Art. 8. Enti dell'Associazione Chiesa d'Inghilterra 1. Con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono civilmente riconosciuti quali enti ecclesiastici, previo deposito degli statuti e subordinatamente alla loro verifica di conformita' con l'ordinamento italiano da parte del Ministero dell'interno, le seguenti Cappellanie e le Congregazioni: Congregazione di Assisi (PG), Congregazione di Bari, Congregazione di Bologna, Congregazione di Bordighera (Imperia), Cappellania di Cadenabbia (Como), Congregazione di Citta' della Pieve (PG), Cappellania di Firenze, Cappellania di Genova, Congregazione di Macerata, Cappellania di Milano, Cappellania di Napoli, Congregazione di Padova, Cappellania di Palermo, Cappellania di Roma, Cappellania di Siena, Congregazione di Sorrento (NA), Congregazione di Taormina (Messina), Congregazione di Trieste, Congregazione di Varese e Cappellania di Venezia. 2. L'acquisto della personalita' giuridica per gli enti ecclesiastici facenti parte dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», diversi da quelli di cui al comma 1, la costituzione in enti ecclesiastici con personalita' giuridica di nuove cappellanie e congregazioni, le modifiche territoriali, l'unificazione o l'estinzione di quelle esistenti, sono concessi con decreto del Ministro dell'interno subordinatamente alla verifica della corrispondenza dell'ente o delle modifiche statutarie al carattere confessionale e al vigente ordinamento giuridico italiano, su domanda del legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e previa delibera motivata dell'assemblea degli associati. Alla domanda devono essere allegati lo statuto dell'ente stesso, la delibera dell'assemblea degli associati e ogni altra utile documentazione. 3. Si considerano enti ecclesiastici quelli che svolgono prevalentemente attivita' di religione o di culto. Gli stessi possono svolgere attivita' diverse, secondo le leggi vigenti. 4. Ai fini della presente intesa si considerano attivita' di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, dei religiosi e dei catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione, e all'educazione cristiana, come catechesi o cultura religiosa. Si considerano attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e/o beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro. 5. Agli effetti tributari gli enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» civilmente riconosciuti, aventi fine di religione o di culto, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. 6. I mutamenti sostanziali nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente di cui ai commi precedenti acquistano efficacia mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno. 7. Il legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» segnala tempestivamente al Ministero dell'interno l'eventuale mutamento nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistere di un ente. 8. Il legale rappresentante dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e' tenuto a segnalare al Ministero dell'interno ogni mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, al fine di consentire al Ministero dell'interno l'adozione del conseguente atto di revoca. 9. La devoluzione dei beni di un ente dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento del Consiglio Direttivo dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra», salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie, nonche' secondo la vigente normativa in materia di acquisti delle persone giuridiche.