Art. 3. La comunicazione istituzionale e con gli organi di informazione, anche nelle materie delegate, deve essere preventivamente concordata, sui contenuti e nelle forme, con il Ministro. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro. Roma, 9 dicembre 2022 Il Ministro: Nordio