Art. 9. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 1. Gli enti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. 2. Nel registro, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 3. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e gli enti civilmente riconosciuti dell'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» devono, ai sensi della legge, chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.