(Accordo-art. I)
 
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA  E  IL  LABORATORIO
  EUROPEO  DI  BIOLOGIA  MOLECOLARE   RELATIVO   AL   PROGRAMMA   DEL
  LABORATORIO EUROPEO DI BIOLOGIA MOLECOLARE A MONTEROTONDO 
 
    Il Governo della Repubblica Italiana ed il Laboratorio Europeo di
Biologia Molecolare, 
    con riferimento all'Accordo istitutivo del Laboratorio Europeo di
Biologia Molecolare firmato a Ginevra il 10 maggio 1973; 
    in considerazione del fatto  che  ii  Consiglio  del  Laboratorio
Europeo di Biologia Molecolare ha deciso di creare gruppi di  ricerca
in Italia e che il Governo italiano ha dichiarato di essere pronto  a
fornire al Laboratorio Europeo  di  Biologia  Molecolare  dei  locali
adeguati siti a Monterotondo come descritto nell'Allegato 1; 
    manifestando la propria disponibilita' a  concludere  un  accordo
per definire i privilegi e le immunita' del  Laboratorio  Europeo  di
Biologia Molecolare in relazione ai suoi gruppi di ricerca operanti a
Monterotondo ed a regolamentare  le  questioni  derivanti  dalla  sua
creazione, ai sensi  dell'articolo  XI  dell'Accordo  istitutivo  del
Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare; 
    hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo I 
 
                             Definizioni 
 
    Parte I 
    Ai fini del presente Accordo: 
      (a)  per  "Accordo  di  Laboratorio"   si   intende   l'Accordo
istitutivo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare  firmato  a
Ginevra il 10 maggio 1973 e relativi emendamenti; 
      (b) per "Laboratorio" si  intende  il  Laboratorio  Europeo  di
Biologia Molecolare; 
      (c) per "Programma" si intende  il  Programma  di  Ricerca  del
Laboratorio creato a Monterotondo e stabilito nei locali e  strutture
di cui all'Allegato 1; 
      (d) per  "Governo"  si  intende  il  Governo  della  Repubblica
Italiana; 
      (e) per "Agenzia" si intende qualsiasi organismo designato  dal
Governo; 
      (f) per "Membri  del  Personale"  si  intendono  i  membri  del
personale del Laboratorio, ai sensi del  Regolamento  sul  Personale,
comandati in Italia; 
      (g) per "Stato membro" si intende uno Stato  parte  all'Accordo
di Laboratorio; 
      (h) per "Rappresentanti degli Stati membri" si intendono i capi
delle delegazioni degli Stati membri, i loro supplenti  e  consulenti
che  partecipano  alle  riunioni  organizzate  dal  Programma  o  dal
Laboratorio in Italia; 
      (i) per "Direttore Generale" si intende il  Direttore  Generale
del Laboratorio o la persona di cui al comma 1(b)  dell'Articolo  VII
dell'Accordo di Laboratorio; 
      (j) per "Esperto" si intende una persona che non  faccia  parte
del personale, nominata dal Consiglio dal Direttore Generale al  fine
di espletare un compito specifico a nome o per conto del Laboratorio.