(Allegato-art. 1)
                                                             Allegato 
 
INTESA  TRA  LA  REPUBBLICA   ITALIANA   E   L'ASSOCIAZIONE   «CHIESA
                           D'INGHILTERRA» 
 
Preambolo. 
    La  Repubblica  e  l'Associazione  «Chiesa  d'Inghilterra»,   che
rappresenta in Italia la Confessione Anglicana Church of England  (di
seguito Chiesa d'Inghilterra), richiamandosi ai principi di  liberta'
religiosa sanciti dalla Costituzione e  ai  diritti  di  liberta'  di
coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti   dell'Uomo   e   dai   successivi   documenti   di   diritto
internazionale e sovranazionale deputati  al  riconoscimento  e  alla
protezione dei diritti fondamentali della persona umana; 
    Considerato che, in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo,
della  Costituzione,  le  Confessioni  religiose  hanno  diritto   di
organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non  contrastino  con
l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo  Stato
possono essere regolati  per  legge  sulla  base  di  intese  con  le
relative rappresentanze; 
    Riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa; 
    Convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8
della  Costituzione,  della  presente  intesa  sostituisce  ad   ogni
effetto, nei confronti dell'Associazione «Chiesa  d'Inghilterra»,  la
legislazione sui culti ammessi. 
    Nell'addivenire alla presente intesa, la Repubblica  prende  atto
che: 
    Difensore  della  Fede  e  Supremo   Governatore   della   Chiesa
d'Inghilterra e' il Sovrano del Regno  Unito,  Primate  religioso  e'
l'Arcivescovo di Canterbury; 
    la Diocesi in Europa comprende anche l'Arcidiaconato  d'Italia  e
Malta, dal quale dipendono le Cappellanie e le  Congregazioni,  rette
dai presbiteri, che hanno la responsabilita' della vita  liturgica  e
cultuale  dei  fedeli,  e  dai  laici  che  cooperano  negli  aspetti
amministrativi; 
    la Chiesa d'Inghilterra ha come  missione  quella  di  diffondere
l'Evangelo di Gesu' Cristo in conformita' alla confessione  anglicana
e  alla  tradizione,  e  di  promuovere  ogni   opportuna   attivita'
liturgico-cultuale, di fede e d'assistenza sociale; 
    la Chiesa d'Inghilterra attribuisce un valore peculiare della sua
presenza in Italia ai seguenti beni: la chiesa  St.  George's  Church
(Venezia); il Bordighera British Cemetery (Bordighera,  Imperia);  la
Chiesa All Saints' Church (Roma); la chiesa Church of  The  Ascension
(Cadenabbia, Como); la Chiesa Christ Church (Napoli); la chiesa  Holy
Cross Church (Palermo); 
    la  Chiesa  d'Inghilterra  condivide  da   sempre   le   medesime
festivita' religiose della Chiesa cattolica romana. 
 
                               Art. 1. 
                 Autonomia e liberta' confessionale 
 
    1. La Repubblica, in conformita' ai principi della  Costituzione,
riconosce che le nomine dei ministri di culto effettuate  secondo  lo
Statuto   dell'Associazione   «Chiesa   d'Inghilterra»   (presbiteri,
cappellani  e  diaconi),  l'esercizio  del  culto,   l'organizzazione
ecclesiastica e gli atti in  materia  spirituale  e  disciplinare  si
svolgono senza alcuna ingerenza statale. 
    2. E'  garantita  ai  singoli  fedeli  e  alle  organizzazioni  e
associazioni  in   Italia   appartenenti   all'Associazione   «Chiesa
d'Inghilterra» piena liberta' di professione e pratica religiosa,  di
propaganda e di esercizio del culto in pubblico e in privato, nonche'
di riunione e di  manifestazione  del  pensiero  con  la  parola,  lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 
    3. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni  e  stampati
relativi   alla   vita   confessionale   dell'Associazione    «Chiesa
d'Inghilterra», effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi  di
culto, nonche' le collette ai  fini  ecclesiastici,  avvengono  senza
autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.