(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
   Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF 
 
    1. A decorrere dal  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore della legge di approvazione della presente  intesa,
l'Associazione «Chiesa  d'Inghilterra»  concorre  con  i  soggetti  e
secondo  le  modalita'  previste   dalla   normativa   vigente   alla
ripartizione della quota, pari all'otto per  mille  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche.  La  Repubblica  prende  atto   che
l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» utilizzera' le somme devolute a
tale titolo dallo Stato oltre che ai fini  di  cui  all'articolo  13,
comma 2, anche per il mantenimento dei  ministri  di  culto,  per  la
realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e  di  monasteri,
per scopi filantropici,  assistenziali  e  culturali  da  realizzarsi
anche in paesi esteri. 
    2. L'attribuzione delle somme di cui al  comma  1  e'  effettuata
sulla  base  delle  scelte  espresse  dai  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione annuale dei  redditi,  nel  cui  modulo  l'Associazione
«Chiesa d'Inghilterra» e' indicata con la denominazione «Associazione
"Chiesa d'Inghilterra" in Italia». 
    3. Per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse
dai contribuenti l'Associazione «Chiesa  d'Inghilterra»  dichiara  di
partecipare  alla  loro  ripartizione  in  proporzione  alle   scelte
espresse, destinando le relative somme esclusivamente per  iniziative
di cui al comma 1. 
    4. A decorrere dal terzo anno successivo a quello di cui al comma
1, lo  Stato  corrisponde  annualmente,  entro  il  mese  di  giugno,
all'Associazione  «Chiesa   d'Inghilterra»,   la   somma   risultante
dall'applicazione  del  comma  1   stesso,   determinata   ai   sensi
dell'articolo 45, comma 7, della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,
sulla base delle dichiarazioni  annuali  relative  al  terzo  periodo
d'imposta  precedente  con  destinazione  alla  stessa   Associazione
«Chiesa d'Inghilterra». 
    5. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»  trasmette  annualmente,
entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello  di  esercizio,
al Ministero dell'interno, un rendiconto  relativo  all'utilizzazione
delle somme di cui al comma 1 del  presente  articolo  nonche'  delle
erogazioni liberali di cui all'articolo 13  e  ne  diffonde  adeguata
informazione. 
    6. Il rendiconto di cui al comma 5 deve comunque precisare: 
      a) il numero dei ministri di  culto  cui  e'  stata  assicurata
l'intera remunerazione e di  quelli  ai  quali  e'  stata  assicurata
un'integrazione; 
      b) l'ammontare complessivo  delle  somme  di  cui  al  comma  1
destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare
delle ritenute fiscali su tali somme; 
      c) gli interventi operati  per  altre  finalita'  previste  dal
comma 1 del presente articolo. 
    7. Il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dal  ricevimento
del rendiconto di cui al comma 5, ne  trasmette  copia,  con  propria
relazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.