Allegato INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSOCIAZIONE «CHIESA D'INGHILTERRA» Preambolo. La Repubblica e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», che rappresenta in Italia la Confessione Anglicana Church of England (di seguito Chiesa d'Inghilterra), richiamandosi ai principi di liberta' religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dai successivi documenti di diritto internazionale e sovranazionale deputati al riconoscimento e alla protezione dei diritti fondamentali della persona umana; Considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo, della Costituzione, le Confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato possono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze; Riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa; Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», la legislazione sui culti ammessi. Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica prende atto che: Difensore della Fede e Supremo Governatore della Chiesa d'Inghilterra e' il Sovrano del Regno Unito, Primate religioso e' l'Arcivescovo di Canterbury; la Diocesi in Europa comprende anche l'Arcidiaconato d'Italia e Malta, dal quale dipendono le Cappellanie e le Congregazioni, rette dai presbiteri, che hanno la responsabilita' della vita liturgica e cultuale dei fedeli, e dai laici che cooperano negli aspetti amministrativi; la Chiesa d'Inghilterra ha come missione quella di diffondere l'Evangelo di Gesu' Cristo in conformita' alla confessione anglicana e alla tradizione, e di promuovere ogni opportuna attivita' liturgico-cultuale, di fede e d'assistenza sociale; la Chiesa d'Inghilterra attribuisce un valore peculiare della sua presenza in Italia ai seguenti beni: la chiesa St. George's Church (Venezia); il Bordighera British Cemetery (Bordighera, Imperia); la Chiesa All Saints' Church (Roma); la chiesa Church of The Ascension (Cadenabbia, Como); la Chiesa Christ Church (Napoli); la chiesa Holy Cross Church (Palermo); la Chiesa d'Inghilterra condivide da sempre le medesime festivita' religiose della Chiesa cattolica romana. Art. 1. Autonomia e liberta' confessionale 1. La Repubblica, in conformita' ai principi della Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate secondo lo Statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» (presbiteri, cappellani e diaconi), l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale. 2. E' garantita ai singoli fedeli e alle organizzazioni e associazioni in Italia appartenenti all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» piena liberta' di professione e pratica religiosa, di propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonche' di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita confessionale dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto, nonche' le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.