Art. 4. Istruzione religiosa nelle scuole 1. La Repubblica, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di avvalersi o non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato, ai sensi delle leggi dello Stato, dagli alunni stessi o da coloro cui compete la responsabilita' genitoriale su di essi. 2. L'insegnamento religioso e' impartito con forme e modalita' che non abbiano per gli alunni effetti discriminanti. 3. La Repubblica nel garantire il carattere pluralistico della scuola pubblica, assicura agli incaricati designati dall'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», il diritto di corrispondere alle richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attivita', da svolgersi in orario extrascolastico, s'inserisce, senza oneri per lo Stato, nell'ambito di quelle extracurriculari.