Art. 15. Commissione paritetica 1. Su richiesta di una delle parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere, ad opera di un'apposita Commissione paritetica nominata dall'autorita' governativa e dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», alla verifica dell'attuazione degli articoli 13 e 14.