Allegato LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE. 1. Disposizioni generali 1.1. Le presenti linee guida sono formulate al fine di semplificare le procedure autorizzative delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, secondo i principi generali dell'attivita' amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 1.2. Le disposizioni di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento delle reti ed impianti, nonche' per le opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi. 1.3. Le presenti linee guida si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale. 2. Autorizzazione unica 2.1. Fatta salva l'applicazione delle procedure semplificate di cui ai successivi paragrafi 3 e 4, la costruzione, l'esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dai rispettivi enti delegati dalla Regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da individuarsi quale autorita' competente. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o piu' regioni, e' considerata autorita' competente la regione maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che gestisce il procedimento unico di concerto con le altre regioni interessate. 2.2. L'istanza di autorizzazione unica e' presentata, preferibilmente in formato digitale, all'autorita' competente corredata dal progetto definitivo costituito almeno da: a) piano tecnico delle opere da costruire, comprensivo delle opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio delle stesse; b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle reti e degli impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti interrati; c) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa in materia di valutazione di incidenza, relativa al progetto in autorizzazione; d) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti; f) documentazione riportante l'indicazione delle particelle catastali, l'estensione delle aree, il piano particellare e l'elenco delle ditte catastali interessate, qualora il richiedente intenda ottenere anche il vincolo preordinato all'esproprio nonche' la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera; g) eventuale specifica documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che confluiscono nel procedimento unico; h) nei casi previsti dalla normativa vigente, l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero la dichiarazione motivata di non assoggettabilita' alla procedura, qualora i lavori non comportino nuovi scavi ovvero le strutture interrate siano collocate in corrispondenza di infrastrutture esistenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022; i) planimetria in scala adeguata riportante gli attraversamenti ed i parallelismi delle opere da costruire con eventuali infrastrutture esistenti di enti interferiti e gestori di servizi, cosi' come le sezioni riportanti le distanze di sicurezza rispetto al profilo limite di detti impianti. 2.3. In caso di progetti in aree sottoposte a vincolo, l'istanza deve essere altresi' corredata dalla documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso in cui non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli, il richiedente ne da' attestazione nell'istanza di autorizzazione. 2.4. Nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico. 2.5. Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili. 2.6. La documentazione elencata al punto 2.2., integrata, per le aree sottoposte a vincolo, dalla documentazione di cui al punto 2.3., ferma restando l'ulteriore documentazione eventualmente prevista dalle normative di settore e da quelle regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e' considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilita'. 2.7. Il procedimento unico e' concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo e' coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2.8. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti. 2.9. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformita' al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonche', ove occorra, dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 2.10. Qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per se' variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della repubblica n. 327 del 2001. 2.11. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. 3. Denuncia di inizio lavori (DIL) 3.1. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate e, ove richiesti, i nulla osta degli enti competenti in relazione a quanto previsto ai successivi punti 3.2 e 3.3, sono realizzabili mediante denuncia di inizio lavori (DIL) i seguenti interventi, comprese le relative opere indispensabili alla costruzione ed esercizio degli interventi stessi: a) la realizzazione di reti di media tensione interrati, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022; b) la realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo fino a 5 km; c) la realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 km; d) la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ivi comprese le cabine elettriche; e) fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo la sostituzione dei sostegni con variazione dell'altezza pari al massimo al 30% dell'altezza dei sostegni esistenti. 3.2. La DIL e' presentata al comune territorialmente competente dal gestore della rete di distribuzione almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata dal progetto definitivo e da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno all'azienda, che asseveri sotto la propria responsabilita' la conformita' e la compatibilita' delle opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonche' ai regolamenti edilizi vigenti, l'assenza di vincoli, nonche' il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. In caso di interventi che interessano territori di due o piu' comuni, ogni comune riceve ed e' competente a valutare la DIL riguardante il proprio territorio. 3.3. In caso di interventi soggetti a DIL, per i quali sia necessario acquisire svincolo idrogeologico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, ovvero autorizzazioni in funzione di tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', tali provvedimenti sono acquisiti e allegati alla DIL, salvo che il comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. 3.4. Il comune, ove entro il termine indicato al punto 3.2. sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato e alle amministrazioni eventualmente interessate l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, indicando, ove possibile, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere la DIL conforme alle previsioni di legge e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la DIL, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme a quanto previsto ai punti precedenti. 3.5. Per gli interventi di cui al punto 3.3, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio dell'ultimo atto di assenso previsto. 3.6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 3.4., il comune adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo punto 3.4. in presenza delle condizioni e dei termini previsti dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3.7. Al termine dei lavori, il gestore della rete o impianto di distribuzione, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, dichiara la conformita' della medesima rete o dell'impianto realizzato al progetto presentato con la DIL, allegando dichiarazione sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno all'azienda. Tale dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a certificazione ai fini del collaudo dell'intervento. 3.8. Resta facolta' del gestore di presentare istanza per l'attivazione del procedimento unico di cui al precedente paragrafo 2 all'autorita' competente, anche per gli interventi compresi nel presente paragrafo nei casi di necessita' di acquisizione di dichiarazione di pubblica utilita' o di autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti. 4. Autocertificazione 4.1. Per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di cui al successivo punto 4.2., e' consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto dell'intervento sul territorio e sugli interessi dei privati e in virtu' della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di rete o impianto e al relativo tracciato. 4.2. Sono avviati immediatamente, a seguito della presentazione, anche per via telematica, di una autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e a firma del rappresentante legale del gestore della rete e degli impianti di distribuzione, al comune territorialmente competente, gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) che comportino, nel rispetto dei vincoli esistenti e fermo restando la disponibilita' dell'area interessata: a) una variazione del tracciato entro 50 metri asse linea laddove venga rispettato l'obiettivo di qualita' di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra; b) una variazione dell'altezza massima fuori terra dei sostegni che non determini comunque il superamento di 15 metri fuori terra; c) fermo restando la disponibilita' dell'area interessata, se questo non comporta un ulteriore riduzione dell'uso del terreno interessato dalla variante, una variazione della tipologia di impianto da aereo in conduttori nudi a cavo aereo, con esclusione di interventi interrati; d) il potenziamento della rete tramite linee fino a 1000 volt, laddove venga rispettato l'obiettivo di qualita' di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra. 4.3. L'autocertificazione di cui al punto 4.2. deve inderogabilmente contenere: a) la dichiarazione del gestore circa la preesistenza della rete o dell'impianto oggetto di intervento e che la tipologia di intervento da svolgersi rientra nella casistica di cui al punto 4.2.; b) la dichiarazione dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio; c) i dati identificativi dell'impresa alla quale il gestore intende affidare la realizzazione dei lavori; d) il consenso dei proprietari delle aree interessate. Resta ferma l'esecuzione sotto controllo archeologico delle opere comportanti scavi a quote e/o ad aree diverse da quelle gia' impegnate. 4.4. All'autocertificazione e' allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, anche interno all'azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, alla normativa in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alla normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale, nonche' al piano paesaggistico. 5. Edilizia libera 5.1. Non necessitano di alcun titolo edilizio, comunque nel rispetto dei vincoli esistenti e ferma restando la disponibilita' dell'area interessata, i seguenti interventi: a) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e impianti esistenti, anche ai fini dell'ammodernamento tecnologico (quali, a titolo esemplificativo, la installazione di dispositivi, apparecchiature elettromeccaniche, funi di guardia, dispositivi di avvistamento, la sostituzione di sostegni con relative fondazioni, il cambio di conduttori, mensole e le estensioni di impianti di terra, nonche' la mera installazione del contatore e del relativo manufatto di protezione senza alcuna modifica o realizzazione di linee, finalizzata in particolare all'alimentazione di forniture transitorie); b) interventi riguardanti reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica di bassa tensione fino a 1000 V; c) interventi di deramificazione e taglio piante, ad eccezione del taglio di piante di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e all'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Misure di semplificazioni per l'acquisizione di atti necessari e prodromici agli interventi di realizzazione o rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche 6.1. Qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 6.2. Le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' in siti del Patrimonio mondiale Unesco. 6.3. La realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non e' sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio. 6.4. Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non e' richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti. 7. Disposizioni transitorie e finali 7.1. Le regioni e le province autonome, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida. Decorso inutilmente il predetto termine, le presenti linee guida si applicano ai nuovi procedimenti. 7.2. Resta ferma la validita' ed efficacia di eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi regionali e provinciali che disciplinano l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di reti ed impianti di distribuzione anche tramite attivita' libera, limitatamente agli interventi assentibili mediante DIL o autocertificazione come previsti dalle presenti linee guida. 7.3. Sono fatte salve le competenze delle a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 7.4. Per i procedimenti in corso alla scadenza del termine di cui al punto 7.1, e' facolta' del gestore presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza ai sensi delle presenti linee guida.