(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  17
  FEBBRAIO 2022, N. 9 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, dopo le parole:  «sul  territorio  nazionale»  sono
inserite le seguenti: «, ivi  incluse  le  aree  protette»,  dopo  le
parole: «la ricognizione della consistenza della specie» e'  inserita
la seguente: «cinghiale» e le parole: «dei  metodi  ecologici,»  sono
sostituite dalle seguenti: «e le modalita' di attuazione  dei  metodi
ecologici, nonche' l'indicazione»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
          «0a) del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016; 
          0b)  del   regolamento   delegato   (UE)   2020/687   della
Commissione, del 17 dicembre 2019; 
          0c)  del   regolamento   delegato   (UE)   2020/689   della
Commissione, del 17 dicembre 2019»; 
        alla  lettera  a),  le  parole:  «delle  peste  suina»   sono
sostituite dalle seguenti: «della peste suina»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «di suini  selvatici"»  sono
inserite le seguenti: «del Ministero della salute,» e sono  aggiunte,
in  fine,  le  seguenti  parole:   «,   nonche'   delle   indicazioni
dell'Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) del  25  gennaio  2022,  pubblicate  nel  sito  internet  del
medesimo Istituto»; 
      dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Le regioni e le province autonome che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto gia' dispongono di un piano di
cui al comma 1, ritenuto in linea con  le  disposizioni  del  decreto
stesso, inviano tale piano per una valutazione all'ISPRA e al  Centro
di referenza nazionale per la peste  suina,  e  lo  adattano  tenendo
conto delle eventuali osservazioni»; 
      al  comma  4,  le  parole:  «dell'Istituto  superiore  per   la
protezione e la ricerca ambientale  (ISPRA)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dell'ISPRA» e dopo le parole: «normativa  dell'Unione»  e'
inserita la seguente: «europea»; 
      al comma 5, le parole: «guardie  provinciali»  sono  sostituite
dalle seguenti: «polizie locali» e le parole: «Comando  delle  Unita'
forestali, ambientali e  agroalimentari  dell'Arma  dei  Carabinieri»
sono sostituite dalle seguenti: «Comando unita' forestali, ambientali
e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Nelle aree di circolazione virale attiva, individuate
in base ai criteri del Manuale di cui al comma 2, lettera b), al fine
di prevenire e  ridurre  la  mobilita'  della  specie  cinghiale,  e'
vietato il prelievo in ogni forma collettiva in attivita' di caccia»; 
      il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Gli animali abbattuti durante l'attivita' di controllo  e
destinati al consumo alimentare sono  sottoposti  alle  attivita'  di
ispezione e  controllo  igienico-sanitario  secondo  quanto  previsto
dalle disposizioni regionali in materia.  I  cinghiali  coinvolti  in
incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti
in seguito al riscontro di alterazioni del  normale  comportamento  e
per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le
regioni e le province autonome attivano un sistema che garantisca gli
opportuni  approfondimenti  diagnostici  da  parte   degli   Istituti
zooprofilattici  sperimentali  competenti  per  territorio.  I   dati
raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  ispettive,  nonche'  i  dati
epidemiologici  e  quelli  derivanti  dalle  attivita'   di   analisi
effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali,  ivi  inclusi
quelli sulla Trichinella spp, confluiscono  nei  sistemi  informativi
gia' attivi presso il Ministero della salute»; 
      al comma  7,  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «per  gli
allevamenti   suinicoli»   e'   inserito   il   seguente   segno   di
interpunzione: « , », al secondo periodo, le parole: «degli  animali»
sono sostituite dalle seguenti: «dei suini» ed e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: «Con il decreto di cui  al  primo  periodo  sono
definiti anche i termini  temporali  e  le  modalita'  relativi  alla
cessazione della deroga di cui al secondo periodo  e  all'adeguamento
delle strutture di cui al medesimo secondo periodo alle  disposizioni
dei regolamenti edilizi». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, le parole: «per prevenire e contenere la diffusione
della peste suina africana»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per
prevenire, contenere ed  eradicare  la  peste  suina  africana  e  di
concorso alla relativa attuazione»; 
      al comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «e  distruzione»  sono
sostituite dalle seguenti: «e della distruzione»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona  soggetta
a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento  di  esecuzione
(UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile  2021,  in  conformita'
agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato  (UE)
2020/687 della  Commissione,  del  17  dicembre  2019,  nonche'  alle
disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II,
le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti
di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure  disposte
dal Commissario straordinario per la prevenzione, il  contenimento  e
l'eradicazione della peste suina africana, ivi inclusa  la  messa  in
opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee
al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera  delle
recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente  comma  il
Commissario straordinario puo' indire  procedure  di  gara  ai  sensi
dell'articolo 63, comma 2,  lettera  c),  del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A  tal
fine e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per  l'anno  2022.
Le predette risorse sono conseguentemente trasferite  al  Commissario
straordinario. 
        2-ter.   L'approvazione,    da    parte    del    Commissario
straordinario, del progetto di intervento e del  relativo  quadro  di
spesa vale quale dichiarazione di  pubblica  utilita'  dell'opera  ai
fini previsti  dal  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 
        2-quater. Le recinzioni e le strutture  temporanee  amovibili
di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei
regolamenti  edilizi  e  a  quelle  sulla  valutazione  di  incidenza
ambientale e, in presenza di  vincoli  paesaggistici,  previo  parere
vincolante della competente soprintendenza, che si  intende  espresso
favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene  luogo  a
ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora  le  predette
recinzioni  e  strutture  temporanee  debbano  essere  installate  su
terreni  di  proprieta'   privata,   il   Commissario   straordinario
autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e,  in
deroga al citato testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo
della servitu' di uso pubblico,  predeterminandone  la  durata  e  il
relativo indennizzo, e lo comunica all'interessato. 
        2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a  10
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di parte corrente per il sostegno  della  filiera
suinicola, di cui all'articolo 26,  comma  1,  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25»; 
      al  comma  3,  le  parole:  «,  degli  affari  regionali  e  le
autonomie»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  per  gli   affari
regionali e le autonomie,» e  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «Nell'ipotesi di  cui  al  secondo  periodo  il  Commissario
straordinario adotta il piano previo parere dell'ISPRA e  del  Centro
di referenza nazionale per la peste suina. Qualora  tali  pareri  non
siano resi entro il termine  di  venti  giorni  dalla  richiesta,  il
Commissario straordinario  procede  in  ogni  caso  all'adozione  del
piano»; 
      il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Il Commissario straordinario, al fine di  individuare  le
necessarie misure  attuative  per  il  contrasto  della  peste  suina
africana, si avvale del supporto dell'Unita' centrale di crisi di cui
all'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il  Ministero
della salute, integrata con un rappresentante  dell'ISPRA  e  con  un
rappresentante del Ministero della transizione ecologica»; 
      al comma 5, al primo periodo, le parole: «Comando delle  Unita'
forestali, ambientali e  agroalimentari  dell'Arma  dei  Carabinieri»
sono sostituite dalle seguenti: «Comando unita' forestali, ambientali
e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri» e  le  parole:  «Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale,» sono sostituite
dalle seguenti: «ISPRA, nonche' puo' avvalersi di  un  rappresentante
della  Conferenza  dei  direttori   di   Dipartimento   di   medicina
veterinaria e  di  un  rappresentante  del  Dipartimento  di  scienze
veterinarie dell'Universita' di Torino,»  e,  al  terzo  periodo,  le
parole:  «personale  docente  educativo  e   amministrativo   tecnico
ausiliario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «personale  docente,
educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario»; 
      al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «Del conferimento»
sono  inserite  le  seguenti:  «o  del  rinnovo»  e  le  parole:  «al
Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»; 
      al comma 9, dopo  le  parole:  «Commissario  straordinario»  il
segno d'interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «al  Parlamento»
sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere». 
    All'articolo 3: 
      la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Obblighi   di
segnalazione e sanzioni». 
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 5 (Disposizioni finanziarie). -  1.  Dall'attuazione  del
presente  decreto,  fatta  eccezione  per  le  disposizioni  di   cui
all'articolo 2, commi da 2-bis a  2-quinquies,  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
      2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del
presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
      3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni  recate
dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, del presente  decreto,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio.
Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  ove  necessario,  puo'
disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di   tesoreria,   la   cui
regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento
sui pertinenti capitoli di spesa».