(Allegato)
                                                             Allegato 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  24
  DICEMBRE 2021, N. 221 
  All'articolo 2: 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
  "7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma  7
non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal  completamento
del ciclo vaccinale primario o  dalla  guarigione  o  successivamente
alla somministrazione della dose di richiamo,  hanno  avuto  contatti
stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti  di
cui al primo periodo e' applicato  il  regime  dell'autosorveglianza,
consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o  molecolare  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. 
  7-ter. Con circolare del Ministero della salute  sono  definite  le
modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri  stabiliti
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio  2020.  La
cessazione del regime di quarantena di cui ai commi 6  e  7  consegue
all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare  per  la
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso  centri
privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione,  con
modalita'  anche  elettroniche,  al   dipartimento   di   prevenzione
territorialmente competente del referto con esito negativo  determina
la cessazione del regime di quarantena"; 
    b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, lettera a), le  parole:  «al  comma  3:  al  primo  e
secondo» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «al  comma  3,  primo  e
secondo». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Certificazioni verdi COVID-19). - 1.  All'articolo  9,
comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) l'alinea e' sostituito dal seguente: "Ai fini della  normativa
emergenziale connessa al rischio  sanitario  della  diffusione  degli
agenti virali da COVID-19, valgono le seguenti definizioni:"; 
    b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
    "a-bis) certificazione verde COVID-19 da vaccinazione, guarigione
o test, cosiddetto green pass base: una delle certificazioni  di  cui
al comma 2; 
    a-ter)  certificazione   verde   COVID-19   da   vaccinazione   o
guarigione,   cosiddetto   green   pass   rafforzato:    una    delle
certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui al comma 2, lettera
a), ovvero l'avvenuta guarigione dalla predetta infezione, di cui  al
comma 2, lettere b) e c-bis)"». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 2 marzo 2021,» sono inserite  le  seguenti:  «pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del  2  marzo
2021,»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. All'articolo  5  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  "3-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli  spettacoli  aperti  al
pubblico che si svolgono al chiuso o  all'aperto  in  sale  teatrali,
sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento  e
musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonche' per gli  eventi
e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto, e'
fatto obbligo di indossare i  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti  luoghi,  ad  esclusione  dei
servizi di ristorazione svolti  da  qualsiasi  esercizio,  e  per  il
medesimo periodo di tempo di cui  al  primo  periodo  e'  vietato  il
consumo di cibi e bevande al chiuso"»; 
    il comma 3 e' soppresso. 
  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 4-bis (Misure urgenti in materia di personale  sanitario).  -
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  le
parole:  "purche'  impegnate   nell'emergenza   da   COVID-19"   sono
sostituite dalle seguenti: "interessate direttamente o indirettamente
nell'emergenza da COVID-19". 
  Art. 4-ter (Contenimento dei prezzi dei dispositivi  di  protezione
delle vie  respiratorie  e  istituzione  del  tavolo  tecnico  per  i
dispositivi medici e di protezione individuali). - 1. Il  Commissario
straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento  delle  misure
occorrenti   per   il   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
epidemiologica COVID-19,  consultate  le  associazioni  di  categoria
maggiormente  rappresentative  dei  produttori  di   dispositivi   di
protezione individuale e considerati i  prezzi  mediamente  praticati
alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d'intesa con  il  Ministro
della salute, un protocollo d'intesa con le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative delle  stesse  farmacie  e  degli  altri
rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo  2022
e senza oneri aggiuntivi per  la  finanza  pubblica,  la  vendita  di
dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  a
prezzi contenuti. Il Commissario straordinario  monitora  l'andamento
dei prezzi dei dispositivi di protezione di cui al  primo  periodo  e
riferisce al Governo. 
  2. Al fine di garantire un adeguato  livello  di  protezione  della
popolazione e di ridurre il  rischio  di  contagio,  con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro dello  sviluppo  economico,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  e'  istituito  presso  il
medesimo Ministero un tavolo tecnico  con  il  compito  di  procedere
all'adozione e alla pianificazione degli  interventi  in  materia  di
salute e sicurezza relativi ai dispositivi  medici  e  di  protezione
individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali.  Il
tavolo tecnico e' presieduto dal Ministro dello sviluppo economico ed
e'  composto  da   rappresentanti   del   Ministero   della   salute,
dell'Istituto superiore di sanita', delle associazioni  di  categoria
maggiormente rappresentative dei produttori  e  dei  distributori  di
dispositivi medici e di protezione individuale, da un  rappresentante
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonche'  da  un
rappresentante del Comitato tecnico-scientifico di cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  n.  630  del  3
febbraio 2020. 
  3.  All'attuazione  delle  attivita'  di  cui   al   comma   2   le
amministrazioni  provvedono  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica.  La  partecipazione
alle attivita' del tavolo tecnico di cui al comma 2 non da' diritto a
compensi, gettoni, emolumenti, indennita'  o  rimborsi  di  spese  di
qualunque natura o comunque denominati». 
  L'articolo 5 e' sostituito dai seguenti: 
  «Art.  5  (Impiego   delle   certificazioni   verdi   COVID-19   da
vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass  base).  -  1.
All'articolo  9-bis  del  decreto-legge  22  aprile  2021,   n.   52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Fino al 31 marzo 2022, termine di  cessazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  e'  consentito  sull'intero
territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto  green  pass  base,  l'accesso  ai  seguenti   servizi   e
attivita', nel rispetto della disciplina  della  zona  bianca  e  dei
protocolli e delle linee guida adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: 
    a) mense e catering continuativo su base contrattuale; 
    b) concorsi pubblici; 
    c) corsi di formazione pubblici e privati, fermo restando  quanto
previsto dall'articolo 9-ter.1 del presente decreto  e  dall'articolo
4-ter del decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76"; 
    b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati; 
    c) al comma 4, al primo periodo, le parole: "ai commi 1 e  2-bis"
e "ai medesimi commi 1 e 2-bis" sono sostituite rispettivamente dalle
seguenti: "al comma 1" e "al medesimo comma 1" e il terzo e il quarto
periodo sono soppressi; 
    d) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Impiego  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base". 
  Art.  5-bis  (Impiego  delle  certificazioni  verdi   COVID-19   da
vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass  rafforzato).  -  1.
Dopo l'articolo 9-bis  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,  e'
inserito il seguente: 
  "Art. 9-bis.1  (Impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  da
vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass  rafforzato).  -  1.
Fino  al  31  marzo  2022,  sull'intero  territorio   nazionale,   e'
consentito   esclusivamente   ai   soggetti   in    possesso    delle
certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso  ai  seguenti  servizi  e
attivita', nel rispetto della disciplina  della  zona  bianca  e  dei
protocolli e delle linee guida adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74: 
    a)  servizi  di  ristorazione  svolti  al  banco  o  al   tavolo,
all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4,
a  eccezione  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su   base
contrattuale,  ai  quali  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 9-bis; 
    b) alberghi e  altre  strutture  ricettive,  nonche'  servizi  di
ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati  ai
clienti ivi alloggiati; 
    c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di  cui
all'articolo 5-bis; 
    d) piscine, centri natatori, palestre,  sport  di  squadra  e  di
contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive,
di cui all'articolo 6, per le attivita' che si svolgono al  chiuso  e
all'aperto,  nonche'  spazi  adibiti  a  spogliatoi  e   docce,   con
esclusione dell'obbligo  di  certificazione  per  gli  accompagnatori
delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione  dell'eta'   o   di
disabilita'; 
    e) sagre e fiere, convegni e congressi; 
    f)  centri  termali,  salvo  che  per   gli   accessi   necessari
all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza  e  allo  svolgimento   di   attivita'   riabilitative   o
terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; 
    g)  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di   cui
all'articolo 8-bis, comma 1, per le  attivita'  che  si  svolgono  al
chiuso e  all'aperto  e  con  esclusione  dei  centri  educativi  per
l'infanzia, compresi i centri estivi,  e  le  relative  attivita'  di
ristorazione; 
    h) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti  alle
cerimonie civili o religiose, nonche' eventi a queste assimilati; 
    i) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino',
di cui all'articolo 8-ter; 
    l) impianti  di  risalita  con  finalita'  turistico-commerciale,
anche se ubicati in comprensori sciistici; 
    m)  partecipazione,  nel  pubblico,  agli  spettacoli  aperti  al
pubblico, nonche' agli eventi e alle competizioni  sportivi,  di  cui
all'articolo 5; 
    n) attivita' che abbiano luogo in sale  da  ballo,  discoteche  e
locali assimilati di cui all'articolo 5; 
    o) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  ai  soggetti
di eta' inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla  campagna
vaccinale sulla  base  di  idonea  certificazione  medica  rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della  salute.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  adottato  di
concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale e dell'economia e delle finanze,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati  personali,  sono  individuate  le
specifiche tecniche per trattare in modalita'  digitale  le  predette
certificazioni,  al  fine  di  consentirne  la   verifica   digitale,
assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse
contenuti. 
  3. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di  cui  al
comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi  e
attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al  medesimo
comma 1.  Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono
effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9,  comma  10.
Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi
privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il  pubblico,
con   apposita   segnaletica,   dell'obbligo   del   possesso   della
certificazione verde  COVID-19  prescritta  ai  sensi  del  comma  1,
lettera  e),  per  l'accesso  all'evento.  In  caso  di  controlli  a
campione, le sanzioni di cui all'articolo 13  si  applicano  al  solo
soggetto privo di certificazione e non anche agli  organizzatori  che
abbiano rispettato gli obblighi informativi. 
  4. Il Ministro della salute con  propria  ordinanza  puo'  definire
eventuali misure  necessarie  in  fase  di  attuazione  del  presente
articolo". 
  2.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  ",  e  l'accesso   e'
consentito  esclusivamente  ai   soggetti   muniti   di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2"  sono
soppresse; 
        1.2) al terzo periodo, le parole: "l'accesso agli  spettacoli
aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,   sale
cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo  e  in
altri locali o spazi anche all'aperto e' consentito esclusivamente ai
soggetti muniti di una delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui
all'articolo 9, comma 2, e" sono soppresse; 
        1.3) sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "In  zona
bianca  sono  consentite  le  feste  popolari  e  le   manifestazioni
culturali all'aperto, anche  con  modalita'  itinerante  e  in  forma
dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai  sensi  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42.  Gli  organizzatori  producono
all'autorita' competente ad autorizzare  l'evento  la  documentazione
concernente le misure adottate per la  prevenzione  della  diffusione
del contagio da COVID-19 ai fini dell'inoltro alla Commissione di cui
all'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"; 
      2) al comma 1-bis, secondo periodo, le parole:  "esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di  cui
all'articolo 9, comma 2," sono soppresse; 
      3) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "In
zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore  al  75
per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso  rispetto  a  quella
massima autorizzata"; 
    b) all'articolo 7, il comma 2 e' abrogato; 
    c) all'articolo 9, comma 10-bis,  dopo  la  parola:  "9-bis,"  e'
inserita la seguente: "9-bis.1,"; 
    d) all'articolo 13, comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole: "e 9-bis" sono sostituite dalle
seguenti: ", 9-bis e 9-bis.1"; 
      2) al terzo periodo, dopo le parole: "dell'articolo 9-bis" sono
inserite le seguenti: ", al comma 3 dell'articolo 9-bis.1 e al  comma
3-bis dell'articolo 5"; 
      3) al quarto periodo, le parole: "e al possesso  di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "e all'articolo 9-bis.1, comma 1,  lettere
m), n) e o), in relazione al possesso  di  una  delle  certificazioni
verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione,  cosiddetto  green  pass
rafforzato". 
  Art.  5-ter  (Impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19   per
l'accesso in ambito scolastico e della formazione superiore). - 1. Al
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 9-ter e' abrogato; 
    b) all'articolo 9-ter.1: 
      1) al comma 1: 
        1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fino al 31
marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza,  al  fine
di tutelare la salute pubblica, chiunque accede  alle  strutture  del
sistema nazionale di istruzione,  delle  scuole  non  paritarie,  dei
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2  del  decreto
legislativo 13  aprile  2017,  n.  65,  dei  centri  provinciali  per
l'istruzione degli adulti, dei  sistemi  regionali  di  istruzione  e
formazione professionale e dei sistemi  regionali  che  realizzano  i
percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  e  degli
istituti tecnici superiori deve possedere ed e' tenuto a  esibire  la
certificazione verde COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base"; 
        1.2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:  "Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera  a),  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76"; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e'  verificato
dai responsabili delle istituzioni di cui  al  medesimo  comma  o  da
altro personale da questi a tal fine  delegato.  Le  verifiche  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass  base,  sono  effettuate  a  campione,  secondo
modalita' di  controllo  che  non  consentono  la  visibilita'  delle
informazioni  che  ne   hanno   determinato   l'emissione,   compreso
l'utilizzo dell'applicazione mobile  prevista  dall'articolo  13  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  17  giugno  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17  giugno  2021.  Nel
caso in cui l'accesso alle  strutture  sia  motivato  da  ragioni  di
servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni  di
cui al comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui  al  primo
periodo  del  presente  comma,  deve  essere  effettuata  anche   dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati"; 
      3) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
  "4-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui  al
comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata  all'avente
diritto in formato cartaceo o digitale, le  disposizioni  di  cui  al
comma  1  si  intendono   comunque   rispettate   a   seguito   della
presentazione da parte dell'interessato di un certificato  rilasciato
dalla  struttura  sanitaria  ovvero  dall'esercente  la   professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di  medicina
generale dell'interessato, che attesta che il soggetto  soddisfa  una
delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2"; 
    c) all'articolo 9-ter.2: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  "1. Fino al 31 marzo 2022, termine di  cessazione  dello  stato  di
emergenza, al fine di tutelare la salute  pubblica,  chiunque  accede
alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di  alta
formazione  artistica,  musicale  e  coreutica,  nonche'  alle  altre
istituzioni di alta formazione collegate alle  universita',  compresi
gli studenti delle predette istituzioni, deve possedere ed e'  tenuto
a  esibire  la  certificazione  verde   COVID-19   da   vaccinazione,
guarigione o test, cosiddetto green pass  base.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo  4-ter,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76"; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 e'  verificato
dai responsabili delle istituzioni di cui  al  medesimo  comma  o  da
altro personale da questi a tal fine  delegato.  Le  verifiche  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass  base,  sono  effettuate  a  campione,  secondo
modalita' di  controllo  che  non  consentono  la  visibilita'  delle
informazioni  che  ne   hanno   determinato   l'emissione,   compreso
l'utilizzo dell'applicazione mobile  prevista  dall'articolo  13  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  17  giugno  2021,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021. Per le
medesime finalita', le universita' e le altre istituzioni di  cui  al
comma 1 sono autorizzate alla raccolta e alla conservazione dei  dati
strettamente  necessari  per   la   verifica   del   rispetto   delle
disposizioni di cui al medesimo comma 1. Nel caso  in  cui  l'accesso
alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o  di  lavoro,  la
verifica del rispetto delle disposizioni di cui  al  comma  1,  oltre
che, a campione, dai soggetti di cui al primo  periodo  del  presente
comma, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro o
dai loro delegati"; 
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui  al
comma 1 non sia stata generata e non sia stata rilasciata  all'avente
diritto in formato cartaceo o digitale, le  disposizioni  di  cui  al
comma  1  si  intendono   comunque   rispettate   a   seguito   della
presentazione da parte dell'interessato di un certificato  rilasciato
dalla  struttura  sanitaria  ovvero  dall'esercente  la   professione
sanitaria che ha effettuato la vaccinazione o dal medico di  medicina
generale dell'interessato, che attesta che il soggetto  soddisfa  una
delle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2". 
  Art. 5-quater (Impiego delle certificazioni verdi  COVID-19  e  uso
dei dispositivi di protezione delle vie  respiratorie  nei  mezzi  di
trasporto). - 1. All'articolo 9-quater del  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) l'alinea e' sostituito dal seguente: "Fino al 31 marzo 2022,
e' consentito esclusivamente ai soggetti in  possesso  di  una  delle
certificazioni  verdi  COVID-19   da   vaccinazione   o   guarigione,
cosiddetto green pass rafforzato,  l'accesso  ai  seguenti  mezzi  di
trasporto e il loro utilizzo:"; 
      2) la lettera e-bis) e' abrogata; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Dal 25 dicembre 2021 fino alla cessazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, e' fatto obbligo di indossare i
dispositivi di protezione delle vie respiratorie  di  tipo  FFP2  per
l'accesso ai mezzi di trasporto di cui al comma 1 e il loro utilizzo. 
  2-ter. A decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai mezzi  di
trasporto aerei, marittimi e terrestri e il loro  utilizzo,  per  gli
spostamenti da e per le isole con il resto del  territorio  italiano,
e'  consentito  anche  ai  soggetti  in   possesso   di   una   delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base"; 
    c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "al medesimo  comma
1" sono inserite le seguenti: "e al comma 2-bis"; 
    d) al comma 3-bis, le parole: "31 dicembre 2021" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 marzo 2022"; 
    e) al comma 4, le parole: "ai commi 1 e 3" sono sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 1, 2-bis e 3". 
  Art. 5-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi  COVID-19  nei
luoghi di lavoro). - 1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al  primo  periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2021"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "31  marzo  2022"  e  le  parole:   "la
certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "una delle certificazioni  verdi  COVID-19
da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base"; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta  fermo
quanto  previsto  dagli  articoli  9-ter.1  e  9-ter.2  del  presente
decreto,  nonche'  dagli  articoli  4,  4-bis,  4-ter,   4-quater   e
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76"; 
    b) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022". 
  Art. 5-sexies (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  negli
uffici  giudiziari).  -  1.  All'articolo  9-sexies,  comma  1,   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 marzo 2022" e le parole: "la certificazione verde COVID-19 di cui
all'articolo 9, comma 2" sono sostituite dalle seguenti:  "una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo quanto
previsto dagli articoli 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e  4-quinquies  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76". 
  Art. 5-septies (Impiego delle  certificazioni  verdi  COVID-19  nel
settore privato). -  1. All'articolo 9-septies del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al  primo  periodo,  le  parole:  "31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Resta  fermo
quanto  previsto  dagli  articoli  9-ter.1  e  9-ter.2  del  presente
decreto,  nonche'  dagli  articoli  4,  4-bis,  4-ter,   4-quater   e
4-quinquies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76"; 
    b) al comma 6, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022". 
  Art. 5-octies (Modifiche alla disciplina degli spostamenti).  -  1.
All'articolo 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole:  "delle  certificazioni  verdi  di  cui
all'articolo  9"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  una  delle
certificazioni verdi COVID-19 da  vaccinazione,  guarigione  o  test,
cosiddetto green pass base"; 
    b) al comma  2-sexies,  le  parole:  "Nelle  zone  bianche"  sono
sostituite dalle seguenti: "Su tutto il territorio nazionale"». 
  All'articolo 6: 
    al comma 2, le parole: «Nel medesimo periodo di cui al  comma  1»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 10 febbraio 2022». 
  L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Disposizioni per l'accesso dei visitatori  alle  strutture
ospedaliere,  residenziali,  socio-assistenziali,  socio-sanitarie  e
hospice). - 1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1°  aprile  2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.
76, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le  parole:  "muniti  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.
52,"  e  le  parole:  "muniti  delle  suddette  certificazioni  verdi
COVID-19" sono soppresse; 
    b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  "1-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2021  e  fino  alla  cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19,  l'accesso  dei
visitatori  alle  strutture  di  cui  al  comma   1   e'   consentito
esclusivamente  ai  soggetti  muniti  di  una  certificazione   verde
COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della  dose  di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. 
  1-ter. L'accesso alle strutture di cui al  comma  1,  nel  medesimo
periodo di cui al comma 1-bis, e' consentito altresi' ai soggetti  in
possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata  a  seguito
del  completamento  del  ciclo  vaccinale  primario  o  dell'avvenuta
guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2  dell'articolo
9  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente  ad  una
certificazione che  attesti  l'esito  negativo  del  test  antigenico
rapido  o  molecolare,  eseguito  nelle  quarantotto  ore  precedenti
l'accesso. 
  1-quater. I responsabili delle strutture di cui  al  comma  1  sono
tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel
rispetto delle disposizioni  di  cui  ai  commi  1-bis  e  1-ter.  Le
verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con  le
modalita' indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  adottato  ai  sensi  dell'articolo   9,   comma   10,   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 
  1-quinquies. La violazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
1-bis, 1-ter e 1-quater e' sanzionata ai sensi  dell'articolo  4  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. 
  1-sexies. A decorrere dal 10 marzo  2022  e  fino  alla  cessazione
dello  stato  di  emergenza  da  COVID-19,  e'  consentito   altresi'
l'accesso dei  visitatori  ai  reparti  di  degenza  delle  strutture
ospedaliere secondo le modalita' di cui ai commi 1-bis  e  1-ter.  Ai
direttori sanitari e' data facolta' di adottare misure  precauzionali
piu' restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico,
garantendo  un   accesso   minimo   giornaliero   non   inferiore   a
quarantacinque minuti. 
  1-septies. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17  giugno  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, adottato ai sensi  dell'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  sono  autorizzati
gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica  del
possesso delle certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui  al  presente
articolo e la verifica del  possesso  delle  medesime  certificazioni
verdi COVID-19 in formato cartaceo"». 
  L'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  8   (Implementazione   della   piattaforma   nazionale   per
l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19).  -
1.  All'articolo  42  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.   77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Per
l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di 1.830.000  euro,  da  gestire
nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero  dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato
e la societa' SOGEI Spa per  l'implementazione  del  Sistema  tessera
sanitaria"; 
    b) al comma 4, dopo le parole: "per  l'anno  2021,  la  spesa  di
3.318.400 euro" sono inserite le seguenti: "e, per  l'anno  2022,  la
spesa di 1.523.146 euro". 
  2. Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1,  pari  ad  euro
3.353.146  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
utilizzo del fondo di parte  corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione della spesa del Ministero della salute». 
  All'articolo 9: 
    al  comma  3,  le  parole  da:  «pari  a  18  milioni»  fino   a:
«decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle  seguenti:
«, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2022, e dal comma 2, pari a 3
milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  a  valere  sulle
disponibilita' presenti nella contabilita' speciale  del  Commissario
straordinario di cui all'articolo  122  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1, lettera b), capoverso 6-bis, le parole:  «convertito,
con modificazione» sono sostituite dalle seguenti:  «convertito,  con
modificazioni». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1, le parole: «e di assistenza  sanitaria  al  personale
navigante» sono sostituite dalle seguenti: «e i servizi  territoriali
di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante»; 
    al comma 2, le parole: «al viaggiatore, si applica, con  oneri  a
proprio carico» sono sostituite dalle seguenti:  «al  viaggiatore  si
applica, con oneri a suo carico», le parole: «presso i "Covid Hotel"»
sono sostituite dalle seguenti: «presso  gli  alberghi  sanitari  per
l'emergenza  da  COVID-19  ("Covid  Hotel")»  e   dopo   le   parole:
«dell'azienda sanitaria» e' inserita la seguente: «locale». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, le parole:  «quantificati  complessivamente  in  euro
4.800.000,00»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «,   quantificati
complessivamente in euro 4.800.000,». 
  All'articolo 13: 
    al comma 4, le parole: «di cui al comma 3,» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al comma 3 del  presente  articolo»  e  le  parole:
«legge 21 maggio 2021, n. 59» sono sostituite dalle seguenti:  «legge
21 maggio 2021, n. 69»; 
    al comma 5,  le  parole:  «pari  a  9.000.000  euro  nel  2021  e
14.884.871 per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti:  «pari  a
9.000.000 di euro per l'anno 2021 e  a  14.884.871  euro  per  l'anno
2022». 
  Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Ulteriori disposizioni in materia di prevenzione  del
contagio da SARS-CoV-2 in ambito scolastico). - 1.  All'articolo  58,
comma 4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  dopo  la  lettera
f-bis) e' aggiunta la seguente: 
    "f-ter) acquisto di apparecchi di sanificazione, igienizzazione e
purificazione dell'aria  negli  ambienti,  provvisti  di  sistemi  di
filtraggio  delle  particelle  e  di  distruzione  di   microrganismi
presenti nell'aria". 
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
sono definiti le linee guida  sulle  specifiche  tecniche  in  merito
all'adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti  fissi
di aerazione di cui al comma 1 e  gli  standard  minimi  di  qualita'
dell'aria negli ambienti  scolastici  e  in  quelli  confinati  degli
stessi edifici, ai sensi della norma tecnica numero 5.3.12 di cui  al
decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato
nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  29  del  2
febbraio 1976, in relazione al presente quadro epidemiologico e  alle
conoscenze sulla dinamica dei contagi da virus aerei». 
  All'articolo 14: 
    al comma 2, dopo le parole: «si provvede mediante  corrispondente
riduzione» sono inserite le seguenti: «delle proiezioni»  e  dopo  le
parole: «di conto capitale» e' inserita la seguente: «iscritto». 
  All'articolo 15: 
    al comma 1, le parole: «, e comunque non  oltre  il  31  dicembre
2020» sono soppresse; 
    al comma 3, lettera a), alle parole: «i cui dati» e' premesso  il
segno d'interpunzione: «,». 
  All'articolo 16: 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n.
178, le parole: "Per l'anno 2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Per gli anni 2021 e 2022"»; 
    al comma 2, dopo le  parole:  «il  Commissario»  e'  inserita  la
seguente: «straordinario», le parole: «commi 2, lettere a-bis)»  sono
sostituite dalle seguenti:  «comma  2,  lettera  a-bis)»  e  dopo  le
parole:  «disponibilita'  di   cui   all'articolo   122»   il   segno
d'interpunzione: «,» e' soppresso; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. In deroga alle disposizioni dei  regolamenti  di  ateneo  e
delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione
delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative
all'anno accademico 2020/2021 e' prorogata  al  15  giugno  2022.  E'
conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti
didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette
prove»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
proroga di  termini  per  adempimenti  relativi  all'anno  accademico
2020/2021». 
  All'articolo 17: 
    al comma 1, al primo periodo,  le  parole:  «fino  alla  data  di
adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque  non  oltre  il  28
febbraio 2022» sono sostituite dalle  seguenti:  «fino  al  31  marzo
2022» e, al secondo periodo, le parole: «39,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «68,7  milioni  di  euro
per l'anno 2022»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fermi restando quanto previsto al comma 1 nonche' il limite  di
spesa previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro  della
salute, di concerto con i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico  e  con
particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali ricorre
la condizione di fragilita'»; 
    al comma 3, terzo periodo, le parole: «di cui al  primo  periodo»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. Sono prorogate le  disposizioni  di  cui  all'articolo  26,
comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino  al  31  marzo
2022. Dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 gli  oneri  a  carico
dell'INPS connessi con le  tutele  di  cui  al  presente  comma  sono
finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa di 16,4 milioni di
euro per l'anno 2022, dando priorita'  agli  eventi  cronologicamente
anteriori, di cui 1,5 milioni di euro per l'anno  2022  ai  sensi  di
quanto previsto dall'articolo 26, comma 7-bis, del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per i lavoratori di cui al comma 2  del  medesimo
articolo  26  non  aventi  diritto  all'assicurazione  economica   di
malattia presso l'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al secondo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
predetto monitoraggio emerga che e'  stato  raggiunto  anche  in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. 
  3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3-bis si applicano anche
nel periodo dal 1° gennaio 2022 alla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto»; 
    il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Agli oneri derivanti dai commi 1,  3  e  3-bis,  pari  a  122,4
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 76,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 30,7  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e
formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2; 
    c) quanto  a  15  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    d) quanto a 5,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  al  fine  di
garantire la  compensazione  in  termini  di  indebitamento  netto  e
fabbisogno delle  pubbliche  amministrazioni,  mediante  utilizzo  di
quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1». 
  L'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 18 (Disposizioni finali). - 1. Fino alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, si  applicano
le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  52  del  2  marzo   2021,   adottato   in   attuazione
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni  legislative  vigenti,
successive al 2 marzo 2021. 
  2.  Sono  abrogati  il  comma  2  dell'articolo  5  e  il  comma  1
dell'articolo  6  del  decreto-legge  26  novembre  2021,   n.   172,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3». 
  Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 18-bis (Disciplina sanzionatoria). - 1. La  violazione  delle
disposizioni previste dagli articoli 4, comma 1, 6 e 11, comma 2, del
presente decreto continua ad essere sanzionata ai sensi dell'articolo
4  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74. 
  Art. 18-ter (Disposizioni finanziarie). -  1.  Dall'attuazione  del
presente decreto, ad esclusione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12,  13,
14, 16 e 17, non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono agli
adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Art. 18-quater (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano nelle  regioni  a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  nel  rispetto  dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione». 
  All'allegato A, dopo il numero 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27. Disposizioni per il trasporto pubblico locale».