(Allegato-art. 17)
                              Art. 17. 
                             Matrimonio 
 
    1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in
Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto
di cui all'articolo 2, in  possesso  della  cittadinanza  italiana  e
residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo  atto
sia trascritto nei registri dello stato civile, previe  pubblicazioni
nella casa comunale. 
    2. Coloro che intendono celebrare  il  matrimonio  ai  sensi  del
precedente comma devono comunicare tale intenzione  all'ufficiale  di
stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 
    3. L'ufficiale dello  stato  civile,  dopo  aver  proceduto  alle
pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla
celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di  legge  e  ne
da' attestazione in un nulla osta che rilascia in  duplice  originale
ai nubendi.  Il  nulla  osta,  deve  precisare  che  la  celebrazione
iniziale seguira' secondo la previsione del primo comma e nel  comune
suindicato dai nubendi. 
    4. Nel corso  della  celebrazione  del  matrimonio  religioso  il
ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi  i
diritti e i doveri dando ad essi lettura degli  articoli  del  codice
civile al riguardo. 
    5. I coniugi potranno altresi' rendere le  dichiarazioni  che  la
legge consente siano rese nell'atto di matrimonio. 
    6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione
nuziale allega il  nulla  osta  rilasciato  dall'ufficiale  di  stato
civile all'atto di matrimonio che egli redige  in  duplice  originale
subito dopo la celebrazione. 
    7. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni  richieste  dalla
legge civile devono risultare: il nome ed il cognome del ministro  di
culto dinnanzi al quale e' stato celebrato il matrimonio; la menzione
dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile  riguardanti  i
diritti e i doveri dei coniugi; le dichiarazioni  di  cui  al  quinto
comma eventualmente rese dai coniugi. 
    8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il  ministro
di culto, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione, trasmette per
la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla
osta all'ufficiale di stato civile del comune  dove  e'  avvenuta  la
celebrazione. 
    9. L'ufficiale dello  stato  civile,  constatata  la  regolarita'
dell'atto e l'autenticita'  del  nulla  osta  allegato,  effettua  la
trascrizione  nei  registri  dello  stato  civile  entro  le  24  ore
successive al ricevimento, e ne da' notizia al ministro di culto. 
    10.  Il  matrimonio  ha  effetti   civili   dal   momento   della
celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto
l'atto abbia  omesso  di  effettuarne  la  trascrizione  nel  termine
prescritto. 
    11. Resta ferma la facolta' di celebrare e  sciogliere  matrimoni
religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile.