Art. 5. Scuole 1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parita', e' assicurata piena liberta', nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.