(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                               Scuole 
 
    1. La Repubblica, in  conformita'  al  principio  della  liberta'
della  scuola  e  dell'insegnamento  e  nei  termini  previsti  dalla
Costituzione, garantisce all'Associazione «Chiesa  d'Inghilterra»  il
diritto d'istituire liberamente scuole  di  ogni  ordine  e  grado  e
istituti di educazione. 
    2. Alle scuole di  cui  al  comma  1,  cui  sia  riconosciuta  la
parita', e' assicurata  piena  liberta',  nel  rispetto  delle  norme
generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla  legge  10  marzo
2000, n.  62  e  successive  modificazioni,  ed  ai  loro  alunni  un
trattamento scolastico  equipollente  a  quello  degli  alunni  delle
scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per  quanto
concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo  ciclo
di istruzione.