(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                          Ministri di culto 
 
    1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto
dell'Associazione  «Chiesa  d'Inghilterra»,  compresi  in  un  elenco
comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del
loro ministero. 
    2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati  o  altre  autorita'
informazioni su persone o materie di cui siano  venuti  a  conoscenza
per ragione del loro ministero. 
    3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio  di  leva,  i
ministri di  culto  hanno  diritto,  su  loro  richiesta,  ad  essere
esonerati  dal  servizio  militare  o,  nel  rispetto   delle   norme
sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile. 
    4. Ai fini  dell'applicazione  del  presente  articolo,  e  degli
articoli 3 e 17 il rappresentante  legale  dell'Associazione  «Chiesa
d'Inghilterra» rilascia apposita certificazione della  qualifica  dei
ministri di culto. 
    5.  Ai   soli   fini   dell'applicazione   dell'articolo   3   il
rappresentante  legale   dell'Associazione   «Chiesa   d'Inghilterra»
rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.