Art. 17. Matrimonio 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia secondo il rito anglicano davanti ad uno dei ministri di culto di cui all'articolo 2, in possesso della cittadinanza italiana e residenti o domiciliati in Italia, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. 3. L'ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi. Il nulla osta, deve precisare che la celebrazione iniziale seguira' secondo la previsione del primo comma e nel comune suindicato dai nubendi. 4. Nel corso della celebrazione del matrimonio religioso il ministro di culto, ai fini degli effetti civili, spiega ai coniugi i diritti e i doveri dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 5. I coniugi potranno altresi' rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell'atto di matrimonio. 6. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. 7. Dall'atto di matrimonio oltre le indicazioni richieste dalla legge civile devono risultare: il nome ed il cognome del ministro di culto dinnanzi al quale e' stato celebrato il matrimonio; la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli di codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; le dichiarazioni di cui al quinto comma eventualmente rese dai coniugi. 8. Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il ministro di culto, davanti al quale e' avvenuta la celebrazione, trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove e' avvenuta la celebrazione. 9. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento, e ne da' notizia al ministro di culto. 10. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto. 11. Resta ferma la facolta' di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi, senza alcun effetto o rilevanza civile.