispetto della normativa in
materia di elettromagnetismo di protezione  della  popolazione  dalle
esposizioni a campi  elettrici,  magnetici  ed  elettromagnetici,  in
materia di gestione delle terre e rocce da  scavo  e  in  materia  di
progettazione, costruzione ed  esercizio  delle  linee  elettriche  e
delle norme tecniche per le costruzioni. In caso  di  interventi  che
interessano territori di due o piu' comuni, ogni comune riceve ed  e'
competente a valutare la DIL riguardante il proprio territorio. 
    3.3. In caso di interventi  soggetti  a  DIL,  per  i  quali  sia
necessario   acquisire   svincolo    idrogeologico,    autorizzazioni
ambientali, paesaggistiche,  ovvero  autorizzazioni  in  funzione  di
tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, della  salute
o della pubblica incolumita', tali  provvedimenti  sono  acquisiti  e
allegati alla DIL, salvo che il comune provveda direttamente per  gli
atti di sua competenza. 
    3.4. Il comune, ove entro il termine indicato al punto  3.2.  sia
riscontrata l'assenza di  una  o  piu'  delle  condizioni  stabilite,
notifica  all'interessato  e   alle   amministrazioni   eventualmente
interessate  l'ordine  motivato  di  non   effettuare   il   previsto
intervento, indicando, ove possibile, le modifiche e le  integrazioni
necessarie per rendere la DIL conforme alle previsioni di legge e, in
caso di falsa  attestazione  del  professionista  abilitato,  informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine  di  appartenenza.
E' comunque  salva  la  facolta'  di  ripresentare  la  DIL,  con  le
modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme a quanto
previsto ai punti precedenti. 
    3.5. Per gli interventi di cui al punto 3.3, il termine di trenta
giorni decorre dalla data del rilascio dell'ultimo  atto  di  assenso
previsto. 
    3.6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti  di  cui
al punto 3.4., il comune adotta comunque i provvedimenti previsti dal
medesimo punto 3.4.  in  presenza  delle  condizioni  e  dei  termini
previsti dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
    3.7. Al termine dei lavori, il gestore della rete o  impianto  di
distribuzione, contestualmente alla  comunicazione  di  fine  lavori,
dichiara  la  conformita'  della  medesima   rete   o   dell'impianto
realizzato al progetto presentato con la DIL, allegando dichiarazione
sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno  all'azienda.
Tale dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
equivale a certificazione ai fini del collaudo dell'intervento. 
    3.8.  Resta  facolta'  del  gestore  di  presentare  istanza  per
l'attivazione del procedimento unico di cui al precedente paragrafo 2
all'autorita' competente,  anche  per  gli  interventi  compresi  nel
presente  paragrafo  nei  casi  di  necessita'  di  acquisizione   di
dichiarazione di pubblica utilita' o di  autorizzazione  in  variante
agli strumenti urbanistici esistenti. 
4. Autocertificazione 
    4.1. Per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione  ed
al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di cui
al successivo punto  4.2.,  e'  consentito  ricorrere  al  meccanismo
dell'autocertificazione,   in   ragione    del    limitato    impatto
dell'intervento sul territorio e sugli interessi  dei  privati  e  in
virtu' della preesistenza dell'impianto e  delle  limitate  modifiche
apportate alla tipologia di rete o impianto e al relativo tracciato. 
    4.2. Sono avviati immediatamente, a seguito della  presentazione,
anche per via telematica, di una autocertificazione,  resa  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e a firma del rappresentante legale del gestore
della  rete  e   degli   impianti   di   distribuzione,   al   comune
territorialmente competente, gli interventi legati al  rinnovo,  alla
ricostruzione ed al potenziamento di reti e impianti di distribuzione
esistenti di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a  30.000  V)
che comportino, nel rispetto dei vincoli esistenti e  fermo  restando
la disponibilita' dell'area interessata: 
      a) una variazione del  tracciato  entro  50  metri  asse  linea
laddove venga rispettato l'obiettivo di qualita' di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36 e gli eventuali  sostegni  abbiano  una  altezza
massima di 15 metri fuori terra; 
      b) una variazione dell'altezza massima fuori terra dei sostegni
che non determini comunque il superamento di 15 metri fuori terra; 
      c) fermo restando la disponibilita' dell'area  interessata,  se
questo non comporta  un  ulteriore  riduzione  dell'uso  del  terreno
interessato  dalla  variante,  una  variazione  della  tipologia   di
impianto da aereo in conduttori nudi a cavo aereo, con esclusione  di
interventi interrati; 
      d) il potenziamento della rete tramite linee fino a 1000  volt,
laddove venga rispettato l'obiettivo di qualita' di cui alla legge 22
febbraio 2001, n. 36, e gli eventuali sostegni  abbiano  una  altezza
massima di 15 metri fuori terra. 
    4.3.   L'autocertificazione   di   cui   al   punto   4.2.   deve
inderogabilmente contenere: 
      a) la dichiarazione del gestore  circa  la  preesistenza  della
rete o dell'impianto oggetto di intervento  e  che  la  tipologia  di
intervento da svolgersi rientra nella casistica di cui al punto 4.2.; 
      b) la dichiarazione dell'avvenuta acquisizione  degli  atti  di
assenso e delle  autorizzazioni  eventualmente  necessarie  ai  sensi
delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela  del
patrimonio culturale e del paesaggio; 
      c) i dati identificativi dell'impresa  alla  quale  il  gestore
intende affidare la realizzazione dei lavori; 
      d) il consenso dei proprietari delle aree interessate. 
    Resta ferma l'esecuzione sotto controllo archeologico delle opere
comportanti scavi  a  quote  e/o  ad  aree  diverse  da  quelle  gia'
impegnate. 
    4.4. All'autocertificazione e'  allegata  una  relazione  tecnica
provvista  di  data  certa  e  corredata  degli  opportuni  elaborati
progettuali,  a  firma  di  un  tecnico  abilitato,   anche   interno
all'azienda, che asseveri, sotto la propria  responsabilita',  che  i
lavori  sono  conformi  agli  strumenti  urbanistici  approvati,   ai
regolamenti edilizi vigenti, alla normativa in materia di  protezione
della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici,  magnetici  ed
elettromagnetici, alla normativa in materia di gestione delle terre e
rocce da scavo e  alle  altre  norme  vigenti  per  la  tipologia  di
impianto che si intende realizzare, comprese  quelle  in  materia  di
tutela del patrimonio culturale, nonche' al piano paesaggistico. 
5. Edilizia libera 
    5.1. Non necessitano  di  alcun  titolo  edilizio,  comunque  nel
rispetto dei vincoli esistenti e  ferma  restando  la  disponibilita'
dell'area interessata, i seguenti interventi: 
      a) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle
reti  e  impianti  esistenti,  anche  ai   fini   dell'ammodernamento
tecnologico (quali, a titolo  esemplificativo,  la  installazione  di
dispositivi,  apparecchiature  elettromeccaniche,  funi  di  guardia,
dispositivi di avvistamento, la sostituzione di sostegni con relative
fondazioni, il cambio di  conduttori,  mensole  e  le  estensioni  di
impianti di terra, nonche' la mera installazione del contatore e  del
relativo  manufatto   di   protezione   senza   alcuna   modifica   o
realizzazione di linee, finalizzata in particolare  all'alimentazione
di forniture transitorie); 
      b) interventi riguardanti reti  ed  impianti  di  distribuzione
dell'energia elettrica di bassa tensione fino a 1000 V; 
      c) interventi di deramificazione e taglio piante, ad  eccezione
del  taglio  di   piante   di   particolare   pregio   paesaggistico,
naturalistico, monumentale, storico e culturale  di  cui  all'art.  7
della legge 14 gennaio  2013,  n.  10  e  all'art.  136  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
6. Misure di semplificazioni per l'acquisizione di atti  necessari  e
  prodromici   agli   interventi   di   realizzazione   o    rinnovo,
  ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche 
    6.1. Qualora sia previsto il  rilascio  di  un  provvedimento  di
concessione  relativo  a  reti  o  impianti   di   distribuzione   da
realizzarsi su aree  demaniali  soggette  a  concessione  (i.e.  aree
stradali,  ferroviarie,  idriche,  marittime),  gli  enti  competenti
provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni  dalla
data di presentazione dell'istanza. 
    6.2. Le reti e  gli  impianti  della  rete  di  distribuzione  di
energia elettrica, ad  eccezione  degli  immobili  adibiti  a  cabina
elettrica  in  aree   private,   sono   compatibili   con   qualsiasi
destinazione urbanistica, salvo il  caso  di  reti  ed  impianti  che
ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, nonche' in siti del Patrimonio mondiale Unesco. 
    6.3. La  realizzazione  di  reti  ed  impianti  di  distribuzione
dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie  adibite  a
cabine in aree private, non e' sottoposta al rilascio di  permesso  a
costruire o altro titolo abilitativo edilizio. 
    6.4. Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione
di energia elettrica di media e bassa tensione non  e'  richiesto  il
deposito dei calcoli strutturali dei progetti. 
7. Disposizioni transitorie e finali 
    7.1. Le regioni  e  le  province  autonome,  qualora  necessario,
adeguano le rispettive discipline entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore delle presenti linee guida. Decorso  inutilmente
il predetto termine, le presenti linee guida si  applicano  ai  nuovi
procedimenti. 
    7.2.  Resta  ferma  la  validita'  ed  efficacia   di   eventuali
disposizioni  piu'  favorevoli  contenute  nelle  leggi  regionali  e
provinciali che disciplinano  l'autorizzazione  alla  costruzione  ed
esercizio  di  reti  ed  impianti  di  distribuzione  anche   tramite
attivita' libera, limitatamente agli interventi assentibili  mediante
DIL o autocertificazione come previsti dalle presenti linee guida. 
    7.3. Sono fatte salve le competenze delle a  statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento e di  Bolzano,  che  provvedono  ai
sensi dei rispettivi statuti  speciali  e  delle  relative  norme  di
attuazione. 
    7.4. Per i procedimenti in corso alla scadenza del termine di cui
al punto 7.1, e' facolta' del gestore presentare, entro trenta giorni
da tale termine, una nuova istanza  ai  sensi  delle  presenti  linee
guida.