(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE  IN  SEDE  DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE
  26 NOVEMBRE 2021, N. 172 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, lettera b), capoverso art. 4: 
        dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 e'  esteso,  a  decorrere
dal 15 febbraio  2022,  anche  agli  studenti  dei  corsi  di  laurea
impegnati   nello   svolgimento   dei   tirocini   pratico-valutativi
finalizzati al conseguimento  dell'abilitazione  all'esercizio  delle
professioni sanitarie. La violazione dell'obbligo  di  cui  al  primo
periodo determina l'impossibilita' di accedere alle strutture ove  si
svolgono  i  tirocini  pratico-valutativi.   I   responsabili   delle
strutture di cui al secondo  periodo  sono  tenuti  a  verificare  il
rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al  presente  comma   secondo
modalita' a campione individuate dalle istituzioni di appartenenza»; 
      al comma 2, le parole: «dal medico di medicina  generale»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal proprio medico  curante  di  medicina
generale ovvero dal medico vaccinatore» e le parole: «obbligo di  cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «obbligo di cui ai  commi
1 e 1-bis»; 
      al comma 3: 
        al secondo periodo, le parole:  «entro  cinque  giorni  dalla
ricezione della richiesta» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro
cinque giorni dalla ricezione dell'invito», le  parole:  «o  comunque
l'insussistenza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «   ovvero   la
documentazione comprovante l'insussistenza» e sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, nonche' a specificare  l'eventuale  datore  di
lavoro  e   l'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata   di
quest'ultimo»; 
        al  terzo  periodo,  le  parole:  «attestante   l'adempimento
all'obbligo vaccinale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale»; 
      al comma 4: 
        al primo periodo,  le  parole:  «alle  Federazioni  nazionali
competenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «alla   Federazione
nazionale competente, all'interessato, all'azienda  sanitaria  locale
competente, limitatamente alla professione di farmacista,» e dopo  le
parole: «datore di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «, ove noto»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «13  settembre  1946,  n.
233» sono aggiunte le seguenti: «, ratificato dalla legge  17  aprile
1956, n. 561»; 
        al  terzo  periodo,  le  parole:  «dell'Ordine   territoriale
competente»   sono   sostituite    dalle    seguenti:    «dell'Ordine
professionale territorialmente competente» e le  parole:  «ha  natura
dichiarativa, non disciplinare» sono sostituite dalle  seguenti:  «ha
natura dichiarativa e non disciplinare»; 
        al comma 5, le parole: «all'Ordine  territoriale  competente»
sono   sostituite   dalle   seguenti:    «all'Ordine    professionale
territorialmente competente»; 
        al comma 6, le parole: «Per i professionisti  sanitari»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Per  gli  esercenti   le   professioni
sanitarie» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal  fine
la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale  avviene  con  la
presentazione della certificazione verde COVID-19»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Gli atti adottati dalle autorita' sanitarie locali in
applicazione della normativa vigente prima della data di  entrata  in
vigore del presente decreto restano validi fino alla  nuova  verifica
effettuata dagli Ordini professionali secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato
dal comma 1 del presente articolo». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, capoverso Art. 4- ter: 
        al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «decreto-legge n. 52  del  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»; 
        alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«, e, a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 14
giugno 2021, n. 82, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2021, n. 109»; 
        al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«I direttori degli uffici scolastici regionali e le  autorita'  degli
enti  locali  e  regionali  territorialmente  competenti  verificano,
rispettivamente, l'adempimento  del  predetto  obbligo  vaccinale  da
parte dei  dirigenti  scolastici  e  dei  responsabili  delle  scuole
paritarie nonche' delle altre istituzioni di cui al comma 1,  lettera
a). L'attivita' di verifica e l'adozione  dell'atto  di  accertamento
sono svolte secondo le modalita' e con gli effetti di cui al comma 3.
In caso di sospensione dei dirigenti scolastici,  la  reggenza  delle
istituzioni scolastiche statali e' attribuita ad altro dirigente  per
la durata della sospensione»; 
        al comma 3, al primo periodo, le parole:  «l'adempimento  del
predetto  obbligo  vaccinale»   sono   sostituite   dalle   seguenti:
«l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1» e, al  terzo
periodo, le parole: «attestante l'adempimento all'obbligo  vaccinale»
sono   sostituite   dalle   seguenti:    «attestante    l'adempimento
dell'obbligo vaccinale»; 
        al comma 4, al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «personale
docente» sono inserite le seguenti: «, educativo  ed  amministrativo,
tecnico e  ausiliario»  e,  al  terzo  periodo,  le  parole:  «previa
verifica  del  sistema  informativo  NoIPA»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «previa verifica tramite i  servizi  di  rilevazione  delle
presenze forniti dal sistema informativo NoiPA»; 
        alla rubrica, le parole: «organismi della legge  n.  124  del
2007» sono sostituite dalle seguenti: «organismi di cui alla legge  3
agosto 2007, n. 124». 
    Nel capo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
      «Art.  2-bis.  -  (Misure  per  il  personale  delle  pubbliche
amministrazioni) - 1. L'assenza dal lavoro del personale, che  svolge
un'attivita' lavorativa a tempo indeterminato e a tempo  determinato,
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  per  la  somministrazione
del vaccino contro il COVID-19 e' giustificata. La  predetta  assenza
non determina alcuna  decurtazione  del  trattamento  economico,  ne'
fondamentale ne' accessorio. 
    2. Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto-legge 22  marzo  2021,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,  n.
69, e' abrogato». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2),  le  parole:  «o  della
somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «o a seguito  della
somministrazione». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
      alla lettera c): 
        al numero 1.1, le parole:  «ad  esclusione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, ad esclusione»; 
        al numero 1.2, le parole: «sono inserite  le  seguenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «e' inserita la seguente»; 
        al numero 1.3, le parole:  «ad  esclusione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, ad esclusione»; 
    dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) all'articolo 9-septies, comma 1,  dopo  le  parole:  "a
chiunque svolge una attivita' lavorativa nel  settore  privato"  sono
inserite le seguenti: ",  ivi  compresi  i  titolari  di  servizi  di
ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande,"». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le  parole:  «salvo  quanto  previsto»  sono
sostituite dalle seguenti: «, salvo quanto previsto»; 
        alla lettera  b),  capoverso  2-  bis,  secondo  periodo,  le
parole: «delle mense e catering continuativo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «delle mense e del catering continuativo». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, le parole: «in possesso delle certificazioni verdi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «in   possesso   di   una   delle
certificazioni verdi» e le parole: «del decreto-legge n. 52 del 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.
87»; 
      al comma  2,  dopo  le  parole:  «decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,» sono  inserite  le  seguenti:
«pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021,». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto-legge  n.  52
del 2021» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87» e, al secondo periodo, le parole: «relazione settimanale
dei controlli» sono sostituite dalle seguenti: «relazione settimanale
sui controlli». 
    All'articolo 8: 
      al comma  1,  dopo  le  parole:  «All'attuazione  del  presente
articolo» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso. 
    L'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
      «Art.  9.  -  (Misure  urgenti  in  materia   di   sorveglianza
radiometrica) - 1. All'articolo  72,  comma  4,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole:  "30  novembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"». 
    Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
      «Art. 9-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le  disposizioni
del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».