(Allegato-art. 19)
                              Art. 19. 
                          Ulteriori intese 
 
    1. Ove una delle parti  ravvisasse  l'opportunita'  di  apportare
modifiche al testo della  presente  intesa,  le  parti  torneranno  a
convocarsi  a  tal  fine.  Alle  modifiche  si  procedera'   con   la
stipulazione di una nuova intesa e con la  conseguente  presentazione
al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai  sensi
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. 
    2. In occasione della presentazione di disegni di legge  relativi
a  materie  che  coinvolgano   rapporti   dell'Associazione   «Chiesa
d'Inghilterra»  con  lo  Stato,  saranno  promosse  previamente,   in
conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.