Art. 6. Diplomi e titoli accademici 1. Su richiesta degli interessati, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, possono essere riconosciute dalla Repubblica le lauree e le lauree magistrali in teologia, e nelle altre discipline ecclesiastiche, rilasciate da Istituti accademici con personalita' giuridica, operanti sul territorio italiano e riconosciuti dalla Chiesa d'Inghilterra, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'atto di riconoscimento dell'Istituto accademico e del regolamento del corso di studi. 2. Il riconoscimento dei titoli accademici e' disposto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, previo accertamento del conseguimento da parte degli interessati di un numero di crediti formativi, previsti dalla normativa vigente, per i titoli da riconoscere come laurea e per i titoli da riconoscere, come laurea magistrale, agli interessati che dispongono della laurea.