(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
                     Diplomi e titoli accademici 
 
    1. Su richiesta degli interessati,  in  possesso  del  titolo  di
studio  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado,  possono   essere
riconosciute dalla Repubblica le lauree e  le  lauree  magistrali  in
teologia, e nelle  altre  discipline  ecclesiastiche,  rilasciate  da
Istituti  accademici  con  personalita'   giuridica,   operanti   sul
territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa
comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della
ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto  accademico  e  del
regolamento del corso di studi. 
    2. Il  riconoscimento  dei  titoli  accademici  e'  disposto  dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  previo
accertamento del conseguimento  da  parte  degli  interessati  di  un
numero di crediti formativi, previsti dalla normativa vigente, per  i
titoli da riconoscere come laurea e per i titoli da riconoscere, come
laurea magistrale, agli interessati che dispongono della laurea.