Art. 2. Ministri di culto 1. I ministri di culto, liberamente nominati in base allo statuto dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», compresi in un elenco comunicato al Ministero dell'interno, godono del libero esercizio del loro ministero. 2. Essi non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorita' informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. 3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o, nel rispetto delle norme sull'obiezione di coscienza, a essere assegnati al servizio civile. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, e degli articoli 3 e 17 il rappresentante legale dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» rilascia apposita certificazione della qualifica dei ministri di culto. 5. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 3 il rappresentante legale dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» rilascia apposita certificazione della qualifica dei religiosi.