Art. 10. Patrimonio culturale 1. La Repubblica e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» s'impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Chiesa d'Inghilterra e dei soggetti di cui all'articolo 8, anche eventualmente istituendo, senza oneri per lo Stato, a tal fine un'apposita Commissione mista.