Art. 11. Edifici di culto 1. Gli edifici della Chiesa d'Inghilterra ubicati sul territorio italiano destinati all'esercizio del culto pubblico non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti, se non per gravi motivi o previo accordo con il responsabile dell'edificio. 2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici di cui al comma 1, senza avere dato avviso e sentito il responsabile dell'edificio. 3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni. 4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.