Art. 19. Ulteriori intese 1. Ove una delle parti ravvisasse l'opportunita' di apportare modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. 2. In occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano rapporti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» con lo Stato, saranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.