(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
             Enti dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra 
 
    1. Con l'entrata in vigore  della  legge  di  approvazione  della
presente   intesa,   sono   civilmente   riconosciuti   quali    enti
ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente  alla
loro verifica di conformita' con l'ordinamento italiano da parte  del
Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e  le  Congregazioni:
Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di
Bologna,  Congregazione  di  Bordighera  (Imperia),  Cappellania   di
Cadenabbia  (Como),  Congregazione  di  Citta'  della   Pieve   (PG),
Cappellania di  Firenze,  Cappellania  di  Genova,  Congregazione  di
Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione
di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di  Roma,  Cappellania
di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione  di  Taormina
(Messina),  Congregazione  di  Trieste,  Congregazione  di  Varese  e
Cappellania di Venezia. 
    2.  L'acquisto  della  personalita'  giuridica   per   gli   enti
ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»,
diversi da quelli  di  cui  al  comma  1,  la  costituzione  in  enti
ecclesiastici con  personalita'  giuridica  di  nuove  cappellanie  e
congregazioni,   le   modifiche   territoriali,   l'unificazione    o
l'estinzione di quelle  esistenti,  sono  concessi  con  decreto  del
Ministro   dell'interno   subordinatamente   alla   verifica    della
corrispondenza dell'ente o delle modifiche  statutarie  al  carattere
confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda
del legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»  e
previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda
devono essere allegati  lo  statuto  dell'ente  stesso,  la  delibera
dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione. 
    3.  Si  considerano  enti  ecclesiastici  quelli   che   svolgono
prevalentemente attivita' di religione o di culto. Gli stessi possono
svolgere attivita' diverse, secondo le leggi vigenti. 
    4. Ai fini della presente  intesa  si  considerano  attivita'  di
religione o di culto quelle dirette all'esercizio del  culto  e  alla
cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei  religiosi
e dei  catechisti,  a  scopi  missionari  e  di  evangelizzazione,  e
all'educazione cristiana, come  catechesi  o  cultura  religiosa.  Si
considerano attivita' diverse da  quelle  di  religione  o  di  culto
quelle  di  assistenza  e/o  beneficenza,  istruzione,  educazione  e
cultura, e, in ogni caso, le  attivita'  commerciali  o  a  scopo  di
lucro. 
    5. Agli effetti  tributari  gli  enti  dell'Associazione  «Chiesa
d'Inghilterra» civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di
culto, sono equiparati a quelli  aventi  fine  di  beneficenza  o  di
istruzione. 
    6. I mutamenti  sostanziali  nel  fine,  nella  destinazione  del
patrimonio e nel modo  di  esistere  di  un  ente  di  cui  ai  commi
precedenti acquistano efficacia mediante riconoscimento  con  decreto
del Ministro dell'interno. 
    7.   Il   legale   rappresentante    dell'Associazione    «Chiesa
d'Inghilterra»  segnala  tempestivamente  al  Ministero  dell'interno
l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del  patrimonio  e
nel modo di esistere di un ente. 
    8.   Il   legale   rappresentante    dell'Associazione    «Chiesa
d'Inghilterra» e' tenuto a segnalare al Ministero  dell'interno  ogni
mutamento che faccia perdere all'ente uno  dei  requisiti  prescritti
per il  suo  riconoscimento,  al  fine  di  consentire  al  Ministero
dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca. 
    9. La devoluzione dei beni di un ente  dell'Associazione  «Chiesa
d'Inghilterra» soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede  il
provvedimento  del  Consiglio  Direttivo  dell'Associazione   «Chiesa
d'Inghilterra», salvi comunque la volonta' dei disponenti, i  diritti
dei terzi e le disposizioni statutarie, nonche'  secondo  la  vigente
normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.