Art. 7. Festivita' 1. Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attivita' autonoma, e' assicurato il diritto di astenersi dall'attivita' lavorativa, nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdi' Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. 2. Nella giornata del Venerdi' Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilita' genitoriale. 3. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.