(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
    La comunicazione istituzionale e con gli organi di  informazione,
anche nelle materie delegate, deve essere preventivamente concordata,
sui contenuti e nelle forme, con il Ministro. 
    Il presente decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Al coordinamento necessario all'attuazione del  presente  decreto
provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro. 
      Roma, 9 dicembre 2022 
 
                                                  Il Ministro: Nordio