(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  7
                         GENNAIO 2022, N. 1 
 
  All'articolo 1, 
    al comma 1: 
      al capoverso Art. 4-quater: 
        alla rubrica, le parole: «ultra cinquantenni» sono sostituite
dalla seguente: «ultracinquantenni»; 
        al  comma  1,  le  parole:  «ai  cittadini  stranieri»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «agli  stranieri»  e  dopo  le  parole:
«articoli 34 e 35 del» sono inserite le seguenti: «testo unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al»; 
      al capoverso Art. 4-quinquies: 
        alla rubrica, le parole: «sui luoghi» sono  sostituite  dalle
seguenti: « nei luoghi »; 
        al comma 1, dopo  le  parole:  «all'articolo  4-quater»  sono
inserite le seguenti: «del presente decreto» e  dopo  le  parole:  «e
c-bis)» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »; 
        al comma 2: 
          al primo periodo, le  parole:  « ,  i  responsabili »  sono
sostituite dalle seguenti: « e i responsabili », le parole: « ,  sono
tenuti » sono sostituite dalle seguenti: « sono tenuti »  e  dopo  le
parole: « di cui al  comma  1 »  sono  inserite  le  seguenti:  « del
presente articolo »; 
          al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al  comma  1 »
sono inserite le seguenti: « del presente articolo »; 
        al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da
soggetti da essi delegati »; 
        al comma 4: 
          al primo periodo, le parole: « di cui  ai  commi  1 »  sono
sostituite dalle seguenti: « di cui al comma 1 », le parole: « o  che
risultino » sono sostituite dalle  seguenti:  « o  risultino »  e  le
parole:  « certificazione,  e  comunque »   sono   sostituite   dalle
seguenti: « certificazione e, comunque, »; 
          al terzo periodo, la parola: « medesimo » e' soppressa; 
        al comma 5, le parole:  « dei  lavoratori »  sono  sostituite
dalle seguenti: « dei soggetti »; 
      al capoverso Art. 4-sexies: 
        al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « relativi  agli
esenti » e' inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »; 
        al comma 4, primo periodo,  dopo  le  parole:  « dell'Agenzia
delle   entrate-Riscossione »   e'   inserito   il   seguente   segno
d'interpunzione: « , »; 
        al comma 6: 
          al primo periodo, le parole: « ed entro »  sono  sostituite
dalla seguente: « entro »; 
          al secondo periodo, le parole: « con  modificazioni »  sono
sostituite dalle seguenti: « , con modificazioni, »; 
          al  comma  8,  le  parole:  « dell'Agenzia  delle   entrate
Riscossione » sono sostituite dalle  seguenti:  « dell'Agenzia  delle
entrate-Riscossione », le parole: « Fondo emergenze nazionali »  sono
sostituite dalle seguenti: « Fondo per  le  emergenze  nazionali »  e
dopo le parole: « all'articolo 44 del » sono  inserite  le  seguenti:
« codice della protezione civile, di cui al ». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: « , nonche' al personale dei Corpi  forestali  delle
regioni a statuto speciale »; 
      alla lettera b), numero 2), le parole: « e comma 1-bis) »  sono
sostituite dalle seguenti: « e al comma 1-bis e ». 
  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
    «Art.  2-bis  (Durata  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  di
avvenuta somministrazione della dose di richiamo  della  vaccinazione
anti  SARS-CoV-2  o  di  avvenuta  guarigione  dal  COVID-19).  -  1.
All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 3, secondo periodo, le parole:  "la  certificazione
verde COVID-19 ha una validita' di sei mesi a far data dalla medesima
somministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "la  certificazione
verde   COVID-19   ha   validita'   a   far   data   dalla   medesima
somministrazione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo"; 
      b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
        "4-bis. A  coloro  che  sono  stati  identificati  come  casi
accertati positivi al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo  giorno
dalla somministrazione della prima dose  di  vaccino  e'  rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha  validita'  di  sei  mesi  a  decorrere  dall'avvenuta
guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi  accertati
positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della
somministrazione della  relativa  dose  di  richiamo  e'  rilasciata,
altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera
c-bis), che ha validita' a decorrere dall'avvenuta  guarigione  senza
necessita' di ulteriori dosi di richiamo". 
    Art.     2-ter     (Ulteriori     disposizioni     sul     regime
dell'autosorveglianza). - 1. Dopo il comma 7-ter dell'articolo 1  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e' inserito il seguente: 
      "7-quater.   Le   disposizioni   di   cui   al   comma    7-bis
sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in  caso  di  guarigione
avvenuta  successivamente  al  completamento  del   ciclo   vaccinale
primario". 
    Art. 2-quater (Coordinamento con le regole di altri Paesi per  la
circolazione in sicurezza in Italia). - 1. Al decreto-legge 22 aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) all'articolo 9, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
        "9-bis. Ai  soggetti  provenienti  da  uno  Stato  estero  in
possesso di un certificato,  rilasciato  dalle  competenti  autorita'
sanitarie estere, di avvenuta guarigione o di  avvenuta  vaccinazione
anti SARS-CoV-2  con  un  vaccino  autorizzato  o  riconosciuto  come
equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi  piu'  di  sei
mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti SARS-CoV-2 o
dall'avvenuta guarigione dal COVID-19,  e'  consentito  l'accesso  ai
servizi e  alle  attivita'  per  i  quali  nel  territorio  nazionale
sussiste  l'obbligo  di  possedere  una  delle  certificazioni  verdi
COVID-19 da vaccinazione o guarigione, di cui al comma 2, lettere a),
b) e c-bis), cosiddetto green pass rafforzato,  previa  effettuazione
di test antigenico rapido o molecolare con esito  negativo  al  virus
SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c),  avente  validita'  di
quarantotto  ore  dall'esecuzione,  se  antigenico   rapido,   o   di
settantadue ore, se molecolare. L'effettuazione del test  di  cui  al
primo periodo non e' obbligatoria  in  caso  di  avvenuta  guarigione
successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di
vaccinazioni con vaccini non  autorizzati  o  non  riconosciuti  come
equivalenti in Italia, l'accesso ai servizi e alle attivita'  di  cui
al primo periodo e' consentito in ogni caso previa  effettuazione  di
test antigenico rapido o  molecolare  con  esito  negativo  al  virus
SARS-CoV-2, di cui al  comma  2,  lettera  c),  avente  validita'  di
quarantotto  ore  dall'esecuzione,  se  antigenico   rapido,   o   di
settantadue ore, se molecolare. 
        9-ter. I titolari o i gestori dei servizi e  delle  attivita'
di cui al comma 9-bis sono  tenuti  a  verificare  che  l'accesso  ai
predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle  prescrizioni
di cui al medesimo comma 9-bis.  Le  verifiche  delle  certificazioni
verdi COVID-19 sono effettuate anche con le  modalita'  indicate  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato  ai  sensi
del comma 10. Nelle more della modifica del  menzionato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi
di adeguamento necessari a consentire le verifiche"; 
      b) all'articolo 13: 
        1) al comma 1, primo periodo, dopo la  parola:  "8-ter"  sono
inserite le seguenti: ", 9, commi 9-bis e 9-ter,"; 
        2) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "due violazioni
delle disposizioni di cui" sono inserite le seguenti: "al comma 9-ter
dell'articolo 9 e" ». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero 1): 
        al capoverso 1-bis, lettera b), le parole:  « della  pubblica
amministrazione » sono sostituite dalle seguenti: « per  la  pubblica
amministrazione »; 
        al capoverso 1-ter: 
          al primo periodo, dopo le parole: « lettere a)  e  c) »  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: « , »; 
          al secondo periodo, dopo le parole: « Le  verifiche »  sono
inserite le seguenti: « volte ad accertare »; 
      alla lettera b), numero 1), le parole:  « alle  amministrazioni
della     giustizia »     sono     sostituite     dalle     seguenti:
« all'amministrazione della giustizia »; 
      alla lettera c), capoverso 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: « E' in ogni caso consentito il rientro immediato nel  luogo
di  lavoro  non  appena  il  lavoratore  entri  in   possesso   della
certificazione necessaria, purche' il datore di lavoro non abbia gia'
stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione »; 
    al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: « 28 febbraio 2022 » sono
sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2022 » e dopo le  parole:  « n.
76 » e' inserito il seguente segno di interpunzione: « , »; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      « 2-bis.  La  procedura  di  emissione   e   trasmissione   del
certificato di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2 da  parte  del
medico curante  ai  fini  del  rilascio  della  certificazione  verde
COVID-19 non comporta alcun onere a carico del paziente ». 
  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 3-bis (Spostamenti da e per le  isole  minori,  lagunari  e
lacustri e trasporto  scolastico  dedicato).  -  1.  Dopo  l'articolo
9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  e'  inserito  il
seguente: 
    "Art. 9-quater.1 (Spostamenti da e per le isole minori,  lagunari
e lacustri e trasporto scolastico dedicato). - 1. Fatto salvo  quanto
previsto dal comma 2 dell'articolo 9-quater, a decorrere  dalla  data
di entrata in vigore della presente disposizione  fino  al  31  marzo
2022, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per  gli
spostamenti da e per le isole di cui all'allegato  A  alla  legge  28
dicembre 2001, n. 448, ovvero da e per le isole lagunari e  lacustri,
per documentati motivi di salute e, per gli studenti di eta'  pari  o
superiore a dodici anni, di frequenza dei corsi di scuola primaria  e
secondaria di primo grado e di secondo grado, sono  consentiti  anche
ai soggetti  muniti  di  una  delle  certificazioni  verdi  COVID-19,
comprovante  l'effettuazione  di  un   test   antigenico   rapido   o
molecolare,  con  esito  negativo  al  virus   SARS-CoV-2,   di   cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c), avente validita' di  quarantotto
ore dall'esecuzione, se antigenico rapido, o di settantadue  ore,  se
molecolare. 
    2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, agli studenti della
scuola primaria e  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado  sono
consentiti l'accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato  e  il
loro utilizzo, in deroga a quanto  previsto  dall'articolo  9-quater,
fermi restando l'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 e il rispetto delle  linee  guida
per il trasporto scolastico  dedicato,  di  cui  all'allegato  16  al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  52
del 2 marzo 2021". 
    Art. 3-ter (Disposizioni in materia di somministrazione di cibi e
bevande nei locali di intrattenimento). - 1. A decorrere dal 10 marzo
2022, e' consentito il consumo di cibi e bevande nelle sale teatrali,
da concerto e cinematografiche, nei locali di  intrattenimento  e  di
musica dal vivo e in quelli assimilati, nonche' nei luoghi in cui  si
svolgono eventi e competizioni sportive. 
    Art. 3-quater (Misure per garantire la continuita'  delle  visite
nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie  e
negli hospice). - 1. All'articolo 1-bis, comma  1,  secondo  periodo,
del  decreto-legge  1°  aprile   2021,   n.   44,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  28  maggio  2021,  n.  76,  le  parole:
"possibilita' di visita" sono sostituite dalle seguenti: "continuita'
delle visite". 
    Art. 3-quinquies (Misure  concernenti  l'accesso  alle  strutture
sanitarie e sociosanitarie). - 1. Il comma 2 dell'articolo 2-bis  del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e' sostituito dal seguente: 
      "2.  Agli  accompagnatori  dei   pazienti   in   possesso   del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,
nonche' agli accompagnatori di soggetti affetti da Alzheimer o  altre
demenze o deficit cognitivi  con  sintomi  anche  lievi  o  moderati,
certificati, e' sempre  consentito  prestare  assistenza,  anche  nei
reparti  di  degenza  e  di  pronto  soccorso,  nel  rispetto   delle
indicazioni del  direttore  sanitario  della  struttura,  purche'  in
possesso della certificazione verde di cui all'articolo 9,  comma  1,
lettera a-bis), del presente decreto, cosiddetto green pass base". 
    Art. 3-sexies (Gestione dei casi di positivita' all'infezione  da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo). - 1. Ferma
restando  per  il  personale  scolastico  l'applicazione  del  regime
dell'autosorveglianza  di  cui  all'articolo  1,  comma  7-bis,   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio  2020,  n.  74,  nella  gestione  dei  contatti
stretti tra gli alunni a seguito della positivita'  all'infezione  da
SARS-CoV-2  nel  sistema  educativo,  scolastico  e  formativo,   ivi
compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonche' i  centri
provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano  le  seguenti
misure: 
      a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione  e  di
istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65: 
        1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini
e gli alunni presenti nella  sezione  o  gruppo  classe,  l'attivita'
educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con  l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno  successivo
alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato
positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico
autosomministrato,   l'esito   negativo    e'    attestato    tramite
autocertificazione; 
        2) con cinque o piu'  casi  di  positivita'  accertati  nella
stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al
medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attivita' per la
durata di cinque giorni; 
      b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4,  comma  2,  del
decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 
        1) fino a quattro  casi  di  positivita'  accertati  tra  gli
alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue  per  tutti
in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti  e  degli  alunni  che
abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno  successivo
alla data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto  confermato
positivo al COVID-19. In tali casi,  e'  fatto  comunque  obbligo  di
effettuare un test antigenico rapido o molecolare,  anche  in  centri
privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo  del  test  antigenico
autosomministrato,   l'esito   negativo    e'    attestato    tramite
autocertificazione; 
        2) con cinque o piu' casi di positivita'  accertati  tra  gli
alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di
avere concluso il ciclo vaccinale primario o  di  essere  guariti  da
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale
primario,  oppure  di  avere  effettuato  la  dose  di  richiamo  ove
prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo
di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo  FFP2  da
parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore a sei anni fino al
decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con  l'ultimo
soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro  che  posseggano
un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita'
didattica prosegue in presenza, con  l'utilizzo  dei  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni di eta' superiore a  sei  anni  fino  al  decimo  giorno
successivo alla  data  dell'ultimo  contatto  con  l'ultimo  soggetto
confermato  positivo  al  COVID-19,  su  richiesta  di   coloro   che
esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli  altri  alunni  si
applica la didattica digitale  integrata  per  la  durata  di  cinque
giorni; 
      c) nelle scuole secondarie di primo grado, di cui  all'articolo
4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,  nonche'
nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di  istruzione
e formazione professionale, di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 
        1) con un  caso  di  positivita'  accertato  tra  gli  alunni
presenti in classe,  l'attivita'  didattica  prosegue  per  tutti  in
presenza, con l'utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al
decimo giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo  contatto  con  il
soggetto confermato positivo al COVID-19; 
        2) con due o piu'  casi  di  positivita'  accertati  tra  gli
alunni presenti in classe, per  coloro  che  diano  dimostrazione  di
avere concluso il ciclo vaccinale primario o  di  essere  guariti  da
meno di centoventi giorni o dopo aver completato il  ciclo  vaccinale
primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita'
didattica prosegue in presenza,  con  l'utilizzo  di  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e
degli alunni fino al decimo giorno successivo alla  data  dell'ultimo
contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19. Per  coloro
che  posseggano   un'idonea   certificazione   di   esenzione   dalla
vaccinazione,  l'attivita'  didattica  prosegue  in   presenza,   con
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle  vie  respiratorie  di
tipo FFP2 fino al decimo  giorno  successivo  alla  data  dell'ultimo
contatto  con  il  soggetto  confermato  positivo  al  COVID-19,   su
richiesta di coloro che esercitano  la  responsabilita'  genitoriale,
per  i  minori,  e  degli   alunni   direttamente   interessati,   se
maggiorenni. Per gli altri alunni si applica  la  didattica  digitale
integrata per la durata di cinque giorni. 
    2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine  e  grado  sono,  in
ogni caso, tenute a garantire e rendere  effettivo  il  principio  di
inclusione degli studenti con disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali, anche nelle ipotesi di sospensione  o  di  riorganizzazione
delle attivita' previste dal comma 1.  In  tali  casi,  su  richiesta
delle famiglie al dirigente  scolastico,  e'  comunque  garantita  ai
predetti studenti la possibilita' di svolgere attivita' didattica  in
presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa
richiesta e con l'accordo delle rispettive famiglie. 
    3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b),
numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo,  ai
bambini e agli alunni  della  sezione,  gruppo  classe  o  classe  si
applica il regime sanitario di autosorveglianza di  cui  all'articolo
1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, con  esclusione
dell'obbligo di indossare  i  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia
applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si  applicano  la
quarantena precauzionale  della  durata  di  cinque  giorni,  la  cui
cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2,  e  l'obbligo
di  indossare  per  i  successivi  cinque  giorni  i  dispositivi  di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta'  superiore
a sei anni. La riammissione in  classe  dei  soggetti  in  regime  di
quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato
un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,  anche  in
centri privati a cio' abilitati. 
    4. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al  presente  articolo
resta fermo, in ogni caso, il divieto di  accedere  o  permanere  nei
locali  scolastici  con  sintomatologia  respiratoria  o  temperatura
corporea superiore a 37,5°. 
    5.  Nelle  istituzioni  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),   la
sospensione delle attivita'  di  cui  al  numero  2)  della  medesima
lettera a) avviene se l'accertamento del quinto caso  di  positivita'
si  verifica  entro  cinque   giorni   dall'accertamento   del   caso
precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo
grado e per il sistema di istruzione e formazione  professionale,  si
ricorre alla didattica digitale integrata di cui al comma 1,  lettera
b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo,
se l'accertamento rispettivamente del quinto e del  secondo  caso  di
positivita' si verifica entro  cinque  giorni  dall'accertamento  del
caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi  al
COVID-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico. 
    6. La condizione sanitaria che consente la didattica in  presenza
di cui al comma 1, lettera b), numero 2), primo  periodo,  e  lettera
c),  numero  2),  primo  periodo,  puo'  essere   controllata   dalle
istituzioni  scolastiche  mediante  l'applicazione  mobile   per   la
verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi  all'articolo
9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87.  L'applicazione
mobile  di  cui  al  primo  periodo  e'  tecnicamente   adeguata   al
conseguimento delle  finalita'  del  presente  comma  e  puo'  essere
impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto di  cui  al
primo periodo. 
    7. Le misure gia' disposte ai sensi delle disposizioni in materia
di gestione dei casi di positivita' all'infezione da  SARS-CoV-2  nel
sistema educativo, scolastico e formativo sono ridefinite in funzione
di quanto disposto dal presente articolo ». 
  L'articolo 4 e' soppresso. 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, la parola: « soggette » e' sostituita dalla seguente:
« soggetta », le parole: « di cui all'articolo  4 »  sono  sostituite
dalle  seguenti:  « di  cui  all'articolo   3-sexies   del   presente
decreto », dopo le parole: « n. 178 » e' inserito il  seguente  segno
d'interpunzione:   « , »,   dopo    le    parole:    « dell'emergenza
epidemiologica  COVID-19 »  sono  inserite  le  seguenti:   « e   per
l'esecuzione  della  campagna  vaccinale  nazionale »  e  la  parola:
« art. » e' sostituita dalla seguente: « articolo »; 
    al comma 2, le parole: « per i mancati introiti » sono sostituite
dalle seguenti: « dei mancati introiti » e le parole: « sul sistema »
sono sostituite dalle seguenti: « nel Sistema »; 
    al comma 3, dopo le parole: « degli effetti »  sono  inserite  le
seguenti: « delle disposizioni del comma 1 ». 
  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 5-bis (Fondo per i ristori educativi). - 1.  E'  istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per
i ristori educativi, da destinare alla promozione  di  iniziative  di
recupero e di consolidamento degli apprendimenti relativi alle ore di
scuola in presenza perse da  parte  degli  studenti  che  sono  stati
soggetti a misure di isolamento dovute all'infezione  da  SARS-CoV-2,
attraverso attivita'  gratuite  extra  scolastiche,  quali  attivita'
culturali, attivita' sportive, soggiorni estivi, sostegno allo studio
e sostegno psicologico. La dotazione del Fondo e' di 667.000 euro per
l'anno 2022 e di 1.333.000 euro per  l'anno  2023.  Con  decreto  del
Ministro dell'istruzione sono definiti le modalita' e  i  criteri  di
ripartizione del Fondo. 
    2. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
667.000 euro per l'anno 2022 e a 1.333.000 euro per l'anno  2023,  si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione   del   Fondo    per
l'arricchimento e l'ampliamento  dell'offerta  formativa  e  per  gli
interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre
1997, n. 440. 
    Art. 5-ter (Lavoro agile per genitori di figli con  disabilita').
-  1.  Fino  alla  data  di  cessazione  dello  stato  di   emergenza
epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti  privati
che hanno  almeno  un  figlio  in  condizioni  di  disabilita'  grave
riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  o  almeno
un figlio con bisogni educativi speciali, a condizione che nel nucleo
familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che  l'attivita'
lavorativa non richieda necessariamente  la  presenza  fisica,  hanno
diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile  anche
in assenza degli accordi  individuali,  fermo  restando  il  rispetto
degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a  23  della
legge 22 maggio 2017, n. 81. 
    2. Ferma restando l'applicazione della disciplina gia'  stabilita
dai contratti collettivi nazionali, fino alla data di cui al comma 1,
per i genitori lavoratori dipendenti pubblici le condizioni di cui al
medesimo comma 1 costituiscono titolo prioritario  per  l'accesso  al
lavoro agile. 
    Art. 5-quater (Abrogazione). - 1. Il comma 1 dell'articolo 30 del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e' abrogato. 
    Art. 5-quinquies (Clausola di salvaguardia). - 1. Le disposizioni
del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle  regioni  a  statuto
speciale  e  nelle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione ».