(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  25
  FEBBRAIO 2022, N. 14 
 
    Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 2-bis (Cessione di mezzi,  materiali  ed  equipaggiamenti
militari). - 1. Fino al 31 dicembre 2022, previo  atto  di  indirizzo
delle Camere, e' autorizzata  la  cessione  di  mezzi,  materiali  ed
equipaggiamenti  militari  in  favore  delle  autorita'   governative
dell'Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9  luglio
1990, n. 185, agli articoli 310 e  311  del  codice  dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  alle
connesse disposizioni attuative. 
      2. Con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  della  difesa,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sono
definiti l'elenco dei mezzi, materiali  ed  equipaggiamenti  militari
oggetto della cessione di cui al comma  1  nonche'  le  modalita'  di
realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile. 
      3. Il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, con  cadenza  almeno  trimestrale,
riferiscono alle Camere  sull'evoluzione  della  situazione  in  atto
anche alla luce di quanto disposto dai  commi  1  e  2  del  presente
articolo. 
      Art. 2-ter (Vendita di materiali di autodifesa a giornalisti  e
fotoreporter nell'ambito del conflitto tra Russia e  Ucraina).  -  1.
Fino al 31 dicembre 2022 le persone  fisiche  iscritte  all'albo  dei
giornalisti, in qualita' di professionisti o di pubblicisti,  nonche'
coloro che svolgono la professione di fotoreporter  o  videoperatore,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 del  testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773, possono acquistare, previo nulla osta del questore competente
per il luogo di residenza, giubbotti antiproiettile  ed  elmetti  per
esigenze di autodifesa nell'esercizio  delle  rispettive  professioni
nel territorio ucraino. 
      2. Il nulla osta rilasciato dal questore  deve  essere  esibito
alle  competenti  autorita'  doganali   e   di   frontiera   all'atto
dell'uscita e del rientro nel territorio dello Stato. 
      3. Il nulla osta abilita al trasporto  dei  predetti  materiali
nei trasferimenti che i soggetti di cui al comma 1 devono  effettuare
per raggiungere la frontiera dello Stato e in quelli dalla  frontiera
stessa al luogo di residenza. 
      4. Resta vietato il porto del materiale di cui al  comma  1  da
parte dei giornalisti professionisti e  dei  pubblicisti  nonche'  di
coloro che svolgono la professione di  fotoreporter  o  videoperatore
nel territorio dello Stato». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono  deliberati»
sono inserite le seguenti: «, informando le Commissioni  parlamentari
competenti,». 
    All'articolo 4: 
      al comma 2, le parole: «1 milione di euro per l'anno  2022  per
l'invio di dieci» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di  euro
per l'anno 2022 per l'invio di». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1,  le  parole:  «1  milione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «1,5 milioni»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «all'articolo  14,  comma  2,   del
decreto-legge   31   dicembre   2020,   n.   183,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo  24,  comma  4,  del  decreto-legge  16
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120». 
    Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 5-bis (Disposizioni per l'adozione di  misure  preventive
necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale).  -
1. Al fine di fronteggiare  l'eccezionale  instabilita'  del  sistema
nazionale del gas naturale derivante dalla guerra  in  Ucraina  e  di
consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per  l'anno  termico
2022-2023, possono essere adottate le misure finalizzate  all'aumento
della disponibilita' di gas e alla riduzione programmata dei  consumi
di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano  del  gas
naturale, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico  18
dicembre 2019, adottato  ai  sensi  dell'articolo  8,  comma  1,  del
decreto legislativo 1°  giugno  2011,  n.  93,  a  prescindere  dalla
dichiarazione del livello di emergenza. Le misure  di  cui  al  primo
periodo sono adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo  del
Ministro della transizione ecologica. Delle predette misure  e'  data
comunicazione  nella  prima  riunione  del  Consiglio  dei   ministri
successiva all'adozione delle misure medesime. 
      2. In caso di adozione delle misure finalizzate  a  ridurre  il
consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma
1, la societa' Terna Spa predispone un programma  di  massimizzazione
dell'impiego degli impianti di generazione di energia  elettrica  con
potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone  o
olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo
stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo  degli
impianti alimentati a energie  rinnovabili.  La  societa'  Terna  Spa
trasmette con periodicita' settimanale al Ministero della transizione
ecologica e all'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente
un programma di utilizzo degli impianti di cui al  primo  periodo  ed
effettua il dispacciamento degli impianti medesimi, nel rispetto  dei
vincoli di sicurezza della rete, in modo da massimizzarne  l'utilizzo
nonche' assimilandoli alle unita' essenziali  per  la  sicurezza  del
sistema elettrico. L'Autorita' di regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente definisce i corrispettivi a reintegrazione  degli  eventuali
maggiori costi sostenuti dai predetti impianti. 
      3. Tenuto conto della finalita' di  cui  al  comma  1  e  della
situazione  di  eccezionalita'  che  giustifica  la   massimizzazione
dell'impiego degli impianti di cui al comma 2,  a  tali  impianti  si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione  nell'atmosfera
e le regole sulla qualita' dei combustibili previsti dalla  normativa
dell'Unione  europea,   in   deroga   a   piu'   restrittivi   limiti
eventualmente prescritti a  livello  nazionale  in  via  normativa  o
amministrativa. 
      4. Il programma di cui al comma 2 puo'  comprendere  l'utilizzo
degli impianti di  produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da
bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo
emergenziale,    anche    l'alimentazione    tramite     combustibile
convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, fermo  restando  quanto
disposto dal comma 3 del presente articolo. La deroga di cui al primo
periodo e' concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al  comma  1
esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a  biocombustibili
non  sia  economicamente  sostenibile  rispetto  all'alimentazione  a
combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli  impianti,
considerando la disponibilita'  e  i  prezzi  dei  biocombustibili  e
l'attuale livello degli incentivi. Fermo  restando  che  l'erogazione
dei predetti incentivi e' sospesa  per  il  periodo  emergenziale  di
alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorita' di regolazione
per  energia,  reti  e   ambiente   definisce   i   corrispettivi   a
reintegrazione degli eventuali maggiori costi  rispetto  ai  proventi
derivanti  dalla  vendita   di   energia   sul   mercato   elettrico,
strettamente  necessari  per  sostenere  l'esercizio   dei   predetti
impianti nel  periodo  emergenziale  ed  effettivamente  sostenuti  a
partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di  cui  al
comma 1. 
      5.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  2,  il  Ministro  della
transizione ecologica adotta le  necessarie  misure  per  incentivare
l'uso delle fonti rinnovabili. 
      6.  Sino  all'adozione  dei  provvedimenti  e  degli  atti   di
indirizzo di cui al comma 1 non e' riconosciuto alcun corrispettivo a
reintegrazione degli  eventuali  maggiori  costi  di  gestione  e  di
stoccaggio  sostenuti  dagli  impianti  di  produzione   di   energia
elettrica alimentati con i combustibili di cui al presente articolo. 
      Art. 5-ter (Misure a favore di imprese che  esportano  o  hanno
filiali o partecipate  in  Ucraina,  nella  Federazione  russa  o  in
Bielorussia). - 1. Alle domande di finanziamento per  il  sostegno  a
operazioni di patrimonializzazione, presentate ai sensi dell'articolo
2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da imprese che
hanno realizzato, negli ultimi tre bilanci depositati,  un  fatturato
medio,  derivante  da  operazioni  di  esportazione   diretta   verso
l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno  al  20
per cento del fatturato aziendale totale, si  applicano  le  seguenti
disposizioni: 
        a) in deroga all'articolo 11, comma 2, secondo  periodo,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' ammesso il  cofinanziamento  a
fondo perduto di cui  all'articolo  72,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
        b) la percentuale di cofinanziamento a fondo perduto  di  cui
alla lettera a) non e' superiore  al  40  per  cento  dell'intervento
complessivo di sostegno. 
      2.  Per   i   finanziamenti   agevolati   concessi   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,  in  favore
delle imprese di cui al comma 1  del  presente  articolo  nonche'  di
quelle che hanno filiali operative o partecipate dirette in  Ucraina,
nella Federazione russa o in Bielorussia  puo'  essere  disposta  una
sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota  capitale  e
degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2022,  con
conseguente traslazione del piano  di  ammortamento  per  un  periodo
corrispondente. 
      3. Le misure di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  fino  al  31
dicembre 2022, secondo condizioni e modalita'  stabilite  con  una  o
piu' deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui  all'articolo  1,
comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto  conto  delle
risorse  disponibili  e  dell'ammontare  complessivo  delle   domande
presentate.  L'efficacia  del  presente   articolo   e'   subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
      Art.   5-quater   (Accoglienza   dei    profughi    provenienti
dall'Ucraina). - 1. Per  far  fronte  alle  eccezionali  esigenze  di
accoglienza  dei  cittadini  ucraini  in  conseguenza  del  conflitto
bellico in atto in quel Paese, le risorse  iscritte  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione,  alla
locazione  e  alla  gestione  dei  centri  di  trattenimento   e   di
accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022. 
      2. Le risorse  di  cui  al  comma  1  sono  utilizzate  in  via
prioritaria per la copertura delle spese necessarie per l'accoglienza
delle persone vulnerabili  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,  del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, provenienti dall'Ucraina. 
      3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1  e'  autorizzata
l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di  accoglienza  e
integrazione, di  cui  all'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39. Ai fini dell'attuazione del presente  comma  e'
destinata quota parte del  Fondo  nazionale  per  le  politiche  e  i
servizi  dell'asilo,  di  cui  all'articolo  1-septies   del   citato
decreto-legge n. 416 del 1989, nella misura di  euro  37.702.260  per
l'anno 2022 e di euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024. 
      4. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8  ottobre  2021,
n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  dicembre  2021,
n.  205,  le  parole  da:  "richiedenti  asilo"  fino  a:   "medesimi
richiedenti" sono sostituite dalle  seguenti:  "profughi  provenienti
dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi  politiche
e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi". 
      5. All'articolo 7 del decreto-legge 8  ottobre  2021,  n.  139,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021,  n.  205,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Con la progressiva attivazione dei posti  di  cui  al
comma  1,  si  provvede,  fatte  salve  sopraggiunte   esigenze,   al
trasferimento dei beneficiari dalle strutture di cui agli articoli  9
e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  alle  strutture
del SAI, nel limite dei posti disponibili". 
      6. All'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021,  n.
234, le parole da: "dei richiedenti asilo" fino a: "Afghanistan" sono
sostituite dalle seguenti: "dei richiedenti asilo e delle persone  in
fuga dalle crisi politiche e militari in atto  in  Afghanistan  e  in
Ucraina". 
      7. I cittadini  ucraini  di  cui  al  comma  1  possono  essere
accolti,  a  decorrere  dall'inizio  del  conflitto  bellico,   nelle
strutture di cui agli articoli 9 e  11  del  decreto  legislativo  18
agosto  2015,  n.  142,  nonche'  nel  Sistema   di   accoglienza   e
integrazione, di  cui  all'articolo  1-sexies  del  decreto-legge  30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
febbraio 1990, n. 39, anche se non  in  possesso  della  qualita'  di
richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso
previsti dalla normativa vigente. 
      8. Per l'anno 2022 non si  applica  l'articolo  1,  comma  767,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.  145.  Al  fine  di
provvedere  al  soddisfacimento  di  eventuali   ulteriori   esigenze
rispetto  a  quanto  indicato  al  comma  1,  per  l'anno  2022  sono
autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli
di  bilancio  iscritti  nello  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'interno, nell'ambito del programma "Flussi migratori, interventi
per  lo  sviluppo  della  coesione  sociale,  garanzia  dei  diritti,
rapporti con le confessioni religiose" della missione  "Immigrazione,
accoglienza  e  garanzia  dei  diritti",   da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
      9. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari  ad  euro  54.162.000
per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
      Art.  5-quinquies  (Misure  a  sostegno  degli  studenti,   dei
ricercatori e  dei  docenti  di  nazionalita'  ucraina  che  svolgono
attivita' di studio o ricerca presso le universita',  le  istituzioni
di alta formazione artistica, musicale e  coreutica  e  gli  enti  di
ricerca). - 1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno in favore
degli studenti di nazionalita' ucraina iscritti, ovvero  aderenti  al
programma  Erasmus,  presso  le  universita',  anche   non   statali,
legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla  legge  29
luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, di cui all'articolo 1 della legge  21  dicembre
1999,  n.  508,  nonche'  dei  dottorandi,  dei  ricercatori  e   dei
professori di  nazionalita'  ucraina  che  partecipano,  a  qualsiasi
titolo, alle attivita' delle predette universita'  e  istituzioni  di
alta formazione artistica, musicale  e  coreutica  o  degli  enti  di
ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della  ricerca,  e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca, un apposito fondo con una dotazione di  1  milione  di
euro per l'anno 2022. Il fondo di cui al primo periodo e'  destinato,
per le iniziative ivi indicate, anche in favore dei soggetti  di  cui
all'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come
modificato dall'articolo 5-quater del presente decreto,  nonche'  dei
soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare  in
atto in Ucraina, sia stata  concessa  la  protezione  internazionale,
anche temporanea. Con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16,  sono  definite  la
ripartizione tra le universita', le istituzioni e gli enti di cui  al
primo periodo nonche' le modalita' di utilizzazione delle risorse  di
cui al primo periodo, anche attraverso  la  previsione  di  borse  di
studio ovvero di altri strumenti e servizi di  diritto  allo  studio.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a  1
milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del
programma "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
ripartire" dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole:  «euro  177.681.253»  sono  sostituite
dalle seguenti: «euro 179.181.253»; 
        dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
          «c-bis) quanto a 1,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale».