(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  27
  GENNAIO 2022, N. 4 
 
  All'articolo 1: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 221» sono aggiunte
le  seguenti:  «,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18
febbraio 2022, n. 11»; 
    al comma 2, le parole: «fino al 31 gennaio 2022» sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2022» e dopo le parole:  «n.  221,»
sono inserite le  seguenti:  «convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 18 febbraio 2022, n. 11»; 
    al comma  3,  le  parole:  «entro  il  16  settembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 16 ottobre 2022». 
  All'articolo 2: 
    al comma  1,  le  parole:  «soggetti  maggiormente  incisi»  sono
sostituite dalle seguenti: «soggetti maggiormente danneggiati»; 
    al comma 2, lettera c), le parole: «in materia  di  aiuti  Stato»
sono sostituite dalle seguenti: «in materia di aiuti di Stato»; 
    al comma 3, le parole: «2020/C 91  I/01»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final,»; 
    al comma 4: 
      al primo periodo, le parole: «requisiti definiti dai precedenti
commi» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di cui ai commi 1 e
2» e dopo le parole: «rese ai sensi del» sono inserite  le  seguenti:
«testo unico di cui al»; 
      al secondo periodo, le  parole:  «entro  i  termini  e  con  le
modalita' definite» sono sostituite dalle seguenti: «entro i  termini
e con le modalita' definiti»; 
      al terzo periodo, la parola:  «relative»  e'  sostituita  dalla
seguente: «relativi» e le parole: «casi revoca» sono sostituite dalle
seguenti: «casi di revoca»; 
    al comma 5, alinea, le parole:  «Successivamente  alla  chiusura»
sono sostituite dalle seguenti: «Successivamente alla scadenza» e  le
parole: «ricavi riferiti  al  periodo  d'imposta,  come  segue»  sono
sostituite dalle seguenti:  «ricavi  riferiti  al  periodo  d'imposta
2019, determinata come segue». 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, le parole: «in favore  dei  parchi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «in favore di parchi»; 
    al comma 2, lettera b), capoverso 2-bis: 
      al primo periodo, le parole:  «sono  stanziati  40  milioni  di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «e' stanziata la  somma  di  40
milioni di euro», le parole: «29 ottobre 1972» sono sostituite  dalle
seguenti: «26 ottobre 1972», dopo  le  parole:  «una  di  quelle»  la
parola: «attivita'» e' soppressa e le parole:  «attivita'  economiche
ATECO» sono sostituite dalle seguenti:  «attivita'  economiche  ATECO
2007»; 
      al secondo periodo, le parole: «corrispettivi  del  2021»  sono
sostituite dalle seguenti: «corrispettivi del 2021"»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In considerazione della necessita' di inquadrare,  anche  a
livello statistico, le imprese operanti nel settore dei  matrimoni  e
degli eventi privati, l'Istituto nazionale di  statistica  definisce,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente   decreto,   una   classificazione   volta
all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna
attivita' connessa al settore, mediante l'introduzione,  nell'attuale
classificazione  alfanumerica  delle  attivita'  economiche,  di   un
elemento  ulteriore,  al  fine   di   evidenziarne   il   nesso   con
l'organizzazione di matrimoni ed eventi privati»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Dopo il comma 624 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre
2021, n. 234, e' inserito il seguente: 
  "624-bis. I soggetti che esercitano la facolta' prevista dal  comma
624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli  effetti
della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo
110 del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126.  Nelle  note  al
bilancio e' fornita adeguata informativa circa gli  effetti  prodotti
dall'esercizio della revoca"»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. In considerazione della particolare situazione di emergenza
del settore della vendita a domicilio e del necessario e  conseguente
sviluppo di nuove modalita' di valorizzazione e  promozione  di  tali
attivita', l'Istituto nazionale di statistica, entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente   decreto,   definisce   una    specifica    classificazione
merceologica delle attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell'attribuzione del
codice ATECO». 
  All'articolo 4: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il fondo di cui all'articolo  1,  comma  366,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 105  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati  al  beneficio  di
cui al comma 2,  5  milioni  di  euro  destinati  alle  imprese,  non
soggette a obblighi di servizio pubblico,  autorizzate  all'esercizio
di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota
rimanente, pari a  39,3  milioni  di  euro,  destinata  a  misure  di
sostegno per la continuita' aziendale  e  la  tutela  dei  lavoratori
delle agenzie di viaggi e dei tour operator che  abbiano  subito  una
diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno  il  30  per
cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019. Le risorse di
cui al primo periodo destinate alle  agenzie  di  viaggi  e  ai  tour
operator sono erogate anche agli  operatori  economici  costituiti  o
autorizzati successivamente al 1° gennaio 2020 secondo i  criteri  di
cui al decreto del Ministro del turismo del 24 agosto 2021, prot.  n.
SG/243, ferme restando le modalita' di verifica e controllo di cui al
medesimo decreto»; 
    al comma 2, le parole: «al periodo dei contratti» sono sostituite
dalle seguenti: «al periodo di durata dei contratti»; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Per l'anno 2022, 2 milioni di euro stanziati sul  fondo  di
cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,
sono destinati alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici,
titolari di partita IVA. 
  2-ter. Ai datori di  lavoro  privati  operanti  nel  settore  delle
agenzie di viaggi e dei tour operator,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non  continuativi
per il periodo  di  competenza  aprile-agosto  2022,  ferma  restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal
versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro
il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti
all'INAIL. L'esonero e' riparametrato e applicato su base mensile. 
  2-quater. L'esonero di cui al comma 2-ter e' cumulabile  con  altri
esoneri o riduzioni delle aliquote di  finanziamento  previsti  dalla
normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione  previdenziale
dovuta.  Il  beneficio  contributivo  di  cui  al  comma   2-ter   e'
riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  56,25
milioni di euro per l'anno 2022. 
  2-quinquies. L'ente  previdenziale  provvede  al  monitoraggio  del
rispetto del limite di spesa di cui al comma 2-quater  e  comunica  i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al Ministero del turismo  e  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze.  Qualora  dal   predetto   monitoraggio   emerga   il
verificarsi di scostamenti, anche in  via  prospettica,  rispetto  al
predetto limite di  spesa,  non  sono  adottati  altri  provvedimenti
concessori. 
  2-sexies. Alle minori  entrate  derivanti  dai  commi  da  2-ter  a
2-quinquies, pari a 56,25 milioni di euro per l'anno 2022 e  valutate
in 9,1  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  366,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 
  2-septies. L'esonero di cui al comma 2-ter  e'  concesso  ai  sensi
della comunicazione della  Commissione  europea  del  19  marzo  2020
C(2020) 1863 final, "Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e
nei limiti e alle condizioni  di  cui  alla  medesima  comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-sexies e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 105  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si provvede: 
    a) quanto a 100 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 32; 
    b) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2022-2024,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del turismo»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Alle minori entrate derivanti dal comma 2, valutate in  9,8
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai  sensi  dell'articolo
32. 
  3-ter. Per il centenario dell'impianto dell'autodromo di Monza,  e'
riservato  in  favore  della  regione  Lombardia  un  contributo  per
investimenti, in relazione allo svolgimento del Gran Premio  d'Italia
di Formula 1, di 5 milioni di euro per l'anno  2022,  10  milioni  di
euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024
e  2025.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento di cui  al  comma  368  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  per  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni 2024 e 2025»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Fondo  unico  nazionale
per il turismo». 
  Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: 
  «Art. 4-bis (Riconoscimento degli incentivi di cui  all'articolo  1
del decreto-legge 6  novembre  2021,  n.  152).  -  1.  Ai  fini  del
riconoscimento degli incentivi di cui all'articolo 1, commi  1  e  2,
del  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.   152,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre  2021,  n.  233,  tra  gli
interventi di cui all'articolo 1, comma 5,  lettera  c),  del  citato
decreto-legge sono da considerare comprese anche le installazioni  di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte,  del  testo
unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui al punto 16  della
sezione II - Edilizia della tabella A allegata al decreto legislativo
25 novembre 2016, n. 222, e con  le  modalita'  ivi  previste,  quali
unita' abitative mobili con meccanismi di rotazione  in  funzione,  e
loro pertinenze e  accessori,  che  siano  collocate,  anche  in  via
continuativa, in strutture ricettive all'aperto per  la  sosta  e  il
soggiorno dei  turisti,  previamente  autorizzate  sotto  il  profilo
urbanistico,  edilizio  e,  ove  previsto,  paesaggistico,  che   non
posseggano alcun collegamento  di  natura  permanente  al  terreno  e
presentino  le  caratteristiche  dimensionali  e  tecnico-costruttive
previste dalle normative regionali di settore ove esistenti. 
  2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede nel
rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1,  commi  10  e  13,  del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233». 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, dopo le parole: «settore turistico» sono inserite  le
seguenti: «, nonche' a quelle dei settori  di  cui  al  codice  ATECO
93.11.20 - Gestione di piscine»; 
    al comma 4, le parole: «L'efficacia della presente  misura»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «L'efficacia  della  misura  di  cui  al
presente articolo»; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  129,1
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 128,1  milioni
di euro, ai sensi dell'articolo 32 e, quanto a  1  milione  di  euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n.  205,  come  incrementato
dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. All'articolo 11-quinquies del  decreto-legge  30  settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2  dicembre
2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Nell'ambito
delle azioni di  contenimento  della  spesa  relativa  agli  immobili
condotti in locazione dallo Stato e di perseguimento degli  obiettivi
di finanza  pubblica  attraverso  la  dismissione  di  beni  immobili
pubblici,  l'alienazione  e  la  permuta  di   tali   immobili   sono
considerate urgenti con  prioritario  riferimento  a  quelli  il  cui
prezzo sia determinato secondo criteri e  valori  di  mercato,  anche
riferite  a  immobili  utili   alla   realizzazione   di   iniziative
immobiliari  strategiche  connesse  ai  traguardi  e  agli  obiettivi
stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza,  valutati  al
valore di mercato"; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole: "in uso," sono  inserite
le seguenti: "a permutare e"; 
      3) dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Le
operazioni di permuta di cui al  presente  articolo  sono  realizzate
senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica"; 
        4) al quinto periodo, le parole: "E'  in  ogni  caso  vietata
l'alienazione" sono sostituite dalle seguenti:  "Sono  in  ogni  caso
vietate l'alienazione e la permuta"; 
    b) al comma 2, le parole: "la vendita fa" sono  sostituite  dalle
seguenti: "la vendita e la permuta fanno"; 
    c) al comma 3, dopo le parole: "di alienazione" sono inserite  le
seguenti: "e di permuta". 
  5-ter. Al fine di garantire l'effettiva neutralita' per la  finanza
pubblica degli effetti derivanti dalle operazioni  di  cui  al  comma
5-bis, dette operazioni di permuta immobiliare sono  autorizzate  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». 
  Dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis (Disposizioni  in  materia  di  sospensione  temporanea
dell'ammortamento  del  costo  delle  immobilizzazioni  materiali   e
immateriali). - 1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole:  "nell'esercizio  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "negli esercizi in corso  al  31  dicembre  2021  e  al  31
dicembre 2022"; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso». 
  All'articolo 6: 
    al comma 1, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle  seguenti:
«30 giugno»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.  L'ENIT  -  Agenzia  nazionale  del  turismo  riserva   una
percentuale dei propri piani promozionali per specifiche iniziative a
vantaggio del settore termale,  anche  utilizzando  i  dati  messi  a
disposizione dal Ministero della  salute  per  diffondere  gli  studi
effettuati sui benefici delle cure termali. Un'ulteriore  percentuale
e' dedicata alla promozione del turismo  nei  borghi  e  del  turismo
sostenibile. La stessa Agenzia relaziona annualmente alle  competenti
Commissioni parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi
conseguiti». 
  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 6-bis  (Organizzazione  dei  Giochi  olimpici  e  paralimpici
invernali Milano Cortina 2026). - 1. Al decreto-legge 11 marzo  2020,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio  2020,  n.
31, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 1, la parola: "quindici"  e'  sostituita
dalla seguente:  "sedici"  e  dopo  le  parole:  "della  cooperazione
internazionale" sono inserite le seguenti: ", uno del  Ministero  del
turismo"; 
    b) all'articolo 3-bis, comma 2, dopo le parole:  "in  materia  di
sport"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  sentito  il  Ministro  del
turismo". 
  Art.  6-ter  (Estensione  del   regime   fiscale   dei   pensionati
neoresidenti). - 1. All'articolo 24-ter, comma  1,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "con popolazione  non
superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione  non
superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2  e  2-bis  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" sono sostituite dalle seguenti:
"o in  uno  dei  comuni  di  cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, o in uno dei comuni interessati
dagli  eventi  sismici  del  6  aprile  2009,  avente  comunque   una
popolazione non superiore a 20.000 abitanti". 
  Art. 6-quater (Acquisizione dei dati di  cui  al  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58). - 1. I dati di  cui  al  comma  2  dell'articolo
13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  giugno  2019,  n.  58,  sono   resi
disponibili al Ministero del turismo secondo  le  modalita'  previste
dal decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  11  novembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2 dicembre 2020.
Agli incarichi dirigenziali di cui  all'articolo  7,  comma  14,  del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021,  n.  55,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.  77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  Art. 6-quinquies (Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali
e lavoratori da remoto). - 1. All'articolo 27 del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera q) e' inserita la seguente: 
    "q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non  appartenenti
all'Unione europea"; 
    b) dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente: 
  "1-sexies. I soggetti di cui  al  comma  1,  lettera  q-bis),  sono
cittadini  di  un  Paese  terzo  che  svolgono  attivita'  lavorativa
altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti  tecnologici
che consentono di lavorare da remoto,  in  via  autonoma  ovvero  per
un'impresa anche non residente nel territorio dello  Stato  italiano.
Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano  l'attivita'  in  Italia,
non e' richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di  soggiorno,
previa acquisizione  del  visto  d'ingresso,  e'  rilasciato  per  un
periodo non superiore a un anno, a condizione che il  titolare  abbia
la disponibilita' di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti
i  rischi  nel  territorio  nazionale,  e  che  siano  rispettate  le
disposizioni   di   carattere   fiscale   e   contributivo    vigenti
nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, con il Ministro del turismo e  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, da  adottare  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
definiti le modalita' e i requisiti per il rilascio del  permesso  di
soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori
altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i  limiti
minimi di reddito del richiedente nonche' le modalita' necessarie per
la verifica dell'attivita' lavorativa da svolgere"». 
  All'articolo 7: 
    al comma 1, le  parole:  «codici  ATECO»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «codici della classificazione  delle  attivita'  economiche
ATECO 2007»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 1-bis, pari a 104,7  milioni
di euro per l'anno 2022, 7,6 milioni di euro per l'anno 2023  e  16,1
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: 
    a) quanto a 84,3 milioni di euro per l'anno 2022, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e  indebitamento
netto, mediante riduzione per 120,4 milioni di euro del fondo di  cui
all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; 
    b) quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 13 milioni di
euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 32; 
    c) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,1  milioni
di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA),
di cui alla legge 8 ottobre 2010,  n.  170,  sono  assicurate  uguali
opportunita' di sviluppo delle proprie capacita' e uguale accesso  al
mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione. 
  2-ter. In attuazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  2,
comma  1,  lettera  h),  della  legge  8  ottobre   2010,   n.   170,
l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato,  a
partire dalle attivita' di selezione, e' garantito senza alcuna forma
di discriminazione e  assicurando  condizioni  di  pari  opportunita'
mediante  modalita'  di  esecuzione  di  prove  e  di  colloqui   che
permettano  di  valorizzare  le  loro  competenze,  con  la  garanzia
dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati  al  profilo
funzionale e alle necessita' individuali. 
  2-quater. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone
con DSA che  liberamente  vogliono  essere  riconosciute  come  tali,
presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono  che  il
responsabile  dell'inserimento  lavorativo  aziendale,  adeguatamente
formato in materia di persone con DSA,  predisponga  l'ambiente  piu'
adatto per  l'inserimento  e  la  realizzazione  professionale  delle
medesime  prevedendo  l'applicazione  di  misure  analoghe  a  quelle
previste per la selezione  per  l'accesso  nel  pubblico  impiego,  o
comunque che assicurino una tutela non inferiore. 
  2-quinquies. Le misure compensative e dispensative di cui ai  commi
2-bis,  2-ter  e  2-quater  sono  applicate  in  ogni  occasione   di
valutazione per l'accesso o il completamento  di  percorsi  formativi
finalizzati all'esercizio di  attivita'  e  professioni,  nonche'  in
ambito sociale»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi  specifici
di apprendimento». 
  All'articolo 8: 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Nelle more dell'adozione del provvedimento normativo di cui
all'articolo 1, comma 352, della legge  30  dicembre  2021,  n.  234,
volto a introdurre nell'ordinamento un sostegno economico  temporaneo
in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  a),
del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, le risorse per l'anno
2022 del Fondo  ivi  previsto,  pari  a  40  milioni  di  euro,  sono
trasferite al Fondo di parte corrente di cui all'articolo  89,  comma
1,  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il sostegno dei
lavoratori dello spettacolo dal vivo  e  dei  settori  del  cinema  e
dell'audiovisivo,  iscritti  al  Fondo  pensione   lavoratori   dello
spettacolo». 
  Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
  «Art. 8-bis  (Disposizioni  per  la  conservazione  del  patrimonio
archivistico). -  1.  All'articolo  1,  comma  364,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234, le parole: "gia' in possesso delle  necessarie
caratteristiche antisismiche  e  dotati  di  impianti  adeguati  alla
normativa vigente" sono soppresse». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1, le parole: «decreto-legge 30 dicembre 2021,  n.  229»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 24 dicembre  2021,  n.
221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.
11»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, le parole: «decreto-legge n.  229  del  2021»
sono sostituite dalle  seguenti:  «decreto-legge  n.  221  del  2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022»; 
      al secondo periodo, dopo le parole: «registro  nazionale  delle
associazioni e societa'» e' inserita la seguente: «sportive»; 
    al comma 3: 
      al primo periodo, le parole: «decreto-legge n.  229  del  2021»
sono sostituite dalle  seguenti:  «decreto-legge  n.  221  del  2021,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2022»; 
      al terzo periodo, le parole: «sono individuate» sono sostituite
dalle seguenti: «sono individuati»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Al fine di assicurare la partecipazione  allo  sport  delle
persone con disabilita' mentale, le risorse di  cui  all'articolo  1,
comma 740, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  sono  destinate  al
rifinanziamento delle attivita' nazionali dell'associazione  "Special
Olympics Italia"»; 
    al comma 5, le parole: «dalla presente disposizione, pari a  euro
60 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  con  risorse»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 4 del presente articolo,
pari a euro 60 milioni per l'anno 2022, si provvede»; 
    dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
  «5-bis. Al fine di  garantire  la  sostenibilita'  dei  Giochi  del
Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e
sociale, in  un'ottica  di  miglioramento  della  capacita'  e  della
fruibilita'  delle  dotazioni   infrastrutturali   esistenti   e   da
realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese  quelle
per l'accessibilita', e' autorizzata la spesa di 50 milioni  di  euro
per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. La titolarita' della misura
e' in capo all'Agenzia per la coesione  territoriale  e  al  relativo
onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo  e
la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo
1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  5-ter. Con uno o piu' decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e con l'Autorita' politica delegata in materia di  sport,
da adottare d'intesa con la regione Puglia, sentiti gli  enti  locali
territorialmente   interessati,   sono    identificate    le    opere
infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilita',  distinte
in opere essenziali, connesse e di contesto, con  l'indicazione,  per
ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto  attuatore
e dell'entita' del  finanziamento  concesso,  delle  altre  fonti  di
finanziamento disponibili e del cronoprogramma  di  realizzazione.  I
medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse e individuano
altresi'  le  modalita'  di   monitoraggio   degli   interventi,   il
cronoprogramma procedurale con i relativi  obiettivi  determinati  in
coerenza con le risorse di cui al comma 5-bis, nonche'  le  modalita'
di  revoca  in  caso  di  mancata  alimentazione   dei   sistemi   di
monitoraggio  o  di  mancato  rispetto  dei  termini   previsti   dal
cronoprogramma   procedurale.   Le   informazioni   necessarie    per
l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema  di
monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,
e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono: 
    a)  per  opere  essenziali,  le  opere  infrastrutturali  la  cui
realizzazione e' prevista dal dossier di candidatura o che si rendono
necessarie per rendere efficienti  e  appropriate  le  infrastrutture
esistenti individuate nel dossier di candidatura; 
    b) per opere connesse, le  opere  necessarie  per  connettere  le
infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in  cui  si  svolgono
gli eventi sportivi nonche' alla rete infrastrutturale esistente,  in
modo da rendere maggiormente efficace la  funzionalita'  del  sistema
complessivo di accessibilita'; 
    c) per opere di contesto, le opere la cui  realizzazione  integra
il sistema di accessibilita' ai luoghi di  svolgimento  degli  eventi
sportivi  e  alle   altre   localizzazioni   che   sono   interessate
direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono  opportunita'
di  valorizzazione  territoriale  in   occasione   dei   Giochi   del
Mediterraneo di Taranto 2026». 
  Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Incremento delle risorse per impianti  ippici).  -  1.
All'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  le
parole: "un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 4 milioni di
euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "un fondo di  4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023". 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione  di
euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190». 
  All'articolo 10: 
    al comma 1, le  parole:  «sono  inseriti,  in  fine,  i  seguenti
periodi» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo». 
  Nel titolo I, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 10-bis (Misure per il rafforzamento dell'azione  dei  confidi
in favore delle PMI). - 1. I confidi di cui all'articolo 13, comma 1,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   possono
utilizzare le risorse erogate in attuazione  dell'articolo  1,  comma
54, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  per  concedere,  oltre  a
garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore
applicabile,  finanziamenti  agevolati  a  piccole  e  medie  imprese
operanti in tutti i settori economici. Per ciascun finanziamento,  il
confidi utilizza, oltre alle risorse di cui all'articolo 1, comma 54,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, risorse proprie in  misura  non
inferiore al 20 per cento dell'importo del finanziamento. I  predetti
finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dal
medesimo articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,
sono concessi a tasso zero. Con decreto di natura  non  regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuati condizioni e  criteri
per l'attuazione del  presente  comma,  nonche'  specifici  requisiti
economico-patrimoniali  e  organizzativi  che  i   confidi   iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, devono soddisfare per  concedere  i  predetti
finanziamenti. 
  2. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le parole: ", da assegnare entro il 31  dicembre  2021"
sono soppresse. 
  3. Alla compensazione in termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,
pari  a  34.638.000  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 
  Art. 10-ter (Disposizioni in materia di  perizie  tecniche).  -  1.
All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  al
quarto periodo e' aggiunta, in fine, la seguente parola: "laureato". 
  2. All'articolo 1, comma 1062, della legge  30  dicembre  2020,  n.
178, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: "Relativamente al
settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo puo'
essere rilasciata anche da un dottore agronomo  o  forestale,  da  un
agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato". 
  Art. 10-quater (Proroga del termine di  comunicazione  dell'opzione
di cessione del credito o sconto in fattura  e  del  termine  per  la
messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022). - 1. Per
le spese sostenute nel 2021, nonche' per le rate residue  non  fruite
delle  detrazioni  riferite  alle  spese  sostenute  nel   2020,   la
comunicazione  per  l'esercizio   delle   opzioni   di   sconto   sul
corrispettivo o cessione del credito  di  cui  all'articolo  121  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti
per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o  restauro
della facciata degli edifici, riqualificazione energetica,  riduzione
del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici  e
infrastrutture per la ricarica di  veicoli  elettrici,  sia  per  gli
interventi eseguiti sulle unita' immobiliari, sia per gli  interventi
eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere  trasmessa,  a
pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022. 
  2. Per l'anno 2022, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1,
comma 1, del  decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e'
prorogato al 23 maggio. 
  Art. 10-quinquies (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter  e
saldo e stralcio). - 1. All'articolo 68 del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  "3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021
e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5
del  decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.   119,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2018,  n.  136,  all'articolo
16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e  all'articolo  1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni  se
effettuato  integralmente,  con   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.  119  del
2018: 
    a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate  in  scadenza
nell'anno 2020; 
    b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate  in  scadenza
nell'anno 2021; 
    c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza
nell'anno 2022". 
  2. Sono estinte le procedure esecutive  eventualmente  avviate  per
effetto dell'inutile decorso del  termine  di  cui  all'articolo  68,
comma 3, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel  testo  vigente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Restano in  ogni
caso definitivamente acquisite e  non  sono  rimborsabili  le  somme,
relative ai debiti definibili ai sensi  degli  articoli  3  e  5  del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17  dicembre  2018,  n.  136,  dell'articolo  16-bis  del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo  1,  commi  190  e
193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  eventualmente  versate  a
qualunque titolo anteriormente alla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto». 
  Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 11-bis (Disposizioni in  materia  di  piani  di  rientro  dal
disavanzo  sanitario,  di  enti  e  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale  e  di   personale   non   dirigenziale   della   Giustizia
amministrativa e del Ministero dell'economia e delle finanze).  -  1.
All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 80
e' inserito il seguente: 
  "80-bis. Le disposizioni di  cui  al  comma  80,  secondo  e  terzo
periodo, si interpretano nel senso che la  destinazione  del  gettito
derivante dalla  massimizzazione  delle  aliquote  di  cui  al  primo
periodo  del  medesimo  comma  puo'  essere  effettuata  anche  nelle
annualita' successive  al  relativo  accertamento  ed  anche  per  la
riduzione  della  pressione  fiscale  e  la  copertura  degli   oneri
finanziari concernenti il servizio del  debito  relativo  al  settore
sanitario". 
  2. Al fine di rafforzare la patrimonializzazione degli enti e delle
aziende facenti parte del Servizio sanitario nazionale, semplificando
le procedure finalizzate al trasferimento di beni immobili in  favore
degli stessi e degli enti pubblici territoriali, la  disposizione  di
cui all'articolo 57, comma 1, del codice dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  si
applica anche agli atti di riscatto di beni culturali in favore degli
enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale  effettuati  in
forza di contratti di locazione finanziaria. Nell'ipotesi di  cui  al
primo  periodo,  la  richiesta  avente   ad   oggetto   la   verifica
dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del citato codice  di
cui al decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  puo'  essere
formulata,  entro  sessanta  giorni  dal   riscatto,   dai   soggetti
beneficiari  dello  stesso  e  il  riscatto  non  e'  soggetto   alla
prelazione di cui agli articoli 60 e seguenti del medesimo codice  di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  3. All'articolo  16  delle  norme  di  attuazione  del  codice  del
processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. In analogia a quanto stabilito al comma 1, nell'ambito  dei
progetti  finalizzati  all'abbattimento  dell'arretrato  inclusi  nel
Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza   (PNRR)   tali   misure
straordinarie  nei  confronti  del   personale   amministrativo   non
dirigenziale della Giustizia amministrativa, ad eccezione  di  quello
assunto ai sensi dell'articolo  11,  comma  1,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, sono adottate con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  di  Stato,  su  proposta  del  Segretario  generale  della
Giustizia amministrativa, tra i  dipendenti  che  hanno  concorso  al
raggiungimento dell'obiettivo del PNRR, secondo  parametri  indicati,
all'inizio di ogni anno,  dal  Segretario  generale  della  Giustizia
amministrativa. Le misure di cui al presente comma trovano  copertura
mediante utilizzo delle risorse ancora disponibili nel bilancio della
Giustizia amministrativa, tenuto conto di quanto  previsto  al  comma
1". 
  4.  Al  fine  di  consentire   la   prosecuzione   delle   funzioni
istituzionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n. 108, e di cui all'articolo 8, comma 1, del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113, ivi incluso il supporto  amministrativo  a  tali
funzioni,  nonche'  per  le  funzioni  di  controllo  di  regolarita'
amministrativo-contabile, al personale non dirigenziale,  che  presta
servizio presso gli uffici interessati del Ministero dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
nonche' presso le Ragionerie territoriali dello Stato  e  gli  Uffici
centrali   di   bilancio,   e'    corrisposta    una    maggiorazione
dell'indennita' di amministrazione  in  godimento.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentite  le  organizzazioni
sindacali, sono individuati gli uffici destinatari,  la  misura  e  i
criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni, nel  limite  di
spesa di euro 6.500.000 annui.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente
comma, pari a 6.500.000 euro annui a decorrere dal 2022, si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero». 
  Art. 11-ter (Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  regioni  e
province autonome). - 1. In considerazione del protrarsi del contesto
epidemiologico emergenziale legato alla  diffusione  del  COVID-19  e
dell'impegno derivante dall'accelerazione della  campagna  vaccinale,
anche al fine di sostenere i relativi interventi: 
    a) per l'anno 2022, il  termine  previsto  dall'articolo  31  del
decreto legislativo 23  giugno  2011,  n.  118,  per  l'adozione  dei
bilanci di esercizio per l'anno 2021 degli enti di  cui  all'articolo
19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del  citato  decreto
legislativo n. 118 del 2011 e' prorogato al 31 maggio 2022; 
    b) i termini  di  cui  all'articolo  32,  comma  7,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2021, n. 118, sono cosi' modificati per  l'anno
2022: 
      1) i bilanci di esercizio dell'anno  2021  degli  enti  di  cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),  e  lettera  c),  del
citato decreto legislativo n.  118  del  2011  sono  approvati  dalla
giunta regionale entro il 15 luglio 2022; 
      2)  il  bilancio  consolidato  dell'anno  2021   del   servizio
sanitario regionale e' approvato dalla giunta regionale entro  il  15
settembre 2022. 
  2. All'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il pay back  relativo
all'anno 2020 le disposizioni di cui al presente comma  si  applicano
nei  limiti  di   quanto   effettivamente   versato   dalle   aziende
farmaceutiche alla data di entrata in  vigore  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4". 
  3. Al fine di sostenere gli investimenti e a  causa  del  perdurare
della pandemia di COVID-19, non si applica per  l'esercizio  2022  la
disciplina   prevista   all'articolo   111,   comma   2-novies,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  Per  l'anno  2022  le  regioni  a
statuto ordinario rinunciano al contributo  di  cui  alla  tabella  1
allegata  alla   legge   30   dicembre   2018,   n.   145,   che   e'
corrispondentemente  ridotto  dell'importo  previsto   per   ciascuna
regione alla colonna "Ripartizione regionale della quota  annuale  da
riacquisire al bilancio dello Stato, articolo 111, comma 2-novies del
DL 34/2020" della tabella  1  allegata  al  citato  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, per un totale complessivo di 50 milioni di  euro.
Le regioni a statuto ordinario stanziano risorse per investimenti per
le medesime finalita' e secondo le modalita' e procedure previste dai
commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, per l'anno 2022, ciascuna secondo  gli  importi  previsti  dalla
tabella 1 allegata al citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per
un totale complessivo di 50 milioni di euro». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1, le parole: «per i mancati  incassi»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per il ristoro ai comuni per i mancati incassi»; 
    la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   «Incremento   del
contributo per il mancato incasso dell'imposta di soggiorno». 
  Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Disposizioni  sulle  procedure  di  reclutamento  dei
segretari comunali e provinciali). - 1. Al  fine  di  supportare  gli
enti locali per l'attuazione  degli  interventi  e  la  realizzazione
degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e  resilienza
(PNRR), a decorrere dal 2022 e per la durata del medesimo Piano: 
    a) le assunzioni di segretari sono autorizzate con  le  modalita'
di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per
un numero di unita' pari al 120  per  cento  di  quelle  cessate  dal
servizio nel corso dell'anno precedente; 
    b) in applicazione dei principi previsti dall'articolo 52,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la
disciplina contrattuale vigente, il segretario iscritto nella  fascia
iniziale di accesso in carriera, su  richiesta  del  sindaco,  previa
autorizzazione  del  Ministero   dell'interno,   puo'   assumere   la
titolarita' anche in sedi, singole  o  convenzionate,  corrispondenti
alla fascia professionale immediatamente superiore aventi fino ad  un
massimo di 5.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e qualora la
procedura di pubblicizzazione sia  andata  deserta,  per  un  periodo
massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici; 
    c) con decreto  del  Ministro  dell'interno  da  adottare,  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 10, comma 7, lettera a), del  decreto-legge  10  ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  dicembre
2012, n. 213, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio
dell'autorizzazione di cui alla lettera b) del presente comma; 
    d) ai sensi del comma 4 dell'articolo 52 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per il periodo  di  effettiva  prestazione  il
segretario ha diritto al trattamento economico previsto per  la  sede
superiore. 
  2. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  a  decorrere  dal
2023 e per la durata del PNRR: 
    a)  il  corso-concorso  di  formazione  previsto  dal   comma   2
dell'articolo 13 del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha  la  durata  di  quattro
mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno
o piu' comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del  comma  1
dell'articolo 16-ter del decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8; 
    b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico
previsto dal comma 3 dell'articolo  13  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo'
essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, che  siano  in  possesso  dei  titoli  di  studio  previsti  per
l'accesso alla  carriera  dei  segretari  comunali  e  provinciali  e
abbiano un'anzianita' di servizio di almeno cinque anni in  posizioni
funzionali per l'accesso alle  quali  e'  previsto  il  possesso  dei
medesimi titoli di studio». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, dopo le parole: «dell'esercizio  2022»  il  segno  di
interpunzione: «,» e' soppresso; 
    al comma 4, secondo  periodo,  le  parole:  «e'  trasmessa»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «sia  trasmessa»  e  le   parole:   «e'
comminata» sono sostituite dalle seguenti: «e' applicata»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
  «5-bis. In caso di approvazione delle  delibere  delle  aliquote  e
delle tariffe relative ai tributi di  competenza  degli  enti  locali
entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.  267,  eventualmente
posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per  effetto
di norme di legge,  gli  enti  locali  provvedono  ad  effettuare  le
conseguenti modifiche al bilancio di  previsione  eventualmente  gia'
approvato, in occasione della prima variazione utile. 
  5-ter. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n.  114,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le
disposizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano,  per  il
triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti
alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
giugno 2019, n. 58"»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
  «6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 897 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Sono
escluse dal limite di cui al presente comma le  quote  di  avanzo  di
amministrazione derivanti da  entrate  con  vincolo  di  destinazione
finalizzato   all'estinzione   anticipata   dei   mutui   riguardante
esclusivamente la quota capitale del debito"; 
    b) al comma 898 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Sono
escluse dal limite di cui al presente comma le  quote  di  avanzo  di
amministrazione derivanti da  entrate  con  vincolo  di  destinazione
finalizzato   all'estinzione   anticipata   dei   mutui   riguardante
esclusivamente la quota capitale del debito". 
  6-ter. In considerazione delle cause di forza maggiore sopraggiunte
che non hanno reso oggettivamente possibile il rispetto  dei  termini
prescritti, i contributi di cui ai commi 29 e 29-bis dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinati al comune di  Codogno
ricompreso nell'allegato 1 al decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 1° marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52
del 1° marzo 2020, riferiti agli anni 2020 e 2021, soggetti a  revoca
per mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori
di cui al comma 32 del medesimo articolo 1 della  legge  n.  160  del
2019 o  per  parziale  utilizzo  del  contributo,  sono  erogati  dal
Ministero  dell'interno  per  il  50  per  cento  congiuntamente   al
contributo previsto per il 2022 e per il 50 per cento  congiuntamente
al contributo previsto per il 2023, purche' l'esecuzione dei medesimi
lavori inizi entro il 31 maggio 2022». 
  Nel titolo II, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 13-bis (Disposizioni finalizzate allo sblocco degli avanzi di
amministrazione per rilanciare l'economia cittadina nelle aree urbane
piu'  disagiate).  -  1.  I  comuni  destinatari  delle  risorse  per
interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano,
di  cui  all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1997,   n.   266,
successivamente abrogato ai sensi del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134, trasmettono al Ministero dello  sviluppo  economico,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, un programma d'interventi, identificati dal  codice
unico di progetto (CUP) ai sensi della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,
per le finalita' di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n.
266, di durata non superiore a due anni. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, si provvede mediante la quota  libera
e restante delle risorse gia'  trasferite  ai  comuni  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico  per  l'attuazione  delle  misure  di  cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 
  3. Il Ministero  dello  sviluppo  economico,  entro  quarantacinque
giorni dalla trasmissione del programma d'interventi di cui al  comma
1, ne accerta  la  compatibilita'  rispetto  alle  finalita'  di  cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266. 
  4. I comuni presentano  annualmente  al  Ministero  dello  sviluppo
economico una relazione di sintesi degli interventi avviati  e  delle
spese sostenute per i programmi approvati. Le risorse  per  le  quali
non risultino trasmessi i programmi entro il termine di cui al  comma
1, o per le quali i programmi  non  siano  successivamente  approvati
dall'amministrazione  comunale,  sono  versate  dai  comuni,   previa
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, all'entrata  del
bilancio dello Stato. 
  Art. 13-ter (Inconferibilita' di incarichi a componenti  di  organo
politico di livello regionale e locale). - 1.  Fino  al  31  dicembre
2022, al fine di non disperdere le competenze e  le  professionalita'
acquisite dagli amministratori locali nel  corso  del  loro  mandato,
specialmente  durante   l'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19,
l'incompatibilita' di  cui  all'articolo  7,  comma  1,  del  decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39, non si applica  ai  componenti  dei
consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o  di
una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. 
  2. Gli incarichi assegnati nel regime transitorio di cui al comma 1
hanno validita' fino alla loro scadenza naturale. 
  Art. 13-quater (Modifica all'articolo 1, comma 555, della legge  27
dicembre 2013, n. 147). - 1. All'articolo 1, comma 555,  della  legge
27  dicembre  2013,  n.  147,  dopo  le  parole:  "idoneo  piano   di
risanamento aziendale" sono aggiunte le seguenti: "che puo' prevedere
da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie
interventi di  ricapitalizzazione  o  trasferimenti  straordinari  di
risorse.  L'adozione  del  piano  puo'  essere   accompagnata   dalla
copertura del disavanzo, anche in  deroga  alle  condizioni  previste
dall'articolo 194, comma 1, lettera b), del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il piano  costituisce  un
atto fondamentale ai sensi dell'articolo  114,  comma  6,  del  testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". 
  Art. 13-quinquies (Canone unico per infrastrutture di comunicazione
elettronica). - 1.  Anche  al  fine  di  definire  un  idoneo  quadro
regolatorio ed attuativo della disciplina in materia di canone  unico
per infrastrutture di comunicazione elettronica, e' istituito,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, un tavolo  tecnico  coordinato  dal
Ministero dello sviluppo economico e dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, al quale possono partecipare i soggetti  istituzionali
competenti e gli operatori coinvolti, anche tramite loro associazioni
rappresentative.  Ai  componenti  del  tavolo  tecnico  non  spettano
compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati. 
  Art. 13-sexies (Disposizioni urgenti in materia di  utilizzo  delle
risorse per la rigenerazione urbana nei comuni). - 1. All'articolo 1,
comma 536, alinea, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  le  parole:
"31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2022". 
  Art. 13-septies  (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  enti
territoriali). - 1. In considerazione  dei  gravi  effetti  economici
sulle  entrate  locali  derivanti  dall'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, al fine di  sostenere  gli  enti  locali  nel  processo  di
stabilizzazione dei propri bilanci, di garantire  la  continuita'  di
erogazione  dei  servizi  essenziali,   nonche'   di   sostenere   la
realizzazione dei progetti connessi al  PNRR,  all'articolo  268-bis,
comma 2, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  ivi
comprese  passivita'  sopraggiunte  derivanti   da   soccombenza   in
contenziosi civili  giudiziari  per  fatti  riconducibili  a  periodi
precedenti alla  dichiarazione  di  dissesto  finanziario,  ancorche'
conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente  anche  per  procedure
concorsuali a carico di societa' controllate, in data successiva alla
conclusione  delle   operazioni   dell'organismo   straordinario   di
liquidazione di cui all'articolo 252". 
  Art.  13-octies  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  Programma
innovativo nazionale  per  la  qualita'  dell'abitare).  -  1.  Fermo
restando   quanto   previsto   dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili n.  383  del  7  ottobre
2021, nell'ambito del Programma innovativo nazionale per la  qualita'
dell'abitare, nel limite di 30 milioni di euro a valere sulle risorse
di cui all'articolo 1, commi 437 e seguenti, della legge 27  dicembre
2019, n. 160, ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano
puo' presentare  fino  a  due  proposte  per  ciascuna  provincia  da
valutare da parte  dell'Alta  Commissione  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti 16 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
285 del 16 novembre 2020.  Il  finanziamento  e'  effettuato,  previa
valutazione positiva da parte dell'Alta Commissione, nei limiti delle
disponibilita'  di  competenza  e  cassa  a   legislazione   vigente,
eccedenti quelle gia' oggetto di assegnazione». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1, le parole: «1 gennaio  2022»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2022»; 
    al comma 2,  le  parole:  «il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  puo'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «il   Ministero
dell'economia e delle finanze puo'»; 
    al comma 3, le parole: «a favore di CSEA» sono  sostituite  dalle
seguenti: «a favore della CSEA» e le parole: «da parte di CSEA»  sono
sostituite dalle seguenti: «da parte della CSEA»; 
    alla  rubrica,  dopo  la  parola:  «Riduzione»  e'  inserita   la
seguente: «degli». 
  Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: 
  «Art. 14-bis (Contributo per la riduzione  dei  costi  dell'energia
elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita).  -
1. Al fine di sostenere le  famiglie  e  le  persone  che  utilizzano
presso la propria abitazione l'energia elettrica per  apparecchiature
mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi  del  decreto
del Ministro della salute 13 gennaio 2011, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2011, presso la Presidenza del  Consiglio
dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 500.000  euro
per l'anno 2022 volto a fornire un contributo ai  predetti  soggetti,
nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del presente  articolo,
finalizzato ad attenuare l'aumento dei costi dell'energia  elettrica.
Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   sono
individuate le modalita' di attuazione del presente articolo anche al
fine del  rispetto  del  limite  di  spesa  autorizzato.  Agli  oneri
derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
  All'articolo 15: 
    al comma  1,  le  parole:  «della  cui  adozione  e'  stata  data
comunicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana»
sono sostituite dalle  seguenti:  «pubblicato  per  comunicato  nella
Gazzetta Ufficiale» e le parole: «un incremento  del  costo  per  KWh
superiore  al  30  per  cento  relativo  al  medesimo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «un incremento superiore al 30  per  cento
rispetto al medesimo periodo»; 
    al comma 3, lettera b), le parole: «misure agevolative  previste»
sono sostituite dalle seguenti: «misure agevolative indicate»; 
    al comma 4, le parole: «comma 1, risulta» sono  sostituire  dalle
seguenti: «comma 1 risulti». 
  Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente: 
  «Art. 15-bis (Ulteriori interventi  sull'elettricita'  prodotta  da
impianti a fonti rinnovabili). - 1. A decorrere dal 1° febbraio  2022
e  fino  al  31  dicembre  2022,  e'  applicato  un   meccanismo   di
compensazione a due  vie  sul  prezzo  dell'energia,  in  riferimento
all'energia elettrica immessa in rete da: 
    a) impianti  fotovoltaici  di  potenza  superiore  a  20  kW  che
beneficiano  di  premi  fissi  derivanti  dal  meccanismo  del  Conto
Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; 
    b) impianti di potenza superiore a  20  kW  alimentati  da  fonte
solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a
meccanismi  di  incentivazione,  entrati   in   esercizio   in   data
antecedente al 1° gennaio 2010. 
  2. I produttori interessati, previa richiesta da parte del  Gestore
dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE), trasmettono  al  medesimo,
entro trenta giorni  dalla  medesima  richiesta,  una  dichiarazione,
redatta ai sensi del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   che   attesti   le
informazioni necessarie per le finalita' di cui al presente articolo,
come individuate dall'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e
ambiente (ARERA) con i provvedimenti di cui al comma 6. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il GSE calcola la differenza
tra i valori di cui alle seguenti lettere a) e b): 
    a) un prezzo di riferimento pari a quello indicato dalla  tabella
di cui all'allegato  I-bis  al  presente  decreto  in  riferimento  a
ciascuna zona di mercato; 
    b) un prezzo di mercato pari: 
      1) per gli impianti di cui al comma 1, lettera a), nonche'  per
gli impianti di cui al comma 1, lettera b), da fonte solare,  eolica,
geotermica e idrica ad acqua fluente,  al  prezzo  zonale  orario  di
mercato dell'energia elettrica, ovvero, per i contratti di  fornitura
stipulati prima del 27 gennaio 2022 che non rispettano le  condizioni
di cui al comma 7, al prezzo indicato nei contratti medesimi; 
      2) per gli impianti di cui al comma 1, lettera b),  diversi  da
quelli di cui  al  numero  1)  della  presente  lettera,  alla  media
aritmetica mensile dei prezzi zonali orari  di  mercato  dell'energia
elettrica, ovvero, per i contratti di fornitura stipulati  prima  del
27 gennaio 2022 che non rispettano le condizioni di cui al  comma  7,
al prezzo indicato nei contratti medesimi. 
  4. Qualora la differenza di cui al comma 3  sia  positiva,  il  GSE
eroga il relativo importo al produttore. Nel caso in cui la  predetta
differenza  risulti  negativa,  il  GSE  conguaglia  o   provvede   a
richiedere al produttore l'importo corrispondente. 
  5. In relazione agli  impianti  che  accedono  al  ritiro  dedicato
dell'energia di cui  all'articolo  13,  commi  3  e  4,  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le partite economiche di cui al
comma 4 sono calcolate dal GSE in modo tale che ai produttori  spetti
una remunerazione economica  totale  annua  non  inferiore  a  quella
derivante dai prezzi minimi garantiti, nei casi ivi previsti. 
  6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, 1'ARERA  disciplina  le  modalita'  con  le  quali  e'  data
attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5,  nonche'
le modalita' con le quali i proventi  sono  versati  in  un  apposito
fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali
e portati a riduzione del fabbisogno a copertura degli oneri generali
afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma  11,  del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  3,  4,  5  e  6  non  si
applicano all'energia oggetto  di  contratti  di  fornitura  conclusi
prima del 27 gennaio 2022,  a  condizione  che  non  siano  collegati
all'andamento  dei  prezzi  dei  mercati  spot  dell'energia  e  che,
comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10  per
cento rispetto al valore di cui al comma 3, lettera a), limitatamente
al periodo di durata dei predetti contratti». 
  L'articolo 16 e' soppresso. 
  All'articolo 17: 
    al comma 1: 
      alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a)  al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola:  "quaranta"  e'
sostituita dalla seguente: "cinquanta"»; 
      alla lettera a): 
        al numero 1) e' premesso il seguente: 
      «01) al secondo periodo, le parole: "di cui al  sesto  periodo"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al settimo periodo"»; 
        al numero 1), secondo periodo, le parole:  «su  proposta  del
presidente, i componenti della Commissione di cui al  comma  1»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «su  proposta  del   presidente   della
Commissione  di  cui  al  comma  1,  i  componenti   della   predetta
Commissione»; 
    dopo il numero 1) e' inserito il seguente: 
  «1-bis) al decimo periodo  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole:  ";  ai  fini  della   designazione   e   della   conseguente
partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e'
in ogni caso sufficiente la comunicazione  o  la  conferma  da  parte
della   regione   o   della   provincia   autonoma   del   nominativo
dell'interessato"»; 
        al numero 2), le parole: «lavori istruttori» sono  sostituite
dalle seguenti: «compiti istruttori» e dopo le parole: «e dei  Gruppi
istruttori» sono aggiunte le seguenti: «, sino al 31 dicembre 2023»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis.  In  sede  di  prima  applicazione,   il   Ministro   della
transizione ecologica provvede alla nomina dei dieci nuovi commissari
di cui al comma 1, lettera 0a), entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  1-ter. Tenuto conto della necessita' di accelerare le procedure  di
valutazione ambientale delle opere attuative del  PNRR  e  del  PNIEC
anche  alla  luce  dell'instabilita'   sul   mercato   dei   prodotti
energetici, per il Ministero della transizione ecologica  il  termine
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
e' fissato al 30 giugno 2022». 
  All'articolo 18: 
    al comma 1, le parole: «Alla tabella A del  decreto  legislativo»
sono sostituite dalle seguenti: «Alla tabella  A  allegata  al  testo
unico di cui al decreto legislativo». 
  Nel titolo III, dopo l'articolo 18 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 18-bis (Misure temporanee per la raccolta  e  il  trattamento
dei RAEE del raggruppamento 3 di cui all'allegato 1 al regolamento di
cui  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185). -  1.  Al  fine  di
consentire la corretta raccolta e l'adeguato  trattamento  di  talune
categorie di rifiuti di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
(RAEE) e di promuovere pratiche virtuose di recupero dei  rifiuti  in
un'ottica di economia circolare, nel rispetto degli obiettivi di  cui
alla missione M2C1.1 del PNRR,  nonche'  di  prevenire  infiltrazioni
mafiose e traffici illeciti di rifiuti, per dodici mesi  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto sono adottate le  seguenti  misure  straordinarie  e
temporanee per la gestione dei rifiuti del raggruppamento  3  di  cui
all'allegato  1  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  25  settembre
2007, n. 185: 
    a) il deposito preliminare alla raccolta presso i distributori di
cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo  2014,
n. 49, e il deposito presso i centri di raccolta di cui  all'articolo
12, comma 1, lettere a)  e  b),  e  comma  2,  del  medesimo  decreto
legislativo, fatte salve le disposizioni in  materia  di  prevenzione
degli incendi, sono consentiti fino ad un quantitativo massimo doppio
rispetto a quello previsto  dalla  normativa  vigente,  adottando  le
cautele necessarie a garanzia della sicurezza degli spazi allo  scopo
utilizzati; 
    b) ai soggetti  titolari  di  autorizzazione  alla  gestione  dei
rifiuti rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e del titolo III-bis della parte  seconda  del
medesimo  decreto  legislativo,  per  le   operazioni   di   deposito
preliminare (D15) e  messa  in  riserva  (R13),  nel  rispetto  delle
disposizioni  in  materia  di  prevenzione  degli  incendi  e   delle
disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui
all'articolo  26-bis  del  decreto-legge  4  ottobre  2018,  n.  113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132,
e'  consentito  l'aumento  della  capacita'  annua  e  istantanea  di
stoccaggio nel limite massimo dell'80 per  cento,  a  condizione  che
detto limite rappresenti una modifica non sostanziale  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 152 del  2006.  La  presente  disposizione  si
applica anche ai titolari di autorizzazione  per  l'effettuazione  di
operazioni di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del  decreto
legislativo n. 152 del 2006,  ferme  restando  le  quantita'  massime
fissate dall'allegato 4  al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  5
febbraio 1998,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e dai regolamenti di cui
ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio
12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. 
  2. Gli  ampliamenti  degli  stoccaggi  di  rifiuti  possono  essere
effettuati nelle medesime aree autorizzate, ovvero in aree interne al
perimetro della ditta  aventi  i  medesimi  presidi  ambientali,  nel
rispetto  delle  norme   tecniche   di   stoccaggio   relative   alle
caratteristiche del rifiuto. 
  3. Le deroghe concesse allo stoccaggio di rifiuti di cui  al  comma
1,  lettera  b),  non  comportano  un  adeguamento   delle   garanzie
finanziarie». 
  All'articolo 19: 
    al comma 1,  le  parole:  «all'articolo  4  del  decreto-legge  7
gennaio 2022, n. 1» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «all'articolo
3-sexies del decreto-legge 7 gennaio  2022,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  4  marzo  2022,  n.  18»  e  le  parole:
«dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre  2021,  n.  229»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dell'articolo  4-ter,  comma  1,   del
decreto-legge   24   dicembre   2021,   n.   221,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11»; 
    al comma  2,  le  parole:  «riparto  del  fondo  per  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti:  «riparto
del Fondo per  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  per  l'anno
scolastico 2021/2022 tra gli uffici scolastici regionali»; 
    al comma 3, le parole: «comma 1,  si  provvede»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 1 si provvede»; 
    dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  «3-bis. All'articolo 2, comma 4-ter,  del  decreto-legge  8  aprile
2020, n. 22, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020, n. 41, le parole:  "2020/2021  e  2021/2022,  anche  in  deroga
all'articolo 4, comma 5, della predetta legge,  con  ordinanza"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "2020/2021,  2021/2022,   2022/2023   e
2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma  5,  della  predetta
legge, sia per il primo biennio di validita' che  per  il  successivo
aggiornamento e rinnovo biennale, con una o piu' ordinanze". 
  3-ter. All'articolo 1 del  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,
dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente: 
  "4-ter.  Per   gli   anni   scolastici   2022/2023   e   2023/2024,
l'aggiornamento delle graduatorie di cui al primo periodo del comma 4
ha validita' biennale. Eventuali  procedure  svolte  o  in  corso  di
svolgimento a legislazione vigente per l'aggiornamento delle suddette
graduatorie continuano ad essere efficaci, salva la riconduzione alla
vigenza biennale delle graduatorie medesime". 
  3-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009,
n. 213, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Nelle more dell'adeguamento dello statuto dell'INVALSI,  e'
da intendersi che, qualora sia nominato presidente  dell'Istituto  un
suo dipendente, il trattamento economico fondamentale del  dipendente
continua ad essere corrisposto, insieme all'indennita' di carica". 
  3-quinquies.  Ai  fini  dell'ampliamento  dei  titoli  universitari
abilitanti ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre  2021,  n.
163, e in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.6 della missione
M4C1 del PNRR, per le classi di laurea che danno  titolo  all'accesso
alla  professione  di  agrotecnico  ai  sensi  dell'articolo  55  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 328, il tirocinio e' svolto all'interno del corso  di
studio. 
  3-sexies. Al comma 3 dell'articolo 13 del  decreto  legislativo  13
aprile 2017, n. 59, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il
medesimo  personale   puo'   presentare   domanda   di   assegnazione
provvisoria  e   utilizzazione   nell'ambito   della   provincia   di
appartenenza e  puo'  accettare  il  conferimento  di  supplenza  per
l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per
le quali abbia titolo."»; 
    dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. All'articolo 12, comma  1,  del  decreto-legge  6  novembre
2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  dicembre
2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al riparto
di cui al periodo precedente le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano partecipano limitatamente alla quota di risorse indicate  dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza e provvedono  alle  finalita'
del presente articolo secondo il rispettivo ordinamento"». 
  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 19-bis (Potenziamento delle strutture e  delle  articolazioni
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali). -  1.
Al fine  di  garantire  il  potenziamento  delle  strutture  e  delle
articolazioni del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, in considerazione della grave crisi del settore ippico,  i
posti di funzione dirigenziale di livello generale presso il medesimo
Ministero   sono   incrementati   di   una   unita',   da   destinare
all'istituzione di una posizione dirigenziale  di  livello  generale.
Conseguentemente, la dotazione organica  dirigenziale  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  come  definita
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge  21  settembre  2019,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,  n.
132, e dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre  2019,  n.
160, e' rideterminata nel numero  massimo  di  tredici  posizioni  di
livello generale e di sessantuno posizioni di livello non generale. A
tal fine e' autorizzata la spesa di 203.084 euro per l'anno 2022 e di
270.778 euro a decorrere dall'anno 2023. 
  2. Al fine di dare celere attuazione al comma 1, il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali  modifica,  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il  proprio  regolamento  di  organizzazione  e  la
propria pianta organica con  uno  o  piu'  decreti  adottati  con  le
modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
97. 
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari
ad euro 203.084 per  l'anno  2022  e  ad  euro  270.778  a  decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali. 
  Art. 19-ter (Disposizioni in materia di concorsi per  il  personale
docente  nelle  scuole  con  lingua  di  insegnamento   slovena   del
Friuli-Venezia Giulia). - 1. All'articolo  59  del  decreto-legge  25
maggio 2021, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
luglio 2021, n. 106, dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  "11-bis. I concorsi per  il  personale  docente  nelle  scuole  con
lingua di insegnamento slovena della  regione  Friuli-Venezia  Giulia
sono indetti, ai sensi dell'articolo 426 del testo unico  di  cui  al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  dal  dirigente  preposto
all'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale,
fermo restando lo svolgimento di un'unica prova  scritta,  adatta  le
disposizioni  di  cui  ai  commi  10  e  11  del  presente  articolo,
concernenti la struttura e  le  modalita'  di  predisposizione  delle
prove  scritte,  alle  specificita'  delle  scuole  con   lingua   di
insegnamento slovena. Resta ferma la  procedura  vigente  finalizzata
alla preventiva autorizzazione ed individuazione dei posti di docenza
da ricoprire". 
  Art. 19-quater (Disposizioni in materia di mobilita'  straordinaria
dei dirigenti scolastici).  -  1.  In  deroga  temporanea  al  limite
fissato in sede contrattuale  per  la  mobilita'  interregionale  dei
dirigenti scolastici, e' reso disponibile il 60 per cento  dei  posti
vacanti, annualmente, in ciascuna regione  per  gli  anni  scolastici
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Per la  suddetta  mobilita',  oltre
all'assenso dell'Ufficio  scolastico  regionale  di  provenienza,  e'
necessario quello dell'Ufficio scolastico  della  regione  richiesta.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  situazioni
di esubero di personale, anche per  gli  anni  scolastici  successivi
all'ultimo anno scolastico indicato al primo periodo. 
  Art.  19-quinquies  (Misure  urgenti  per  il  rafforzamento  della
qualita' della formazione  universitaria  specialistica  del  settore
sanitario). - 1. Al fine di  rafforzare  strutturalmente,  alla  luce
degli  eventi  pandemici  in  corso,  la  qualita'  della  formazione
universitaria specialistica del settore sanitario e la programmazione
in tale ambito dell'offerta formativa  degli  atenei,  armonizzandola
con la programmazione  dei  fabbisogni  dei  professionisti  sanitari
definita ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6-ter del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo  35  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e  dall'articolo  1,  comma  472,
della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,  nonche'   di   garantire
l'effettiva    funzionalita'    della    tecnostruttura     istituita
dall'articolo 1, comma 470, della medesima legge 27 dicembre 2019, n.
160, anche mediante l'implementazione di infrastrutture  tecnologiche
finalizzate ad ottimizzare e rafforzare i processi di  istituzione  e
accreditamento  delle  scuole   di   specializzazione   del   settore
sanitario, all'articolo 1, comma 470, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, dopo le parole: "e' istituita un'apposita  tecnostruttura  di
supporto"  sono  inserite   le   seguenti:   "presso   il   Ministero
dell'universita' e della ricerca, sotto forma di struttura tecnica di
missione di livello dirigenziale generale, articolata al suo  interno
in tre  uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale,  aggiuntiva
rispetto all'attuale dotazione organica del medesimo Ministero". 
  2. La struttura di missione di cui al comma 1 supporta le attivita'
dell'Osservatorio  nazionale   per   le   professioni   sanitarie   e
dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica
di cui al decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  anche  in
relazione al sistema di istituzione e accreditamento delle scuole  di
cui al comma 1 e al raccordo con le  ulteriori  istituzioni  in  tale
ambito coinvolte,  nonche'  in  relazione  all'  effettuazione  delle
verifiche  in  sito  di  cui  agli  articoli  43  e  44  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368,  curando  altresi'  le  attivita'
collegate alla programmazione dell'offerta formativa degli atenei con
riferimento  alle  suddette  scuole,  anche  in  relazione  a  quanto
previsto dall'articolo 1, comma 472, della legge 27 dicembre 2019, n.
160. Conseguentemente,  il  dirigente  generale  della  struttura  di
missione del Ministero dell'universita' e della  ricerca  di  cui  al
comma 1 e il dirigente generale della direzione  generale  competente
per materia del Ministero della salute  sono  componenti  di  diritto
dell'Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica
in aggiunta ai tre rappresentanti dei  rispettivi  Ministeri  di  cui
all'articolo 43, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368. 
  3. Per le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  la  vigente
dotazione organica del Ministero dell'universita' e della ricerca  e'
incrementata a decorrere dall'anno 2022 di un numero  complessivo  di
40 unita' di personale, di cui 1 dirigente  di  livello  dirigenziale
generale, 3 dirigenti di  livello  dirigenziale  non  generale  e  36
unita' appartenenti alla III area funzionale  -  posizione  economica
F1. Conseguentemente, il Ministero dell'universita' e  della  ricerca
e' autorizzato, nell'anno 2022, in  aggiunta  alle  vigenti  facolta'
assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma  2-bis,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ad  assumere  con  contratto  di
lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di  personale
di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali
pubbliche  o  mediante  lo  scorrimento  di  vigenti  graduatorie  di
procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso  il  medesimo
Ministero, ivi comprese quelle di cui all'articolo  1,  commi  937  e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata,  per  l'anno  2022,
una spesa pari ad euro 100.000  per  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali pubbliche e, a decorrere dall'anno 2022, una  spesa  pari
ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di missione. Per
l'assunzione delle unita' di  personale  ivi  previste,  e'  altresi'
autorizzata una spesa pari ad euro 926.346 per l'anno 2022 e ad  euro
2.305.490 a decorrere dall'anno 2023. 
  5. Alla copertura degli  oneri  di  cui  al  comma  4  si  provvede
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo
1, comma 471, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  6. In attuazione di quanto  disposto  dal  presente  articolo,  con
decreto di natura non regolamentare del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data  di  entrata
in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  e'
attivata  presso  il  medesimo  Ministero  la  struttura  tecnica  di
missione istituita ai  sensi  del  comma  1  e  ne  sono  individuati
l'articolazione degli uffici e i compiti». 
  All'articolo 20: 
    la parola: «Sars-Cov2»,  ovunque  ricorre,  e'  sostituita  dalla
seguente: «SARS-CoV-2»; 
    al comma 1, capoverso 1-bis, le parole da:  «autorita'  sanitaria
italiana»  fino  alla  fine  del  capoverso  sono  sostituite   dalle
seguenti: «autorita' sanitaria italiana"»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma  1,  valutato
in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro  annui
a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 32. Le
risorse sono stanziate in apposito fondo nello  stato  di  previsione
del Ministero della salute  che  provvede  ai  pagamenti  di  propria
competenza, nonche' al trasferimento alle  regioni  e  alle  province
autonome delle risorse nel  limite  del  fabbisogno  derivante  dagli
indennizzi da corrispondere  da  parte  di  queste,  come  comunicati
annualmente dalla Conferenza delle regioni e delle province  autonome
entro il 31 gennaio. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sono  stabilite  le  modalita'  per  il  monitoraggio  annuale  delle
richieste di accesso agli indennizzi e dei  relativi  esiti  nonche',
sulla base delle  richiamate  comunicazioni  della  Conferenza  delle
regioni e delle  province  autonome,  l'entita'  e  le  modalita'  di
trasferimento del finanziamento spettante alle regioni». 
  Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 20-bis (Misure per assicurare la continuita' delle  attivita'
di  sequenziamento  del  SARS-CoV-2   e   delle   relative   varianti
genetiche).  -  1.  Nell'ambito  della   rete   dei   laboratori   di
sorveglianza epidemiologica sulla circolazione del virus SARS-CoV-2 e
delle  relative  varianti  genetiche,  di  cui  ai  commi   1   e   2
dell'articolo 34-bis del  decreto-  legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
l'Istituto superiore di sanita' si avvale altresi' dei laboratori con
comprovata  esperienza  pluriennale  nell'ambito  della  sorveglianza
epidemiologica, virologica e biomolecolare sulle  malattie  infettive
diffusibili, anche a potenziale impatto pandemico. 
  2. Il laboratorio pubblico di riferimento regionale di cui al comma
2 dell'articolo 34-bis del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
deve possedere comprovata esperienza pluriennale, pari ad  almeno  un
triennio alla  data  di  entrata  in  vigore  della  predetta  legge,
nell'ambito   della   sorveglianza   epidemiologica,   virologica   e
biomolecolare  sulle  malattie   infettive   diffusibili,   anche   a
potenziale impatto pandemico. 
  Art. 20-ter (Misure urgenti in materia di personale  sanitario).  -
1. All'articolo 1, comma 268, lettera b),  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234,  le  parole:  "e  gli  operatori  socio-sanitari"  sono
sostituite dalle seguenti: "e del ruolo sociosanitario". 
  2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Fatte  salve   le
disposizioni del decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,  essi
possono altresi' prestare, al  di  fuori  dell'orario  dedicato  alla
formazione  specialistica  e  fermo  restando  l'assolvimento   degli
obblighi formativi, la propria  collaborazione  volontaria  a  titolo
gratuito ed occasionale agli enti  e  alle  associazioni  che,  senza
scopo  di  lucro,  svolgono  attivita'  di  raccolta  di  sangue   ed
emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con  le  regioni  o
con gli enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Le  modalita'  e  i
limiti per la prestazione dell'attivita' di cui al precedente periodo
sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze". 
  Art. 20-quater (Misure per il  potenziamento  delle  risorse  umane
dell'INAIL). - 1. Al fine di proseguire le azioni  di  consolidamento
delle attivita' di valutazione e gestione del fenomeno infortunistico
correlato al COVID-19 e di assicurare la tempestiva  erogazione  agli
assistiti delle prestazioni riabilitative di tipo multiassiale basate
sulle specifiche esigenze  terapeutiche  post  COVID-19,  nonche'  di
proseguire le attivita' di sostegno al Servizio  sanitario  nazionale
nella campagna di vaccinazione  pubblica,  l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   (INAIL)   puo'
continuare ad avvalersi, fino al 31 ottobre 2022, del  personale  con
contratto  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa,  di   cui
all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come  prorogato
ai sensi dell'articolo 9, comma  7,  del  decreto-legge  30  dicembre
2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2022, n. 15, i cui contratti sono in essere alla data  del  31  marzo
2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a  7.607.000  euro
per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio  dell'INAIL.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari  a  7.607.000  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  2. Dal 1° novembre 2022, l'INAIL puo' continuare ad  avvalersi  del
personale con contratto di collaborazione coordinata  e  continuativa
di  cui  al  comma  1  mediante  l'attivazione,  previa  verifica  di
idoneita', di contratti  a  tempo  determinato,  per  un  periodo  di
trentasei mesi,  anche  in  deroga  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel numero massimo di 170  unita'
di  personale,  da   individuare   mediante   procedure   comparative
nell'ambito delle quali sono adeguatamente valorizzate le  esperienze
professionali svolte. Al relativo onere, pari ad euro  2.262.909  per
l'anno 2022, euro 13.577.454  per  gli  anni  2023  e  2024  ed  euro
11.314.545 per l'anno 2025, si provvede a  valere  sulle  risorse  di
bilancio dell'Istituto. Alla compensazione degli  effetti  finanziari
in  termini  di  fabbisogno  e  indebitamento  netto,  pari  ad  euro
1.165.398 per l'anno 2022, euro 6.992.389 per gli anni 2023 e 2024 ed
euro 5.826.991 per l'anno 2025, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali». 
  All'articolo 21: 
    al comma 1: 
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
fini del  presente  comma,  ogni  prestazione  sanitaria  erogata  da
operatori pubblici, privati  accreditati  e  privati  autorizzati  e'
inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE  in
conformita' alle disposizioni del presente articolo"»; 
      alla lettera h): 
        al numero 1), dopo le parole: «presente decreto» e'  inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        al numero 6), dopo le parole: «di cui ai commi 4» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      alla lettera  l),  capoverso  13,  dopo  le  parole:  «articolo
2-sexies del» sono  inserite  le  seguenti:  «codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, di cui al»; 
      alla lettera m), le parole: «dal decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «dai decreti»; 
      alla lettera n), capoverso 15-bis: 
        al quarto periodo, le parole:  «di  Trento  e  Bolzano»  sono
sostituite dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano»; 
        al quinto periodo, dopo la parola: «regionali» sono  inserite
le seguenti: «e provinciali»; 
        al sesto  periodo,  le  parole:  «piano  regionale»,  ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «piano di  adeguamento»  e
le parole: «di cui al comma 15-ter» sono sostituite  dalle  seguenti:
«ai sensi del comma 15-ter»; 
        all'ottavo  periodo,  le  parole:  «piano   regionale»   sono
sostituite dalle seguenti: «piano di adeguamento» e le  parole:  «dal
decreto di cui al comma  7»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dai
decreti di cui al comma 7»; 
      alla lettera o): 
        al numero 1), dopo le parole: «all'alinea,» sono inserite  le
seguenti:  «le  parole:  "Ferme  restando"  sono   sostituite   dalle
seguenti: "Fermi restando"» e le parole: «e la  transizione  digitale
e» sono sostituite dalle seguenti: «e la transizione digitale,»; 
        al numero 3), capoverso 3), le parole: «decreti attuativi del
comma 7 e alle linee guida del comma 15-bis»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «decreti di cui al comma 7 e alle linee  guida  di  cui  al
comma 15-bis»  e  le  parole:  «di  cui  all'articolo  44  del»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 44 del  codice  di
cui al»; 
      alla lettera q), capoverso 15-quater: 
      alla lettera a), le  parole:  «dalle  strutture  sanitarie  per
alimentare FSE» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dalle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE»; 
      alla lettera c), dopo le parole:  «della  struttura  sanitaria»
sono inserite le seguenti: «e socio-sanitaria», le parole: «dal piano
di attuazione  del  potenziamento  del  FSE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dal piano di adeguamento per il potenziamento del  FSE»  e
le parole: «del comma 2» sono sostituite dalle seguenti:  «del  comma
2"»; 
      alla lettera t), capoverso 15-octies, le parole: «a cura  dalla
struttura della  Presidenza  del  Consiglio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «a cura della struttura della Presidenza del Consiglio  dei
ministri»; 
      alla lettera u): 
        al capoverso 15-decies, le parole: «Linee  guida  AGID»  sono
sostituite dalle seguenti: «Linee  guida  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AgID)»  e  dopo  le  parole:  «all'articolo  71  del»  sono
inserite le seguenti: «codice di cui al»; 
        al capoverso 15-undecies, lettera d), le  parole:  «soluzioni
IT»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «soluzioni   di   tecnologia
dell'informazione (IT)»; 
        al capoverso 15-terdecies, la parola: «AGENAS» e'  sostituita
dalle seguenti: «l'AGENAS»; 
    al comma 3, le parole da: «n. 157»  fino  a:  «sono  inserite  le
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «n. 157,  dopo  la  lettera
f-ter) sono aggiunte le seguenti». 
  Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
  «Art. 21-bis (Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero
della salute e per il Ministero dell'economia e delle finanze). -  1.
Al fine di garantire sostegno per le attivita'  di  sanita'  pubblica
prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute,  anche
in emergenza, e per  parita'  di  condizioni  con  le  corrispondenti
figure  professionali  degli  enti  e  delle  aziende  del   Servizio
sanitario nazionale: 
    a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018,  n.  3,
le parole: "con esclusione dell'articolo 15-quater e della  correlata
indennita'," sono soppresse; 
    b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di
cui all'articolo 17, comma 1, della legge  11  gennaio  2018,  n.  3,
ferma  rimanendo  l'esclusivita'   del   rapporto   di   lavoro,   e'
riconosciuta, a  decorrere  dal  1°  gennaio  2022,  l'indennita'  di
esclusivita'  di  rapporto  prevista  per  le  corrispondenti  figure
professionali degli enti  e  delle  aziende  del  Servizio  sanitario
nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma
407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La  presente  disposizione
non si applica al personale di cui al comma  3-bis  dell'articolo  17
della legge 11 gennaio 2018, n. 3. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  ad  euro  6.251.692  per
l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800  a
decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede   mediante   corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 
  3. Al fine  di  rafforzare  l'efficienza  operativa  delle  proprie
strutture, anche  in  relazione  agli  obiettivi  e  agli  interventi
previsti dal PNRR, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore  al  1°  ottobre
2022,  in  aggiunta   alle   vigenti   facolta'   assunzionali,   con
corrispondente  incremento  della  vigente  dotazione  organica,  con
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente
di personale cosi' composto: a) 25 dirigenti di  seconda  fascia,  di
cui 5 unita' da  destinare  alle  verifiche  amministrativo-contabili
extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale  dei  servizi
ispettivi di finanza pubblica e 20 unita' a cui  conferire  incarichi
di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unita'  per  ciascuno
dei Dipartimenti del Ministero; b) 100 unita' da inquadrare nell'area
III - posizione economica F1; c) 60 unita' da inquadrare nell'area II
- posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di
personale si provvede  mediante  l'indizione  di  concorsi  pubblici,
anche attraverso il ricorso alla  Commissione  per  l'attuazione  del
Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni  (RIPAM)
di cui all'articolo 35, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di  concorsi
pubblici o attraverso procedure  di  mobilita'  volontaria  ai  sensi
dell'articolo 30 del citato decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165. 
  4. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzata,  per  l'anno  2022,
una spesa pari ad  euro  800.000  per  la  gestione  delle  procedure
concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di
funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto  contingente  di
personale. E' altresi' autorizzata, per l'anno 2022, una  spesa  pari
ad euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro
1.312.450 per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare
ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni
di lavoro straordinario. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e  4,  pari  ad
euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere
dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero». 
  Dopo l'articolo 22 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 22-bis (Proroga delle esenzioni dal  pagamento  dell'IMU  per
gli  immobili  inagibili).  -  1.  Per   i   comuni   delle   regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.  122,  e  dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come  eventualmente
rideterminati dai Commissari delegati ai sensi  dell'articolo  2-bis,
comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172,
l'esenzione   dall'applicazione   dell'imposta   municipale   propria
prevista  dal  secondo  periodo  del  comma  3  dell'articolo  8  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' prorogata fino alla definitiva
ricostruzione e agibilita' dei fabbricati interessati e comunque  non
oltre il 31 dicembre 2022. 
  2 Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10,5 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  Art. 22-ter (Misure urgenti di sostegno  per  la  sistemazione  dei
soggetti evacuati delle  regioni  colpite  da  eventi  calamitosi  di
particolare  gravita').  -  1.  Le  misure  di  assistenza  abitativa
rientranti tra quelle di cui all'articolo 25, comma  2,  lettera  a),
del codice della protezione civile di cui al  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1,  disposte  in  favore  dei  soggetti  evacuati  a
seguito di eventi  emergenziali  di  cui  all'articolo  7,  comma  1,
lettera  c),  del  medesimo  codice  possono  essere  prorogate,  con
ordinanza del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri  su  richiesta  del  Presidente
della regione interessata,  che  attesti  il  permanere  di  soggetti
evacuati in conseguenza del predetto evento e  non  ancora  rientrati
nelle proprie abitazioni alla data della cessazione  dello  stato  di
emergenza  nonche'  la  disponibilita'   delle   occorrenti   risorse
finanziarie nelle rispettive contabilita' speciali  aperte  ai  sensi
dell'articolo 27 del predetto codice di cui al decreto legislativo n.
1 del  2018,  fino  al  termine  massimo  di  durata  delle  medesime
contabilita'. Il riconoscimento agli interessati delle misure di  cui
al primo periodo e' comunque subordinato alla verifica del  perdurare
dell'inagibilita' dell'immobile e alla richiesta dei medesimi per  la
concessione del contributo per la ricostruzione». 
  All'articolo 23: 
    al comma 1: 
      alla lettera h), le parole: «'straordinarie del presente Capo e
del Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «"straordinarie di cui
al presente capo e al titolo II»; 
      alla lettera i),  dopo  la  parola:  «3-bis,»  e'  inserita  la
seguente: «alinea,». 
  Dopo l'articolo 23, sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 23-bis (Avvalimento del Comando Carabinieri per la tutela del
lavoro). - 1. All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "e fino alla data  di  cessazione  dello  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri" sono soppresse; 
    b) le parole: "e comunque non oltre il  31  dicembre  2020"  sono
sostituite dalle seguenti: "e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre
2022". 
  2. All'allegato A del  decreto-legge  24  dicembre  2021,  n.  221,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.  11,
il numero 17 e' soppresso. 
  Art. 23-ter (Indennita' supplementare di  comando  riconosciuta  ai
Comandanti delle stazioni dei carabinieri). - 1. All'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il  comma  919  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "919. A decorrere dall'anno 2021, le risorse  finanziare  assegnate
all'Arma dei carabinieri sui  competenti  programmi  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa per riconoscere l'indennita' di
cui all'articolo  52,  comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, al personale incaricato di comando
di  stazioni  e   tenenze   dell'organizzazione   territoriale   sono
incrementate di 7,6 milioni di euro annui". 
  Art. 23-quater (Disposizioni  in  materia  di  somministrazione  di
lavoro). - 1. All'articolo 31, comma 1, del  decreto  legislativo  15
giugno 2015, n. 81, le parole: "30 settembre  2022"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 
  Art. 23-quinquies (Inabilita' di ormeggiatori e  barcaioli).  -  1.
Gli ormeggiatori e i barcaioli iscritti  nei  registri  di  cui  agli
articoli 208 e 216 del regolamento per l'esecuzione del codice  della
navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  15  febbraio  1952,  n.   328,   ai   fini   della
cancellazione dai predetti registri sono dichiarati inabili al lavoro
portuale esclusivamente dal personale medico dell'Istituto  nazionale
della previdenza sociale (INPS). Resta fermo il riconoscimento  della
pensione di inabilita' ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 giugno
1984, n. 222,  sulla  base  dei  relativi  requisiti  contributivi  e
sanitari come disciplinati dalla predetta legge.  Alle  attivita'  di
cui  al  primo  periodo  l'INPS  provvede  con  le   risorse   umane,
finanziarie e strumentali previste a  legislazione  vigente  e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
  All'articolo 24: 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  del
trasporto pubblico locale e  regionale  e  di  mitigare  gli  effetti
negativi  derivanti  dalle  misure  di  prevenzione  e   contenimento
adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonche'  al  fine
di  sostenere  gli  investimenti,  le  autorita'  competenti  possono
applicare  l'articolo  4,  paragrafo  4,  del  regolamento  (CE)   n.
1370/2007 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  ottobre
2007, anche nel caso in cui  il  gestore  dei  servizi  di  trasporto
pubblico  locale  e  regionale   si   vincoli   ad   effettuare,   in
autofinanziamento anche parziale e sulla base di un  piano  economico
finanziario rispettoso delle disposizioni e delle misure  regolatorie
vigenti,  significativi  investimenti,  anche  in  esecuzione  o   ad
integrazione degli interventi afferenti al Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  o  di  altri  strumenti  finanziari,  orientati   alla
sostenibilita' ambientale e al miglioramento dei servizi di trasporto
dei passeggeri, aventi un periodo di ammortamento superiore  rispetto
alla  scadenza  dell'affidamento.  In  tale   ipotesi,   si   ritiene
necessaria la proroga di cui al suddetto articolo 4, paragrafo 4, che
non puo' in ogni caso superare il termine del 31 dicembre 2026, e  ai
fini  del  calcolo  si   tiene   conto   della   durata   complessiva
dell'affidamento, cumulativa anche di tutti i provvedimenti  adottati
in conformita' al predetto regolamento»; 
    al comma 7, le parole: «1 gennaio  2021»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2021»; 
    al comma 8, le parole: «interventi del comma 6»  sono  sostituite
dalle seguenti: «interventi di cui al comma 6»; 
    dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti: 
  «10-bis. All'articolo 13, comma 3, del  decreto-legge  30  dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio
2020, n. 8, le parole:  "31  dicembre  2021"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 ottobre 2022". 
  10-ter. All'articolo 3, comma 11-bis, del  decreto-legge  11  marzo
2020, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8  maggio
2020, n. 31, le  parole:  "ricompresi  nel  piano  predisposto  dalla
Societa' ai sensi del" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"». 
  All'articolo 25: 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al fine di sostenere il settore del  trasporto  ferroviario
delle merci, anche in  considerazione  del  perdurare  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e  dell'aumento  dei  prezzi  nel  settore
elettrico, le risorse di cui all'articolo 1, comma 294,  della  legge
23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere alle  imprese  ferroviarie
per il trasporto merci sono incrementate di 5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  disciplinate,  nel
rispetto delle Linee guida  per  gli  aiuti  di  Stato  alle  imprese
ferroviarie adottate  dalla  Commissione  europea,  le  modalita'  di
attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1,  comma  294,  della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per le annualita' dal 2023  al  2027.
Gli  incentivi  sono   destinati   alla   compensazione   dei   costi
supplementari   per   l'utilizzo   dell'infrastruttura    ferroviaria
nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario  dei
treni merci ed alle  attivita'  ad  esso  connesse,  sostenuti  dalle
imprese ferroviarie rispetto ad altre modalita' piu' inquinanti,  per
l'effettuazione di trasporti ferroviari di  merci  aventi  origine  o
destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania,  Puglia,
Basilicata, Calabria  e  Sicilia.  Le  risorse  non  attribuite  alle
imprese ferroviarie ai sensi del periodo precedente  sono  destinate,
nei limiti degli stanziamenti disponibili, al  riconoscimento  di  un
contributo alle imprese ferroviarie che  effettuano  i  trasporti  di
merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria  nazionale,
in misura non superiore al valore  di  2,5  euro  a  treno/km.  Detto
contributo, che tiene conto dei  minori  costi  esterni  rispetto  ai
trasporti in modalita' stradale, e' ripartito fra le  imprese  aventi
diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. 
  2-ter. E' autorizzata a favore dell'ANAS S.p.A.  la  spesa  di  3,9
milioni di euro per l'anno 2027 e di 25 milioni  di  euro  annui  dal
2028 al 2031. L'ANAS S.p.A.  destina  le  risorse  di  cui  al  primo
periodo alla  compensazione  delle  minori  entrate  derivanti  dalla
riduzione nell'anno 2021 della circolazione autostradale  conseguente
all'emergenza epidemiologica da COVID-19  e  alla  compensazione  dei
maggiori  oneri  derivanti  dall'incremento   dei   costi   sostenuti
dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade  nell'anno
2021. 
  2-quater. Entro il 15 aprile 2022 l'ANAS S.p.A. invia al  Ministero
delle   infrastrutture   e   della    mobilita'    sostenibili    una
rendicontazione delle minori entrate derivanti dalla riduzione  della
circolazione  autostradale  di  cui  al  comma  2-ter,  riferita,  in
relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993,  n.
537, e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra
il 1° gennaio 2021  e  il  31  dicembre  2021  e  lo  stesso  periodo
dell'anno 2019 e, in relazione  all'articolo  19,  comma  9-bis,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 15,  comma  4,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  agli  importi  previsti  dal
contratto di programma tra l'ANAS S.p.A. e lo Stato. 
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  comma  2-ter
si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 1 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77»; 
    al comma 3,  le  parole:  «al  comma  1»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ai commi 1 e 2-bis»; 
    alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e  per
il settore autostradale». 
  Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 25-bis (Misure  a  sostegno  del  settore  della  navigazione
marittima). - 1. All'articolo 7 del decreto  legislativo  9  novembre
2007, n. 206, dopo il comma 1-octies sono aggiunti i seguenti: 
  "1-novies. Fermi i restanti requisiti, la conoscenza  della  lingua
italiana  non  e'  requisito   necessario   per   l'esercizio   delle
professioni di medico e infermiere  a  bordo  di  navi  mercantili  o
croceristiche  nazionali  adibite  alla  navigazione   marittima,   a
condizione che la societa' di gestione assicuri la presenza  a  bordo
di personale sanitario  in  possesso  delle  competenze  linguistiche
idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il  personale
sanitario. 
  1-decies. I professionisti di cui al comma 1-novies che  non  hanno
la conoscenza della lingua italiana si iscrivono  presso  la  sezione
speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine
competente  nella  cui  circoscrizione  territoriale  e'  tenuto   il
registro  a  cui  e'  iscritta  la  nave  mercantile  o  croceristica
nazionale adibita alla navigazione marittima,  a  bordo  della  quale
esercitano  la  professione  sanitaria.  L'iscrizione  alla   sezione
speciale autorizza all'esercizio della professione esclusivamente per
l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo. 
  1-undecies. In  considerazione  delle  risultanze  dello  specifico
monitoraggio  effettuato  sulla  qualita'  dell'assistenza  sanitaria
erogata a bordo delle navi di cui  al  comma  1-novies,  il  Ministro
della salute, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili, sentito il  Ministro  del  turismo,  con
decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in  vigore
della presente disposizione e, successivamente, con cadenza biennale,
puo' disporre la cessazione dell'applicazione delle  disposizioni  di
cui ai commi 1-novies e 1-decies". 
  Art. 25-ter (Misure urgenti in materia di mobilita' sostenibile). -
1. All'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al predetto finanziamento
accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano"». 
  All'articolo 26: 
    al  comma  1,  le  parole:  «blocco  alla  movimentazione»   sono
sostituite dalle seguenti: «blocco della movimentazione»; 
    al comma 2, le parole: «di  Trento  e  Bolzano»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di Trento e di Bolzano», dopo le parole: «sulla base
di criteri  che  tengano  conto  della  consistenza  suinicola»  sono
inserite le seguenti: «, della eventuale realizzazione di progetti di
riduzione dell'uso delle gabbie», le parole:  «del  regolamento  (UE)
2020/687» sono sostituite dalle seguenti: «, del regolamento delegato
(UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019,» e le  parole:
«blocco alla movimentazione» sono sostituite dalle seguenti:  «blocco
della movimentazione»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016, n. 238,  dopo
il comma 5 e' inserito il seguente: 
  "5-bis. Per i vini a  IGP,  le  operazioni  di  assemblaggio  delle
partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e  dei  prodotti
atti alla rifermentazione per  la  produzione  di  vini  frizzanti  e
spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per  cento)
con vini derivanti da uve della zona di  produzione  (minimo  85  per
cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla  produzione,
nell'ambito della zona di elaborazione  delimitata  nel  disciplinare
della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali  deroghe  previste
nello stesso disciplinare"»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
vitivinicolo». 
  Dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.    26-bis    (Disciplina    dell'attivita'     di     turismo
lattiero-caseario o vie del  formaggio).  -  1.  Le  regioni  possono
promuovere attraverso canali informatici sul  web  e  sul  territorio
apposite iniziative al fine di  far  conoscere  la  rete  di  aziende
aderenti al turismo lattiero-caseario o vie del formaggio. 
  Art. 26-ter (Misure a sostegno  dei  produttori  e  contrasto  allo
spreco). - 1. Al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare,
nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le  operazioni  di  congelamento
delle carni fresche sono effettuate  senza  indebiti  ritardi  ovvero
entro la data di scadenza relativa al prodotto  refrigerato,  purche'
le carni da destinare al congelamento siano  sottoposte  ad  adeguate
misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli articoli 4 e  5
del regolamento  (CE)  n.  852/2004  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, e correttamente identificate ai  sensi
del regolamento (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2011. 
  2.  L'efficacia  della   presente   disposizione   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea. 
  Art. 26-quater (Misure urgenti a sostegno del settore  avicolo).  -
1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,
le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle  seguenti:  "40
milioni di euro" ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Le
risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente  per
interventi  in  favore  degli   operatori   della   filiera   avicola
danneggiati dal blocco della movimentazione  degli  animali  e  delle
esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria
degli anni 2021 e 2022". 
  Art.  26-quinquies  (Gestione  del  fondo  per  lo  svolgimento  di
attivita' di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus). - 1.
All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  in
materia di tutela della qualita' del sughero nazionale e monitoraggio
del Coreabus undatus, le parole: "da adottare  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite
dalle seguenti: "da adottare entro dodici mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge"». 
  All'articolo 27: 
    al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «10 milioni di
euro"» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»; 
    dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di sostenere e accelerare l'efficace  e  tempestiva
attuazione degli interventi pubblici  d'investimento,  garantendo  la
massima sinergia con gli interventi previsti dal Piano  nazionale  di
ripresa e resilienza, dopo il comma  7-octies  dell'articolo  10  del
decreto-legge  10   settembre   2021,   n.   121,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  "7-novies. Le previsioni di cui al comma 7-quinquies  si  applicano
anche agli interventi pubblici previsti dal  programma  React-EU,  di
cui al regolamento  (UE)  2020/2221  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  23  dicembre  2020,  dai  fondi  europei  di  cui  al
regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  18  luglio  2018,  dal  Fondo  europeo  di  cui   al
regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 24 giugno 2021, dai fondi strutturali per il periodo 2021-2027 di
cui al regolamento  (UE)  2021/1060  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 24 giugno  2021,  dal  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  88,  dal
fondo complementare di cui al decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,  o
comunque previsti nell'ambito di piani o strumenti di  programmazione
europea"». 
  Dopo l'articolo 27 e' inserito il seguente: 
  «Art. 27-bis (Istituzione  della  categoria  dei  sommozzatori  che
operano in impianti di acquacoltura). - 1. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, sentito il Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, sono  aggiornati  i  requisiti  professionali
previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale,  quale
personale addetto ai servizi portuali, di cui al decreto del Ministro
della marina mercantile 13 gennaio 1979,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 16  febbraio  1979,  recante  "Istituzione  della
categoria dei sommozzatori in servizio  locale",  anche  al  fine  di
prevedere la figura dei  sommozzatori  che  operano  in  impianti  di
acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attivita'». 
  All'articolo 28: 
    il comma 1 e' soppresso; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 121: 
      1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    "a) per un contributo, sotto forma di  sconto  sul  corrispettivo
dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo
pari alla  detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari
finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di
cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma
restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del  presente
decreto, per ogni cessione intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,
anche successiva alla prima"; 
      2) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    "b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare  ad
altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta
salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate  a
favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di
cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate
ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione
dell'articolo 122-bis,  comma  4,  del  presente  decreto,  per  ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla
prima"; 
      3) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: 
  "1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui
al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di  cessioni
parziali  successivamente  alla  prima   comunicazione   dell'opzione
all'Agenzia delle entrate effettuata con le  modalita'  previste  dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma  7.  A  tal  fine,  al  credito   e'   attribuito   un   codice
identificativo  univoco  da  indicare   nelle   comunicazioni   delle
eventuali successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
provvedimento di cui al primo periodo.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o
dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate  a  partire
dal 1° maggio 2022"; 
    b) all'articolo 122, comma 1, dopo le parole: "altri intermediari
finanziari"  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  senza   facolta'   di
successiva cessione, fatta salva la  possibilita'  di  due  ulteriori
cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e  intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di societa' appartenenti a  un
gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto
testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia  ovvero  di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in  Italia  ai  sensi
del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,
ferma restando l'applicazione dell'articolo  122-bis,  comma  4,  del
presente decreto, per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti
soggetti, anche successiva alla prima"»; 
    al comma 3: 
      alla lettera a), le parole: «dal  comma  1,  lettera  a)»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera a)»; 
      alla lettera b), le parole: «dal  comma  1,  lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1-bis, lettera b)»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
    "d-bis) all'imposta prevista dall'articolo 1, commi da 491 a 500,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228". 
  3-ter. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n.  152,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, comma 8: 
      1) il sesto periodo e' sostituito  dai  seguenti:  "Il  credito
d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di  successiva
cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la  possibilita'  di  due
ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e
intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
al decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  di  societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui
all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma
restando  l'applicazione  dell'articolo   122-bis,   comma   4,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione  intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti  di
cessione conclusi in violazione del sesto periodo sono nulli"; 
      2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  "Le  modalita'
attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla
tracciabilita'  del  credito  d'imposta,   da   effettuare   in   via
telematica,   sono   definite   con   provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate"; 
    b) all'articolo 4, comma 2, il terzo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: "Il credito d'imposta e' cedibile, solo per  intero,  senza
facolta' di successiva cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la
possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di
cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate
ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge  n.  34  del  2020,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020,  per  ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla
prima. I contratti di  cessione  conclusi  in  violazione  del  terzo
periodo  sono  nulli.  Le  modalita'  attuative  delle   disposizioni
relative alla cessione e alla tracciabilita' del  credito  d'imposta,
da effettuare in via telematica, sono definite con provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate"». 
  Dopo l'articolo 28 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 28-bis (Misure sanzionatorie contro le frodi  in  materia  di
erogazioni pubbliche). -  1.  Al  codice  penale  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo la parola: "629," sono
inserite le seguenti: "640, secondo comma, numero 1, con l'esclusione
dell'ipotesi in  cui  il  fatto  e'  commesso  col  pretesto  di  far
esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,"; 
    b) all'articolo 316-bis: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole:  "a  danno  dello  Stato"  sono
sostituite dalle seguenti: "di erogazioni pubbliche"; 
      2) le parole da: "o finanziamenti"  fino  a:  "finalita'"  sono
sostituite dalle seguenti: ", finanziamenti, mutui agevolati o  altre
erogazioni dello stesso tipo,  comunque  denominate,  destinati  alla
realizzazione di una o piu' finalita', non li destina alle  finalita'
previste"; 
    c) all'articolo 316-ter: 
      1)  alla  rubrica,  le  parole:  "a  danno  dello  Stato"  sono
sostituite dalla seguente: "pubbliche"; 
      2) al primo comma, dopo la parola: "contributi," e' inserita la
seguente: "sovvenzioni,"; 
    d)  all'articolo  640-bis,  dopo  la  parola:  "contributi,"   e'
inserita la seguente: "sovvenzioni,". 
  2. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente: 
  "13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui  al
comma  13  e  all'articolo  121,  comma  1-ter,  lettera  b),  espone
informazioni false o omette di riferire  informazioni  rilevanti  sui
requisiti tecnici  del  progetto  di  intervento  o  sulla  effettiva
realizzazione dello stesso ovvero attesta  falsamente  la  congruita'
delle spese e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la
multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto e' commesso al  fine
di conseguire un ingiusto profitto per se' o per  altri  la  pena  e'
aumentata"; 
    b) al comma 14, le parole:  "con  massimale  adeguato  al  numero
delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e  agli  importi  degli
interventi oggetto delle predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,
comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro"  sono  sostituite  dalle
seguenti:   "per   ogni   intervento   comportante   attestazioni   o
asseverazioni,  con  massimale  pari  agli  importi   dell'intervento
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni". 
  Art. 28-ter (Termini di utilizzo dei crediti d'imposta sottoposti a
sequestro penale). - 1. L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui  agli
articoli 121 e 122 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 77 del  2020,  nel  caso  in  cui  tali
crediti  siano   oggetto   di   sequestro   disposto   dall'autorita'
giudiziaria,  puo'  avvenire,  una  volta  cessati  gli  effetti  del
provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121,
comma 3, e 122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34  del  2020,
aumentati di un periodo pari  alla  durata  del  sequestro  medesimo,
fermo restando  il  rispetto  del  limite  annuale  di  utilizzo  dei
predetti crediti d'imposta previsto  dalle  richiamate  disposizioni.
Per  la  medesima  durata,  restano  fermi  gli  ordinari  poteri  di
controllo esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti
dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121
e 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. 
  2. L'Agenzia delle entrate effettua il  monitoraggio  sull'utilizzo
del credito d'imposta nei casi  di  cui  al  comma  1  e  comunica  i
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai  fini  di
quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge  31  dicembre
2009, n. 196. 
  Art. 28-quater (Disposizioni in materia  di  benefici  normativi  e
contributivi  e  applicazione  dei  contratti  collettivi  e  per  il
miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. Al
fine di assicurare una formazione adeguata in  materia  di  salute  e
sicurezza, nonche' di incrementare i livelli di sicurezza nei  luoghi
di  lavoro,  tenuto  conto  degli  istituti  definiti  in   sede   di
contrattazione collettiva, all'articolo 1  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234, dopo il comma 43 e' inserito il seguente: 
  "43-bis. Per i lavori  edili  di  cui  all'allegato  X  al  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro,
i benefici previsti dagli  articoli  119,  119-ter,  120  e  121  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'   quelli   previsti
dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  90,
dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e
dall'articolo 1, comma 219, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,
possono essere riconosciuti solo  se  nell'atto  di  affidamento  dei
lavori e' indicato che i lavori edili  sono  eseguiti  da  datori  di
lavoro che  applicano  i  contratti  collettivi  del  settore  edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle  associazioni  datoriali  e
sindacali comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale
ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.
81.  Il  contratto  collettivo  applicato,  indicato   nell'atto   di
affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in
relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo
3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i  responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui
all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  per
rilasciare,  ove  previsto,  il  visto  di  conformita',   ai   sensi
dell'articolo 35 del citato decreto  legislativo  n.  241  del  1997,
verificano anche che il contratto collettivo applicato  sia  indicato
nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture  emesse
in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate,  per
la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli
atti di affidamento  dei  lavori  e  nelle  fatture,  puo'  avvalersi
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili.
Le amministrazioni e gli  enti  coinvolti  provvedono  alle  previste
attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente". 
  2. Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234, come introdotto dal comma  1  del  presente  articolo,  acquista
efficacia dal 27 maggio  2022  e  si  applica  ai  lavori  edili  ivi
indicati avviati successivamente a tale data. 
  Art.   28-quinquies   (Disposizioni   urgenti   in    materia    di
collaborazione e scambio di informazioni tra autorita' nazionali).  -
1. Al fine  di  incrementare  l'efficienza  dei  servizi  di  polizia
giudiziaria  nella  situazione  emergenziale  connessa  al  COVID-19,
all'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21  novembre  2007,
n. 231, dopo  le  parole:  "procedimento  penale"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", nonche' ai servizi centrali di cui all'articolo  12  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nei casi in  cui  sia  necessario
disporre, con assoluta urgenza, di informazioni finanziarie o analisi
finanziarie della UIF per la prevenzione, l'accertamento,  l'indagine
o il perseguimento di condotte riconducibili  ai  delitti  contro  la
personalita' dello Stato previsti dagli articoli da 270 a 270-septies
del codice penale"». 
  All'articolo 29: 
    al comma 1: 
      all'alinea, le parole: «di contenimento e dell'emergenza»  sono
sostituite dalle seguenti:  «di  contenimento  dell'emergenza»  e  le
parole: «del virus COVID-19» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del
virus SARS-CoV-2»; 
      alla lettera a), dopo le  parole:  «primo  periodo,  del»  sono
inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al» e le
parole: «del medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «della
medesima lettera a)»; 
    al comma 8, le parole: «legge  1  luglio  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «legge 1° luglio 2021»; 
    al comma 9, le parole: «legge  1  luglio  2021»  sono  sostituite
dalle seguenti: «legge 1° luglio 2021»; 
    dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
  «11-bis.  In  relazione  agli  accordi  quadro  di  lavori  di  cui
all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gia' aggiudicati  ovvero  efficaci
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, le  stazioni  appaltanti  possono,  ai  fini  della
esecuzione di detti accordi secondo le modalita' previste  dai  commi
da 2 a 6  del  medesimo  articolo  54  e  nei  limiti  delle  risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori  previsti
dall'accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari  regionali
aggiornati secondo le modalita' di  cui  al  comma  12  del  presente
articolo, fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di  offerta
dall'impresa   aggiudicataria   dell'accordo   quadro.   Nelle   more
dell'aggiornamento dei prezzari  regionali,  le  stazioni  appaltanti
possono, ai fini della esecuzione degli  accordi  quadro  secondo  le
modalita' di cui ai commi da 2 a 6  del  citato  articolo  54  e  nei
limiti delle risorse complessivamente stanziate per il  finanziamento
dei lavori previsti dall'accordo quadro, incrementare ovvero  ridurre
le   risultanze   dei   prezzari   regionali   utilizzati   ai   fini
dell'aggiudicazione dell'accordo quadro, in ragione degli esiti delle
rilevazioni effettuate dal Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili su base semestrale ai sensi  del  comma  2  del
presente articolo, fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di
offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro»; 
    al comma 12, le parole:  «all'articolo0»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'articolo» e le parole: «Conferenza  Stato  -  Regioni»
sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano»; 
    dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: 
  «13-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020,
n. 120, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2023"». 
  Dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: 
  «Art. 29-bis (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato).
- 1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione,  di  controllo
del territorio e di tutela dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica,
connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla  pandemia  di
COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attivita'
criminali e di  eventuali  iniziative  terroristiche,  oltre  che  di
presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento
del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno  2025,  e'  autorizzata
l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato,  nei
limiti di quota parte delle facolta' assunzionali non  soggette  alle
riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1,  lettera  c),  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni  si  provvede  attingendo
all'elenco degli idonei alla prova  scritta  di  esame  del  concorso
pubblico per l'assunzione di 893  allievi  agenti  della  Polizia  di
Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza 18 maggio 2017,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017. 
  2.  L'Amministrazione  della  pubblica   sicurezza   procede   alle
assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su  quota
parte delle facolta' assunzionali previste per l'anno 2022, entro  un
massimo di 600 unita', e per l'anno 2023, entro  un  massimo  di  700
unita',   previa   individuazione   delle   cessazioni    intervenute
rispettivamente negli anni 2021 e 2022  e  nei  limiti  dei  relativi
risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi  9-bis
e 10, del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.  133.  Si  provvede  ai
sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti: 
    a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo
l'ordine decrescente del voto in  essa  conseguito,  purche'  abbiano
ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a
quella minima conseguita dai soggetti destinatari della  disposizione
di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, fermi restando le riserve, le preferenze e  i  requisiti
applicabili secondo la normativa  vigente  alla  data  dell'indizione
della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo; 
    b)   che   risultino   idonei   all'esito   degli    accertamenti
dell'efficienza fisica, psicofisici  e  attitudinali  previsti  dalla
disciplina vigente, ove non gia' espletati. 
  3. Gli interessati a partecipare  alla  procedura  assunzionale,  a
pena di esclusione di diritto, devono formulare istanza con modalita'
telematiche tramite apposito  portale  attivato  dall'Amministrazione
della pubblica sicurezza, secondo le modalita' ed  entro  il  termine
perentorio da indicare in apposito  avviso  da  pubblicare  nel  sito
internet istituzionale della  Polizia  di  Stato,  avente  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
  4. Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle  disposizioni
dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti gia'  convocati  per
l'accertamento dei requisiti di idoneita' ai sensi delle disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del  decreto-legge  14  dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  febbraio
2019, n. 12, e di  cui  all'articolo  260-bis  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77. 
  5. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine
decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai  sensi
del  comma  2,  e'  determinata  in  base  ai  punteggi  ottenuti  in
quest'ultima  e  all'esito  del  corso  di  formazione,  secondo   la
normativa vigente. 
  6. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di
cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982,  n.  335,  secondo  le  disponibilita'  organizzative  e
logistiche degli istituti di  istruzione  dell'Amministrazione  della
pubblica sicurezza. 
  7. Resta  fermo  che  l'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati
risultati  idonei  nell'ambito  dei  concorsi  per   l'accesso   alla
qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui
al comma 1 del presente articolo,  per  i  posti  non  soggetti  alle
riserve di cui all'articolo 703, comma  1,  lettera  c),  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo  n.  66  del
2010, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui  al  comma  2,
primo periodo, del presente articolo. 
  8. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede
il  Ministero   dell'interno   nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  All'articolo 32: 
    al comma 1 e' premesso il seguente: 
  «01. Dall'attuazione degli articoli 15-bis, 28, commi 1-bis,  3-bis
e 3-ter, 28-bis, 28-ter e  28-quater  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la   finanza   pubblica.   Le   amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione dei medesimi  articoli  15-bis,
28, commi 1-bis, 3-bis e 3-ter, 28-bis, 28-ter  e  28-quater  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente»; 
    al comma 1: 
      all'alinea, dopo la parola: «7,»  sono  inserite  le  seguenti:
«comma 1-bis e» e le parole: «120,26 milioni di euro per l'anno 2023»
sono sostituite dalle seguenti: «127,86 milioni di  euro  per  l'anno
2023»; 
      alla lettera b), le parole:  «dalla  n.  106»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dalla legge n. 106»; 
      alla  lettera  e),  le  parole:  «79,36  milioni   euro»   sono
sostituite dalle seguenti: «79,36 milioni di euro»; 
      alla lettera h), le parole: «81,5 milioni di  euro  per  l'anno
2023» sono sostituite dalle  seguenti:  «89,1  milioni  di  euro  per
l'anno 2023». 
  Dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente: 
  «Art. 32-bis (Clausola di salvaguardia). - 1. Le  disposizioni  del
presente decreto si applicano nelle  regioni  a  statuto  speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione». 
  All'Allegato I: 
    al capoverso: «Turismo», dopo la voce: «Agenzie e  tour  operator
(codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)» e' inserita  la  seguente:
«Aree di campeggio e aree attrezzate per camper  e  roulotte  (codice
ateco 55.30)»; 
    dopo il capoverso: «Ristorazione» e' inserito il seguente: 
    
«
+-------------------------------------------------------------------+
|Filiera HO.RE.CA.                                                  |
+-------------------------------------------------------------------+
|Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati    |
|(codice ateco 46.31)                                               |
+-------------------------------------------------------------------+
|Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne      |
|(codice ateco 46.32)                                               |
+-------------------------------------------------------------------+
|Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e   |
|grassi commestibili (codice ateco 46.33)                           |
+-------------------------------------------------------------------+
|Commercio all'ingrosso di bevande (codice ateco 46.34)             |
+-------------------------------------------------------------------+
|Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti|
|da forno (codice ateco 46.36)                                      |
+-------------------------------------------------------------------+
|Commercio all'ingrosso di caffe', te', cacao e spezie (codice ateco|
|46.37)                                                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci,|
|crostacei e molluschi (codice ateco 46.38)                         |
+-------------------------------------------------------------------+
|Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari,   |
|bevande e tabacco (codice ateco 46.39)                             |
+-------------------------------------------------------------------+
                                                                   »;
    
    al capoverso «Attivita' ricreative» sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti voci: 
    
 «
+-------------------------------------------------------------------+
|Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche  |
|(codice ateco 90.04.00);                                           |
+-------------------------------------------------------------------+
|Attivita' nel campo della recitazione (codice ateco 90.01.01);     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Altre rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.01.09);         |
+-------------------------------------------------------------------+
|Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e         |
|spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand  |
|ed addobbi luminosi (codice ateco 77.39.94);                       |
+-------------------------------------------------------------------+
|Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per            |
|manifestazioni e spettacoli (codice ateco 90.02.01);               |
+-------------------------------------------------------------------+
|Altre attivita' di supporto alle rappresentazioni artistiche       |
|(codice ateco 90.02.09);                                           |
+-------------------------------------------------------------------+
|Altre creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03.09)    |
+-------------------------------------------------------------------+
|Attivita' di organizzazioni che perseguono fini culturali,         |
|ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ateco 94.99.20)      |
+-------------------------------------------------------------------+
|Attivita' di altre organizzazioni associative nca (codice ateco    |
|94.99.90)                                                          |
+-------------------------------------------------------------------+
                                                                   »;
    
    al capoverso: «Altre attivita'»: 
      dopo la voce: «Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane
e suburbane e altre attivita' di trasporti  terrestri  di  passeggeri
nca (codici ateco  49.31  e  49.39.09)»,  e'  inserita  la  seguente:
«Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
(codice ateco 49.32.2)»; 
      dopo la voce: «Attivita'  dei  servizi  connessi  al  trasporto
aereo (codici ateco 52.23.00)» e' inserita  la  seguente:  «Movimento
merci relativo ai trasporti aerei (codice ateco 52.24.1)»; 
      sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: 
    
«
+-------------------------------------------------------------------+
|Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico (codice     |
|ateco 10.52.00)                                                    |
+-------------------------------------------------------------------+
|Produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ateco         |
|10.71.10)                                                          |
+-------------------------------------------------------------------+
|Produzione di pasticceria fresca (codice ateco 10.71.20)           |
+-------------------------------------------------------------------+
|Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria  |
|conservati (codice ateco 10.72.00)                                 |
+-------------------------------------------------------------------+
|Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei  |
|simili (codice ateco 10.73.00)                                     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie|
|(codice ateco 10.82.00)                                            |
+-------------------------------------------------------------------+
|Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e|
|confezionati) (codice ateco 10.85.0)                               |
+-------------------------------------------------------------------+
|Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (codice ateco|
|11.01.00)                                                          |
+-------------------------------------------------------------------+
|Tessitura (codice ateco 13.2)                                      |
+-------------------------------------------------------------------+
|Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per            |
|l'arredamento (codice ateco 13.92.10)                              |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di articoli in materie tessili n.c.a. (codice ateco  |
|13.92.20)                                                          |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di altri prodotti tessili n.c.a (codice ateco 13.99) |
+-------------------------------------------------------------------+
|Confezioni in serie di abbigliamento esterno (codice ateco 14.13.1)|
+-------------------------------------------------------------------+
|Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno (codice   |
|ateco 14.13.2)                                                     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria     |
|intima (codice ateco 14.14.0)                                      |
+-------------------------------------------------------------------+
|Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento (codice ateco     |
|14.19.10)                                                          |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di articoli in maglieria (codice ateco 14.3)         |
+-------------------------------------------------------------------+
|Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da      |
|viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di  |
|pellicce (codice ateco 15.1)                                       |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di calzature (codice ateco 15.20)                    |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di |
|legno (codice ateco 16.21)                                         |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato (codice ateco     |
|16.22)                                                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e          |
|falegnameria per l'edilizia (codice ateco 16.23)                   |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)     |
|(codice ateco 16.29.19)                                            |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero (codice   |
|ateco 16.29.2)                                                     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio       |
|(codice ateco 16.29.3)                                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|Laboratori di corniciai (codice ateco 16.29.4)                     |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone (codice ateco 17.1)  |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di articoli di carta e cartone (codice ateco 17.2)   |
+-------------------------------------------------------------------+
|Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media (codice ateco       |
|18.13.0)                                                           |
+-------------------------------------------------------------------+
|Legatoria e servizi connessi (codice ateco 18.14.0)                |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non  |
|metalliferi (codice ateco 23)                                      |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e         |
|attrezzature) (codice ateco 25)                                    |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e     |
|movimentazione (codice ateco 28.22.09)                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale (codice ateco|
|30.99.0)                                                           |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di materassi (codice ateco 31.03)                    |
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di mobili per arredo domestico (codice ateco 31.09.1)|
+-------------------------------------------------------------------+
|Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili,    |
|autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) (codice ateco 31.09.2) |
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|Finitura di mobili (codice ateco 31.09.5)                          |
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|Altre industrie manifatturiere (codice ateco 32)                   |
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|Riparazione trattori agricoli (codice ateco 33.12.60)              |
+-------------------------------------------------------------------+
|Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia (codice  |
|ateco 33.12.70)                                                    |
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|Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive (codice|
|ateco 33.15.00)                                                    |
+-------------------------------------------------------------------+
|Riparazione di altre apparecchiature nca (codice ateco 33.19.09)   |
+-------------------------------------------------------------------+
|Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice     |
|ateco 41.20.00)                                                    |
+-------------------------------------------------------------------+
|Riparazione di carrozzerie di autoveicoli (codice ateco 45.20.20)  |
+-------------------------------------------------------------------+
|Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per           |
|autoveicoli (codice ateco 45.20.30)                                |
+-------------------------------------------------------------------+
|Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i   |
|pneumatici) (codice ateco 45.40.30)                                |
+-------------------------------------------------------------------+
|Attivita' di design di moda e design industriale (codice ateco     |
|74.10.10)                                                          |
+-------------------------------------------------------------------+
|Attivita' fotografiche (codice ateco 74.20)                        |
+-------------------------------------------------------------------+
|Organizzazione di convegni e fiere (codice ateco 82.30)            |
+-------------------------------------------------------------------+
|Creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03)             |
+-------------------------------------------------------------------+
|Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice  |
|ateco 95.22.01)                                                    |
+-------------------------------------------------------------------+
|Riparazione di calzature e articoli da viaggio (codice ateco 95.23)|
+-------------------------------------------------------------------+
|Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di   |
|tappezzeria (codice ateco 95.24)                                   |
+-------------------------------------------------------------------+
|Riparazione di orologi e gioielli (codice ateco 95.25.00)          |
+-------------------------------------------------------------------+
|Riparazione di strumenti musicali (codice ateco 95.29.01)          |
+-------------------------------------------------------------------+
|Riparazione di articoli sportivi (codice ateco 95.29.02)           |
+-------------------------------------------------------------------+
|Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate     |
|dalle sartorie (codice ateco 95.29.03)                             |
+-------------------------------------------------------------------+
|Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura     |
|coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su|
|metallo non prezioso (codice ateco 95.29.04)                       |
+-------------------------------------------------------------------+
|Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la    |
|casa nca (codice ateco 95.29.09)                                   |
+-------------------------------------------------------------------+
                                                                   »;
    
    dopo l'Allegato I e' aggiunto il seguente: 
 
                                                      «ALLEGATO I-bis 
                                (di cui all'articolo 15-bis, comma 3) 
    
  TABELLA 1 prezzi di riferimento in €/MWh per ciascuna zona mercato
+-----------------------+---------+--------+--------+--------+------+
|         CNOR          |  CSUD   |  NORD  |  SARD  |  SICI  | SUD  |
+-----------------------+---------+--------+--------+--------+------+
|          58           |   57    |   58   |   61   |   75   |  56  |
+-----------------------+---------+--------+--------+--------+------+
                                                                    »;