(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                  Istruzione religiosa nelle scuole 
 
    1. La Repubblica, nel  garantire  la  liberta'  di  coscienza  di
tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie
il diritto di avvalersi o non avvalersi  di  insegnamenti  religiosi.
Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello  Stato,  dagli
alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilita'  genitoriale
su di essi. 
    2. L'insegnamento religioso e' impartito con  forme  e  modalita'
che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti. 
    3. La Repubblica nel garantire il  carattere  pluralistico  della
scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione
«Chiesa d'Inghilterra», il diritto di  corrispondere  alle  richieste
provenienti dagli  alunni  o  dalle  loro  famiglie  o  dagli  organi
scolastici, in ordine allo studio del fatto  religioso  e  delle  sue
implicazioni. Tale attivita', da svolgersi in orario extrascolastico,
s'inserisce,  senza  oneri  per  lo  Stato,  nell'ambito  di   quelle
extracurriculari.