(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
                          Edifici di culto 
 
    1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul  territorio
italiano destinati  all'esercizio  del  culto  pubblico  non  possono
essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per  gravi
motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio. 
    2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo'
entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici  di  cui  al
comma  1,  senza  avere  dato  avviso  e  sentito   il   responsabile
dell'edificio. 
    3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si  applicano
le norme vigenti in materia di  esenzioni,  agevolazioni  tributarie,
contributi e concessioni. 
    4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose  fatte
presenti dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» per quanto concerne
la costruzione di nuovi edifici di culto.