(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                        Assistenza spirituale 
 
    1. L'appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia  o  ad
altri  servizi  assimilati,  la  degenza  in   strutture   sanitarie,
socio-sanitarie e sociali, la permanenza negli istituti  penitenziari
non possono dar luogo ad alcun impedimento in ordine  alla  fruizione
dell'assistenza spirituale. In caso di decesso di un  fedele  che  si
trovi in una delle summenzionate situazioni, le autorita'  competenti
assicureranno, laddove possibile, su richiesta di un familiare  o  su
una dichiarazione del deceduto,  l'officiatura  o  la  presenza  alle
esequie di un ministro di culto della Chiesa d'Inghilterra. 
    2. I militari italiani fedeli della  Chiesa  d'Inghilterra  hanno
diritto di partecipare, nel rispetto delle esigenze di servizio, alle
attivita' religiose che si svolgono nelle localita' dove  si  trovano
per ragioni del summenzionato servizio; in mancanza di  chiese  nelle
predette  localita',  potranno  comunque  ottenere  il  permesso   di
frequentare la chiesa piu' vicina, compatibilmente con le ragioni  di
servizio. 
    3. L'assistenza spirituale  ai  militari  italiani  fedeli  della
Chiesa d'Inghilterra e'  assicurata  dai  ministri  di  culto  e  dai
religiosi   a   tal   fine   designati   dall'Associazione    «Chiesa
d'Inghilterra» ed inclusi in apposito elenco trasmesso  al  Ministero
della difesa. 
    4.  Negli  istituti  penitenziari  e'   assicurata   l'assistenza
spirituale dai ministri di culto e dai religiosi designati a tal fine
dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra». A tal fine questa trasmette
al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto,  nonche'
unicamente a tali fini, dei  religiosi  responsabili  dell'assistenza
spirituale nei predetti istituti. Tali ministri e tali religiosi sono
compresi tra coloro che possono accedere agli  istituti  penitenziari
senza particolare autorizzazione. 
    5. L'assistenza spirituale e' svolta negli  istituti  di  cui  al
comma 4 a richiesta dei detenuti o per  iniziativa  dei  ministri  di
culto, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a  disposizione
dal direttore dell'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto
informa di ogni richiesta proveniente dai  detenuti  il  ministro  di
culto responsabile competente nel territorio. 
    6.  Gli  oneri  finanziari  per  lo  svolgimento  dell'assistenza
spirituale di cui ai precedenti commi sono a carico dell'Associazione
«Chiesa d'Inghilterra».