Art. 2. Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonche' l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro: a. gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo; b. il «Visto» sulle leggi e sugli altri atti normativi; c. le relazioni internazionali e, in particolare, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e gli adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; d. la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea, con il G7 e con le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e di accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale; e. le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale; f. gli atti della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia; g. gli atti relativi al procedimento di estradizione; h. gli atti della Direzione generale dei magistrati nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, per la magistratura ordinaria; i. gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di magistrati; j. gli atti della Direzione generale del personale e della formazione nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente ai collocamenti a riposo, equo indennizzo, trattenimento in servizio dei magistrati ordinari; k. gli atti della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati nell'ambito del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione; l. gli atti della Direzione generale di statistica nell'ambito del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione; m. le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario); n. i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario); o. gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali; p. i conferimenti di onorificenze e le concessioni di patrocinio; q. ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 1, siano dal Ministro direttamente compiuti o a se' avocati.