(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  30
  DICEMBRE 2021, N. 228 
 
All'articolo 1: 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis.  All'articolo  20,  comma  1,   alinea,   del   decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: "31 dicembre 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"»; 
    al comma 6, dopo le  parole:  «dall'anno  2022»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: « , »; 
    al comma 7 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Al  fine
di garantire le immissioni in ruolo da graduatoria  di  concorso,  la
graduatoria di cui all'articolo 59, comma 17,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, e' integrata, nel limite delle autorizzazioni di
spesa previste a legislazione  vigente  e  nel  rispetto  del  regime
autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis,  della  legge
27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per  avere
raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal  comma  15  del
medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. In ogni  caso,
nell'utilizzo delle graduatorie concorsuali ai fini delle  immissioni
in ruolo hanno priorita' i vincitori del concorso ordinario di cui al
decreto direttoriale n. 499 del  21  aprile  2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - n.
34 del 28 aprile 2020»; 
    il comma 11 e' sostituito dai seguenti: 
      «11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz,
in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al  31
dicembre 2024,  previa  presentazione  di  un'apposita  richiesta  da
avanzare, ai sensi del comma 9  dell'articolo  11  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022; 
      11-bis. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  63  del
codice  delle  comunicazioni  elettroniche,   di   cui   al   decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del
presente articolo e' soggetta al versamento di  un  contributo  annuo
determinato entro il 31 luglio dall'Autorita' per le  garanzie  nelle
comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz  di
cui al bando  di  gara  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  -
Direzione generale per i servizi  di  comunicazione  elettronica,  di
radiodiffusione e postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 80 dell'11 luglio  2018,
in proporzione alla quantita' di frequenze, alla popolazione  coperta
e  alla  durata  del  diritto  d'uso  e  considerando,  altresi',  il
progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga; 
      11-ter. Le successive condizioni di  utilizzo  delle  frequenze
nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine  di  garantire  il  rispetto
della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24
aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico
istituito dal Ministero dello sviluppo economico  con  gli  operatori
beneficiari della proroga di cui  al  comma  11.  Ai  componenti  del
tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di  spese
o altri emolumenti comunque denominati; 
      11-quater. Nelle more della piena applicazione della tecnologia
DVBT2, al fine di prendere in  esame  le  problematiche  di  maggiore
impatto sul territorio italiano  derivanti  dalla  liberazione  della
banda 700 MHz,  e'  istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico un tavolo tecnico permanente, al quale possono  partecipare
i  soggetti  coinvolti  nel  refarming  delle  frequenze,  nonche'  i
soggetti istituzionali  competenti.  Ai  componenti  del  tavolo  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti   comunque   denominati.   Fermi   restando   il   termine
improrogabile del 30 giugno 2022 per la liberazione della  banda  700
MHz  e  i  vincoli  di  coordinamento  internazionale,  nel  caso  di
particolari criticita' tecniche per le reti locali di primo  livello,
con  decreto  del  Ministero  dello   sviluppo   economico,   sentita
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, in casi  eccezionali
possono essere individuate modalita' alternative di applicazione  dei
vincoli  interni  della   pianificazione   di   cui   alla   delibera
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 39/19/CONS  del
7 febbraio 2019, salvaguardando in ogni caso i diritti acquisiti  dai
soggetti interessati; 
      11-quinquies.  Al   fine   di   consentire   il   proseguimento
dell'operativita' della task force di cui all'articolo 1, comma 1043,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico e' autorizzato, nel limite massimo di spesa di 200.000 euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, ad avvalersi di  non
piu'  di  cinque  unita'  di  personale  in  posizione  di   comando,
provenienti da altre  pubbliche  amministrazioni,  a  esclusione  del
personale  scolastico,  comprese  le  autorita'   indipendenti,   che
mantiene il trattamento  economico,  fondamentale  e  accessorio,  in
godimento.  Il  Ministero  dello  sviluppo   economico   provvede   a
rimborsare integralmente alle amministrazioni di appartenenza l'onere
relativo al predetto trattamento economico.  Della  task  force  puo'
essere chiamato a fare parte anche personale dipendente di societa' e
organismi in house ovvero di societa' partecipate dallo Stato, previo
rimborso agli stessi dei relativi costi da parte del Ministero; 
      11-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 11-quinquies, pari  a
200.000 euro per ciascuno degli anni 2023,  2024,  2025  e  2026,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 
    al comma 12: 
      alla lettera a): 
        al numero 2), dopo  le  parole:  «Ministro  per  la  pubblica
amministrazione» sono inserite le seguenti: «,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze»; 
        al numero 3), capoverso 6-bis, le parole: «termine, non» sono
sostituite dalle seguenti: «termine non»; 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) all'articolo 7, il comma 2, in materia  di  efficacia
delle  graduatorie  per  il  reclutamento  di   personale   destinato
all'attuazione del PNRR, e' sostituito dal seguente: 
          "2. Al fine di garantire l'integrale copertura dei posti di
cui al comma 1 e fino ad ulteriori 300 unita' a valere sulle  vigenti
facolta'  assunzionali,   e'   autorizzato   lo   scorrimento   delle
graduatorie del concorso di cui al medesimo comma  1,  che  rimangono
efficaci per  la  durata  dell'attuazione  del  PNRR,  nonche'  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici, relative all'assunzione  di
personale  con  contratto  sia  a  tempo  determinato  sia  a   tempo
indeterminato"»; 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia  di  reclutamento
di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze: 
          1) le parole:  "per  l'anno  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per l'anno 2022"; 
          2) dopo le parole: "ordinarie procedure di mobilita'," sono
inserite le seguenti: "ovvero  a  procedere  allo  scorrimento  delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici,"»; 
    dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
      «12-bis. All'articolo 44, comma  1,  della  legge  23  dicembre
2021, n. 238, in materia di assunzione  di  personale  per  attivita'
relative a  interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea,  dopo  la
parola: "attraverso" sono inserite le seguenti: "lo scorrimento delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici ovvero". 
      12-ter. All'articolo 11-bis, comma  13,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, dopo le parole: "legge 28 maggio 2021,  n.  76,"
sono inserite le seguenti: "ovvero a procedere allo scorrimento delle
vigenti graduatorie di concorsi pubblici,". 
      12-quater.  Al  fine  di   accelerare   la   programmazione   e
l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31  dicembre
2026 i  comuni  capoluogo  di  provincia  con  popolazione  inferiore
a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale  prevista  dall'articolo  243-bis  del  testo
unico delle leggi sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  possono  procedere  alle
assunzioni di cui all'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, con oneri a  carico  dei  propri  bilanci,  ma
comunque nel rispetto del limite finanziario di cui  all'articolo  9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
    il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
      «13. Allo scopo di adeguare il  regolamento  di  organizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche  apportate
alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni
normative,  compresa  l'istituzione  di  una  posizione  di  funzione
dirigenziale  di  livello  generale,  nell'ambito  del   Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei  servizi  del
medesimo Ministero, per lo  svolgimento  di  compiti  di  consulenza,
studio e ricerca, nonche' di supporto al Capo del Dipartimento per le
esigenze di raccordo con gli uffici  di  diretta  collaborazione  del
Ministro, con  particolare  riferimento  alle  attivita'  connesse  e
strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo  7,  comma  5,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "31 gennaio 2022" sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022"»; 
    dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
      «13-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  luglio  2021,  n.
108, concernente il supporto tecnico-operativo  alle  amministrazioni
pubbliche da parte di societa'  in  house  per  la  realizzazione  di
investimenti pubblici, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente: 
        "6-ter. Ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati,
prorogati o rinnovati dalle  societa'  di  cui  al  comma  1  per  lo
svolgimento delle attivita' di supporto di cui al  presente  articolo
essenziali per l'attuazione del progetto non si applicano i limiti di
cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81. I contratti di lavoro a tempo  determinato  di  cui  al  primo
periodo possono  essere  stipulati,  prorogati  o  rinnovati  per  un
periodo  complessivo  anche  superiore  a  trentasei  mesi,  ma   non
superiore alla durata di attuazione dei progetti di competenza  delle
singole amministrazioni e comunque non eccedente il 30 giugno 2026. I
medesimi contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR
al  quale  e'  riferita  la  prestazione   lavorativa;   il   mancato
conseguimento dei traguardi e degli obiettivi,  intermedi  e  finali,
previsti  dal  progetto   costituisce   giusta   causa   di   recesso
dell'amministrazione dal contratto ai sensi  dell'articolo  2119  del
codice civile"»; 
    al comma 15, le parole: «decreto  ministeriale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «decreto del capo del  Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile  del  Ministero
dell'interno»; 
    al  comma  20,  lettera  a),  le  parole:  «raggiunti  dal»  sono
sostituite dalle seguenti: «abbiano raggiunto il»; 
    al comma 22, le parole: «raggiunto  dal»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «abbia raggiunto il»; 
    al comma 24, le parole: «fino al 31 maggio 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022»; 
    al comma 25, le parole: «di  cui  al  successivo  articolo»  sono
sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo»; 
    dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti: 
      «25-bis. Per l'anno 2022, il termine di  cui  all'articolo  15,
comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580,  e'  prorogato  al  30
settembre, al fine di  prevedere  nell'aggiornamento  del  preventivo
economico gli oneri relativi al trattamento  economico  degli  organi
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura.
All'articolo 4-bis della citata legge  n.  580  del  1993,  il  primo
periodo del comma 2-bis  e'  soppresso  e  dopo  il  comma  2-bis  e'
inserito il seguente: 
        "2-bis.1. Con il decreto di cui al comma 2-bis  e'  prorogato
il divieto dei compensi degli organi per le camere  di  commercio  in
corso di accorpamento fino al  1°  gennaio  dell'anno  successivo  al
completamento   dell'accorpamento   stesso.   Il   medesimo   decreto
stabilisce i criteri  per  il  trattamento  economico  relativo  agli
incarichi degli organi delle camere di commercio ed e'  adottato  nei
limiti delle risorse disponibili per le camere di commercio  in  base
alla  legislazione  vigente,  senza   che   possa   essere   previsto
l'incremento del diritto annuale di cui all'articolo 18". 
      25-ter. Alla  compensazione,  in  termini  di  indebitamento  e
fabbisogno, degli oneri  derivanti  dal  comma  25-bis,  pari  a  5,9
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  la  compensazione
degli  effetti  finanziari  non  previsti  a   legislazione   vigente
conseguenti all'attualizzazione di  contributi  pluriennali,  di  cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.  154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
      25-quater. All'articolo 54-ter, comma 1, del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: "31 dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022"»; 
    dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti: 
      «26-bis. All'articolo 1, comma 495,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, in materia  di  assunzione  di  lavoratori  socialmente
utili e di lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', al
primo periodo, le parole: "fino al 31 luglio  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 marzo 2022" e,  al  secondo  periodo,  le
parole: "per il solo anno 2021" sono sostituite dalle seguenti:  "per
gli anni 2021 e 2022". 
      26-ter. All'articolo 1, comma  162,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160,  in  materia  di  convenzioni  per  l'utilizzazione  di
lavoratori socialmente utili, le  parole:  "31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"»; 
    dopo il comma 27 e' inserito il seguente: 
      «27-bis. Al fine di rafforzare la  capacita'  amministrativa  e
consentire  l'accelerazione  delle  procedure  e  degli  investimenti
pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonche'  di
ridurre il precariato, la regione Calabria, negli anni 2022  e  2023,
puo' avviare procedure selettive per l'assunzione  di  personale  non
dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui  al
secondo  periodo,  anche   in   soprannumero   riassorbibile,   anche
valorizzando le esperienze professionali maturate  dal  personale  in
servizio presso l'Azienda  Calabria  Lavoro,  che  ha  gia'  prestato
attivita' lavorativa presso la regione Calabria, per il tramite della
medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo  determinato  o  di
collaborazione coordinata e continuativa. A tal fine  e'  autorizzato
il trasferimento alla regione Calabria  di  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate,  per
figure  professionali  omogenee,  dal  Dipartimento  della   funzione
pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   tramite
l'Associazione Formez PA. Agli oneri derivanti  dal  presente  comma,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro annui
a decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  365,  lettera  b),
della legge 11 dicembre 2016, n.  232,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 
    al comma 28, al primo periodo, le parole: «legge 13 ottobre 2020,
n. 253» sono sostituite dalle seguenti: «legge 13  ottobre  2020,  n.
126» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Agli oneri  di
cui al presente comma, nel limite  massimo  di  euro  10.124.500  per
l'anno  2022,  si  provvede,  quanto  a  euro   4.784.000,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
cultura,  e,  quanto  a  euro  5.340.500,   mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente  di  cui  all'articolo  34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto  nello  stato
di previsione del Ministero della cultura»; 
    dopo il comma 28 sono aggiunti i seguenti: 
      «28-bis. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, le parole: "30 settembre 2022", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2023". 
      28-ter.  All'articolo  11-sexiesdecies  del  decreto-legge   22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n. 87, le parole:  "1°  gennaio  2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "1° luglio 2022". 
      28-quater. All'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,
recante misure per lo svolgimento  delle  procedure  per  i  concorsi
pubblici e per la durata  dei  corsi  di  formazione  iniziale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2, le parole: "permanere dello stato di emergenza
deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio  2020,   e
successive proroghe" sono sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2022"; 
        b) al comma 3, al primo periodo, le parole: "permanere  dello
stato di emergenza  deliberato  dal  Consiglio  dei  ministri  il  31
gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre  2022"  e,
al terzo periodo, le parole: "permanere  dello  stato  di  emergenza"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
      28-quinquies.  Il  comma  3  dell'articolo   38   del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  in  materia  di  accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a  posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche, e' sostituito dai seguenti: 
        "3. Sino all'adozione di una regolamentazione  della  materia
da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di  studio
esteri, aventi  valore  ufficiale  nello  Stato  in  cui  sono  stati
conseguiti,  ai  fini  della  partecipazione  ai  concorsi   pubblici
destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei
concorsi per il personale docente  delle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado,  provvede  la  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione  pubblica,  previo  parere  conforme  del
Ministero dell'istruzione ovvero  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca. I candidati che presentano domanda  di  riconoscimento
del titolo di ammissione al concorso ai sensi del primo periodo  sono
ammessi a partecipare con riserva. La Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica   conclude   il
procedimento di riconoscimento di cui  al  presente  comma  solo  nei
confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere,  a  pena  di
decadenza, di dare comunicazione  dell'avvenuta  pubblicazione  della
graduatoria, entro quindici giorni, al Ministero  dell'universita'  e
della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione. 
        3.1. Per i fini previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009,  n.
189, e per le selezioni pubbliche di  personale  non  dipendente,  al
riconoscimento  del  titolo  di  studio  provvede,  con  le  medesime
modalita' di cui al comma  3  del  presente  articolo,  il  Ministero
dell'universita'   e   della   ricerca,    indipendentemente    dalla
cittadinanza posseduta,  anche  per  i  titoli  conseguiti  in  Paesi
diversi da quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento  dei
titoli di studio relativi all'insegnamento  superiore  nella  Regione
europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai sensi  della
legge 11 luglio 2002, n. 148. 
        3.2. Al  riconoscimento  accademico  e  al  conferimento  del
valore legale ai titoli di formazione superiore esteri, ai  dottorati
di ricerca esteri  e  ai  titoli  accademici  esteri  conseguiti  nel
settore artistico,  musicale  e  coreutico,  indipendentemente  dalla
cittadinanza  posseduta,  provvedono  le  istituzioni  di  formazione
superiore italiane ai sensi dell'articolo 2  della  legge  11  luglio
2002, n. 148, anche per i  titoli  conseguiti  in  Paesi  diversi  da
quelli firmatari della Convenzione sul riconoscimento dei  titoli  di
studio relativi all'insegnamento  superiore  nella  Regione  europea,
fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, ratificata ai  sensi  della  citata
legge n. 148 del  2002.  Il  riconoscimento  accademico  produce  gli
effetti legali del corrispondente titolo italiano, anche ai fini  dei
concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego". 
      28-sexies. Agli oneri derivanti  dal  comma  13,  pari  a  euro
168.025 per l'anno 2022 e a euro 224.033 annui a decorrere  dall'anno
2023,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
      28-septies. Il comma 10-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, in  materia  di  riconoscimento  dei  titoli  di
studio conseguiti all'estero, e' abrogato». 
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 1-bis (Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori  di
realizzazione delle opere  pubbliche  di  messa  in  sicurezza  degli
edifici e del territorio). - 1. Al comma 143  dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il secondo periodo  e'  aggiunto
il seguente: "I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre
mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro
il 31 dicembre 2021, fermi restando in  ogni  caso  i  termini  e  le
condizioni di cui al comma 139-ter". 
    Art. 1-ter (Proroga  delle  misure  volte  al  potenziamento  del
personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli
enti locali). - 1. All'articolo 48-bis, comma 1, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) le parole: "Per l'anno scolastico 2020/2021" sono sostituite
dalle seguenti: "Fino all'anno scolastico 2021/2022"; 
      b) le parole: "subordinato a tempo determinato" sono sostituite
dalle   seguenti:   "diversi   da   quello   subordinato   a    tempo
indeterminato". 
    Art.  1-quater  (Disposizioni   in   materia   di   potenziamento
dell'assistenza a  tutela  della  salute  mentale  e  dell'assistenza
psicologica e psicoterapica). - 1. Al fine di  potenziare,  nell'anno
2022, i servizi di salute mentale, a beneficio della  popolazione  di
tutte le fasce di eta', e di migliorarne la sicurezza e la  qualita',
anche   in   considerazione   della   crisi   psico-sociale   causata
dall'epidemia di SARS-CoV-2, nonche' di sviluppare  l'assistenza  per
il benessere psicologico individuale e collettivo, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro il  31  maggio  2022,
adottano un programma di interventi per  l'assistenza  sociosanitaria
alle persone con disturbi mentali e  affette  da  disturbi  correlati
allo stress al fine di garantire e rafforzare l'uniforme  erogazione,
in tutto il territorio nazionale, dei livelli di  assistenza  di  cui
agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
      a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria  per  l'infanzia  e
l'adolescenza, ai sensi  dell'articolo  25  del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12  gennaio  2017,  potenziando
l'assistenza  ospedaliera   in   area   pediatrica   e   l'assistenza
territoriale,     con     particolare     riferimento      all'ambito
semiresidenziale; 
      b) potenziare  l'assistenza  sociosanitaria  alle  persone  con
disturbi mentali, ai sensi dell'articolo 26 del  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; 
      c)  potenziare  l'assistenza  per  il   benessere   psicologico
individuale e collettivo, anche  mediante  l'accesso  ai  servizi  di
psicologia e psicoterapia in assenza  di  una  diagnosi  di  disturbi
mentali,  e  per  affrontare  situazioni  di   disagio   psicologico,
depressione, ansia e trauma da stress. 
    2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui  al  comma  1  e'
autorizzata la spesa complessiva di dieci milioni di euro per  l'anno
2022, finalizzata al reclutamento di  professionisti  sanitari  e  di
assistenti sociali secondo le modalita'  previste  dall'articolo  33,
commi 1 e 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106.  Conseguentemente
le risorse stanziate ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di  cui  agli
allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge  n.  234  del  2021,  sono
incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A
e B allegate al presente decreto. 
    3. Tenuto conto dell'aumento  delle  condizioni  di  depressione,
ansia,  stress  e  fragilita'  psicologica,  a  causa  dell'emergenza
pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e  le
province autonome di Trento e di Bolzano erogano,  nei  limiti  delle
risorse di cui al comma 4,  un  contributo  per  sostenere  le  spese
relative a  sessioni  di  psicoterapia  fruibili  presso  specialisti
privati  regolarmente  iscritti  nell'elenco   degli   psicoterapeuti
nell'ambito dell'albo degli psicologi.  Il  contributo  e'  stabilito
nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e'  parametrato  alle
diverse fasce dell'indicatore della situazione economica  equivalente
(ISEE) al fine di sostenere  le  persone  con  ISEE  piu'  basso.  Il
contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000  euro.
Le  modalita'  di  presentazione  della  domanda  per   accedere   al
contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti,  anche  reddituali,
per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di  10
milioni di euro per l'anno  2022,  con  decreto  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse  determinate  al
comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite  tra
le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  come
indicato nella tabella C allegata al presente decreto. 
    4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2022, e a quelli derivanti dall'attuazione
del comma 3, pari a ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2022,  si
provvede  a  valere  sul  livello  di  finanziamento  del  fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per  l'anno  2022,
che e' incrementato dell'importo complessivo di 20 milioni  di  euro,
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Ai  relativi
finanziamenti accedono tutte le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, in  deroga  alle  disposizioni  legislative  che
stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione  o
della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. 
    Art. 1-quinquies (Proroga di accordi quadro e  convenzioni  delle
centrali di committenza in ambito digitale). - 1. Dopo l'articolo  31
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' inserito  il
seguente: 
      "Art. 31-bis (Proroga di accordi  quadro  e  convenzioni  delle
centrali di committenza in ambito  digitale).  -  1.  In  conseguenza
dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni  e  tenuto  conto
dei tempi necessari all'indizione di nuove  procedure  di  gara,  gli
accordi quadro e le convenzioni  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel  settore  merceologico
"Informatica,   elettronica,   telecomunicazioni   e   macchine   per
l'ufficio", che siano in corso alla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione e che alla medesima  data  risultino  esauriti,
sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari  e  nel  limite
massimo del 50 per cento del valore iniziale, fino all'aggiudicazione
delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il  31  dicembre
2022, al fine di non  pregiudicare  il  perseguimento,  in  tutto  il
territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza"». 
All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole: «30 giugno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    al comma 3, dopo le parole: «all'articolo 135, comma 1, del» sono
inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»; 
    al comma 4, le parole: «anche per l'anno» sono  sostituite  dalle
seguenti: «anche nell'anno»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge  23  luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre
2021, n. 126, le  parole:  "31  marzo  2022"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2022". 
      6-ter.  All'articolo  5,  comma   5,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: "30 giugno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
      6-quater. All'articolo 1, comma 1012, della legge  30  dicembre
2021, n. 234, le parole: "degli anni 2022  e  2023"  sono  sostituite
dalle seguenti: "degli anni 2022, 2023 e 2024".  All'onere  derivante
dal presente comma, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, si  provvede
mediante  corrispondente   riduzione   del   Fondo   per   interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307». 
Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 2-bis (Differimento di termini in materia di ricompense  al
valor militare). - 1. All'articolo 1 del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, in materia di termini per la presentazione di proposte di
ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le  province  e
le citta' metropolitane, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 10-bis, le parole: "2 giugno 2021" sono  sostituite
dalle seguenti: "2 giugno 2022"; 
      b) al comma 10-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:
"Le  attribuzioni  della  commissione  di  secondo  grado,   di   cui
all'articolo 4 del  decreto  legislativo  luogotenenziale  21  agosto
1945, n. 518,  sono  demandate  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri. Le modalita' attuative per la concessione delle  ricompense
di cui al comma 10-bis sono definite con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri"; 
      c) al comma 10-quinquies, le parole: "il Ministero della difesa
provvede"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "la   Presidenza   del
Consiglio dei ministri e il Ministero della difesa provvedono". 
    Art. 2-ter. (Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di
ruolo) - 1. All'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
      "5-bis.  Le  disposizioni  del  comma  5,  primo  periodo,   si
applicano anche alle richieste di rateazione relative ai  carichi  di
cui allo stesso comma 5, presentate dal 1° gennaio 2022 al 30  aprile
2022.  Con  riferimento  a  tali  richieste  restano  definitivamente
acquisite  le  somme  eventualmente  gia'  versate  anche  ai   sensi
dell'articolo 19, comma 3, lettera c),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"». 
All'articolo 3: 
    al  comma  1  sono  aggiunti,  in  fine,  i   seguenti   periodi:
«Nell'ambito delle misure di semplificazione di cui al presente comma
e fermo restando il termine di cui  al  primo  periodo  limitatamente
agli adempimenti di  natura  civilistica  ivi  previsti,  al  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      a) all'articolo 19, comma 1, lettera a), dopo il numero  4-bis)
e' inserito il seguente: 
        "4-ter) per  i  clienti  gia'  identificati  da  un  soggetto
obbligato, i quali,  previa  identificazione  elettronica  basata  su
credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo  4  del
regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre
2017, consentono al soggetto tenuto all'obbligo di identificazione di
accedere  alle  informazioni  relative  agli  estremi  del  conto  di
pagamento intestato al medesimo cliente  presso  il  citato  soggetto
obbligato in uno Stato membro dell'Unione europea. Tale modalita'  di
identificazione e verifica dell'identita' puo' essere utilizzata solo
con riferimento a rapporti relativi  a  servizi  di  disposizione  di
ordini di pagamento e a servizi di informazione  sui  conti  previsti
dall'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numeri 7) e  8),  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.
Il soggetto tenuto all'obbligo di identificazione acquisisce in  ogni
caso il nome e il cognome del cliente"; 
      b) all'articolo 38: 
        1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. In ogni fase del procedimento, l'autorita'  giudiziaria
adotta  le  misure  necessarie  ad  assicurare  che   l'invio   della
segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle FIU,  il  contenuto
delle  medesime  e  l'identita'  dei   segnalanti   siano   mantenuti
riservati. In ogni caso, i dati  identificativi  dei  segnalanti  non
possono essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero  ne'  in
quello  per  il  dibattimento,  ne'  possono  essere  in  altro  modo
rivelati,   salvo   che   cio'   risulti   indispensabile   ai   fini
dell'accertamento dei reati per i quali si  procede.  In  tale  caso,
l'Autorita' giudiziaria provvede con decreto motivato,  adottando  le
cautele necessarie ad assicurare la  tutela  del  segnalante  e,  ove
possibile, la riservatezza della segnalazione  e  delle  informazioni
trasmesse dalle FIU"; 
        2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,
chiunque rivela indebitamente l'identita' del  segnalante  e'  punito
con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena si applica a  chi
rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e
delle informazioni trasmesse dalle FIU o il contenuto delle medesime,
se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del
segnalante"»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. All'articolo 31-novies, comma 1, del  decreto-legge  28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
dicembre 2020, n. 176, in materia di estensione del termine di durata
dei  fondi  immobiliari   quotati,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
        a) le parole: "entro il 31 dicembre 2020", ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"; 
        b) le parole: "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023". 
      1-ter. All'articolo 6, comma  1,  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, le parole: "31  dicembre  2020"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 dicembre 2021"»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 55, relativo all'importo  massimo  garantito  dal
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,  il  secondo  e  il
terzo periodo  sono  sostituiti  dal  seguente:  "A  decorrere  dalla
medesima data del 1° luglio 2022 fino  al  31  dicembre  2022,  ferme
restando le maggiori coperture previste, in relazione  a  particolari
tipologie di soggetti beneficiari, dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la  garanzia  del
Fondo e' concessa: 
          1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione  di
investimenti, nella misura massima  dell'80  per  cento  dell'importo
dell'operazione  finanziaria  in  favore  dei  soggetti   beneficiari
rientranti nelle fasce 3, 4  e  5  di  cui  al  predetto  modello  di
valutazione e nella misura massima del 60 per  cento  in  favore  dei
soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al  medesimo
modello;  in  relazione  alla  riassicurazione,  la  predetta  misura
massima del 60 per cento e' riferita alla misura della copertura  del
Fondo di garanzia rispetto  all'importo  dell'operazione  finanziaria
sottostante, come previsto  dall'articolo  7,  comma  3,  del  citato
decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017; 
          2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione  di
investimenti, nella misura massima dell'80 per cento  dell'operazione
finanziaria   in   favore   di   tutti   i   soggetti    beneficiari,
indipendentemente dalla fascia di appartenenza  di  cui  al  predetto
modello di valutazione"; 
        b) al comma 57, relativo al  limite  cumulato  massimo  degli
impegni che possono essere assunti  dal  Fondo  di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese, le parole: "di cui 160.000 milioni di  euro"
e le parole: "50.000 milioni di euro riferiti" sono soppresse. 
      4-ter. All'articolo 13, comma 1,  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno
2020, n. 40, relativo agli interventi del Fondo di  garanzia  per  le
piccole e medie imprese,  dopo  la  lettera  m-bis)  e'  inserita  la
seguente: 
        "m-ter) per i finanziamenti di cui alle lettere m) e  m-bis),
il cui termine iniziale di rimborso  del  capitale  e'  previsto  nel
corso dell'anno 2022, il termine anzidetto, su richiesta del soggetto
finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere differito di un
periodo non superiore a sei mesi,  fermi  restando  gli  obblighi  di
segnalazione e prudenziali"»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n.
232, la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente: 
        "d-bis) ripartito, nel limite massimo di 25 milioni  di  euro
annui, tra i comuni che  presentano,  successivamente  all'attuazione
del correttivo di cui al comma 450,  una  variazione  negativa  della
dotazione  del   Fondo   di   solidarieta'   comunale   per   effetto
dell'applicazione dei criteri perequativi di cui alla lettera c),  in
misura proporzionale e nel limite massimo della variazione stessa"»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      «5-bis. All'articolo 4 del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.  322,  concernente  la
dichiarazione e le certificazioni dei sostituti  d'imposta,  dopo  il
comma 6-quinquies e' inserito il seguente: 
        "6-quinquies.1. Nei casi di  tardiva  o  errata  trasmissione
delle certificazioni uniche relative a somme e valori corrisposti per
i  periodi  d'imposta  dal  2015   al   2017,   non   si   fa   luogo
all'applicazione della sanzione di cui al comma  6-quinquies,  se  la
trasmissione della corretta certificazione e' effettuata entro il  31
dicembre del secondo anno successivo al termine  indicato  dal  primo
periodo del medesimo comma 6-quinquies". 
      5-ter. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a)  al  comma  574,  le  parole:  "31  dicembre  2021"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"; 
        b) al comma 992, le  parole:  "possono  comunicare,  entro  i
successivi trenta giorni da tale data, la volonta' di  esercitare  la
facolta'  di  rimodulazione  del  suddetto  piano   di   riequilibrio
finanziario pluriennale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "possono
comunicare, entro il sessantesimo  giorno  successivo  a  tale  data,
l'esercizio della facolta' di rimodulare o di riformulare il suddetto
piano di riequilibrio finanziario pluriennale"; 
        c) il comma 994 e' sostituito dal seguente: 
          "994. Entro il centocinquantesimo  giorno  successivo  alla
data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli  enti  locali
presentano una proposta di  rimodulazione  o  di  riformulazione  del
piano di riequilibrio finanziario pluriennale". 
      5-quater. Per le province delle regioni  a  statuto  ordinario,
per i liberi consorzi comunali  della  Regione  siciliana  e  per  le
province  della  regione  Sardegna  in   dissesto   finanziario   che
presentano l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il  31  dicembre
2022,  dimostrando  l'impossibilita'   di   realizzare   l'equilibrio
finanziario durevole  nel  periodo  di  riferimento  dell'ipotesi  di
bilancio riequilibrato, sulla base della relazione della  Commissione
prevista   dall'articolo   155   del   testo   unico   delle    leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n.  267,  e  dal  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 novembre 2013, n. 142, e  del  collegio
dei revisori dell'ente, dal 1° gennaio 2023 decorre il nuovo  termine
di cinque anni previsto dal comma 1-ter dell'articolo 259 del  citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
      5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i  comuni,  in  deroga
all'articolo 1, comma 683, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
possono approvare i piani finanziari del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa
corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. 
      5-sexies. Al terzo periodo del comma  1-ter  dell'articolo  109
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  le  parole:
«all'esercizio  2021,  con  riferimento  al  rendiconto  2020»   sono
sostituite dalle seguenti: «all'esercizio 2021 e all'esercizio  2022,
con riferimento rispettivamente al rendiconto 2020  e  al  rendiconto
2021». 
      5-septies. All'articolo 24 del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,
le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
marzo 2022». 
      5-octies. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole:  «Per  gli  anni  dal  2015  al  2023»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2024». 
      5-novies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 140, secondo periodo,  le  parole:  «15  febbraio
2022» sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2022"; 
        b) al comma 141, ultimo  periodo,  le  parole:  «28  febbraio
2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». 
      5-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 565, primo periodo, le parole: «31 gennaio  2022»
sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2022»; 
        b) al comma 767, le parole: «31 gennaio 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «28 febbraio 2022». 
      5-undecies. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo  12  del
decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  giugno  2016,  n.  119,  le  parole:  "e  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 2019 e 2022". 
      5-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 71 del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, la parola: "2021" e' sostituita dalla seguente:
"2022". 
      5-terdecies.  In  ragione  del  protrarsi  della  straordinaria
emergenza epidemiologica da COVID-19, il mancato  assolvimento  degli
obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel  registro
dei revisori legali, di cui all'articolo 5, commi 2 e 5, del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativi agli anni 2017,  2018  e
2019,  puo'  essere  accertato,  ai  sensi   dell'articolo   14   del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 8 luglio 2021, n. 135, a decorrere dal 30  aprile  2022.  Per
effetto di quanto stabilito ai sensi del primo  periodo,  al  decreto
legislativo 28 febbraio 2005,  n.  38,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) all'articolo 9-bis, comma 1, la lettera c)  e'  sostituita
dalla seguente: 
          "c) partecipa al processo di  elaborazione  di  principi  e
standard in materia di informativa contabile e  di  sostenibilita'  a
livello europeo  e  internazionale,  intrattenendo  rapporti  con  la
International  Financial   Reporting   Standards   Foundation   (IFRS
Foundation),  con  l'European  Financial  Reporting  Advisory   Group
(EFRAG) e con gli organismi di altri  Paesi  preposti  alle  medesime
attivita'"; 
          b)   all'articolo    9-ter,    comma    2,    le    parole:
"all'International Accounting Standards Board (IASB)" sono sostituite
dalle seguenti: "alla IFRS Foundation". 
      5-quaterdecies. Al comma 808 dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2019, n. 160, le parole: "30 giugno  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2024". 
      5-quinquiesdecies.   All'articolo   60,   comma   7-bis,    del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di differimento degli
ammortamenti,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "In
relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente  alla
pandemia  di  SARS-CoV-2,  l'applicazione  delle   disposizioni   del
presente comma e' estesa all'esercizio successivo a quello di cui  al
primo periodo". 
      5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali,
previsto all'articolo 151, comma  1,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'interno 24 dicembre  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre  2021,  e'
prorogato al 31 maggio 2022. 
      5-septiesdecies. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo
unico di cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'
autorizzato per gli  enti  locali  l'esercizio  provvisorio  fino  al
termine di cui al comma 5-sexiesdecies. 
      5-duodevicies. All'articolo 39 del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
"Con riferimento ai mutui accollati  allo  Stato,  di  cui  al  primo
periodo,  gli  enti  locali  sono  esonerati  dalla  verifica   delle
condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge  28  dicembre
2001, n. 448"; 
        b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
          "10-bis. Un  importo  commisurato  alla  minore  spesa  per
interessi passivi sul debito statale derivante  dalle  operazioni  di
ristrutturazione perfezionate alla  data  del  31  dicembre  2022  e'
destinato al finanziamento di un apposito fondo  da  istituire  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. L'importo di  cui  al
primo periodo e' stabilito con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  previa  quantificazione   operata   dall'Unita'   di
coordinamento di cui al comma 1, tenuto conto  dell'andamento  atteso
dei tassi di interesse sui titoli di Stato. Con uno  o  piu'  decreti
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, le risorse del fondo di cui al primo periodo  sono  ripartite
tra gli enti locali i cui mutui sono stati accollati  allo  Stato  ai
sensi  del  presente  articolo,  tenuto  conto,  altresi',  del  loro
contributo nel determinare la minore spesa per interessi, in funzione
dell'importo e del profilo temporale delle quote capitale  dei  mutui
medesimi. Il fondo di cui al primo periodo e'  finanziato,  anche  in
via pluriennale, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
per interessi passivi sul debito pubblico  iscritto  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"»; 
    al comma 6: 
      al primo periodo, dopo le parole: «e' autorizzata» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: « , »; 
      al secondo periodo,  dopo  le  parole:  «per  l'anno  2022»  e'
inserito il seguente segno  d'interpunzione:  «  ,  »  e  le  parole:
«Programma  Fondi  di  riserva  e  speciali»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
      «6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2020,  n.  178,
dopo il comma 201 e' inserito il seguente: 
        "201-bis. Le risorse del fondo  di  cui  al  comma  201  sono
conservate nel conto dei residui per l'anno 2022. Alla  compensazione
degli  effetti  finanziari  in  termini  di  indebitamento  netto   e
fabbisogno, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189". 
      6-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 6  novembre  2021,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021,  n.
233, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 5, la parola: "centotrenta" e'  sostituita  dalla
seguente: "centotrentacinque"; 
        b) al comma 7, lettera  b),  le  parole:  "tecnico-economica"
sono soppresse. 
      6-quater. Per i soggetti che svolgono attivita' di  allevamento
avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a  restrizioni  sanitarie
per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina  africana
sono prorogati al 31  luglio  2022  i  termini  aventi  scadenza  nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30  giugno  2022  per  i
versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli  23
e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,
n.  600,  alle  trattenute  relative  alle  addizionali  regionale  e
comunale  all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  che  i
predetti soggetti operano  in  qualita'  di  sostituti  d'imposta,  e
all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi sono effettuati
in unica soluzione entro il 16  settembre  2022  o  in  quattro  rate
mensili di pari importo  da  corrispondere  entro  il  giorno  16  di
ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022. 
      6-quinquies. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo  109
del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  in  materia  di
utilizzo di avanzi di amministrazione per l'emergenza  epidemiologica
da COVID-19, si applicano anche per l'anno 2022, con  riferimento  al
rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2021. 
      6-sexies. All'articolo 3, comma 11-quater, del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
      6-septies.  All'articolo   49,   comma   3-bis,   del   decreto
legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,  in  materia  di  limitazioni
all'uso del contante, le parole: "31 dicembre 2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022" e le  parole:  "1°  gennaio  2022"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2023". 
      6-octies. La certificazione di cui al comma 781 dell'articolo 1
della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205,   relativa   all'avvenuta
realizzazione degli investimenti di cui al  comma  780  del  medesimo
articolo 1 della legge n. 205 del 2017 effettuati nell'anno 2021,  e'
resa entro il 31 maggio 2022». 
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 3-bis (Modifica all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, in materia di recupero dell'IVA su  crediti  non
riscossi nelle procedure concorsuali). - 1. All'articolo 18, comma 2,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  le  parole:  "si
applicano alle procedure  concorsuali  avviate  successivamente  alla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: ", si applicano alle procedure concorsuali avviate  dal  26
maggio 2021 compreso". 
    Art. 3-ter (Proroga del  termine  per  l'adozione  delle  tabelle
uniche nazionali per il risarcimento del danno non  patrimoniale  per
lesioni di non lieve entita'). - 1. All'articolo 138 del codice delle
assicurazioni private, di cui  al  decreto  legislativo  7  settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, alinea, le parole: "con decreto" sono sostituite
dalle  seguenti:  "con  due  distinti  decreti",  le  parole:  "entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  il  1°  maggio
2022", le  parole  da:  "su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo
economico" fino a: "Ministro della giustizia" sono  sostituite  dalle
seguenti: "il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,
con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  con  il
Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla  lettera  b),  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro  della  giustizia,  sentito  l'IVASS"  e  le  parole:   "una
specifica  tabella  unica  su"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"specifiche tabelle uniche per"; 
      b) al comma 2: 
        1) all'alinea, le parole:  "La  tabella  unica  nazionale  e'
redatta" sono sostituite dalle seguenti: "Le tabelle uniche nazionali
di cui al comma 1 sono redatte"; 
        2)  alla  lettera  a),  le  parole:  "della   tabella"   sono
sostituite dalle seguenti: "delle tabelle"; 
      c) al comma 3, le parole: "dalla tabella unica nazionale di cui
al comma 2" sono sostituite  dalle  seguenti:  "dalla  tabella  unica
nazionale di cui al comma 1, lettera b)"; 
      d) al comma 5, dopo le parole: "nella tabella unica  nazionale"
sono inserite le seguenti: "di cui al comma 1, lettera b),". 
    Art. 3-quater (Proroga dei  termini  per  la  consegna  dei  beni
ordinati entro il 31  dicembre  2021  ai  fini  della  fruizione  del
credito  d'imposta  per  investimenti  in  beni  strumentali).  -  1.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1054, le parole: "ovvero entro il 30  giugno  2022"
sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022"; 
      b) al comma 1056, le parole: "ovvero entro il 30  giugno  2022"
sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2022". 
    Art. 3-quinquies (Proroga di disposizioni di  semplificazione  in
materia di occupazione di suolo pubblico, commercio su aree pubbliche
e  pubblici  esercizi).  -  1.   Fermo   restando   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 706, della legge 30  dicembre  2021,  n.  234,
l'applicazione delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 9-ter
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' prorogata  al
30 giugno 2022. 
    Art.  3-sexies  (Efficacia  di   disposizioni   in   materia   di
detraibilita' delle spese per attestazioni, asseverazioni e visti  di
conformita' relativi a interventi sul patrimonio edilizio). -  1.  Le
disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter,  lettera  b),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano anche  per  le  spese
sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021. 
    Art. 3-septies (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124). -  1.  Per  l'anno
2022, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo,
della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1° gennaio 2023. 
    Art. 3-octies (Proroga del termine  per  la  presentazione  della
domanda per l'accesso al Fondo indennizzo  risparmiatori).  -  1.  Al
comma 915 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  le
parole: "entro il 15 marzo  2022"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro il 1° maggio 2022". 
    Art. 3-novies (Proroga in  materia  di  prodotti  succedanei  dei
prodotti da fumo e disposizioni in materia di imposta di consumo  sui
prodotti che contengono nicotina). - 1. Al primo  periodo  del  comma
1-bis dell'articolo 62-quater  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "al venti per cento e
al quindici per cento dal 1°  gennaio  2022"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "al venti per cento e al quindici per cento dal 1°  gennaio
2022 fino al 31 marzo 2022, al quindici per  cento  e  al  dieci  per
cento dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022". 
    2. Dopo l'articolo 62-quater del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' inserito il seguente: 
      Art.  62-quater.1  (Imposta  di  consumo   sui   prodotti   che
contengono nicotina). - 1. I prodotti, diversi dai tabacchi  lavorati
sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo  scopo  di
consentire, senza combustione e senza inalazione,  l'assorbimento  di
tale sostanza  da  parte  dell'organismo,  anche  mediante  involucri
funzionali al loro consumo, sono assoggettati ad imposta  di  consumo
nella  misura  pari  a  22  euro  per  chilogrammo,  esclusi   quelli
autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi  del
decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219.   Ai   fini   della
determinazione dell'imposta di cui al presente comma si  tiene  conto
anche del peso degli involucri, se presenti. 
      2. Sono obbligati al pagamento dell'imposta: 
        a) il fabbricante, per i prodotti di cui al comma 1  ottenuti
nel territorio nazionale; 
        b) l'importatore, per i prodotti di cui al medesimo  comma  1
provenienti da Paesi terzi; 
        c) il soggetto cedente, che adempie al medesimo  pagamento  e
agli obblighi previsti dal presente articolo per  il  tramite  di  un
rappresentante  fiscale  avente   sede   nel   territorio   nazionale
autorizzato ai sensi del comma 4, per i prodotti di cui  al  comma  1
provenienti da uno Stato dell'Unione europea. 
      3. Il soggetto che intende fabbricare  i  prodotti  di  cui  al
comma 1 e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia  delle  dogane  e
dei monopoli. A tale fine il medesimo soggetto presenta alla medesima
Agenzia un'istanza, in forma telematica, in cui sono indicati,  oltre
ai dati previsti dalla determinazione di cui al comma 16, il possesso
dei requisiti stabiliti per  la  gestione  dei  depositi  fiscali  di
tabacchi lavorati dall'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la  denominazione
e il contenuto dei prodotti di cui al comma 1 che intende realizzare,
la quantita' di prodotto presente in  ciascuna  confezione  destinata
alla vendita al pubblico,  nonche'  gli  altri  elementi  informativi
previsti dall'articolo 6 del codice del consumo, di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
      4. Il rappresentante fiscale di cui al  comma  2,  lettera  c),
designato  dal  soggetto  cedente  i  prodotti  di  cui  al  comma  1
provenienti da uno  Stato  dell'Unione  europea,  e'  preventivamente
autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. A tale fine  il
medesimo rappresentante presenta alla medesima Agenzia un'istanza, in
forma telematica, in cui sono indicati, oltre ai dati previsti  dalla
determinazione  di  cui  al  comma  16,  il  possesso  dei  requisiti
stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati,
dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro  delle
finanze 22 febbraio 1999, n. 67, la denominazione e il contenuto  dei
prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi  dell'Unione  europea
che saranno immessi in consumo nel territorio nazionale, la quantita'
di prodotto presente in ciascuna confezione destinata alla vendita al
pubblico,   nonche'   gli   altri   elementi   informativi   previsti
dall'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 6  settembre
2005, n. 206. 
      5. Il soggetto  obbligato  di  cui  al  comma  2  e'  tenuto  a
garantire il pagamento dell'imposta dovuta  per  ciascun  periodo  di
imposta di cui al comma 1 mediante la  costituzione  di  cauzioni  ai
sensi della legge 10 giugno 1982, n.  348.  Per  il  fabbricante,  la
cauzione e' pari al 10 per cento  dell'imposta  dovuta  sul  prodotto
mediamente in giacenza nei dodici mesi solari precedenti  e  comunque
non inferiore alla media dell'imposta dovuta in relazione a  ciascuno
dei dodici mesi solari precedenti. Per il rappresentante fiscale,  la
cauzione  e'  determinata  in  misura   corrispondente   alla   media
dell'imposta dovuta in relazione a ciascuno dei  dodici  mesi  solari
precedenti. 
      6. L'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle dogane e  dei
monopoli di cui ai commi 3 e 4 e'  revocata  in  caso  di  violazione
delle  disposizioni  in  materia   di   liquidazione   e   versamento
dell'imposta di consumo di cui al comma 1. La medesima autorizzazione
decade nel caso in cui i soggetti autorizzati perdano il possesso  di
uno o piu' requisiti soggettivi di cui ai commi 3 e 4 o qualora venga
meno la garanzia di cui al comma 5. 
      7. Per i soggetti obbligati di cui al comma  2,  diversi  dagli
importatori,  l'imposta  dovuta  e'  determinata  sulla  base   degli
elementi  indicati  nella  dichiarazione  mensile  che  il   soggetto
medesimo deve presentare ai  fini  dell'accertamento  entro  il  mese
successivo a quello cui  la  dichiarazione  si  riferisce.  Entro  lo
stesso termine e' effettuato il versamento dell'imposta dovuta. 
      8. Per i prodotti di cui al comma 1 provenienti da Paesi terzi,
l'imposta di cui al comma 1  e'  accertata  e  riscossa  dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli con le modalita' previste per  i  diritti
di confine. 
      9. I prodotti di cui al comma 1 destinati ad essere immessi  in
consumo nel territorio nazionale sono inseriti in un'apposita tabella
di commercializzazione. A tal fine il fabbricante e, per  i  prodotti
provenienti da Paesi terzi, l'importatore chiedono l'inserimento  dei
prodotti di cui al  comma  1  nella  predetta  tabella  indicando  la
denominazione e il  contenuto  dei  medesimi  prodotti.  Allo  stesso
adempimento e' tenuto il rappresentante di  cui  al  comma  2  per  i
prodotti di cui al comma 1, provenienti da  altri  Paesi  dell'Unione
europea, che il soggetto cedente di cui al comma 2 intende  immettere
in consumo nel territorio nazionale. L'inserimento  dei  prodotti  di
cui al comma 1 nella tabella  di  commercializzazione  e'  effettuato
solo per i prodotti di cui e' consentita la vendita  per  il  consumo
nel territorio nazionale. 
      10. A decorrere  dal  1°  gennaio  2023,  la  circolazione  dei
prodotti  di  cui  al  presente  articolo  e'  legittimata   mediante
applicazione di appositi contrassegni di legittimazione  sui  singoli
condizionamenti. 
      11. La commercializzazione dei prodotti di cui al  comma  1  e'
soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione  finanziaria,  ai  sensi
delle disposizioni dell'articolo 18, per quanto applicabili. 
      12. La vendita dei prodotti di cui al comma 1 e' effettuata  in
via esclusiva per il tramite delle rivendite di cui  all'articolo  16
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. Per la vendita a  distanza  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 11 e 12,  del
decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. 
      13. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli sono stabiliti,  per  gli  esercizi  di  vicinato,  le
farmacie  e  le  parafarmacie,  le  modalita'  e  i   requisiti   per
l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti
di cui al comma 1 secondo i seguenti criteri: 
        a) prevalenza, per  gli  esercizi  di  vicinato,  escluse  le
farmacie e le parafarmacie, dell'attivita' di vendita dei prodotti di
cui al comma 1; 
        b) effettiva capacita' di garantire il rispetto  del  divieto
di vendita ai minori; 
        c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; 
        d) presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le
rivendite di generi di monopolio. 
      14. Nelle more dell'adozione della  determinazione  di  cui  al
comma 13, agli esercizi di cui al medesimo  comma  e'  consentita  la
prosecuzione dell'attivita'. 
      15.  Le  disposizioni  degli  articoli   291-bis,   291-ter   e
291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in  materia
doganale, di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, si applicano ai  prodotti  di  cui  al  comma  1
secondo il criterio in base al quale un grammo  di  tabacco  lavorato
convenzionale equivale a 10 grammi di prodotti  di  cui  al  comma  1
determinati al lordo del peso di eventuali  involucri  funzionali  al
consumo degli stessi prodotti. Si applicano,  altresi',  ai  medesimi
prodotti di cui al comma 1 le disposizioni di cui all'articolo 50 del
presente testo unico, nonche' le disposizioni degli articoli 96 della
legge 17 luglio 1942, n. 907, e 5 della legge 18 gennaio 1994, n. 50. 
      16. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle  dogane
e dei  monopoli  sono  stabiliti  il  contenuto  e  le  modalita'  di
presentazione dell'istanza ai  fini  dell'autorizzazione  di  cui  ai
commi 3 e 4, le  modalita'  di  presentazione  e  i  contenuti  della
richiesta di inserimento dei prodotti di cui al comma 1 nella tabella
di commercializzazione di cui al comma 9,  nonche'  le  modalita'  di
tenuta dei registri e documenti contabili  in  conformita'  a  quelle
vigenti per i tabacchi  lavorati,  per  quanto  applicabili.  Con  il
medesimo  provvedimento  sono  emanate  le   ulteriori   prescrizioni
necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5". 
    3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 7,2 milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede: 
      a) quanto a euro 1.008.333 per l'anno 2022,  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 2; 
      b)  quanto  a  euro  6.191.667  per   l'anno   2022,   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello
sviluppo economico». 
All'articolo 4: 
    al comma 2, le parole: «2-quinquies, del» sono  sostituite  dalle
seguenti: «2-quinquies del»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. All'articolo 13, comma 1, del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: "Fino al  31  dicembre  2021"
sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2022"; 
        b) al secondo periodo, le parole: "ai  sensi  degli  articoli
2-bis  e  2-ter"  sono   sostituite   dalle   seguenti:   "ai   sensi
dell'articolo  2-ter,  comma  1,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60"»; 
    al comma 4, lettera c), dopo le parole:  «lavoro  autonomo»  sono
inserite le seguenti: «per il conferimento di incarichi»; 
    al comma 5, dopo le parole: «per  l'anno  2022»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: « , » e dopo le parole: «n.  196»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »; 
    il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. All'articolo 42 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.
26, in materia di termini per l'applicazione di norme  di  protezione
degli animali  utilizzati  a  fini  scientifici,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "1° gennaio 2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "1° luglio 2025"; 
        b) al comma 2, le parole: "entro  il  30  giugno  2016"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno di ogni anno"»; 
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021", ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022". 
      8-ter. All'articolo 38, comma 1-novies,  secondo  periodo,  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  28  giugno  2019,  n.  58,  le  parole:  "e  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022". 
      8-quater. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera n), del decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.  218,  si
applicano al consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore  di
sanita' decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto;   il   consiglio   di
amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' delibera, ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 giugno 2012,  n.
106, le conseguenti modifiche allo statuto.  Con  successivo  decreto
del Ministro della salute, da  adottare  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 5, del citato decreto legislativo n. 106 del 2012, e'  nominato
il nuovo consiglio di amministrazione. Fino alla data di  entrata  in
vigore del decreto di cui al secondo  periodo,  resta  in  carica  il
consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro  della
salute 2 marzo 2020. 
      8-quinquies. Le disposizioni  del  comma  8-quater  non  devono
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
      8-sexies. All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge
11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "da adottare entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "da adottare entro il 31 dicembre 2022". 
      8-septies. All'articolo 48, comma 4, del decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101, in materia di norme  fondamentali  di  sicurezza
relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione
alle radiazioni ionizzanti, le parole:  "Entro  diciotto  mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto,"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Entro il 31 marzo 2023,". 
      8-octies. All'articolo 25, comma 4-novies, secondo periodo, del
decreto-legge   30   dicembre   2019,   n.   162,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,  le  parole:  "con
legge regionale nonche' alla sottoscrizione, entro centoventi  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
decreto-legge 31  dicembre  2020,  n.  183,"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "con legge regionale, emanata successivamente alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
nonche' alla sottoscrizione, entro il 31 maggio 2022,". 
      8-novies. Al fine di contrastare efficacemente e  contenere  il
diffondersi della variante Omicron del virus SARS-CoV-2, all'articolo
1, comma 691, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  le  parole:  "31
marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022". 
      8-decies.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del   comma
8-novies, pari a euro 3.678.770 per l'anno 2022, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
difesa. 
      8-undecies. Al fine  di  assicurare  l'assistenza  dei  bambini
affetti da malattia oncologica,  le  risorse  di  cui  al  comma  338
dell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2017,  n.   205,   sono
incrementate di 2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  Agli  oneri
derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 2  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190. 
      8-duodecies. All'articolo 38,  comma  1,  del  decreto-legge  6
novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
dicembre 2021, n. 233, le parole: "28 febbraio 2022" sono  sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2022"». 
All'articolo 5: 
    al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ferma
restando  la  facolta',  anche  dopo  tale  data,  di  continuare   a
effettuare in videoconferenza le sedute dei gruppi di lavoro, dandone
comunicazione  all'istituzione  scolastica  presso  la   quale   sono
istituiti»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. All'articolo 1, comma 765, primo periodo,  della  legge
30  dicembre  2021,  n.  234,  le  parole:  "per  l'anno   2022   che
costituisce" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni
2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono". 
      3-ter. Agli oneri derivanti dal comma  3-bis,  pari  a  400.000
euro per ciascuno degli  anni  2023  e  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione,  per  ciascuno  degli  anni  2023  e  2024,
dell'incremento, disposto dall'articolo 1, comma 503, della legge  30
dicembre 2020, n. 178, del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18
dicembre 1997, n. 440. 
      3-quater. L'articolo 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,
e' sostituito dal seguente: 
        "Art. 2-ter (Incarichi temporanei nelle scuole  dell'infanzia
paritarie).  -  1.  Per  garantire  il  regolare  svolgimento   delle
attivita' nonche' l'erogazione del servizio  educativo  nelle  scuole
dell'infanzia paritarie  qualora  si  verifichi  l'impossibilita'  di
reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente
con il prescritto titolo  di  abilitazione,  e'  consentito,  in  via
straordinaria,  per  l'anno  scolastico  2021/2022   e   per   l'anno
scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche
alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia
in possesso di titolo idoneo, ai sensi  del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 65. Il  servizio  prestato  a  seguito  dei  suddetti
incarichi temporanei  non  e'  valido  per  gli  aggiornamenti  delle
graduatorie di istituto delle scuole statali". 
      3-quinquies. Il comma 9-bis dell'articolo 59 del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, e' sostituito dal seguente: 
        "9-bis. In via straordinaria, per un numero di posti  pari  a
quelli vacanti e disponibili  per  l'anno  scolastico  2021/2022  che
residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi  1,
2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il  personale  docente
banditi con i decreti  del  Capo  del  Dipartimento  per  il  sistema
educativo di istruzione e formazione  del  Ministero  dell'istruzione
nn.  498  e  499  del  21  aprile  2020,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile  2020,  e'  bandita
una procedura concorsuale  straordinaria  per  regione  e  classe  di
concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma
4  che,  entro  il  termine  di  presentazione   delle   istanze   di
partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche  statali
un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi,  negli  ultimi
cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14,
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il  bando  determina  altresi'  il
contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti,  in  misura
tale da coprire integralmente l'onere  della  procedura  concorsuale.
Ciascun candidato puo' partecipare alla procedura in un'unica regione
e per una sola classe di concorso e puo'  partecipare  solo  per  una
classe di concorso per la quale abbia maturato almeno  un'annualita',
valutata ai  sensi  del  primo  periodo.  Le  graduatorie  di  merito
regionali sono predisposte sulla base  dei  titoli  posseduti  e  del
punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il  15
giugno 2022, le cui caratteristiche sono  definite  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti  di  cui  al  presente
comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di  mobilita'  e
immissione in ruolo, i candidati  vincitori  collocati  in  posizione
utile in graduatoria  sono  assunti  a  tempo  determinato  nell'anno
scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a  un
percorso di formazione, anche in collaborazione con  le  universita',
che ne integra le competenze professionali. Nel  corso  della  durata
del contratto a tempo determinato i candidati  svolgono  altresi'  il
percorso annuale di formazione iniziale e prova di  cui  all'articolo
13 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  59.  A  seguito  del
superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui
al quinto periodo nonche' del superamento  del  percorso  annuale  di
formazione  iniziale  e  prova,  il  docente  e'  assunto   a   tempo
indeterminato e confermato in  ruolo,  con  decorrenza  giuridica  ed
economica dal 1° settembre 2023, o,  se  successiva,  dalla  data  di
inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui
ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.  Il  percorso
di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva
sono  definiti  con  decreto   del   Ministro   dell'istruzione.   Le
graduatorie di cui al presente comma  decadono  con  l'immissione  in
ruolo dei vincitori". 
      3-sexies. All'articolo 59, comma 9-ter,  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: "15 febbraio  2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "15 marzo 2022" e le parole: "30 novembre 2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022". 
      3-septies.  A  decorrere  dall'anno  accademico  2022/2023,   i
docenti di ruolo delle istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, di cui alla legge 21  dicembre  1999,  n.  508,
possono chiedere la proroga della  permanenza  in  servizio  fino  al
termine dell'anno accademico nel quale compiono il settantesimo  anno
di eta'. All'attuazione  della  disposizione  del  primo  periodo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico del bilancio dello Stato». 
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 5-bis (Incremento e revisione delle  modalita'  di  riparto
del Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla  comunicazione  degli
alunni con disabilita'). - 1. All'articolo 1, comma 179, della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "100  milioni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "200 milioni". Agli oneri derivanti dal primo periodo
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre  2017,
n. 205. 
    2. All'articolo 1, comma 180, della legge 30  dicembre  2021,  n.
234, le parole: "70 milioni" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "100
milioni", le parole: "degli enti territoriali" sono sostituite  dalle
seguenti:   "delle   regioni,   delle   province   e   delle   citta'
metropolitane" e  le  parole:  "30  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "100 milioni". 
    Art. 5-ter (Proroga del reclutamento  dei  docenti  specializzati
dalle  graduatorie  provinciali  per  le  supplenze   finalizzato   a
garantire il diritto all'istruzione degli studenti con  disabilita').
- 1. Al fine di sopperire alle esigenze di sostegno scolastico  e  di
garantire i diritti  degli  studenti  con  disabilita',  maggiormente
penalizzati dall'acuirsi e dal persistere della pandemia di COVID-19,
l'applicazione della procedura prevista dall'articolo  59,  comma  4,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e'  prorogata  per
le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle  scuole
di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023, limitatamente
ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali
per le supplenze riservate ai  docenti  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione su sostegno, di cui  all'articolo  4,  comma  6-bis,
della legge 3 maggio 1999, n. 124». 
All'articolo 6: 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. All'articolo 3-quater, comma  2,  del  decreto-legge  9
gennaio 2020, n. 1, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 12, in materia di programmazione  e  reclutamento  del
personale del  comparto  AFAM,  le  parole:  "a  decorrere  dall'anno
accademico 2022/2023" sono sostituite dalle  seguenti:  "a  decorrere
dall'anno accademico 2023/2024"»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 4  del  decreto-legge
30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2017, n. 19, e' inserito il seguente: 
        "2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa  antincendio
per gli edifici, i locali e le strutture delle  universita'  e  delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per
i quali, alla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
non si sia provveduto al predetto adeguamento,  e'  stabilito  al  31
dicembre 2024". 
      3-ter. All'articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019,  n.
59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  81,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        "3-bis. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
con il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,  sono  definite
idonee misure gestionali di mitigazione  del  rischio,  da  osservare
fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con  il  decreto  di
cui al presente comma, fermo restando  il  termine  del  31  dicembre
2024,  sono  altresi'  stabilite  scadenze   differenziate   per   il
completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive"»; 
    al comma 4, primo  periodo,  le  parole:  «31  marzo  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. La durata dell'abilitazione scientifica  nazionale,  di
cui all'articolo  16  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  e'
prorogata da nove a dieci anni. 
      4-ter. All'articolo 12  del  decreto  legislativo  25  novembre
2016, n. 218, in materia di personale degli enti pubblici di ricerca,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 4-quater, le  parole:  "31  dicembre  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; 
        b) dopo il comma 4-quater e' aggiunto il seguente: 
          "4-quinquies.  Con  riferimento  alle  procedure   di   cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.
75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca,  si  tiene  conto
dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20
maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga  del
predetto termine". 
      4-quater. Alla lettera b) del comma 310 dell'articolo  1  della
legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  relativa  alla  promozione  dello
sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo  di  terzo
livello, le parole: "40 milioni" sono sostituite dalle seguenti:  "30
milioni" ed e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Gli  enti
pubblici di ricerca possono utilizzare, entro il limite di 10 milioni
di euro, ripartiti con le modalita' di cui al secondo periodo,  anche
le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi  di  ruolo
di terzo livello  professionale  per  l'accesso  al  secondo  livello
avviate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in  vigore  delle
disposizioni relative  alla  messa  ad  esaurimento  dei  profili  di
ricercatore e tecnologo di terzo livello". 
      4-quinquies. All'articolo 1, comma 244, secondo periodo,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo  al  progetto  della  Scuola
europea di industrial engineering and  management,  le  parole:  "per
l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per  gli  anni  2021  e
2022". Ai fini dell'attuazione della disposizione  di  cui  al  primo
periodo, presso il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e'
istituito un apposito fondo a cui sono altresi' trasferiti i  residui
delle autorizzazioni di spesa di cui al citato articolo 1, comma 244,
della legge n. 145 del 2018, nonche' quella di  cui  all'articolo  1,
comma 534, della legge 30 dicembre 2020, n.  178.  A  tale  fine,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio.   Le
modalita' attuative del progetto di cui al citato articolo  1,  comma
244, della legge n. 145 del 2018, comprese le  modalita'  di  impiego
delle risorse di cui al presente comma, sono  stabilite  in  apposita
convenzione tra la  Scuola  europea  di  industrial  engineering  and
management e il Politecnico di Bari, in conformita' a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 537, della citata legge n. 178 del 2020.  Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,  pari  a  300.000
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190»; 
    alla rubrica, la parola: «stato» e'  sostituita  dalla  seguente:
«Stato». 
All'articolo 7: 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis.   Al   fine   di   garantire   la   continuita'   nella
valorizzazione delle attivita'  di  missione  pubblica  dell'Istituto
dell'Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento  della
base di dati della  Biografia  nazionale  e  dell'Osservatorio  della
lingua italiana, anche attraverso la fruizione  digitale  dell'opera,
al medesimo Istituto e' concesso un contributo pari a  1  milione  di
euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere, pari a 1
milione di euro per ciascuno degli anni  2023  e  2024,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      4-ter. All'articolo 1, comma 567, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: "non oltre il 31 dicembre  2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023"». 
All'articolo 8: 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. All'articolo 6, comma 3,  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020, n. 41, relativo alla durata  del  tirocinio  professionale  per
l'accesso alla professione forense, dopo le parole:  "nella  sessione
di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27," sono inserite le seguenti: "o nella sessione  di
cui all'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 31 dicembre  2020,
n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2021,
n. 21,". 
      4-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre  2012,
n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci
anni". 
      4-quater. All'articolo 49, comma 1,  della  legge  31  dicembre
2012, n. 247, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle  seguenti:
"dieci anni". 
      4-quinquies. All'articolo  11,  comma  3,  primo  periodo,  del
decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: "a decorrere
dal 14 settembre 2022" sono sostituite dalle seguenti:  "a  decorrere
dal 1° gennaio 2024". 
      4-sexies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui  al  comma
4-quinquies e' autorizzata la spesa di euro 443.333 per l'anno 2022 e
di  euro  1.520.000  per  l'anno  2023,  cui  si  provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia». 
All'articolo 9: 
    al comma 1, dopo le parole:  «comma  1,  del»  sono  inserite  le
seguenti: «codice del Terzo settore, di cui al»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. All'articolo 4, comma 3, del codice del Terzo  settore,
di cui al  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  relativo
all'individuazione degli enti del Terzo settore,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, dopo le  parole:  "Agli  enti  religiosi
civilmente  riconosciuti"  sono  inserite  le   seguenti:   "e   alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge  20  maggio  1985,  n.
222,"; 
        b) al quarto periodo, dopo le  parole:  "gli  enti  religiosi
civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e le fabbricerie
di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985"; 
        c) al quinto periodo, dopo le  parole:  "dell'ente  religioso
civilmente  riconosciuto"  sono  inserite  le  seguenti:   "o   della
fabbriceria". 
      1-ter. All'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 112, relativo alle imprese sociali, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
        a) al primo periodo, dopo le  parole:  "Agli  enti  religiosi
civilmente  riconosciuti"  sono  inserite  le   seguenti:   "e   alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge  20  maggio  1985,  n.
222,"; 
        b) al quarto periodo, dopo le  parole:  "gli  enti  religiosi
civilmente riconosciuti" sono inserite le seguenti: "e le fabbricerie
di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985"; 
        c) al quinto periodo, dopo le  parole:  "dell'ente  religioso
civilmente  riconosciuto"  sono  inserite  le  seguenti:   "o   della
fabbriceria". 
      1-quater. Agli oneri derivanti dalle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1-bis e 1-ter, pari a 36.000 euro annui a  decorrere  dall'anno
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; 
    al comma 3, lettera  b),  capoverso  10-ter,  primo  periodo,  la
parola: «ammesse» e' sostituita dalla seguente: «tenute», la  parola:
«dovuti» e' sostituita dalla seguente: «dovuta» e le  parole:  «comma
26,  e  seguenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «commi  26   e
seguenti,»; 
    al comma 4, le parole: «della legge 1995, n. 335» sono sostituite
dalle seguenti: «della legge n. 335 del 1995»; 
    al comma 6, secondo periodo, dopo  le  parole:  «all'articolo  54
del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e le  parole:  «al
cinque per mille», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille»; 
    dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: 
      «8-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 38  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: "500.000 euro per  l'anno  2021,  che
costituisce limite massimo di spesa" sono sostituite dalle  seguenti:
"500.000 euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per l'anno 2022,
che costituiscono limite massimo di spesa". All'onere  derivante  dal
primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2022, si provvede mediante riduzione, pari a 2,9 milioni di euro  per
l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione,  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. 
      8-ter. Al fine di sostenere la  transizione  occupazionale  del
personale impiegato nel settore del trasporto  aereo  e'  costituito,
per  gli  anni  2022,  2023  e  2024,  presso  il   Ministero   delle
infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  un  apposito  bacino
finalizzato a garantire ai lavoratori  l'erogazione  delle  attivita'
formative relative alle singole qualifiche  professionali  necessarie
al  mantenimento  in  corso  di  validita'  delle  licenze  e   delle
certificazioni e alla riqualificazione  professionale  del  personale
per la sua ricollocazione. Il Ministero delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, il Ministero dello  sviluppo  economico  e  le
regioni  territorialmente  interessate  possono  destinare   a   tali
lavoratori misure di sostegno, nell'ambito degli  strumenti  e  delle
risorse gia' disponibili a legislazione vigente,  compresi  specifici
programmi di outplacement. 
      8-quater. Possono accedere al bacino di cui al comma  8-ter,  a
seguito di accordo governativo presso il Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  con  la  partecipazione   del   Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  del  Ministero  dello
sviluppo economico e delle regioni interessate, con le organizzazioni
sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro  del
trasporto  aereo  e  maggiormente  rappresentative  del  settore,   i
lavoratori del trasporto  aereo  collocati  in  NASpI  a  seguito  di
procedure di  licenziamento  collettivo  avviate  dalle  imprese  del
settore aereo. 
      8-quinquies. Per favorire la  ricollocazione,  le  imprese  del
settore  aereo  stabilmente   operanti   nel   territorio   nazionale
individuano prioritariamente il personale da  assumere  anche  tra  i
lavoratori collocati nel bacino di cui al comma 8-ter». 
All'articolo 10: 
    al comma 1, le parole: «31  marzo  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
      «1-bis. All'articolo 13,  comma  6-bis,  del  decreto-legge  31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2021, n. 21, le parole: "31 dicembre 2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
      1-ter. All'articolo 1 della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 75-bis e' sostituito dal seguente: 
          "75-bis. A decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a
propulsione  prevalentemente  elettrica  commercializzati  in  Italia
devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di  freno  su
entrambe  le  ruote.  I  monopattini  a  propulsione  prevalentemente
elettrica gia' in circolazione  prima  di  tale  data  devono  essere
adeguati alle prescrizioni del primo  periodo  entro  il  1°  gennaio
2024"; 
        b) il comma 75-terdecies e' sostituito dal seguente: 
          "75-terdecies. I monopattini a propulsione  prevalentemente
elettrica possono circolare: 
        a) nei centri abitati, esclusivamente sulle strade con limite
di  velocita'  non  superiore  a  50  chilometri  orari,  nelle  aree
pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie  ciclabili,
sulle strade a priorita' ciclabile, sulle  piste  ciclabili  in  sede
propria  e  su  corsia  riservata  e  ovunque   sia   consentita   la
circolazione dei velocipedi; 
        b) fuori  dei  centri  abitati,  esclusivamente  sulle  piste
ciclabili e sugli altri  percorsi  riservati  alla  circolazione  dei
velocipedi"»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Al fine  di  assicurare  continuita'  nell'operativita'
delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza  di  permanere
negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento
immobiliare  gia'   costituiti   ai   sensi   dell'articolo   4   del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  23  novembre  2001,  n.  410,  anche  in
considerazione   del   prolungamento   dell'eccezionale   congiuntura
economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  nonche'
dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del  mercato
immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351  del  2001
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 2-sexies: 
          1)  all'alinea,  le  parole:  "31   dicembre   2020"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2022"; 
          2) alla lettera b) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: ", nonche' di quanto  previsto  dall'articolo  16-sexies  del
decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17  novembre  2021,  n.  215,  oltre  che  degli  importi
determinabili a  seguito  di  novazione  oggettiva  di  obbligazioni,
oneri, indennizzi, indennita' o maggiorazioni gravanti sul conduttore
o, comunque, sulle amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi  dei
contratti di locazione in  corso  nonche'  dei  connessi  accordi  di
manleva o di indennizzo"; 
        b)  al  comma  2-septies,   secondo   periodo,   la   parola:
"ventiquattro" e' sostituita dalla seguente: "quarantotto"»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
      «3-bis. Alle lettere a) e b) del comma  1  dell'articolo  2-ter
del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,  n.  120,  le  parole:
"fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al  31
dicembre 2026". 
      3-ter. All'articolo 103-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27,  in  materia  di  proroga  della  scadenza  delle
certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci, le  parole:  "fino
al 31 dicembre 2021" sono sostituite  dalle  seguenti:  "fino  al  31
dicembre 2022". 
      3-quater. All'articolo 29-bis, comma 1,  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, in materia di misure a sostegno della conversione
ad alimentazione elettrica per i  veicoli  adibiti  al  trasporto  di
merci, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle  seguenti:
"31 dicembre 2022". 
      3-quinquies. All'articolo 9,  comma  2,  del  decreto-legge  30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio  2017,  n.  19,  in  materia  di  corsi  di  formazione   al
salvamento, le parole: "31 dicembre 2021",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "31  dicembre  2022".  Il  Ministro  delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e'  autorizzato  ad
apportare al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 29  luglio  2016,  n.  206,  modifiche
volte a conseguire l'obiettivo della semplificazione delle  procedure
amministrative  necessarie  per  il  rilascio,  il   rinnovo   e   la
sostituzione delle abilitazioni per l'esercizio della professione  di
assistente ai bagnanti nonche' per il rilascio delle autorizzazioni a
nuovi soggetti formatori, per garantire  la  piena  osservanza  delle
regole della concorrenza ed evitare, nel rispetto delle  prescrizioni
previste per fronteggiare le esigenze connesse al contesto pandemico,
eccessivi spostamenti delle  persone  per  sostenere  gli  esami  per
l'ottenimento del brevetto. 
      3-sexies.  All'articolo  199,  comma   1,   lettera   b),   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: "e di 4 milioni di  euro  per
l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", di 4 milioni di  euro
per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1°  gennaio
2022 al 30 giugno 2022"; 
        b) al terzo periodo,  le  parole:  "Fino  a  concorrenza  del
limite di spesa di 4 milioni di euro previsto" sono sostituite  dalle
seguenti: "Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti". 
      3-septies. A decorrere dall'anno 2022, le Autorita' di  sistema
portuale  destinano,  compatibilmente  con   le   disponibilita'   di
bilancio, una quota  pari  all'1  per  cento  delle  entrate  proprie
derivanti dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di
cui all'articolo 13, comma 1, lettera  c),  della  legge  28  gennaio
1994, n. 84, al finanziamento, nel  limite  delle  eventuali  risorse
complessivamente affluite sul fondo di  cui  al  comma  3-octies  del
presente articolo,  di  misure  di  incentivazione  al  pensionamento
anticipato  per  i  lavoratori  dipendenti  da  imprese  titolari  di
autorizzazioni o di concessioni ai sensi degli articoli 16 e 18 della
medesima legge n. 84 del 1994 o da terminal portuali, asserviti  allo
sbarco e  imbarco  di  persone,  titolari  di  concessioni  ai  sensi
dell'articolo  36  del  codice  della  navigazione  nonche'   per   i
dipendenti  delle  medesime  Autorita'  di  sistema   portuale,   che
applichino il  contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  dei
porti. 
      3-octies. Le risorse di cui al comma  3-septies,  comunque  non
eccedenti ad analoghe disposizioni previste nella  legge  28  gennaio
1994, n. 84, sono versate all'entrata del bilancio dello  Stato,  per
essere riassegnate annualmente a un apposito fondo da istituire nello
stato di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili. 
      3-novies. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sentite   le   parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti
e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di sistema
portuale, di cui all'articolo 11-ter della legge 28 gennaio 1994,  n.
84, sono stabilite le modalita' di attuazione delle  disposizioni  di
cui al comma 3-septies del presente articolo. 
      3-decies.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione    delle
disposizioni di cui al comma 3-sexies, pari a 2 milioni di  euro  per
l'anno 2022,  si  provvede  mediante  corrispondente  utilizzo  delle
risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di  parte
corrente, di  cui  all'articolo  34-ter,  comma  5,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. 
      3-undecies. Al primo periodo  del  comma  338  dell'articolo  1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo  le  parole:  "pari  a  30
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2016  al  2019"  sono
inserite le seguenti: ", a 5 milioni di euro per  l'anno  2022,  a  1
milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2036". 
      3-duodecies.  Agli  oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui al comma 3-undecies, pari a 5 milioni di euro per
l'anno 2022, a 1 milione di euro per l'anno 2023 e  a  6  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture   e   della   mobilita'   sostenibili.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
      3-terdecies. I commi 5-bis, 5-ter e  5-quater  dell'articolo  1
del  decreto-legge  10  settembre  2021,  n.  121,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  sono  sostituiti
dai seguenti: 
        "5-bis.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito  un  fondo,
denominato 'Programma patenti giovani autisti  per  l'autotrasporto',
con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a  5,4
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, finalizzato
alla concessione, per il periodo dal 1° luglio 2022  al  31  dicembre
2026, di un contributo,  denominato  'buono  patente  autotrasporto',
pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non
superiore a 2.500 euro, in favore dei cittadini di eta' compresa  fra
diciotto e trentacinque anni per il  conseguimento  della  patente  e
delle abilitazioni professionali per la guida dei  veicoli  destinati
all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di persone e di  merci.
Il 'buono patente autotrasporto' puo'  essere  riconosciuto  per  una
sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non
rileva  ai  fini  del  computo  del  valore   dell'indicatore   della
situazione economica equivalente. 
        5-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  definiti  i  termini   e   le   modalita'   di
presentazione delle domande per la concessione del beneficio  di  cui
al comma 5-bis, nonche' le  modalita'  di  erogazione  dello  stesso,
anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota, pari  a  1
milione di euro per l'anno 2022, delle risorse del fondo  di  cui  al
comma 5-bis e' destinata  alla  progettazione  e  alla  realizzazione
della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio  di  cui
al medesimo comma 5-bis. Per le finalita' di cui al secondo  periodo,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili  puo'
avvalersi,  mediante  stipulazione  di  apposite  convenzioni,  delle
societa' SOGEI - Societa'  generale  d'informatica  Spa  e  CONSAP  -
Concessionaria  servizi   assicurativi   pubblici   Spa,   anche   in
conformita' al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021,  n.  108.  Eventuali  economie  derivanti  dall'utilizzo  delle
risorse previste per la realizzazione della  piattaforma  di  cui  al
secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui
al comma 5-bis". 
      3-quaterdecies.  Il   comma   25-bis   dell'articolo   15   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' abrogato. 
      3-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 3-terdecies, pari a 3,7 milioni di  euro
per l'anno 2022 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2023 al 2026, si provvede: 
        a) quanto a 3,7 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  a  5,4
milioni di euro per l'anno  2023,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi  di
parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5,  della  legge  31
dicembre 2009,  n.  196,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
        b) quanto a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni  dal
2024 al 2026,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
sostenibili. 
      3-sexiesdecies. All'articolo 5  del  decreto-legge  21  ottobre
2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2021, n. 215, il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
        "3-bis.  All'articolo  199,  comma   3,   lettera   b),   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  le  parole:  '12  mesi'  sono
sostituite dalle seguenti: '24 mesi'. La  proroga  di  cui  al  primo
periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza  pubblica
gia' definite con l'aggiudicazione alla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. Qualora le procedure
di evidenza pubblica di cui al secondo periodo risultino gia' avviate
a tale data, la proroga e' limitata al tempo strettamente  necessario
all'aggiudicazione". 
      3-septiesdecies. Al fine  di  consentire  lo  svolgimento,  per
l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla  societa'  Infrastrutture
Milano  Cortina  2020-2026  Spa  ai   sensi   dell'articolo   3   del
decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  8  maggio  2020,  n.  31,  relativamente   alle   opere
individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, comma  20,
della  legge  27  dicembre  2019,  n.   160,   il   Ministero   delle
infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  e'  autorizzato   a
trasferire alla medesima societa' una somma non superiore alla  meta'
della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11,  del  medesimo
decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni  di  euro  per
l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma  18,
della medesima legge n. 160 del 2019. 
      3-duodevicies. All'articolo  95  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) dopo il comma 21 e' inserito il seguente: 
          "21-bis. Al fine di ridurre i tempi di consegna del MOSE da
parte  del  Commissario  di  cui  al  comma  18,  il   Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per  il  Veneto,  Trentino-Alto
Adige e Friuli Venezia  Giulia  sottoscrive,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  previo
parere dell'Avvocatura dello Stato e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  un  accordo  transattivo  con   il
concessionario   Consorzio   Venezia   Nuova,   avente   ad   oggetto
l'esecuzione delle attivita' previste dal contratto di concessione  e
dai  relativi  atti  aggiuntivi.  L'accordo  transattivo  di  cui  al
presente comma e' efficace dalla data della sua sottoscrizione, ferma
restando la sottoposizione dello stesso al controllo di  legittimita'
da parte della Corte dei conti"; 
        b) al comma 27-bis, primo periodo, le  parole:  "31  dicembre
2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2022"; 
        c) al comma 27-ter, le parole: "al decreto di  cui  al  comma
27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri,  valori-soglia
e  limiti  di  concentrazione,  compatibilita'  con  gli  ambiti   di
rilascio," sono sostituite dalle seguenti: "degli eventuali  allegati
tecnici al decreto di cui al comma 27-bis". 
      3-undevicies. Ricorrendo  i  presupposti  di  cui  all'articolo
44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  al  fine  di
completare tutti gli interventi compresi nel contratto  istituzionale
di  sviluppo  per  la  realizzazione  dell'itinerario  Sassari-Olbia,
all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre  2016,  n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2024"». 
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente: 
    «Art.  10-bis  (Proroga  del   termine   per   la   verifica   di
vulnerabilita'  sismica).  -  1.  All'articolo  20,  comma   5,   del
decreto-legge   31   dicembre   2007,   n.   248,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "entro
il 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle  seguenti:  "entro  il  31
dicembre 2022"». 
All'articolo 11: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), le parole: «30 giugno  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; 
      alla lettera b), le parole: «1° luglio  2022»  sono  sostituite
dalle seguenti: «1° gennaio 2023»; 
      al comma 2, capoverso 5.1, le  parole:  «Entro  trenta  giorni»
sono sostituite dalle seguenti: «Entro novanta giorni»; 
      al comma 3, dopo le parole: «1° gennaio 2020 e» e' inserita  la
seguente: «il» e le parole: «31 marzo  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno 2022»; 
      al comma 4, le parole: «l'Autorita' per l'energia  elettrica  e
il gas» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorita'  di  regolazione
per energia, reti e ambiente»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
      «4-bis.  Il  fondo  per  la  realizzazione  della   piattaforma
italiana del fosforo, di cui all'articolo 1, comma 122,  della  legge
27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziato per un importo  di  100.000
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. 
      4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 100.000 euro
per ciascuno degli anni  dal  2022  al  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2022-2024,
nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2022,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
transizione ecologica»; 
    al comma 5, le parole: «su materiali, o»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «su materiali o» e la parola: «ulteriori» e' soppressa; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
      «5-bis. All'articolo 22, comma 1, del  decreto  legislativo  31
luglio 2020, n. 101, in materia di obblighi  dell'esercente  pratiche
che comportano l'impiego  di  materiali  contenenti  radionuclidi  di
origine naturale, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2022". 
      5-ter. Al fine di sostenere la continuita' dell'esercizio delle
attivita' imprenditoriali agricole  garantendo  il  corretto  impiego
delle dotazioni meccaniche aziendali,  i  termini  per  la  revisione
delle  macchine  agricole  di  cui  al  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  20  maggio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono fissati: 
        a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983,  al
31 dicembre 2022; 
        b) per i veicoli immatricolati dal  1°  gennaio  1984  al  31
dicembre 1996, al 31 dicembre 2023; 
        c) per i veicoli immatricolati dal  1°  gennaio  1997  al  31
dicembre 2019, al 31 dicembre 2024; 
        d) per i veicoli immatricolati dopo il 1°  gennaio  2020,  al
quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione. 
      5-quater. All'articolo 14, comma 1, del decreto  legislativo  2
febbraio 2021, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei
casi di mancata interoperabilita' tra i sistemi informatici privati e
il portale del sistema informativo veterinario Vetinfo, il termine di
cui al primo periodo e' differito al 30 aprile 2022". 
      5-quinquies. Dopo il comma 837 dell'articolo 1 della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, relativo alle  specie  ittiche  d'acqua  dolce
riconosciute come autoctone, e' inserito il seguente: 
        "837-bis. Al  fine  di  consentire  un'adeguata  politica  di
gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al  31  dicembre  2023
non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.  357,
per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura di specie
non autoctone la cui immissione era autorizzata in  data  antecedente
all'applicazione del decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare 2  aprile  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020". 
      5-sexies. Alla lettera c) del  comma  1  dell'articolo  40  del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo la  parola:  "2023"
sono inserite le seguenti: ", e comunque non prima di un  anno  dalla
data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo
30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001,". 
      5-septies. Al fine di dare continuita' agli investimenti per la
realizzazione  di  impianti  di  produzione  di   energia   elettrica
alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare
in ambito agricolo, all'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole: "e 2021" sono sostituite  dalle  seguenti:  ",
2021 e 2022". 
      5-octies. La rideterminazione delle  modalita'  di  riscossione
degli oneri generali  di  sistema  di  cui  all'articolo  33-ter  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e' effettuata entro il 30  giugno
2022. 
      5-novies. Al comma 828 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre
2021, n. 234, le parole: "per  l'anno  2022  a  favore  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale" sono  sostituite
dalle seguenti: "per ciascuno degli anni dal 2022 al  2035  a  favore
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale". 
      5-decies. Agli oneri di cui al comma 5-novies, pari a 1 milione
di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2035,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234». 
All'articolo 12: 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      «2-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,  n.  69,
dopo il comma 11-ter e' inserito il seguente: 
        "11-ter.1. Al fine di tutelare l'occupazione e di  consentire
l'uscita delle imprese dall'eccezionale situazione di crisi economica
dovuta agli effetti della  pandemia  di  COVID-19,  la  durata  delle
concessioni  e  delle  locazioni  a  uso  commerciale,  previste  dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
settembre 2005, n. 296, in scadenza entro  il  31  dicembre  2021  e'
prorogata in via eccezionale al 31 dicembre 2024. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nel caso in  cui,  alla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  risultino   gia'
concluse eventuali procedure per l'assegnazione dei beni demaniali  e
patrimoniali dello Stato a uso commerciale, ovvero nel  caso  in  cui
alla medesima data per i predetti beni siano gia' stati  sottoscritti
nuovi contratti". 
      2-ter. All'articolo 1, comma  1129,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145, la parola: "qualsiasi" e' sostituita dalle seguenti: "o
senza". 
      2-quater. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27,  le  parole:  "ventiquattro  mesi",   ovunque   ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: "trenta mesi"». 
All'articolo 13: 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Al comma 564 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
2020, n. 178, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  da
trasferire direttamente su apposita contabilita' speciale allo stesso
intestata"»; 
    al comma 4, le parole: «legge 31  dicembre  2018,  n.  145»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis.  Fino  al   termine   della   durata   della   gestione
commissariale, il Commissario straordinario  per  gli  interventi  di
riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla  popolazione  e  di
ripresa economica nei territori dei  comuni  di  Casamicciola  Terme,
Forio e Lacco Ameno dell'isola di  Ischia  interessati  dagli  eventi
sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017  esercita  le  funzioni
previste dall'articolo 18, comma 1, del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  novembre
2018, n. 130, anche con i poteri di ordinanza previsti  dall'articolo
2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229,   e
dall'articolo 11, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
settembre 2020, n. 120. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo
periodo  del  presente  comma,  il  Commissario  straordinario   puo'
avvalersi  della  collaborazione   degli   uffici   della   struttura
commissariale di cui all'articolo 50 del citato decreto-legge n.  189
del 2016. All'attuazione del presente comma si  provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali   previste   a
legislazione vigente. 
      4-ter.   Agli   interventi   della   ricostruzione   post-sisma
nell'isola  di  Ischia  possono  essere  applicate,   con   ordinanza
commissariale, le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016,  n.  229,  e  ogni  altra  misura  di  semplificazione
finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e  degli
edifici di culto. 
      4-quater. All'articolo 24-bis, comma 2,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'alinea, le parole: "all'articolo 11 del  decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
15  dicembre  2016,  n.  229"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"all'articolo 3-bis  del  decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156"; 
        b) alle lettere b) e c), le parole: "di cui al  comma  4  del
citato articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui al comma 1  dell'articolo  3-bis  del  citato
decreto-legge n. 123 del 2019". 
      4-quinquies. All'articolo 25, comma  3,  del  decreto-legge  28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, le parole da: "ma e' comunque" fino alla  fine
del comma sono soppresse». 
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  13-bis  (Incremento  del  fondo  per   far   fronte   alle
conseguenze degli eventi atmosferici verificatisi nella provincia  di
Mantova). - 1. Al comma 813 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2021, n. 234, le parole: "di 1 milione di euro" sono sostituite dalle
seguenti: "di 2 milioni di euro". 
    2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  1  milione
di  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190. 
    Art.  13-ter  (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   gestione
commissariale per  la  ricostruzione  nei  territori  interessati  da
eventi sismici e per il rispetto dei termini di attuazione del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza). - 1. Al  fine  di  assicurare  il
supporto  ai  procedimenti   amministrativi   di   attuazione   degli
interventi da realizzare tramite le risorse del  Fondo  complementare
al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori  interessati
dagli eventi sismici del  2009  e  del  2016,  per  gli  investimenti
previsti  dall'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  numero  1,  del
decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario  del
Governo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n.  229,  e'  autorizzato  ad  avvalersi,  con  decorrenza  non
anteriore al 1° marzo  2022  e  fino  al  31  dicembre  2022,  di  un
contingente massimo di otto  esperti,  di  comprovata  qualificazione
professionale nelle materie oggetto degli interventi, per un  importo
massimo onnicomprensivo di  106.000  euro  lordi  annui  per  singolo
incarico. Gli incarichi di cui al presente comma  sono  conferiti  ai
sensi dell'articolo 7, comma 6,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Ai relativi oneri, nel  limite  di
spesa complessivo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede
ai sensi del comma 3. 
    2. Per l'attuazione degli  interventi  di  cui  al  comma  1,  il
Commissario straordinario di cui al medesimo comma, mediante apposite
convenzioni,   puo'   avvalersi   del   supporto    tecnico-operativo
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA, nel limite di 2,5 milioni di euro
per l'anno 2022. 
    3. Agli oneri derivanti dai commi  1  e  2,  nel  limite  massimo
complessivo di 5 milioni di euro, il Commissario straordinario di cui
al comma 1 provvede  a  valere  sulle  risorse  di  cui  all'articolo
43-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 6 novembre  2021,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,
n. 233». 
All'articolo 14: 
    al comma 1: 
      al primo periodo, le parole: «legge 31 dicembre 1997,  n.  449»
sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 1997, n. 449»; 
      al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2022»; 
    al comma 2, le parole: «30 giugno  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
      «2-bis. Il comma 394 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, si interpreta nel senso che il differimento dei termini
previsti dal comma 810 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, si applica anche alle imprese editrici di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 15 maggio 2017,
n. 70. 
      2-ter. In considerazione del persistente  stato  di  crisi  del
settore editoriale, le disposizioni dell'articolo 96, commi  3  e  5,
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  si  applicano,
alle  medesime  condizioni,  anche  con   riferimento   all'anno   di
contribuzione 2022. Le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo
96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con  riferimento  al
contributo dovuto per l'annualita' 2021.  In  caso  di  insufficienza
delle risorse stanziate, resta applicabile il  criterio  del  riparto
proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo  periodo,  del
decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70»; 
    dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
      «4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater,  comma  2,
del  decreto-legge  30  aprile   2019,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.  58,  e'  riconosciuto,
alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di  spesa
di  2  milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  Agli  oneri   derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a  2  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  per  il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo  1,
comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota
destinata  agli  interventi  di  competenza  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri. 
      4-ter. Al comma 394 dell'articolo 1  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160,  le  parole:  "sessanta  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "settantadue mesi". 
      4-quater. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, le parole: "sono prorogate fino al  31  dicembre
2023" sono sostituite dalle seguenti:  "sono  prorogate  fino  al  31
dicembre 2025". 
      4-quinquies. Al fine di erogare un  contributo  ai  proprietari
delle unita' immobiliari site nella Torre di via Antonini di  Milano,
a seguito dell'incendio  del  29  agosto  2021  e  della  conseguente
dichiarazione  di  inagibilita'  del  fabbricato,  nello   stato   di
previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo  con  una
dotazione di 50.000 euro per l'anno 2022. Con  decreto  del  Ministro
dell'interno, adottato di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono  stabilite  le  disposizioni  di  attuazione  del
presente comma. 
      4-sexies. Agli oneri derivanti dal comma  4-quinquies,  pari  a
50.000 euro per l'anno  2022,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190». 
All'articolo 15: 
    al comma 1,  le  parole:  «il  comma  3-bis,  e'  sostituito  dal
seguente»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «il  comma  3-bis   e'
sostituito dai seguenti» e dopo il capoverso  3-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
      «3-ter. Al fine di  sostenere  e  incentivare  misure  volte  a
favorire le opportunita' educative e per il contrasto della  poverta'
educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH
(Social Sciences and Humanities), per l'anno 2022 e'  autorizzata  la
spesa di 300.000 euro da destinare  all'universita'  degli  studi  di
Roma "Tor Vergata" per potenziare la capacita' del sistema  nazionale
degli studi riguardanti  la  letteratura  e  la  lingua  italiana  in
prospettiva interdisciplinare ed europea  mediante  una  ricerca  con
indirizzo letterario sul tema del romanzo di formazione italiano, che
prevede anche l'acquisizione di  materiale  documentale.  Agli  oneri
derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2022, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; 
    alla rubrica, le parole: «alla poverta'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «della poverta'». 
All'articolo 16: 
    al comma 1, le parole: «all'articolo 23,  commi  2,  4,  6»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 23, commi 2, 6»  e  dopo  le
parole:  «28  ottobre   2020»   e'   inserito   il   seguente   segno
d'interpunzione: « , »; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. L'articolo 23, comma 4, del  decreto-legge  28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, in materia di processo penale, continua  ad  applicarsi
fino alla data di cessazione dello stato di emergenza  epidemiologica
da COVID-19»; 
    al comma 3, le parole: «31  marzo  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 aprile 2022. Entro il termine di cui al  primo  periodo
il Consiglio di presidenza della giustizia  tributaria  bandisce  una
procedura di interpello per il  trasferimento  dei  componenti  delle
commissioni tributarie nei posti vacanti a livello nazionale,  previa
ricognizione dei medesimi»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      «3-bis. All'articolo 4, comma 40, primo periodo, della legge 12
novembre 2011, n. 183, dopo la parola:  "bandite"  sono  inserite  le
seguenti: ", almeno una volta all'anno e con priorita' rispetto  alle
procedure concorsuali,"»; 
    al comma 4, dopo le parole:  «25  maggio  2021»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: « , »; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
      «7-bis. I termini previsti dalle  disposizioni  legislative  di
cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio  straordinarie  per  i
detenuti  in  regime  di  semiliberta',  19,  relativo  alla   durata
straordinaria dei permessi premio, e  20,  relativo  alla  detenzione
domiciliare, dell'allegato A annesso  al  decreto-legge  24  dicembre
2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  febbraio
2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2022». 
L'articolo 18 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 18 (Modifiche alla legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  in
materia di monitoraggio delle produzioni  cerealicole  e  proroga  di
relativi termini). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2020,
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 139: 
        1)  le  parole  da:  "chiunque"  fino  a:  "e'  tenuto"  sono
sostituite dalle seguenti: "le aziende agricole,  le  cooperative,  i
consorzi, le imprese commerciali, le imprese  di  importazione  e  le
imprese di prima trasformazione che detengano,  a  qualsiasi  titolo,
cereali e farine di cereali sono tenute"; 
        2) le parole: "supera le 5" sono sostituite  dalle  seguenti:
"e' superiore a 30"; 
        3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le imprese
di prima trasformazione, l'obbligo di cui al  periodo  precedente  si
applica limitatamente alle operazioni di carico, con esclusione della
registrazione delle operazioni di scarico di sfarinati"; 
      b) al comma 140, le parole da: ", entro sette giorni" fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "entro  il  giorno  20
del terzo mese successivo a quello di effettuazione delle  operazioni
stesse"; 
      c) al comma 141, le parole: "con decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "con uno o piu' decreti" e le  parole:  "da  emanare  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti:  "da  adottare  entro  il  30  aprile
2022"; 
      d) il comma 142 e' sostituito dal seguente: 
        "142. A decorrere dal  1°  gennaio  2024,  ai  soggetti  che,
essendovi obbligati, non istituiscono il registro previsto dal  comma
139 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da euro 1.000 a euro 4.000.  A  chiunque  non  rispetti  le
modalita' di tenuta telematica del predetto registro, stabilite con i
decreti di cui al comma 141, si applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000.  Il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e
della repressione frodi dei  prodotti  agroalimentari  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali  e'  designato  quale
autorita' competente all'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie previste dal presente comma"». 
Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 18-bis (Interventi  per  garantire  la  liquidita'  per  le
aziende agricole durante lo  stato  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19). - 1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, le parole:  "per  l'anno  2020"  sono  sostituite
dalle seguenti:  "per  tutta  la  durata  dello  stato  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19". 
    Art. 18-ter (Proroga dei termini di presentazione  delle  domande
di intervento in favore  delle  imprese  agricole  danneggiate  dalle
infezioni di Xylella fastidiosa). -  1.  In  deroga  all'articolo  5,
comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,  il  termine
per  la  presentazione  alle  autorita'  regionali  competenti  delle
domande di intervento in favore delle  imprese  agricole  danneggiate
dalle infezioni di Xylella fastidiosa ai sensi della declaratoria del
carattere di eccezionalita' di cui  al  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali  10  maggio  2021,  recante
integrazione  dei  decreti   17   novembre   2020,   concernenti   la
dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nella Regione Puglia, dal  1°  gennaio
2018 al 31 dicembre 2018 e dal 1° gennaio 2019 al 31  dicembre  2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del  20  maggio  2021,  e'
differito al 30 aprile 2022. 
    Art. 18-quater  (Proroga  del  credito  d'imposta  per  i  cuochi
professionisti). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 117, le parole: "30 giugno  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022"; 
      b)  al  comma  123,  le  parole:  "dalla  comunicazione   della
Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19  marzo  2020,  recante
'Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'"  sono  sostituite
dalle seguenti: "dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de
minimis'". 
    Art. 18-quinquies (Proroga in materia di  apertura  degli  uffici
del casellario giudiziale in occasione di operazioni  preelettorali).
- 1. All'articolo 3-bis  del  decreto-legge  5  marzo  2021,  n.  25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, le  parole:  "dell'anno  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "degli anni 2021 e 2022"; 
      b) al comma  2,  le  parole:  "37.031  per  l'anno  2021"  sono
sostituite dalle seguenti: "37.031 per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022". 
    2. Agli oneri derivanti dal comma  1,  pari  a  37.031  euro  per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190». 
All'articolo 19: 
    al comma 1, dopo le  parole:  «4,  lettera  a)»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: « , »; 
    al comma 4, dopo le parole: «di parte corrente»  e'  inserita  la
seguente: «iscritto». 
All'articolo 20: 
    al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso  6-bis,  le  parole:
«Le misure concesse»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Gli  aiuti
concessi» e la parola: «convertite»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«convertiti». 
Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
    «Art. 20-bis  (Proroga  in  materia  di  versamento  dell'imposta
regionale sulle attivita'  produttive).  -  1.  All'articolo  42-bis,
comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  le  parole:  "31
gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"». 
L'articolo 21 e' soppresso. 
All'articolo 22: 
    al comma 1, capoverso 1, secondo periodo, le parole: «28 febbraio
2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». 
    Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle: 
 
                                                           «Tabella A 
                                         (Articolo 1-quater, comma 2) 
Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla  tabella  C
(Servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria  infantile  e
dell'adolescenza) contenuta nell'allegato 5 alla  legge  30  dicembre
                            2021, n. 234 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella B 
                                         (Articolo 1-quater, comma 2) 
Integrazione al finanziamento per l'anno 2022 di cui alla  tabella  D
(Reclutamento straordinario psicologi) contenuta nell'allegato 6 alla
                   legge 30 dicembre 2021, n. 234 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                            Tabella C 
                                         (Articolo 1-quater, comma 3) 
Ripartizione delle risorse destinate all'erogazione di contributi per
                      sessioni di psicoterapia 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico