Art. 18. Normativa sui culti ammessi e norme contrastanti 1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, non trovano piu' applicazione nei confronti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e degli enti confessionali che ne fanno parte. 2. Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti dei soggetti di cui al comma l, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.