(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME E LE
  AZIENDE PRODUTTRICI DI MEDICINALI EMODERIVATI  PER  LA  LAVORAZIONE
  DEL PLASMA RACCOLTO SUL TERRITORIO NAZIONALE,  AI  SENSI  DELL'ART.
  15, COMMA 2 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219. 
 
1) Premesse. 
    1. Nel seguito, si intende per «committente» la regione/provincia
autonoma o associazione di regioni/province autonome, che  conferisce
o conferiscono il plasma raccolto nel proprio territorio alle aziende
autorizzate,  individuate  come  «fornitori  del  servizio»,  per  la
trasformazione  industriale  del  plasma  e  per  la  produzione   di
medicinali emoderivati. 
    2. Il contratto con il fornitore del servizio si deve considerare
una   modalita'   di   «lavorazione   in   conto   terzi»   (contract
manufacturing) e si configura come «convenzione per la produzione  di
medicinali emoderivati». 
    3. L'acquisizione del servizio viene attuata  mediante  procedura
di gara conforme alla normativa vigente. 
    4. Ai fini della definizione del capitolato  tecnico  nell'ambito
dei  bandi  per  il  conferimento  del  servizio  di   trasformazione
industriale del plasma e per la produzione di medicinali  emoderivati
e' garantita  la  partecipazione  di  tutti  i  rappresentanti  delle
regioni e province autonome aderenti  all'Accordo  interregionale  di
plasmaderivazione (AIP); le regioni e le province  autonome  possono,
altresi', avvalersi del supporto tecnico del Centro nazionale sangue. 
    5. Il servizio messo a gara comprende  le  seguenti  prestazioni,
che devono essere fornite nel rispetto delle  disposizioni  normative
vigenti: 
      5.1) per la fase di pre-lavorazione: 
        a) il ritiro e lo stoccaggio del plasma; 
        b) i controlli fisici e documentali; 
        c) il trasferimento del plasma nell'impianto di lavorazione; 
      5.2) per la fase di trasformazione del plasma e produzione  dei
medicinali emoderivati: 
        a) processi di lavorazione e condizionamento esclusivi per il
committente, ovvero processi non esclusivi,  previo  accordo  con  il
committente stesso; 
        b) la produzione almeno dei seguenti medicinali emoderivati: 
          b1) albumina; 
          b2) immunoglobuline aspecifiche sia per impiego  endovenoso
sia per impiego sottocutaneo; 
        c) acquisizione del certificato di controllo di Stato  (batch
release) per i prodotti finiti; 
      5.3) per la fase di distribuzione dei medicinali emoderivati: 
        a) la disponibilita' di stoccaggio dei prodotti finiti; 
        b) la consegna/spedizione dei prodotti finiti alle  strutture
di stoccaggio, distribuzione ed utilizzo individuate dal committente; 
      5.4) per la sicurezza del prodotto: 
        a) la tracciabilita' delle  unita'  di  plasma  avviate  alla
trasformazione, in modo da poter correlare  ogni  singola  unita'  di
plasma alla fase di lavorazione ed ai prodotti  finiti  in  qualsiasi
momento   del   ciclo   produttivo   e    della    distribuzione    e
retrospettivamente; 
        b) sono garantiti adeguati livelli di sicurezza  in  coerenza
con le strategie di riduzione dei rischi infettivologici  autorizzate
dalle autorita' competenti nazionali ed europee. 
    6. La durata  del  servizio  messo  a  gara,  in  relazione  alla
tipologia  e  peculiarita'  dello   specifico   processo   produttivo
industriale richiesto, non puo' avere durata inferiore a tre  anni  e
non superiore a cinque. Eventuali rinnovi non possono  ad  ogni  modo
superare un periodo complessivo di ventiquattro mesi. Durante  questo
periodo  e'  consentita  una  rinegoziazione  in  termini   economici
relativi all'offerta di farmaci emoderivati anche alla luce di mutate
condizioni  del  contesto  nazionale  della  produzione  di   farmaci
emoderivati. 
    La valutazione della qualita' delle  offerte,  con  modalita'  da
definire nei capitolati di  gara,  deve  tenere  conto  dei  seguenti
elementi: 
      1) volume minimo e massimo del lotto di plasma lavorabile; 
      2) tipologia dei prodotti  che  vengono  messi  a  disposizione
dalla  trasformazione  del  plasma   conferito   (denominazione   del
medicinale,   composizione   qualitativa   e   quantitativa,    forma
farmaceutica, tipologia di registrazione); 
      3) garanzia che indipendentemente dalle procedure adottate  per
la registrazione dei farmaci emoderivati forniti, sia soddisfatta  la
richiesta del committente che gli stessi siano prodotti con  analoghe
procedure approvate dalle competenti Agenzie regolatorie  dell'Unione
europea o degli eventuali altri  Paesi  dove  il  fornitore  possiede
un'A.I.C., affinche' venga  assicurata  la  possibilita'  di  impiego
nella pratica clinica nei Paesi dell'Unione europea o in altri  Paesi
con i quali siano attivi programmi di Cooperazione internazionale; 
      4) rese industriali offerte; 
      5) tempi di produzione e consegna; 
      6) grado di flessibilita' dei piani di  produzione  industriale
in relazione alle esigenze del committente, che tengano  conto  anche
delle esigenze espresse nei programmi di compensazione interregionale
ai fini dell'autosufficienza nazionale, nei progetti di  cooperazione
internazionale o di cessione a fini scientifici o umanitari; 
      7) disponibilita' alla collaborazione con  il  committente,  di
percorsi, anche formativi, finalizzati al miglioramento continuo  dei
sistemi di gestione della qualita' delle strutture trasfusionali; 
      8) tipologia dei prodotti  che  vengono  messi  a  disposizione
dalla trasformazione del plasma conferito; 
      9) servizi logistici offerti con riferimento a  tutte  le  fasi
del processo, dal ritiro del plasma alla distribuzione  dei  prodotti
finiti anche nel contesto delle compensazioni interregionali ai  fini
dell'autosufficienza nazionale e delle esigenze espresse nei progetti
di cooperazione internazionale o di cessione  a  fini  scientifici  o
umanitari; 
      10) la disponibilita' di tecnologie  e  procedure  informatiche
atte a garantire la gestione informatizzata della tracciabilita'  del
processo. 
2) Contenuti essenziali della convenzione. 
1. Generalita'. 
    1. Oggetto della convenzione e' la lavorazione industriale (ossia
la trasformazione), da parte delle  aziende  autorizzate  [«fornitori
del servizio»], del plasma prodotto dai servizi  trasfusionali  delle
regioni e delle  province  autonome  [«committente»]  ai  fini  della
produzione   di   medicinali   emoderivati,   e   nell'ottica   della
compensazione  interregionale  e  dei   programmi   di   cooperazione
internazionale o cessione a fini scientifici o umanitari. 
    2. La produzione di medicinali  emoderivati  e'  definita  in  un
piano  di  produzione  quali-quantitativo   nel   quale,   a   fronte
dell'impegno del committente a rendere disponibile per la lavorazione
la quantita' di plasma  necessario,  il  fornitore  del  servizio  si
impegna  a  produrre  la  quantita'  e  la  qualita'  dei  medicinali
emoderivati richiesti dal committente nei  tempi  e  nelle  modalita'
concordati. 
2. Vincoli delle parti. 
    1. Il fornitore del servizio di  trasformazione  industriale  non
puo' utilizzare il plasma, le frazioni intermedie o i prodotti finiti
e la materia prima residuale,  compresi  gli  scarti,  per  finalita'
diverse da quelle previste dalla  convenzione,  senza  un  preventivo
accordo con il committente; rimane salvo l'obbligo di una prioritaria
valutazione di possibile impiego del prodotto  per  le  esigenze  del
Servizio sanitario nazionale. 
    2. Il committente o l'aggregazione di  piu'  committenti  restano
proprietari a  pieno  titolo  del  plasma  inviato  alla  lavorazione
industriale, di tutte le specialita' farmaceutiche derivate  da  tale
plasma, nonche' della materia prima residuale, compresi gli scarti. 
3. Obblighi del committente. 
    1. Obblighi per la qualita' e sicurezza del  plasma  fornito:  il
committente  assicura  per  la  raccolta,  produzione,   validazione,
conservazione   e   certificazione   del   plasma   destinato    alla
trasformazione in medicinali emoderivati, il rispetto  dei  requisiti
di qualita', sicurezza, etichettatura e tracciabilita' definiti dalla
normativa vigente e, in relazione ai metodi  di  produzione  ed  alle
procedure utilizzate per  il  congelamento  e  la  conservazione,  la
conformita'  del  plasma  ai  requisiti  previsti  dalla   farmacopea
europea, versione vigente, nonche' ad eventuali  requisiti  ulteriori
definiti di concerto con il fornitore del servizio. 
    2. Obblighi concernenti la quantita' del plasma:  il  committente
assicura al fornitore del servizio la disponibilita' dei volumi annui
del plasma (suddivisi per tipologia qualitativa secondo la farmacopea
europea, versione vigente)  previsti  dal  piano  di  produzione  dei
medicinali emoderivati concordato con il fornitore del servizio. Tali
volumi potranno essere oggetto di revisione periodica con conseguente
variazione dei piani di produzione. 
    3.  Vincoli  sulle  informazioni:  il  committente  assicura   la
riservatezza da parte  del  proprio  personale  dipendente  verso  la
divulgazione  di  informazioni   concernenti   tecnologie/metodologie
industriali e aspetti amministrativi del fornitore del servizio  che,
essendo riservate, possano ledere la competitivita' aziendale,  fatti
salvi i diritti dei terzi in materia di trasparenza ed  accesso  agli
atti amministrativi. 
4. Obblighi generali del fornitore del servizio. 
    1. Vincoli contrattuali: fatta salva la sicurezza  dei  prodotti,
nel rispetto della normativa  nazionale  e  comunitaria  vigente,  e'
ammissibile  il  sub-appalto  per   le   fasi   di   pre-lavorazione,
trasformazione e distribuzione, soltanto previo accordo  contrattuale
con il committente, che si riserva  di  verificare  il  rispetto  dei
requisiti normativi, sanitari ed amministrativi. 
    2. Qualificazioni produttive: 
      il   fornitore   del   servizio garantisce   le   potenzialita'
produttive, le caratteristiche dei propri processi  produttivi  e  la
qualita' e sicurezza idonei per ogni tipologia di prodotto richiesto; 
      il fornitore del servizio certifica nel piano di produzione  il
volume del lotto minimo e massimo di plasma lavorabile, la  tipologia
dei prodotti ottenibili e le rese nonche' indica la data di  messa  a
disposizione di ogni lotto di  prodotto,  alimentando  il  necessario
flusso informativo verso le strutture regionali di coordinamento  per
le attivita' trasfusionali (di seguito SRC)  delle  regioni  e  delle
province autonome; 
      il fornitore del servizio  e'  tenuto  a  garantire  la  totale
tracciabilita', assicurando  in  qualsiasi  momento  la  associazione
documentabile della singola donazione ai relativi step produttivi  ed
al singolo prodotto. 
    3. Produzione con ciclo separato e controlli: il plasma conferito
dal committente, anche in caso di sub-appalto, deve  essere  lavorato
con ciclo autonomo, in un processo produttivo a  parte,  separato  da
lavorazioni di altro plasma di diversa provenienza  in  modo  da  non
permettere   miscelazioni   o   contaminazioni.   Ogni   rischio   di
contaminazione del plasma fornito dal committente  con  materiale  di
diversa provenienza e/o lavorazione, anche se  di  origine  italiana,
deve essere escluso con l'applicazione  di  procedure  documentate  e
verificabili. 
    4. Esclusivita'  di  restituzione  degli  emoderivati:  tutte  le
specialita'   farmaceutiche   ottenute   dal   plasma   fornito   dal
committente, rilasciate in conformita' alla normativa vigente, devono
essere  restituite  al  committente  nel  rispetto  della  tipologia,
quantita' e tempistica concordata, fatte salve le quote  di  prodotto
strettamente necessarie per l'invio ai controlli di qualita'  e/o  ai
controlli  di  stato.  Il  fornitore   del   servizio   comunica   al
committente, con periodicita'  definita,  il  grado  di  allineamento
delle attivita' produttive al piano  di  produzione  e  le  eventuali
variazioni nei tempi di avvio alla lavorazione, nella composizione  e
volumi dei lotti, nonche' nelle quantita' previste e nei tempi in cui
si rendono disponibili i farmaci derivati dalla prima  trasformazione
e  dai  successivi  semilavorati,  risultanti  dalla  lavorazione  di
ciascun lotto di plasma, fatto salvo il buon esito del  rilascio  del
certificato di batch  release  da  parte  delle  autorita'  sanitarie
competenti. Nel caso di problematicita'  relative  agli  impianti  di
produzione o altre situazioni tali da produrre  una  riduzione  della
disponibilita' dei prodotti finiti, il fornitore del servizio ne  da'
immediata comunicazione al committente e  assicura  la  fornitura  di
prodotti commerciali equivalenti, o il loro  rimborso  in  base  alle
prescrizioni del committente, informandone anche il Centro  nazionale
sangue.  Il  fornitore  del  servizio  tiene   a   disposizione   del
committente e degli organi di verifica e controllo una documentazione
dedicata ai medicinali prodotti dal plasma  fornito  dal  committente
stesso, ai  fini  della  valutazione  periodica  della  qualita'  dei
medicinali e della completa tracciabilita'  dei  prodotti  esportati,
importati e restituiti al  committente.  Il  fornitore  del  servizio
accompagna  ciascuna  spedizione,  nel   caso   di   esportazione   e
importazione, con una dichiarazione di conformita' del plasma  o  dei
relativi   prodotti   intermedi   o   dei   medicinali    emoderivati
all'autorizzazione all'immissione in commercio di riferimento e  alla
convenzione di cui il e' titolare. 
    5.  Vincoli  sulla  riservatezza:  il  fornitore  del   servizio,
compresi terzi collaboranti, e' obbligato al rispetto della normativa
sulla privacy in merito  all'uso  delle  informazioni  relative  alle
strutture trasfusionali e a qualsiasi altro dato che giunga alla  sua
attenzione. 
5. Obblighi ulteriori del fornitore del servizio. 
    1. In relazione alle attivita' per la  produzione  di  medicinali
emoderivati, il fornitore del servizio: 
      a) garantisce le operazioni di ritiro e  trasporto  del  plasma
dalle strutture trasfusionali fino  all'impianto  di  trasformazione,
compresi  eventuali  magazzini  di  transito,  con  spese,  oneri  di
gestione e responsabilita' a proprio carico. Dette operazioni  devono
prevedere la documentazione del rispetto dei requisiti previsti dalla
normativa vigente; 
      b) sostiene i  costi  per  i  materiali  di  confezionamento  e
imballaggio del plasma, che  devono  essere  forniti  alle  strutture
trasfusionali in quantita',  qualita'  e  periodicita'  concordate  e
definite,  soprattutto  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  della
spedizione e la ricezione della stessa, a  prescindere  dal  tipo  di
vettore impiegato; 
      c) garantisce, ove richiesto, l'attivita' di  magazzinaggio  di
transito o temporaneo deposito dei  medicinali  emoderivati  sino  al
momento della loro distribuzione ed effettiva consegna  e/o  la  loro
distribuzione  presso  le  strutture  ospedaliere  di   utilizzo   e,
altresi', la consegna/distribuzione in caso di urgenza ed emergenza; 
      d) garantisce altresi', ove  richiesto,  l'attivita'  logistica
necessaria al magazzinaggio  e  alle  movimentazioni  dei  medicinali
emoderivati ai fini delle compensazioni interregionali; 
      e) si impegna  ad  utilizzare  le  informazioni  relative  alle
eventuali non conformita' rilevate nel ciclo di produzione,  al  fine
di migliorare  in  continuo  i  processi  di  produzione,  stoccaggio
temporaneo e consegna/distribuzione dei medicinali emoderivati. 
    2. I rapporti e gli ordini di  consegna  utilizzano  le  correnti
modalita' informative. 
    Il  fornitore  del  servizio  fornisce  alle  SRC,  con   cadenza
concordata, il  consuntivo  dei  prodotti  distribuiti  alle  aziende
sanitarie, nonche'  dei  prodotti  giacenti  in  conto  deposito.  Il
fornitore  del  servizio,  ove  richiesto  dal   committente,   rende
disponibili tecnologie e procedure informatiche atte a  garantire  la
gestione informatizzata della tracciabilita' del processo, dal ritiro
del  plasma  alla  distribuzione  dei  prodotti  finiti,  fino   alla
consegna/distribuzione degli stessi, anche mediante  collegamenti  in
rete con le SRC interessate. 
6. Collaborazione tra il committente ed il fornitore del servizio per
  il miglioramento della qualita'. 
    1. Il committente puo' prevedere forme di collaborazione  con  il
fornitore del servizio per il miglioramento continuo delle  attivita'
maggiormente influenti sulla qualita' e sicurezza dei prodotti e  dei
servizi, con particolare riferimento: 
      a) alle attivita' trasfusionali per le funzioni di  raccolta  e
di produzione del plasma; 
      b) al monitoraggio della qualita'  e  della  rispondenza  delle
unita' di plasma  conferite  e  della  relativa  documentazione  alle
specifiche normative e contrattuali definite; 
      c) agli aspetti gestionali del processo; 
      d)  alla  promozione  dell'appropriatezza   di   utilizzo   dei
medicinali emoderivati ed alle attivita' di  ricerca  e  sviluppo  di
nuovi prodotti e/o indicazioni cliniche, con particolare  riferimento
alle malattie rare; 
      e) al supporto ad accordi, programmi, progetti per la  gestione
delle eccedenze. 
7. Facolta' del committente. 
    1.   Il   committente   puo'   procedere,   attraverso   soggetti
appositamente individuati, alle verifiche tecniche  e  amministrative
del  rispetto  delle  condizioni  contrattuali  e  dei  programmi  di
attivita', anche mediante visite di verifica presso gli  stabilimenti
del fornitore del servizio e di eventuali sub-appaltatori. 
8. Periodo di validita' della convenzione. 
    1. Il periodo di validita' della convenzione e' di durata  almeno
triennale. Anche a convenzione scaduta, il fornitore del servizio ha,
comunque, l'obbligo di continuare il  servizio,  alle  condizioni  in
essere, sino all'effettivo espletamento di  una  nuova  procedura  di
gara. 
9. Inadempienze. 
    1. Il committente adotta espliciti  criteri  per  il  superamento
delle controversie, utilizzando regolazioni  arbitrali  e  prevedendo
penali, in caso di: 
      a) ritardato ritiro del plasma; 
      b) danneggiamento della materia prima; 
      c) ritardata consegna dei prodotti finiti; 
      d) deterioramento dei prodotti finiti per cause  imputabili  al
fornitore; 
      e) perdita o non corretta  conservazione  dei  prodotti  finiti
durante il trasporto; 
      f) minori rese e anomalie della qualita' dei  prodotti  finiti:
carenza/ritardo di documentazione e di trasmissione di informazioni. 
    2. Le penali previste tengono conto delle varie  possibilita'  di
risarcimento o di rivalsa, fino alla risoluzione del contratto. 
    3. Il  committente  definisce  le  circostanze  di  blocco  delle
attivita' svolte dal fornitore del servizio riconducibili a  definite
cause di forza maggiore e le modalita' di ricorso all'invocazione  di
tale criterio. 
    Il committente definisce i criteri  per  la  risoluzione  bonaria
delle controversie, prevedendo l'istituzione di un collegio arbitrale
con compiti definiti, anche in ordine agli oneri del confronto. 
10. Controversie e foro competente. 
    1.  Per  ogni  e  qualsiasi  controversia  che  dovesse   sorgere
dall'interpretazione e dall'esecuzione della convenzione  e  che  non
sia possibile risolvere in via  bonaria,  il  foro  competente  sara'
quello dove ha sede il committente.