(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
          Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 
 
    1. Gli enti dell'Associazione «Chiesa  d'Inghilterra»  civilmente
riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche. 
    2. Nel registro, oltre alle indicazioni  prescritte  dalle  norme
vigenti in materia, devono risultare le norme di  funzionamento  e  i
poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 
    3. L'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» e  gli  enti  civilmente
riconosciuti  dell'Associazione  «Chiesa  d'Inghilterra»  devono,  ai
sensi della legge, chiedere l'iscrizione nel registro  delle  persone
giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge
di approvazione della presente intesa.